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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 168 del 2024, rimessa in decisione in data 28 marzo 2025, avente ad oggetto la domanda di separazione consensuale, pendente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Carè e dall'avv. Mariarita Cocciolo ed elettivamente domiciliato come in atti;
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Giovanni Montalto ed elettivamente domiciliata come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17 marzo 2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la declaratoria di separazione e hanno dedotto che dal
[...]
matrimonio celebrato in data 30 agosto 2014 sono nati due figli: (in Per_1
data 11 novembre 2016) e (in data 11 giugno 2020). Per_2
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Successivamente, in data 27 giugno 2024, la difesa di ha Parte_1
depositato un ricorso con il quale ha chiesto al Tribunale di “1) valutare gli atti commissivi ed omissivi della sig.ra SI.ra 2) per l'effetto dichiarare CP_1
l'affido esclusivo dei figli minori al padre ”. Parte_1
Il procedimento, pendente sul ruolo di altro giudice, è stato assegnato alla scrivente in data 12 novembre 2024.
All'udienza del 13 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
ha altresì dichiarato di rinunciare alla domanda di affido Parte_1
esclusivo e ha precisato che il nucleo familiare è seguito dal Servizio Sociale e che sono stati attivati percorsi di sostegno alla genitorialità.
Questo giudice ha, pertanto, assegnato alle parti termine per documentare i profili emersi in data 13 febbraio 2025 in ordine alla responsabilità genitoriale e ha fissato l'udienza del 27 marzo 2025.
L'udienza è stata celebrata ex art. 127 ter c.p.c. e, con ordinanza del 28 marzo
2025, la causa è stata rimessa in decisione.
***
La domanda introduttiva del giudizio non può trovare accoglimento.
I coniugi, nell'incardinare il presente procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c., hanno concordato, tra le altre, le seguenti condizioni in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale:
“Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso la madre che vivranno presso l'abitazione dei nonni materni 2 sita in Arena, via Santa Caterina, 53 … I bambini non dovranno lasciare la
Regione Calabria senza il consenso di entrambi i genitori, salvo particolari esigenze che verranno preventivamente comunicate…Quanto alla regolamentazione del diritto di visita si rimette la stessa all'accordo delle parti e nello specifico i figli staranno dal lunedì al venerdì con la madre che li seguirà per i compiti di scuola, martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore
20:00 con il padre, mentre i fine settimana alternati con il padre dal sabato mattina fino a domenica alle 21,00, salvo eventuali cambiamenti concordati da entrambi i coniugi. Si chiede a tal proposito la possibilità di effettuare due videochiamate al giorno, massimo fino alle ore 20,00 e compatibilmente con la disponibilità della madre in ragione delle proprie esigenze lavorative.
A partire dalla data di omologazione, i figli trascorreranno ad anni alterni con i genitori il giorno di Natale e di Capodanno nonché il giorno di Pasqua
e Pasquetta. Per le altre festività non espressamente regolamentate i genitori si alterneranno di volta in volta e previo accordo tra di loro. Il giorno della festa del papà e della mamma sarà trascorso con il rispettivo genitore”.
Tuttavia, il Tribunale, allo stato e sulla scorta della documentazione in atti, non è in possesso di elementi utili per valutare se tali condizioni siano funzionali a realizzare l'interesse primario della prole e se, inoltre, una pronuncia di omologa dell'accordo possa confliggere con altre pronunce eventualmente già emesse a tutela dei minori . Pt_1
A conforto delle conclusioni che precedono intervengono gli elementi di seguito dettagliati.
Il giudizio n. 168 del 2024 R.G. è stato incardinato ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c. Nonostante ciò, con il ricorso datato 27 giugno 2024, ha Parte_1
dedotto:
- “che la SI.ra ha dimostrato disinteresse nei confronti dei figli minori CP_1
tanto che dal 05/06/2024 si è allontanata dalla propria abitazione 3 lasciando la regione Calabria e sparendo dalla vita dei figli;
-“che i figli minori attualmente, stante l'assenza volontaria ed ingiustificata della madre, vivono con il padre nella casa dei nonni paterni sita in
Sorianello”;
-“che la SI.ra , senza il consenso del coniuge, prima di questo CP_1
allontanamento volontario, ha cercato, con l'aiuto dell'amante, di condurre i figli fuori dalla regione Calabria … fatto denunciato dal SI. alle Pt_1
autorità competenti”;
-“che la madre non curava l'igiene dei figli tanto che il padre durante i giorni di visita notava che i minori non erano ben lavati e curati e indossavano vestiti sporchi e strappati”;
-“che i figli minori, soprattutto la FI , presentano Persona_3
un'insofferenza nei confronti della madre tanto che rifiutano di parlare telefonicamente con … quest'ultima”.
Con nota del 12 settembre 2024, la difesa del ricorrente ha poi evidenziato che “ad oggi la Si.RA si rifiuta di far vedere e sentire telefonicamente il CP_1
figlio al padre che viene minacciato a morte dalla madre e dai nonni Per_2
del bambino;
- il SI si è visto costretto a… denuncia – querela Pt_1
contro la SIra poiché gli impedisce di vedere il figlio anche Controparte_1
per poche ore … che i rapporti tra i coniugi sono sempre più tesi e non si riesce a trovare un accordo per il bene dei figli”.
Indubbiamente, quindi, ha segnalato al Tribunale circostanze Parte_1
allarmanti che, anche a fronte della successiva rinuncia alla domanda di affido esclusivo, non possono essere ignorate dal collegio e, soprattutto, non consentono - in mancanza di accertamenti adeguati, non adottabili in un giudizio per separazione consensuale - di affermare che le condizioni concordate dai coniugi siano idonee a tutelare l'interesse dei minori al sereno sviluppo psico-fisico.
Tali considerazioni sono avvalorate anche dalle ulteriori risultanze emergenti 4 dagli atti del giudizio. In particolare, il collegio ritiene significative:
-la circostanza che “è stata visitata diversa volte presso il Controparte_1
proprio domicilio dagli assistenti sociali (Dott.ssa e del Per_4 Per_5
comune di Serra San Bruno e altre volte è stata convocata presso gli uffici di
Arena, dagli stessi assistenti sociali, mentre prima di loro sono intervenuti presso l'abitazione le Dott.sse e Di recente, inoltre, sono stati Per_6 Per_7
sottoposti a visita, unitamente ai figli minori, dalla neuropsichiatra Dott.ssa
ove si sono recati su invito degli assistenti Parte_2
sociali” (cfr. nota dell'11 marzo 2025);
-la circostanza che : ha “più volte chiesto aiuto agli assistenti Parte_1
sociali (Dott.ssa del comune di Serra San Bruno”; Per_4
- “Riferisce … di essere stato sottoposto a visita dalla neuropsichiatra infantile e dalla psicologa del consultorio familiare dell'ASL (Serra San
Bruno)”;
- “Dichiara ancora di frequentare il centro CUAV (centro uomini autori di violenza) di Catanzaro con colloqui ogni martedì pomeriggio” (cfr. nota del
14 marzo 2025).
In definitiva, il contenuto del ricorso del 27 giugno 2024 e della successiva nota difensiva del 12 settembre 2024, valutato unitamente alla attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità (nonché di interventi della neuropsichiatria infantile) e alla frequentazione da parte di del centro Pt_1
uomini autori di violenza, sono espressione di una situazione familiare non lineare e non permettono in alcun modo l'omologa delle condizioni concordate dalle parti, poiché, come già evidenziato, allo stato, il Tribunale non può affermare che, sulla scorta di dati oggettivi cristallizzati nel presente procedimento, l'accordo tra i coniugi sia tutelante per i minori.
Né la rinuncia alla domanda di affido esclusivo assume alcuna rilevanza ai fini della affermazione della idoneità dell'accordo a soddisfare l'interesse dei minori. 5 Ciò in quanto, comunque, il ricorso depositato successivamente alla domanda proposta congiuntamente dalle parti mette in luce l'esistenza di rapporti familiari tesi e caratterizzati da elevata conflittualità per come confermato anche dagli interventi delle agenzie sociali dedotti dalle parti.
Infine, la documentazione in atti e l'assenza di piena consapevolezza circa i percorsi seguiti dalla famiglia non permettono neppure di Parte_3
escludere che, nell'interesse dei minori , siano stati adottati Pt_1
dall'Autorità giudiziaria altri provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale. Pertanto, allo stato, il Tribunale non può omologare l'accordo.
Con la precisazione che, trattandosi di un procedimento per separazione consensuale, il collegio può esclusivamente omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti, non potendo, per contro, adottare altre statuizioni. Il presupposto del procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c., infatti, è proprio l'accordo raggiunto tra le parti e la rispondenza di quest'ultimo all'interesse dei minori.
Quanto alle spese di lite, ricorrono i presupposti per la compensazione delle stesse in virtù dell'esito del giudizio e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 168 del 2024 R.G., così provvede:
-rigetta, allo stato, la domanda;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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