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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/04/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Teresa Cianciulli, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4041/2021 del Ruolo Generale degli Affari COenziosi, vertente tra
in proprio e quale titolare di omonima impresa individuale, Parte_1
in persona del curatore p.t. autorizzato con provvedimento del G.D. in atti, rappresentato e difeso giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c. dall'avv. Nicola Rascio, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli come da indirizzo pec in atti
-ATTORE-
E
e , come in atti generalizzati, elettivamente COroparte_1 COroparte_2 domiciliati (come da indirizzo pec in atti) in Avellino presso lo studio dell'avv. Gerardo Mauriello, dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
-CONVENUTI-
Oggetto: azione di simulazione
Conclusioni: come da verbale di udienza.
* * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, e , onde COroparte_1 COroparte_2
ottenere, in via principale, accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita, redatto per scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio (rep. 39599 racc. 16581), Per_1
intercorso tra (in qualità di alienante) e (in qualità di Parte_1 COroparte_1 acquirente) in data 12.10.2016, avente ad oggetto l'intera partecipazione, pari all'80% del capitale sociale, nella SA. al prezzo di € 200.000,00, con conseguente riconoscimento della nullità CP_3 ed dell'inefficacia del contratto.
In via subordinata, l'attore chiedeva: l'accertamento della simulazione relativa del contratto, avendo le parti inteso stipulare un diverso contratto di donazione, nullo per mancanza della forma dell'atto pubblico;
- l'accertamento della nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 co. 1 c.c. e 216 l.f.; -accertamento della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f.; -accertamento e declaratoria della risoluzione del contratto per inadempimento della cessionaria. In ogni caso,
l'attore chiedeva: che fosse fatto ordine al competente conservatore del Registro delle imprese di iscrivere la sentenza, con esonero da responsabilità, che la convenuta fosse condannata a CP_1
restituire il possesso e a riconsegnare la partecipazione sociale, nonché, in caso di successiva alienazione delle quote o di perdita e/o deterioramento, che la convenuta fosse condannata al pagamento del loro valore a titolo risarcitorio o, in subordine, al pagamento del prezzo non versato di € 200.000,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c..
A sostegno delle domande, l'attore esponeva: che la stipulazione del contratto di cessione di quote della era stata effettuata, unitamente ad altri atti dispositivi ricapitolati in uno schema Org_1
contenuto in citazione, a solo al fine di consentire a , che rivestiva al momento Parte_1
della stipula del contratto anche la qualità di amministratore unico della ET e che, dopo la stipula del contratto, aveva continuato ad esercitare di fatto tale carica, di spogliarsi di tali
Co partecipazioni per evitare di subirne l'espropriazione, atteso che la SA. era proprietaria di numerosi immobili (siti a Milano, a Forlì ad Ariano Irpino); -che, in particolare, fin dal 2016 il CO
aveva accumulato rilevanti debiti sia nei confronti dell' (per circa 3,2 milioni di CP_1
euro) e nei confronti di alcuni istituti di credito, essendo già pendenti almeno due giudizi civili fin dal 2013, conclusi con altrettante condanne al pagamento di € 500.000,00 in favore di CP_5
COr (sentenza Tribunale Avellino n. 240/2018) e di € 1.992.438,75 in favore di (sentenza del
Tribunale di Milano n. 3832/2017); -che era quanto mai anomalo che il prezzo della cessione fosse stato pagato con quattro assegni circolari, tratti sul (dettagliatamente Organizzazione_2 indicati in citazione) dell'importo di € 50.000,00 ciascuno, non trasferibili, emessi all'ordine di in data 19.12.2014, cioè circa due anni prima della stipula del contratto;
-che, Parte_1
poi, con il medesimo contratto aveva trasferito a una COroparte_1 COroparte_2
partecipazione nella medesima ET pari all'1%; -che, poi, il era delegato ad operare CP_1
Co sul conto corrente della . (n. 2948) presso la , sia su quello CP_3 Organizzazione_3 intestato all'acquirente odierna convenuta (n. 2949), pur avendo dismesso tutte le partecipazioni e non essendone più amministratore;
che, inoltre, ulteriori presunzioni della simulazione erano sia il rapporto di stretta parentela esistente tra il e la convenuta (che era la figlia). CP_1
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, contestando le domande ex adverso formulate e chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepivano: l'incompetenza per materia, appartenendo la competenza al Tribunale di
Napoli Sezione specializzata per le Imprese;
- l'improponibilità dell'azione di revocatoria per
Co l'intervenuto fallimento della . come da sentenza del Tribunale di Milano Sezione II CP_3
Civile Fallimentare, resa nel procedimento pre-fall. r.g. n. 539/2021; -l'infondatezza delle tesi attoree, attesa la mancata proposizione della querela di falso avverso il contenuto del contratto e la corrispondenza tra il contratto stipulato e quello voluto dalle parti;
-la prescrizione dell'azione di revocatoria ex art. 66 l.f..
Il solo eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva pronunciarsi CP_2
l'estromissione dal giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione di documenti prodotti dalle parti. Indi, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di simulazione assoluta formulata dall'attore risulta fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dai convenuti non ha pregio.
Invero, non sussiste una competenza per materia del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata delle Imprese in base al D.Lgs. n. 168 del 2003, art.
3. La controversia oggetto del presente giudizio non rientra tra quelle previste dal D.Lgs. cit., in quanto per radicare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa non è sufficiente che si controverta sulla titolarità in capo ad una delle parti della qualità di socio. È invece necessario che si controverta sulla qualità di socio al fine della gestione dell'impresa sociale o alla partecipazione ai benefici di essa (gli utili, ad es.). Solo in questi casi si può dire che la controversia abbia ad "oggetto" il rapporto societario.
Nel caso di azione di simulazione o azione revocatoria, invece, la controversia verte non sul rapporto societario quale petitum sostanziale, e dunque non ha fondamento c.d. endosocietario.
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, ord. 10 novembre 2021, n. 33087; Cass. Ordinanza n. 9224 del 20/05/2020; Cass.
Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020). In applicazione di tali principi, poi, la Corte di Cassazione ha escluso che rientri nella competenza della sezione specializzata la controversia avente ad oggetto l'accertamento della simulazione del trasferimento di un ramo d'azienda (Cass. Ordinanza n. 22149 del 14/10/2020). Alle medesime conclusioni la Corte di Cassazione è pervenuta con riferimento all'azione pauliana, stabilendo che "l'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del Tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della ET, che non è coinvolta direttamente. (Cass. Ordinanza n. 8661 del 08/05/2020).
Ebbene, nella fattispecie in esame, è evidente che la lite non ha ad oggetto il diritto dell'attore e della convenuta di percepire gli utili o di partecipare alle assemblee, ma ha ad oggetto CP_1
l'accertamento della consistenza del patrimonio del debitore . Parte_1
Sempre in via preliminare, va esclusa qualsivoglia nullità della citazione, atteso che, nonostante la molteplicità delle domande formulate, anche in via alternativa e subordinata, tutti i fatti idonei a delineare i confini di tali nazioni sono stati chiaramente enunciati, come le richieste inequivocamente formulate.
Peraltro, passando all'esame dell'ulteriore eccezione preliminare formulata dal convenuto va evidenziato che la domanda principale, avendo ad oggetto l'accertamento della CP_2 simulazione assoluta del contratto, non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro socio (né tantomeno della ET), non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che tale accertamento, salvo che sia dedotta (contrariamente a quanto si legge in citazione) la partecipazione del socio estraneo all'accordo simulatorio e/o il trasferimento proprio della quota acquistata con il contratto in lite (tale ipotesi non dedotta, va esclusa sulla scorta del contenuto del contratto), può compiersi e produrre i suoi effetti tra le parti del processo senza chiamare in giudizio il terzo, al quale non deriva alcun pregiudizio dalla decisione.
Irrilevante, poi, è l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda di revocatoria che,
Co secondo la tesi dei convenuti, discenderebbe dal Fallimento della ET . della quale il CP_3
venditore ha alienato la quota di partecipazione. CP_1
Invero, la giurisprudenza citata dai convenuti si riferisce esclusivamente all'azione revocatoria esperita dal creditore nei confronti del debitore già fallito e non può trovare applicazione nella fattispecie in esame.
L'azione è stata proposta dal fallimento del creditore, attore nel presente giudizio, nei confronti, non della ET fallita (le cui quote sono state alienate), ma dell'acquirente delle quote sociali, già socio della ET, che ha con il contratto incrementato la sua partecipazione sociale.
In punto di diritto, giova evidenziare che costituisce principio pacifico quello per cui i soci di una S.r.l. non vengono coinvolti nel fallimento: è la ET a fallire e non i soci loro personalmente.
Co Dopo la chiusura del fallimento, e quindi la cancellazione della dal registro delle imprese, i soci rispondono personalmente dei debiti residui solo nei limiti della propria quota.
Per completezza espositiva, giova evidenziare che, come sopra indicato, non sussiste nel presente giudizio un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della ET, che si è limitata a prendere atto della mutata titolarità delle quote (cfr. Cass.Civile, sez. III, 20 Dicembre 2021, n.
40745).
Del resto, tanto trae conferma dai novellati artt. 2471 e 2471 bis c.p.c.. Infatti, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha abolito il libro soci ed ha disposto che l'iscrizione dell'atto di trasferimento presso il Registro delle imprese ha efficacia dichiarativa sia nei rapporti con i terzi aventi causa sia anche nei confronti della ET..
Una volta esaurito l'esame delle questioni preliminari controverse tra le parti, è opportuno passare all'esame del merito.
Orbene, l'attore ha fornito adeguata la prova dell'esistenza dell'accordo simulatorio tra il fallito
, quale cedente, e , quale cessionaria. Quest'ultima ha solo CP_1 COroparte_1
apparentemente assunto la qualità di cessionaria nel due contratto in lite, stipulato con
[...] , che ha solo apparentemente assunto la qualità di cedente. Parte_1
In punto di diritto, è necessario premettere che l'azione diretta a far riconoscere la simulazione assoluta di un contratto tende a dimostrare che gli apparenti contraenti in realtà non hanno voluto stipulare alcun negozio, in forza di un preciso accordo simulatorio, che può essere contemporaneo ed anche anteriore al negozio simulato (cfr. Cass. 1973/1678; Cass. 2009/8024; Cass. 1992/12709).
Ed ancora, giova premettere che qualora -come nel caso in esame- il curatore agisce in simulazione per far accertare il carattere simulato di un atto posto in essere dal contraente poi fallito, cumula la legittimazione già a questi spettante con quella spettante ai creditori, onde esercita, come quando agisce in revocatoria, un'azione dall'ordinamento agli stessi riconosciuta per far valere l'inefficacia di una atto che pregiudica i loro diritti;
tale azione infatti, dopo la dichiarazione del fallimento del loro debitore, in quanto strumentale all'esercizio di azioni esecutive, può essere iniziata o proseguita solo da lui, che agendo come terzo può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell'art. 1417 c.c., anche mediante testimoni e presunzioni, che sono ammissibili ogniqualvolta è appunto ammessa la prova testimoniale (cfr. (cfr. Cass. 2008/28224;
Cass. 2008/10743; Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 11 marzo 2022).
Invero, la domanda diretta a far accertare la simulazione sia proposta dai creditori di uno dei simulati contraenti, la prova -che incombe su chi afferma la simulazione- può essere data senza limiti e, quindi, anche per testimoni e sulla scorta di presunzioni. Tanto è espressamente previsto dall'art. 1417 c.c..
Ed ancora, il creditore che afferma la simulazione deve provare non solo che il negozio simulato ha avuto la finalità di sottrarre il bene alla garanzia generica dei creditori, ma anche che l'alienazione è stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante ha inteso dismettere la titolarità del diritto, né
l'altra parte ha inteso acquisirla (cfr. Cass. 1994/8188).
Acclarato ciò, in punto di diritto, e passando all'esame degli elementi istruttori versati in atti, va detto che sono emersi elementi di prova idonei a dimostrare la simulazione assoluta del contratto per cui è causa.
In primo luogo, con riferimento alla c.d. “causa simulandi”, è pacifico che per effetto della cessione della partecipazione sociale, il cedente è rimasto proprietario soltanto di beni immobili già gravati da ipoteche e sottoposti ad espropriazione fin dal 2014 (cfr. visure ipotecarie allegate al fascicolo di parte attrice e copia degli atti della procedura di esecuzione immobiliare) e si è spogliato di un bene immateriale, che costituiva la garanzia generica per i suoi creditori: infatti, la Co Co ET . era proprietaria di diversi immobili aggredibili dai creditori (cfr. ispezioni ipotecarie e bilancio della ET al 31.12.2016 allegati al fascicolo di parte attrice).
Tali circostanze sono pacifiche (i convenuti non hanno effettuato alcuna indicazione di ulteriori beni aggredibili dai creditori), oltre che documentalmente provate dall'esame della copiosa documentazione allegata al fascicolo dell'attore, in base alla quale emerge che il fallito, nel 2016, CO aveva accumulato rilevanti debiti sia nei confronti dell' (per circa € 3.200.000,00), sia nei confronti di alcuni istituti di credito, essendo pendenti due giudizi civili fin dal 2013, conclusi con altrettante condanne del fallito al pagamento di rilevanti somme di danaro (€ 500.000,00 in favore di in forza della sentenza Tribunale Avellino n. 240/2018 ed € 1.992.438,75 in favore di CP_5
COr in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 3832/2017).
Poi, con specifico riferimento alla prova della simulazione assoluta appaiono significativi i seguenti elementi di fatto parimenti pacifici e documentalmente provati: 1) il contratto è stato stipulato tra due persone avvinte da uno stretto legame di parentela, il cedente è il padre della cessionaria;
2) manca la prova del pagamento del prezzo, essendo del tutto insufficiente la mera indicazione nel contratto di n. 4 assegni circolari utilizzati per il pagamento, apparendo decisiva in senso contrario rispetto a tale prova, il fatto che nel contratto si legge che gli assegni stati consegnati circa due anni prima della stipula del contratto;
3) il venditore , pur avendo CP_1 dismesso l'intera partecipazione societaria e la carica di amministratore unico ricoperta fino alla Co stipula del contratto, ha continuato, quale delegato, ad operare sia sul conto corrente della .
[...]
(c/c n. 2948) presso la , sia su quello intestato presso il medesimo CP_3 Organizzazione_3 istituto di credito all'acquirente odierna convenuta (c/c n. 2949), nonché a versare ingenti somme di danaro dai propri conti correnti personali a quello della ET ed ad effettuare in data 10.7.17 un finanziamento alla ET di € 50.000,00 in occasione dell'operazione di ricostituzione del capitale COCo sociale di altra ET (la che viene acquisita dalla il 12.7.2017) (cfr. copia Org_4
della comunicazione della , della documentazione bancaria allegata al Organizzazione_3
fascicolo di parte attrice e della visura camerale storica della ). Org_4
L'esame delle suindicate risultanze documentali mostra la presenza di una serie di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, tali da indurre, senz'altro a ritenere, che alcuna compravendita
è stata in realtà voluta tra ed . Parte_1 COroparte_1
Del resto priva di pregio è la difesa spiegata dai convenuti, che ha dedotto che l'accordo contrattuale sarebbe stato raggiunto due anni prima della stipula del contratto, aggiungendo, in modo generico e non plausibile, che la ragione della successiva stipula del contratto, dopo ben. due anni, sarebbe l'attesa dell'autenticazione dell'accordo nelle forme dell'atto pubblico. Parimenti priva di pregio è l'eccezione secondo cui sarebbe stato il notaio rogante a documentare il pagamento del prezzo, atteso che, come si è detto, le parti hanno dichiarato nel contratto che il pagamento era avvenuto due anni prima della stipula del contratto.
In definitiva, le risultanze probatorie asseverano univocamente la ricostruzione della vicenda contrattuale come descritta dall'attore, secondo cui, molto verosimilmente per evitare Co Co l'esecuzione forzata sui beni immobili della . , pur consentendo a di Parte_1
continuare di fatto a gestire la ET, il fallito e decisero di porre in essere COroparte_1 un'operazione negoziale tesa a realizzare una simulazione assoluta, sottoscrivendo il contratto in lite
Dunque, la domanda attorea può trovare accoglimento.
Non v'è prova dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni.
Non è accoglibile la domanda di riconsegna e restituzione del possesso, essendo la quota un bene immateriale. Il trasferimento viene attuato per effetto della presente sentenza e reso efficace ed opponibile alla ET ed ai terzi solo a seguito dell'iscrizione della sentenza nel Registro delle
Imprese.
Le spese, vista la reciproca soccombenza e la novità delle questioni trattate, nonché l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione di competenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
COroparte_2
2) in accoglimento della domanda di simulazione dichiara che non ha prodotto alcun effetto, essendo affetto da simulazione assoluta, il contratto di compravendita, redatto per scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio (rep. n. 39599 racc. n. 16581), Per_1
intercorso tra (in qualità di alienante) e (in qualità Parte_1 COroparte_1
di acquirente) in data 12.10.2016, avente ad oggetto la partecipazione dell'alienate, pari all'80% del capitale sociale, nella SA. (c.f. e n. iscr. al registro imprese CP_3
11240270154) al prezzo di € 200.000,00; 3) onera il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, competente per territorio, con esclusione di qualsivoglia responsabilità, a procedere all'iscrizione della presente sentenza nei modi e con le forme di legge,
4) Compensa interamente le spese del giudizio di merito tra le altre parti.
Così deciso in Avellino, il 18.4.2024
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli.