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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3883/2019 posta in deliberazione il giorno 29/01/2025
TRA
Parte_1 C.F._1
Avv. TRANQUILLI SABRINA;
) VIA Parte_2 C.F._2
GAETANO CASATI 38 ROMA;
E
Controparte_1
( )
[...] P.IVA_1
Avv. VIARENGO MONICA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 69/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito: Parte_1
accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e, respinta ogni altra domanda, dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme dovute all' a titolo di indennità per il periodo CP_1 antecedente al 23.3.2012;
Si è costituita in giudizio l' instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.La vicenda è stata così riassunta nella sentenza impugnata.
“ Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra adiva il Tribunale per Parte_1 CP_ sentir accertare il diritto all'assegnazione in subentro dell'alloggio di proprietà dell' sito in Roma, Via Vettor Fausto n.2, sc. A, (cod. immobile 5255119542) in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del suddetto alloggio e, nel merito, per sentir CP_ dichiarare che 2 nulla era dovuto all' a titolo di indennità di occupazione anche in quanto prescritto per gli anni precedenti al 2012. Deduceva la ricorrente di aver fatto rientro nella casa paterna dal 2000, al fine di prestare assistenza fisica e morale al RE, , RS originario assegnatario dell'alloggio. Nel 2007, a seguito del decesso del RE avvenuto nel 2002, la sig.ra presentava domanda di assegnazione in regolarizzazione. La Parte_1 ricorrente deduceva di far parte dell'originario nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 della l.r. 12/99. Su tale presupposto, la ricorrente invocava il proprio dritto al subentro nel contratto. Si costituiva l' che insisteva per il rigetto del CP_1 ricorso giacchè la ricorrente oltre a non essere ricompresa nel nucleo familiare dell'originario assegnatario, aveva comunque perso il diritto all'assegnazione uscendo dall'immobile e rientrandovi senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ater. Faceva presente che la sig.ra
, succeduta nel contratto al marito, nel 1997 abbandonò l'alloggio per poi rientrarvi Parte_3 nel 2000, consapevole di aver perso il diritto all' assegnazione presentava istanza di sanatoria che veniva a sua volta dichiarata inammissibile. Rilevava altresì che l'odierno ricorrente non poteva pretendere la successione di un diritto da parte di un soggetto già dichiaratosi occupante esso stesso nel richiedere la sanatoria. Chiedeva che l'opposizione non fondata in fatto ed in diritto fosse respinta e confermato il decreto. In difetto di richieste istruttorie ammissibili la causa veniva decisa all'udienza del 19.12.18. La domanda dell'attrice è risultata solo in parte fondata. Quanto alla posizione rispetto all'immobile, l'attrice risulta mera occupante dell'immobile in oggetto mancando un titolo o un diritto che legittimi la sua permanenza nell'immobile. Il diritto ad abitare nell'alloggio e la conseguente stipula di un contratto con l'Ente, per legge, si acquisisce solo in virtù di un provvedimento comunale di assegnazione o di assegnazione in regolarizzazione o per provvedimento di ampliamento dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 12 l.r. 12/99. Dai documenti prodotti in giudizio dalle parti, non può dedursi la prova che la sig.ra conviveva stabilmente con il RE dal 2000 e Pt_1 CP_ nessuna comunicazione è stata fatta all' per informare di essere entrata nell'alloggio, ma l'unica domanda di regolarizzazione nell'assegnazione dell'alloggio è stata presentata a distanza di 5 anni dalla morte del RE, unico legittimo assegnatario. Si fa inoltre presente che nel contratto di assegnazione dell'alloggio del 1998, il nucleo familiare risultava composto
2 dal solo sig. e dalla moglie, non vi è quindi prova del fatto che l'odierna RS ricorrente facesse parte dell'originario nucleo assegnatario e persino in ordine al rapporto di parentela con l'assegnatario. L'inesistenza di un diritto al subentro nell'alloggio rende irrilevante ogni questione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l'assegnazione; mentre l'indennità di occupazione risulta parametrata alla natura e dimensioni dell'alloggio . Quanto alle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, l'eccezione di prescrizione risulta, invece, fondata. La lettera interruttiva risulta, infatti, ricevuta il 23.3.2017, con conseguenze e irrimediabile prescrizione di tutte le somme antecedenti al 2012. Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.:
L'appello è manifestamente infondato.
3. Per cogliere appieno la manifesta infondatezza dell'impugnazione appare opportuno riportare l'espositiva del gravame.
Ha dedotto infatti l'appellante: “ Con il presente scritto difensivo si impugna la suddetta sentenza esattamente nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierna appellante sia priva di alcun diritto e titolo per poter detenere l'alloggio ERP sito in Roma alla via Vettor Fausto n.
2. Puntualmente, il Decidente alla pagina 2 capoverso 6 ha erroneamente così argomentando: “…Faceva presente che la sig.ra , succeduta nel contratto al Parte_3 marito, nel 1997 abbandonò l'alloggio per poi rientrarvi nel 2000, consapevole di aver perso il diritto all'assegnazione presentava istanza di sanatoria che veniva a sua volta dichiarata inammissibile. Rilevava altresì che l'odierno ricorrente non poteva pretendere la successione di un diritto da parte di un soggetto già dichiaratosi occupante esso stesso nel richiedere la sanatoria…”. La suddetta parte del provvedimento va censurata. Tale assunto deve essere totalmente disatteso, in quanto il Giudice ha operato una ricostruzione delle circostanze di fatto del tutto erronee, agendo in violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.. Invero, come è possibile evincere dagli elementi probatori allegati dall'appellante nel giudizio di prime cure, nonché dagli atti di causa, il soggetto , indicato dal Giudicante nelle argomentazioni della Parte_3 sentenza, non è mai stato rilevato. Pertanto, l'indicazione di tale persona fisica è inconferente con il caso di specie e con la relativa ricostruzione fattuale. La sig.ra è, piuttosto, figlia Pt_1 della sig.ra e del sig. , originario assegnatario dell'alloggio Parte_4 RS erp in questione. Tale assunto è confermato dall mediante Controparte_1 la memoria di costituzione e risposta, che alla pagina 1 riporta “…l'immobile, destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, è stato assegnato a RE RS dell'odierna attrice…”, mettendo a tacere ogni dubbio. Sul punto, l'art.115 co.1 c.p.c. dispone in merito al principio della disponibilità delle prove che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». È sufficiente leggere il testo dell'articolo per rendersi conto del fatto che la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte. Ciò assume particolare pregnanza relativamente a circostanze di fatto, come nel caso di specie, afferenti il legame di filiazione tra il sig. , originario assegnatario, e la sig.ra RS
, odierna appellante. Alla stessa stregua, si precisa che l'odierna appellante non Parte_1 ha mai addotto né preteso di dover divenire assegnataria dell'alloggio in questione, iure
3 successionis, al RE deceduto, sig. . Pertanto, è palese l'errata ricostruzione RS delle circostanze di fatto operata dal Giudicante di prime cure e riportata nelle argomentazioni della sentenza, odiernamente impugnata. Ciò, determina la necessità di riesaminare in questa sede giudiziaria, quanto non opportunamente valutato dal Giudicante di prime cure. Successivamente, il Decidente alla pagina 2 capoverso 11 ha erroneamente così argomentato:
“…Quanto alla posizione rispetto all'immobile, l'attrice risulta mera occupante dell'immobile in oggetto, mancando un titolo o un diritto che legittimi la sua permanenza nell'immobile. Il diritto ad abitare nell'alloggio e la conseguente stipula del contratto con l'Ente, per legge, si acquisisce solo in virtù di un provvedimento comunale di assegnazione o di assegnazione in regolarizzazione o per provvedimento di ampliamento dell'ente gestore, ai sensi dell'art.12 l.r.12/99…”. Tale argomentazione deve essere contestata. La sig.ra non può e non deve Pt_1 essere considerata occupante sine titulo dell'alloggio erp in questione, originariamente assegnato al RE, sig. . Occorre precisare quali siano le modalità che RS consentano ad un utente di subentrare nell'assegnazione di un alloggio erp. Invero, oltre all'originaria appartenenza al nucleo familiare, un utente può aver diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di Edilizia anche in ragione dell'operato Controparte_1 ampliamento del nucleo familiare anche in assenza di un provvedimento concessorio. Sul punto, l' ha emesso la determinazione dirigenziale n.124 del 27.06.2016 (cfr.doc.13 CP_1 fascicolo di parte) che stabilisce le condizioni necessarie per l'ampliamento del nucleo familiare che, al punto 5 della pagina 3, dispone che il provvedimento di ampliamento consiste nella sola presa d'atto della sussistenza di una delle situazioni codificate dall'art. 12, comma 4, della legge citata avente natura certatoria, ossia di accertamento della presenza delle situazioni, condizioni di fatto (filiazione naturale, rientro del figlio) o giuridiche (matrimonio ecc.) che determinano l'ampliamento dell'originario nucleo dell'assegnatario, dovendosi escludere che in presenza delle situazioni previste dalla legge, occorra un provvedimento concessorio. Ebbene, nel caso che ci occupa, non rilevando l'emissione di un provvedimento concessorio da parte dell'Ente Gestore, proprietario dell'immobile de quo, sussiste la condizione di legittimità in capo all'odierna attrice a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, originariamente assegnato al defunto genitore, per essere rientrata nell'alloggio di cui si discorre già dall'anno 2000. Ad ulteriore sostegno di quanto sopra esposto, appare rilevante sottolineare, altresì, che l'art.27 della Legge Finanziaria Regionale del 2016 ha modificato la Legge Regionale n.12/1999 in tal senso, ossia consentendo l'ingresso dei figli dell'assegnatario dell'alloggio Erp anche se non compresi nel nucleo familiare del medesimo assegnatario originario e non hanno mai convissuto nell'alloggio. I figli, dunque, possono acquisire il diritto all'alloggio per subentro dai genitori, in virtù del solo legame familiare e se in possesso dei due requisiti richiesti, ossia non aver avuto in locazione o proprietà un alloggio pubblico e non averne mai occupato uno. L'applicazione del dettato previsto dalla predetta determinazione dirigenziale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (sent. Trib. di Roma n.2025/2018 del 26.01.2018 – già depositata con le note autorizzate dal Giudicante di prime cure;
sent. Trib. Di Roma 1170/2019 del 16.01.2019) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. ord., n. 25411/2017). In particolare, la Suprema Corte con l'ordinanza del 15.03.2017 ha precisato, in merito alla legge di settore, che “…Tale diritto spetta pertanto anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, come risulta
4 sintomaticamente confermato, da un canto, dal rilievo che i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario sono, in quanto tali, già aventi diritto al subentro, e la previsione sub b) verrebbe a risultare altrimenti inutile;
per altro verso, che il rientro è espressamente previsto con riferimento al nucleo familiare (costituendo appunto ipotesi di relativo ampliamento), e non già all'alloggio, come dovrebbe invero intendersi in base alla tesi sostenuta dall'odierna ricorrente secondo cui il «rientro» presupporrebbe «necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell'alloggio». Va ulteriormente sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, il rientro nel nucleo familiare ex art. 12, comma 4 lett. e), L.R. n. 12 del 1999 e il diritto al subentro nell'assegnazione non dipendono da un provvedimento autorizzatorio dell'ente gestore, ma si verificano automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge…”. Oltremodo, quanto sopra argomentato, nonchè l'applicazione della determinazione dirigenziale n.124/2016, non è mai stato contestato dall' , né Controparte_1 con la memoria di costituzione e risposta né con le note autorizzate depositate nel corso del giudizio di prime cure, pertanto, si ritiene che detta interpretazione debba essere applicata analogamente nel caso di specie. Invero, operando la corretta applicazione di quanto sopra esposto, la sig.ra è riconoscibile come assegnataria in subentro nell'alloggio erp in Pt_1 questione, originariamente assegnato al RE, sig. . Ed ancora, il Decidente RS alla pagina 2 capoverso 12 “…Dai documenti prodotti in giudizio dalle parti, non può dedursi la prova che la sig.ra conviveva stabilmente con il RE dal 2000 e nessuna Pt_1 comunicazione è stata fatta all'Ater per informare di essere entrata nell'alloggio, ma l'unica domanda di regolarizzazione nell'assegnazione dell'alloggio è stata presentata a distanza di 5 anni dalla morte del RE unico legittimo assegnatario. Si fa inoltre presente che nel contratto di assegnazione dell'alloggio del 1998, il nucleo familiare risultava composto dal solo sig.
e dalla moglie, non vi è quindi prova del fatto che l'odierna ricorrente facesse RS parte dell'originario nucleo assegnatario e persino in ordine al rapporto di parentela con l'assegnatario…”. Anche la suddetta parte del provvedimento va censurata. Si precisa che, la sig.ra rientrava presso la casa familiare, nella sua qualità di figlia del sig. Pt_1 ER
, assegnatario originario, che decedeva nel 2002, e provvedeva a depositare l'istanza
[...] di sanatoria presso l'Amministrazione Comunale nell'anno 2007, depositata nel fascicolo di parte di prime cure. Sul legame di filiazione intercorrente tra la sig.ra ed il Parte_1 RE , trova conferma quanto addotto dall' nella memoria di costituzione ER CP_1
e risposta depositata nel giudizio di prime cure, che si riporta “…l'immobile, destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, è stato assegnato a , RE RS dell'odierna attrice…” ribadendo ulteriormente che l'affermazione di circostanze assegnatario sig. e perché in possesso di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento di RS CP_ alloggio Erp, e per l'effetto, ordinare all' del la regolarizzazione della CP_1 posizione contrattuale della sig.ra ed il riconoscimento, in capo alla medesima, Parte_1 della posizione di legittima assegnataria.”
4 La Corte di Cassazione con la sentenza 549/2023 ha precisato: “ In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nel contratto del componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, il quale, dopo aver temporaneamente trasferito altrove la propria residenza, abbia fatto rientro nell'immobile prima del decesso
5 dell'assegnatario, è necessaria la comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, l.r. Lazio n. 12 del 1999, come indirettamente si desume dal disposto dell'art. 11, comma 2-bis, della legge citata, alla cui stregua la perdita, da parte di un componente del nucleo familiare suddetto, del requisito contemplato nell'art. 11, comma 1, lett. c (ovvero l'acquisizione della "titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza", alle condizioni previste dalla legge) non determina la decadenza dall'assegnazione se l'interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla menzionata lett. c) o "fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in mancanza della suddetta comunicazione, aveva escluso il diritto a subentrare all'originario assegnatario, nella locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in capo al figlio che, allontanatosene dopo aver contratto matrimonio, assumeva di avervi fatto ritorno prima della morte del RE, reputando insufficiente, a tal fine, la mera certificazione del cambiamento di residenza).”
Giova riportare la motivazione della suddetta sentenza che evidenzia le ragioni della imprescindibilità della comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, l.r. Lazio n. 12 del 1999, che analizza compiutamente l'ordinanza della Corte di Cassazione 25411/2017 pronunziata in una fattispecie disciplinata comunque dalla previgente normativa regionale, che affronta persino il profilo della non contestazione , fermo restando che l'errore, in realtà materiale, contenuto nella sentenza per non avere considerato che ella era figlia dell'assegnatario, è del tutto irrilevante.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato:
“ FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di volta Parte_5 CP_2 all'accertamento del diritto a subentrare al defunto RE nella locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per esservi tornato ad abitare stabilmente sin dal novembre 1991, anteriormente al decesso del genitore, avvenuto nel novembre 2000. Premesso, in punto di fatto, che originario assegnatario dell'alloggio era RE dell'odierno Persona_2 ricorrente, e che quest'ultimo faceva parte del nucleo familiare originario insieme con la madre e il fratello ma se ne era in seguito allontanato dopo aver contratto matrimonio;
che, conseguentemente, trovava applicazione nella specie la previsione di cui all'art. 12, comma 4, legge reg. Lazio n. 12 del 1999 relativa all'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario; ciò premesso, ha osservato che: — in primo luogo, l' non aveva fornito prova idonea Parte_5 dell'effettivo rientro nell'immobile e della stabile convivenza con il RE prima del decesso di quest'ultimo, a tal fine non essendo sufficiente il mero certificato di residenza;
ciò tanto più considerando che nelle dichiarazioni anagrafico-reddituali annuali presentate dal RE
intestatario del contratto, non risultava essere stato inserito il figlio;
— in ogni Per_2 Pt_5 caso difettava la comunicazione richiesta — oltre che dall'art. 4 del contratto — dall'art. 12, comma 5, legge reg. cit., a mente del quale, in ipotesi di comunicazioni non veritiere (e a maggior ragione in caso di comunicazioni mancanti), l'ampliamento del nucleo non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Ha escluso potersi considerare equipollente a tale necessaria comunicazione la mera richiesta di variazione della residenza presentata all'anagrafe
6 comunale, poiché prescritta per fini diversi da quelli di cui all'art. 12 legge reg. cit. e da compiersi necessariamente da parte dell'intestatario del contratto, il solo che al momento avesse titolo per farla e che, invece, nella specie, non solo non l'aveva fatta ma neppure aveva, nelle sue periodiche comunicazioni, dichiarato il rientro del figlio. Ha peraltro soggiunto che, in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, «l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione», con la conseguenza che «la morte dell'assegnatario di un alloggio non determina una successione nel rapporto locatizio, bensì la cessazione dell'assegnazione- locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante (Cass. 4305/1999») per cui è «escluso il diritto al subentro automatico da parte degli eredi (conf. Cass. 18738/2004)», ma «la legittimazione dei soggetti interessati al subentro è sempre soggetta a verifica e formale riconoscimento dell'ente locatore (Cass. 19489/17; conf. Cass. 4549/17)».
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione affidato a quattro Parte_5 motivi, cui resiste depositando controricorso. L'altra intimata, CP_2 Controparte_3
non svolge difese in questa sede. Chiamata all'adunanza camerale del 9 dicembre 2020,
[...] in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, all'esito della stessa questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10037 del 15/04/2021, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione posta con il primo motivo, ha disposto ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. Fissata per la trattazione l'odierna udienza pubblica è pervenuta tempestiva richiesta di trattazione orale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell'art. 12 legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e dell'art. 2697 cod. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deduce che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non fornita la prova dell'effettivo rientro nell'immobile prima del decesso del RE originario assegnatario e che, in particolare, erroneamente ha ritenuto inidonea a fornire tale prova la prodotta certificazione di residenza storico-anagrafica. Lamenta che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare l'affermazione contenuta nella Determinazione Dirigenziale di n. 37 CP_2 del 17/01/2013 — con cui veniva rigettata l'istanza di voltura del contratto di locazione dell'alloggio — con la quale si dava atto che la aveva «verificato che il Controparte_3
Sig. , pur facendo parte del nucleo familiare, si [era] allontanato Parte_5 dall'immobile … per poi rientrarvi in data 18/11/1991, come risulta da verifiche anagrafiche, senza che l'assegnatario avesse presentato formale richiesta di ampliamento del nucleo familiare come prescritto dal comma 5 art. 12 L.R.L. 12/99». Sostiene che da tale Determinazione Dirigenziale poteva chiaramente evincersi come sia che la CP_2 Controparte_3 non contestavano il fatto che egli fosse rientrato nell'alloggio nel 1991 bensì,
[...] presupponendo tale fatto, solamente l'omessa comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. cit.. 1.1. Il motivo è inammissibile. Lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, il ricorrente si volge piuttosto ad invocare, con esso, inammissibilmente una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Anche il vizio di motivazione viene dedotto in modo difforme da quanto disposto dall'art. 360, comma
7 primo, num. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, e cioè quale omesso esame di fatto decisivo e oggetto di dibattito processuale. È appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. 22/09/2014, n. 19881; Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie appare evidente che la doglianza si appunta sulla mancata considerazione non già di un fatto storico, bensì di un mero elemento istruttorio acquisito al giudizio (la determina dirigenziale n. 37 del 2013), fermo restando però che, in realtà, il fatto storico che per il tramite di quell'elemento istruttorio si intende indicare come rilevante (ossia l'avere il ricorrente stabilito nuovamente la propria residenza anagrafica presso l'alloggio in questione) è già stato considerato dal giudice a quo come inidoneo a dimostrare l'effettivo rientro del ricorrente nell'immobile e la sua stabile convivenza con il RE prima del decesso di quest'ultimo. Nessun'altra circostanza è, invero, da quella determina desumibile se non il fatto che le risultanze «anagrafiche» attestavano lo stabilimento da parte del ricorrente della residenza (appunto) anagrafica in quell'alloggio. L'ubi consistam della doglianza si rivela in tal modo risiedere piuttosto nella mera contestazione della valutazione di insufficienza di tale sola emergenza e, dunque, nella sollecitazione di una diversa valutazione della rilevanza stessa, in questa sede, in relazione al detto obiettivo probatorio: nuova valutazione certamente estranea alla funzione ed ai limiti propri del giudizio di legittimità. 1.2. È da considerarsi poi del tutto irrilevante la circostanza che la menzionata determina dirigenziale, a supporto della negata voltura della locazione, non avesse contestato la mancanza del requisito del «rientro» dell'odierno ricorrente nel nucleo familiare dell'assegnatario, quanto piuttosto e soltanto la sua mancata tempestiva comunicazione, in violazione dell'art. 12, comma 5, legge reg. cit.. Occorre invero considerare che: a) trattandosi di fatto costitutivo del diritto di cui in giudizio si è chiesto l'accertamento, la sua dimostrazione incombeva all'attore; b) l'eventuale «non contestazione», quale circostanza idonea a sollevare l'attore dal relativo onere ex art. 115 cod. proc. civ., avrebbe potuto valutarsi solo in relazione al contenuto delle difese ed eccezioni svolte in giudizio, non certo in relazione al contenuto di un atto amministrativo estraneo ed anteriore al processo;
c) al riguardo il ricorrente non offre alcun elemento di valutazione, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza a tal fine richiesti (v. Cass. n. 12840 del 22/05/2017).
1.3. Varrà comunque soggiungere che quella censurata con il primo motivo è solo una delle due autonome rationes decidendi spese nella sentenza impugnata, alla seconda (rappresentata dalla mancata
8 comunicazione del rientro) essendo dedicati gli altri tre motivi. L'inammissibilità e/o infondatezza di questi ultimi, che si va appresso a evidenziare, costituisce ulteriore motivo di inammissibilità anche del primo motivo, per difetto di interesse. L'ipotizzato omesso esame del fatto di cui al primo motivo resterebbe infatti comunque privo di decisività, perché il passaggio in cosa giudicata della motivazione sulla mancanza di comunicazione, rende irrilevante il vizio dedotto relativamente all'altra autonoma motivazione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 legge reg. Lazio n. 12 del 1999 per avere la Corte d'appello ritenuto ostativa al subingresso nel rapporto locativo la mancata immediata comunicazione dell'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario. Sostiene che, al riguardo, avrebbe dovuto considerarsi che, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25411 del 2017, il diritto al subentro nell'assegnazione — per coloro i quali, come l'odierno ricorrente, facevano parte del nucleo familiare originario al momento dell'assegnazione — non dipende da un provvedimento autorizzatorio dell'Ente gestore, ma sorge automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che la verifica dell'eventuale sussistenza di cause di decadenza, cui è finalizzata la detta comunicazione, ha natura di mero accertamento e che le cause di decadenza eventualmente rilevate operano quali condizioni risolutive del diritto già sorto. Nel caso di specie, pertanto, secondo il ricorrente, la domanda di voltura, anche se intervenuta a distanza di diversi anni, era da ritenersi idonea ad integrare la comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. cit. ed a confermare il suo diritto al subentro, poiché già sorto ope legis, automaticamente, il 26/11/2001, al momento del decesso dell'assegnatario originario. Ciò in quanto, come si evince dalla richiamata Determinazione Dirigenziale n. 37 del 2013, le ragioni del diniego della voltura erano state unicamente di carattere formale (mancata comunicazione del rientro del figlio), ma non di natura sostanziale.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. n. 25411 del 2017 ha chiarito che l'art. 12, comma 1, legge reg. Lazio n. 12 del 1999 «prevede … espressamente due categorie di legittimati al subentro: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario;
b) i componenti del nucleo familiare ampliato» ed ha altresì evidenziato che «trattasi di due categorie autonome e non necessariamente interdipendenti: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, che sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma;
b) i componenti del nucleo familiare ampliato, che dello stesso fanno parte al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione». Tale distinzione, nel caso allora esaminato, ha condotto ad affermare la correttezza della decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al subentro nella locazione dell'alloggio di e.r.p. della figlia dell'assegnataria, ancorché non facesse parte del suo nucleo familiare al momento dell'assegnazione, ma ne avesse fatto «rientro» solo successivamente, a seguito di divorzio dal coniuge, trasferendo la residenza presso l'alloggio e.r.p.: rientro tempestivamente comunicato dall'assegnataria all'ente gestore. La S.C. ha, infatti, affermato che «tale diritto spetta … anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, come risulta sintomaticamente confermato, da un canto, dal rilievo che i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario sono, in quanto tali, già aventi diritto al subentro, e la previsione sub b) verrebbe a risultare altrimenti inutile;
9 per altro verso, che il rientro è espressamente previsto con riferimento al nucleo familiare (costituendo appunto ipotesi di relativo ampliamento), e non già all'alloggio, come dovrebbe invero intendersi in base alla tesi sostenuta dall'odierna ricorrente secondo cui il "rientro" presupporrebbe "necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell'alloggio”».
2.1.2. La stessa S.C. ha poi «ulteriormente sottolineato» che «il rientro nel nucleo familiare L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, ex art. 12, comma 4, lett. e), e il diritto al subentro nell'assegnazione non dipendono da un provvedimento autorizzatorio dell'ente gestore, ma si verificano automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge». «Ai sensi della L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5, l'ingresso deve essere infatti immediatamente comunicato a quest'ultimo, cui sono attribuiti poteri di verifica in ordine alla sussistenza di cause, tra cui quella delle "comunicazioni non veritiere", comportanti la mera inefficacia dell'ampliamento ai fini dell'eventuale subentro. «Trattasi pertanto di verifica che ha natura di mero accertamento, avente ad oggetto cause di decadenza dall'assegnazione (L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5)».
2.1.3. Nella specie il ricorrente intende giovarsi, in particolare, di tale ultima affermazione di principio per sostenere che «in virtù dell'automaticità del diritto al subentro … una formale comunicazione non avrebbe avuto una funzione costitutiva del diritto, bensì una funzione di mera verifica delle condizioni di un diritto già sorto», con la conseguenza che «la domanda di voltura, … anche se intervenuta a distanza di diversi anni, era da ritenersi valida ed efficace ai fini di configurare la comunicazione ex art. 12, comma 5, L.R. Lazio n. 12/99 e confermare il suo diritto al subentro» (v. ricorso, pag. 15, terzultimo cpv.).
2.1.4. Tale tesi non è condivisibile, né trova in sé e per sé riscontro nella pronuncia richiamata, che anzi la contrasta. È certamente vero che, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite, il subentro, corrispondendo ad un diritto soggettivo, non è soggetto ad esercizio di discrezionalità da parte dell'ente amministrativo, tale da configurare una nuova assegnazione, sia pure con titolo preferenziale rappresentato dall'appartenenza al nucleo familiare. Il subentro nell'assegnazione costituisce piuttosto una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso, ed è sottoposto all'assenza di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio (v. da ultimo Cass. Sez. U. 20/07/2021, n. 20761). Ciò non esclude tuttavia la rilevanza che nella fattispecie legale assume comunque la comunicazione, ove prescritta, del rientro, funzionale a consentire la necessaria verifica del possesso dei requisiti dell'assegnazione, sia pure ai fini della eventuale declaratoria della decadenza o dell'adozione di provvedimento di rilascio ove si accerti l'insussistenza del diritto. Orbene, ai sensi della legge reg. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 5 [nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 27, comma 1, lett. b), punto 6), legge reg. Lazio 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'art. 22, comma 21, lett. b), legge reg. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1], «l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore»; ciò affinché quest'ultimo possa verificare «nei successivi tre mesi» che «a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione», con la precisazione che «qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro». Si ricava da tale previsione che: a) la comunicazione è richiesta solo in caso di «rientro» nel nucleo familiare e, dunque, ai fini dell'ampliamento, non riguardando invece la prima categoria di aventi diritto al subentro
10 (componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario); b) la comunicazione di dati non veritieri è configurata, dalla norma, come causa di inefficacia dell'ampliamento ai fini dell'eventuale subentro. In base, dunque, a tali previsioni gli effetti del «rientro» nel nucleo familiare e del conseguente ampliamento di questo non possono prodursi in presenza di comunicazione non veritiera. In tal senso si è espressa chiaramente anche la pronuncia di Cass. 26/10/2017, n. 25411 — la si legga a pag. 8, secondo cpv. — richiamata dallo stesso ricorrente. Ciò posto, risponde ad elementare canone logico di interpretazione ed è pienamente condivisibile l'assunto, espresso in sentenza, secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione. Allo stesso modo della comunicazione non veritiera, infatti, anche e a fortiori l'omessa comunicazione (come il più comprende il meno) non consente all'ente di compiere alcuna verifica sui presupposti del diritto al subentro e circa l'esistenza di eventuali cause di decadenze 2.1.5. Occorre, però, a questo punto, porsi l'interrogativo — e occorre farlo ex officio, pur in mancanza di una specifica sollecitazione del ricorrente, inerendo all'attività di qualificazione giuridica della fattispecie, così come accertata in giudizio — se la comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, legge reg. Lazio fosse effettivamente necessaria, nella specie, in relazione alla posizione che il ricorrente vanta di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario e indipendentemente dal fatto che successivamente egli se ne fosse allontanato. Ad una risposta negativa al quesito sembrerebbe condurre l'affermazione contenuta nel precedente di Cass. n. 25411 del 2017 secondo cui «i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario … sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma». Tale affermazione non può però essere condivisa, nella parte almeno in cui sembra negare rilevanza alla fuoriuscita dell'interessato dal nucleo familiare dell'originario assegnatario anteriormente al suo decesso. Come questa Corte ha in altre occasioni evidenziato, l'intero sistema delle leggi in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p. «risulta … imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto — in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari — della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del Regolamento regione Lazio del 20/9/2000, n. 2 (recante "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12") che, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale «il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio» (art. 14, comma 1, del regolamento regionale). Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone: a) che sia stato adottato un provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano
11 l'assegnazione» (Cass. n. 11230 del 2017, cit.). Orbene, se ciò vale per l'assegnatario, non v'è dubbio che debba valere anche per i componenti del suo nucleo familiare, i quali infatti, secondo espressa previsione del comma 2 dell'art. 11 legge reg. cit., devono possedere i requisiti previsti dal comma 1 — «limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto». Tutto ciò, però, non avrebbe senso se, per essi, tra le condizioni che devono persistere in costanza di rapporto non vi fosse proprio l'appartenenza al nucleo familiare dell'originario assegnatario. Questa al contrario deve considerarsi un «prerequisito» che ne giustifica la considerazione nel sistema dei requisiti di assegnazione e, per converso, delle cause di decadenza. Opinare diversamente porterebbe, infatti, a conseguenze paradossali quali, ad es., quella di dover revocare l'assegnazione per la sopravvenuta mancanza del requisito di cui alla lett. c del comma 1 dell'art. 11 l. reg. cit. [«mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1»] da parte del figlio dell'assegnatario, componente del nucleo familiare originario di questo, che però se ne fosse successivamente allontanato, risiedendo altrove. Per converso, intanto può negarsi che tale sopravvenienza possa assumere rilievo ai fini della revoca dell'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. in quanto si escluda che il componente fuoriuscito dal nucleo familiare tale debba considerarsi anche ai fini del diritto al subentro (cuius commoda, eius et incommoda). Della validità di tale ragionamento si trae diretta conferma dalla previsione di cui all'art. 11, comma 2-bis, legge reg. cit. [comma dapprima inserito dall'art. 3, comma 92, lettera c), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 21, lettera a), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge)]. A tenore di tale disposizione, infatti: «La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 [«mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1»] da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall'assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell'ente gestore di cui al comma 2 dell'articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove». La rilevanza, nel caso di specie, nei sensi predetti, di tale previsione — e segnatamente dell'ultimo inciso — non può ritenersi esclusa dal fatto che la stessa sia stata emanata e sia entrata in vigore successivamente ai fatti dedotti ad origine del vantato diritto al subentro ed anche successivamente all'instaurazione del presente procedimento, ove si consideri l'espressa previsione contenuta nell'ultimo inciso della norma medesima, secondo cui: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
12 della presente disposizione». Dalla stessa norma si trae inoltre conferma del fatto, insito peraltro nella logica delle cose, che a determinare la fuoriuscita dal nucleo familiare sia, già in sé, il trasferimento altrove della residenza. Ebbene, nella specie deve ritenersi pacifico che l'odierno ricorrente, bensì facente parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, ne fosse fuoriuscito per effetto del trasferimento altrove della propria residenza in conseguenza del contratto matrimonio (trasferimento di residenza del resto dimostrato per implicito dal successivo ri-trasferimento di essa presso l'alloggio in questione). La posizione dell'odierno ricorrente, ai fini del diritto al subentro, non era pertanto parificabile a quella di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, ma semmai di componente del nucleo familiare «ampliato» per effetto del suo «rientro» secondo l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4, lett. e), legge reg. cit.. Era pertanto necessaria, per gli effetti sopra detti, la tempestiva comunicazione di detto «rientro», ai sensi del comma 5 della menzionata disposizione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge reg. Lazio n. 12 del 1999 e degli artt. 14, comma 1, lett. a) e b), e 17, comma 1, del Regolamento Regionale del Lazio n. 2 del 20 settembre 2000, per non avere la Corte territoriale considerato che l'omessa comunicazione del rientro di cui all'art. 12, comma 5, legge reg. cit. non è di per sé espressamente prevista a pena di decadenza (le uniche ipotesi di decadenza essendo espressamente e tassativamente previste dall'art. 13 legge reg. cit. e dalle norme del regolamento regionale sopra citate). Afferma che è, pertanto, errata la sentenza impugnata là dove individua nella mancata immediata comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. Lazio n. 12 del 1999, una causa di decadenza che invece non è espressamente prevista.
3.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata non ha attribuito alla mancata comunicazione del «rientro» valore di causa di decadenza dall'assegnazione, ma, ben diversamente, rilievo di causa che impedisce di attribuire al detto rientro l'effetto di far sorgere il diritto al subentro, ciò in piena conformità alla interpretazione che, come s'è sopra detto, è uniformemente accolta dalla giurisprudenza di questa Corte. La censura ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa. Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U.
13 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto;
Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e dell'art. 2697 cod. civ.. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la mera richiesta di variazione della residenza presentata all'anagrafe comunale dall'odierno ricorrente, non possa configurare una forma di comunicazione del subentro e ampliamento del nucleo familiare. Sostiene che, non prevedendo l'art. 12, comma 5, legge reg. cit. forme determinate di comunicazione, la comunicazione può essere effettuata anche in modo implicito, e dunque anche attraverso la fissazione della residenza anagrafica presso l'alloggio in questione.
4.1. Il motivo è inammissibile. Viene con esso sollecitata una mera valutazione di merito sulla idoneità della richiesta di spostamento di residenza anagrafica a costituire idonea comunicazione del «rientro» ai fini della menzionata norma. Esso peraltro non vale a contrastare il rilievo accessorio secondo cui la comunicazione deve provenire dall'assegnatario e deve, dunque, essere anteriore al suo decesso. “
Alla stregua dei principi espressi dalla Suprema Corte l'appello va respinto.
Del tutto irrilevante è la domanda di sanatoria presentata dalla , a fronte della quale Pt_1
l' ha ribadito nelle note finali il proprio interesse alla decisione. CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell' che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art.13 comma1 quater T.U.115/2002.
Roma , 2.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3883/2019 posta in deliberazione il giorno 29/01/2025
TRA
Parte_1 C.F._1
Avv. TRANQUILLI SABRINA;
) VIA Parte_2 C.F._2
GAETANO CASATI 38 ROMA;
E
Controparte_1
( )
[...] P.IVA_1
Avv. VIARENGO MONICA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 69/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito: Parte_1
accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e, respinta ogni altra domanda, dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme dovute all' a titolo di indennità per il periodo CP_1 antecedente al 23.3.2012;
Si è costituita in giudizio l' instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c , la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.La vicenda è stata così riassunta nella sentenza impugnata.
“ Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra adiva il Tribunale per Parte_1 CP_ sentir accertare il diritto all'assegnazione in subentro dell'alloggio di proprietà dell' sito in Roma, Via Vettor Fausto n.2, sc. A, (cod. immobile 5255119542) in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del suddetto alloggio e, nel merito, per sentir CP_ dichiarare che 2 nulla era dovuto all' a titolo di indennità di occupazione anche in quanto prescritto per gli anni precedenti al 2012. Deduceva la ricorrente di aver fatto rientro nella casa paterna dal 2000, al fine di prestare assistenza fisica e morale al RE, , RS originario assegnatario dell'alloggio. Nel 2007, a seguito del decesso del RE avvenuto nel 2002, la sig.ra presentava domanda di assegnazione in regolarizzazione. La Parte_1 ricorrente deduceva di far parte dell'originario nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 della l.r. 12/99. Su tale presupposto, la ricorrente invocava il proprio dritto al subentro nel contratto. Si costituiva l' che insisteva per il rigetto del CP_1 ricorso giacchè la ricorrente oltre a non essere ricompresa nel nucleo familiare dell'originario assegnatario, aveva comunque perso il diritto all'assegnazione uscendo dall'immobile e rientrandovi senza alcuna autorizzazione da parte dell'Ater. Faceva presente che la sig.ra
, succeduta nel contratto al marito, nel 1997 abbandonò l'alloggio per poi rientrarvi Parte_3 nel 2000, consapevole di aver perso il diritto all' assegnazione presentava istanza di sanatoria che veniva a sua volta dichiarata inammissibile. Rilevava altresì che l'odierno ricorrente non poteva pretendere la successione di un diritto da parte di un soggetto già dichiaratosi occupante esso stesso nel richiedere la sanatoria. Chiedeva che l'opposizione non fondata in fatto ed in diritto fosse respinta e confermato il decreto. In difetto di richieste istruttorie ammissibili la causa veniva decisa all'udienza del 19.12.18. La domanda dell'attrice è risultata solo in parte fondata. Quanto alla posizione rispetto all'immobile, l'attrice risulta mera occupante dell'immobile in oggetto mancando un titolo o un diritto che legittimi la sua permanenza nell'immobile. Il diritto ad abitare nell'alloggio e la conseguente stipula di un contratto con l'Ente, per legge, si acquisisce solo in virtù di un provvedimento comunale di assegnazione o di assegnazione in regolarizzazione o per provvedimento di ampliamento dell'ente gestore, ai sensi dell'art. 12 l.r. 12/99. Dai documenti prodotti in giudizio dalle parti, non può dedursi la prova che la sig.ra conviveva stabilmente con il RE dal 2000 e Pt_1 CP_ nessuna comunicazione è stata fatta all' per informare di essere entrata nell'alloggio, ma l'unica domanda di regolarizzazione nell'assegnazione dell'alloggio è stata presentata a distanza di 5 anni dalla morte del RE, unico legittimo assegnatario. Si fa inoltre presente che nel contratto di assegnazione dell'alloggio del 1998, il nucleo familiare risultava composto
2 dal solo sig. e dalla moglie, non vi è quindi prova del fatto che l'odierna RS ricorrente facesse parte dell'originario nucleo assegnatario e persino in ordine al rapporto di parentela con l'assegnatario. L'inesistenza di un diritto al subentro nell'alloggio rende irrilevante ogni questione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali per l'assegnazione; mentre l'indennità di occupazione risulta parametrata alla natura e dimensioni dell'alloggio . Quanto alle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, l'eccezione di prescrizione risulta, invece, fondata. La lettera interruttiva risulta, infatti, ricevuta il 23.3.2017, con conseguenze e irrimediabile prescrizione di tutte le somme antecedenti al 2012. Le spese di lite vanno compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.:
L'appello è manifestamente infondato.
3. Per cogliere appieno la manifesta infondatezza dell'impugnazione appare opportuno riportare l'espositiva del gravame.
Ha dedotto infatti l'appellante: “ Con il presente scritto difensivo si impugna la suddetta sentenza esattamente nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierna appellante sia priva di alcun diritto e titolo per poter detenere l'alloggio ERP sito in Roma alla via Vettor Fausto n.
2. Puntualmente, il Decidente alla pagina 2 capoverso 6 ha erroneamente così argomentando: “…Faceva presente che la sig.ra , succeduta nel contratto al Parte_3 marito, nel 1997 abbandonò l'alloggio per poi rientrarvi nel 2000, consapevole di aver perso il diritto all'assegnazione presentava istanza di sanatoria che veniva a sua volta dichiarata inammissibile. Rilevava altresì che l'odierno ricorrente non poteva pretendere la successione di un diritto da parte di un soggetto già dichiaratosi occupante esso stesso nel richiedere la sanatoria…”. La suddetta parte del provvedimento va censurata. Tale assunto deve essere totalmente disatteso, in quanto il Giudice ha operato una ricostruzione delle circostanze di fatto del tutto erronee, agendo in violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.. Invero, come è possibile evincere dagli elementi probatori allegati dall'appellante nel giudizio di prime cure, nonché dagli atti di causa, il soggetto , indicato dal Giudicante nelle argomentazioni della Parte_3 sentenza, non è mai stato rilevato. Pertanto, l'indicazione di tale persona fisica è inconferente con il caso di specie e con la relativa ricostruzione fattuale. La sig.ra è, piuttosto, figlia Pt_1 della sig.ra e del sig. , originario assegnatario dell'alloggio Parte_4 RS erp in questione. Tale assunto è confermato dall mediante Controparte_1 la memoria di costituzione e risposta, che alla pagina 1 riporta “…l'immobile, destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, è stato assegnato a RE RS dell'odierna attrice…”, mettendo a tacere ogni dubbio. Sul punto, l'art.115 co.1 c.p.c. dispone in merito al principio della disponibilità delle prove che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita». È sufficiente leggere il testo dell'articolo per rendersi conto del fatto che la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte. Ciò assume particolare pregnanza relativamente a circostanze di fatto, come nel caso di specie, afferenti il legame di filiazione tra il sig. , originario assegnatario, e la sig.ra RS
, odierna appellante. Alla stessa stregua, si precisa che l'odierna appellante non Parte_1 ha mai addotto né preteso di dover divenire assegnataria dell'alloggio in questione, iure
3 successionis, al RE deceduto, sig. . Pertanto, è palese l'errata ricostruzione RS delle circostanze di fatto operata dal Giudicante di prime cure e riportata nelle argomentazioni della sentenza, odiernamente impugnata. Ciò, determina la necessità di riesaminare in questa sede giudiziaria, quanto non opportunamente valutato dal Giudicante di prime cure. Successivamente, il Decidente alla pagina 2 capoverso 11 ha erroneamente così argomentato:
“…Quanto alla posizione rispetto all'immobile, l'attrice risulta mera occupante dell'immobile in oggetto, mancando un titolo o un diritto che legittimi la sua permanenza nell'immobile. Il diritto ad abitare nell'alloggio e la conseguente stipula del contratto con l'Ente, per legge, si acquisisce solo in virtù di un provvedimento comunale di assegnazione o di assegnazione in regolarizzazione o per provvedimento di ampliamento dell'ente gestore, ai sensi dell'art.12 l.r.12/99…”. Tale argomentazione deve essere contestata. La sig.ra non può e non deve Pt_1 essere considerata occupante sine titulo dell'alloggio erp in questione, originariamente assegnato al RE, sig. . Occorre precisare quali siano le modalità che RS consentano ad un utente di subentrare nell'assegnazione di un alloggio erp. Invero, oltre all'originaria appartenenza al nucleo familiare, un utente può aver diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio di Edilizia anche in ragione dell'operato Controparte_1 ampliamento del nucleo familiare anche in assenza di un provvedimento concessorio. Sul punto, l' ha emesso la determinazione dirigenziale n.124 del 27.06.2016 (cfr.doc.13 CP_1 fascicolo di parte) che stabilisce le condizioni necessarie per l'ampliamento del nucleo familiare che, al punto 5 della pagina 3, dispone che il provvedimento di ampliamento consiste nella sola presa d'atto della sussistenza di una delle situazioni codificate dall'art. 12, comma 4, della legge citata avente natura certatoria, ossia di accertamento della presenza delle situazioni, condizioni di fatto (filiazione naturale, rientro del figlio) o giuridiche (matrimonio ecc.) che determinano l'ampliamento dell'originario nucleo dell'assegnatario, dovendosi escludere che in presenza delle situazioni previste dalla legge, occorra un provvedimento concessorio. Ebbene, nel caso che ci occupa, non rilevando l'emissione di un provvedimento concessorio da parte dell'Ente Gestore, proprietario dell'immobile de quo, sussiste la condizione di legittimità in capo all'odierna attrice a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio, originariamente assegnato al defunto genitore, per essere rientrata nell'alloggio di cui si discorre già dall'anno 2000. Ad ulteriore sostegno di quanto sopra esposto, appare rilevante sottolineare, altresì, che l'art.27 della Legge Finanziaria Regionale del 2016 ha modificato la Legge Regionale n.12/1999 in tal senso, ossia consentendo l'ingresso dei figli dell'assegnatario dell'alloggio Erp anche se non compresi nel nucleo familiare del medesimo assegnatario originario e non hanno mai convissuto nell'alloggio. I figli, dunque, possono acquisire il diritto all'alloggio per subentro dai genitori, in virtù del solo legame familiare e se in possesso dei due requisiti richiesti, ossia non aver avuto in locazione o proprietà un alloggio pubblico e non averne mai occupato uno. L'applicazione del dettato previsto dalla predetta determinazione dirigenziale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (sent. Trib. di Roma n.2025/2018 del 26.01.2018 – già depositata con le note autorizzate dal Giudicante di prime cure;
sent. Trib. Di Roma 1170/2019 del 16.01.2019) e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. ord., n. 25411/2017). In particolare, la Suprema Corte con l'ordinanza del 15.03.2017 ha precisato, in merito alla legge di settore, che “…Tale diritto spetta pertanto anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, come risulta
4 sintomaticamente confermato, da un canto, dal rilievo che i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario sono, in quanto tali, già aventi diritto al subentro, e la previsione sub b) verrebbe a risultare altrimenti inutile;
per altro verso, che il rientro è espressamente previsto con riferimento al nucleo familiare (costituendo appunto ipotesi di relativo ampliamento), e non già all'alloggio, come dovrebbe invero intendersi in base alla tesi sostenuta dall'odierna ricorrente secondo cui il «rientro» presupporrebbe «necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell'alloggio». Va ulteriormente sottolineato che, diversamente da quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, il rientro nel nucleo familiare ex art. 12, comma 4 lett. e), L.R. n. 12 del 1999 e il diritto al subentro nell'assegnazione non dipendono da un provvedimento autorizzatorio dell'ente gestore, ma si verificano automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge…”. Oltremodo, quanto sopra argomentato, nonchè l'applicazione della determinazione dirigenziale n.124/2016, non è mai stato contestato dall' , né Controparte_1 con la memoria di costituzione e risposta né con le note autorizzate depositate nel corso del giudizio di prime cure, pertanto, si ritiene che detta interpretazione debba essere applicata analogamente nel caso di specie. Invero, operando la corretta applicazione di quanto sopra esposto, la sig.ra è riconoscibile come assegnataria in subentro nell'alloggio erp in Pt_1 questione, originariamente assegnato al RE, sig. . Ed ancora, il Decidente RS alla pagina 2 capoverso 12 “…Dai documenti prodotti in giudizio dalle parti, non può dedursi la prova che la sig.ra conviveva stabilmente con il RE dal 2000 e nessuna Pt_1 comunicazione è stata fatta all'Ater per informare di essere entrata nell'alloggio, ma l'unica domanda di regolarizzazione nell'assegnazione dell'alloggio è stata presentata a distanza di 5 anni dalla morte del RE unico legittimo assegnatario. Si fa inoltre presente che nel contratto di assegnazione dell'alloggio del 1998, il nucleo familiare risultava composto dal solo sig.
e dalla moglie, non vi è quindi prova del fatto che l'odierna ricorrente facesse RS parte dell'originario nucleo assegnatario e persino in ordine al rapporto di parentela con l'assegnatario…”. Anche la suddetta parte del provvedimento va censurata. Si precisa che, la sig.ra rientrava presso la casa familiare, nella sua qualità di figlia del sig. Pt_1 ER
, assegnatario originario, che decedeva nel 2002, e provvedeva a depositare l'istanza
[...] di sanatoria presso l'Amministrazione Comunale nell'anno 2007, depositata nel fascicolo di parte di prime cure. Sul legame di filiazione intercorrente tra la sig.ra ed il Parte_1 RE , trova conferma quanto addotto dall' nella memoria di costituzione ER CP_1
e risposta depositata nel giudizio di prime cure, che si riporta “…l'immobile, destinato all'erogazione del servizio di assistenza abitativa, è stato assegnato a , RE RS dell'odierna attrice…” ribadendo ulteriormente che l'affermazione di circostanze assegnatario sig. e perché in possesso di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento di RS CP_ alloggio Erp, e per l'effetto, ordinare all' del la regolarizzazione della CP_1 posizione contrattuale della sig.ra ed il riconoscimento, in capo alla medesima, Parte_1 della posizione di legittima assegnataria.”
4 La Corte di Cassazione con la sentenza 549/2023 ha precisato: “ In tema di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, ai fini del subentro nel contratto del componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, il quale, dopo aver temporaneamente trasferito altrove la propria residenza, abbia fatto rientro nell'immobile prima del decesso
5 dell'assegnatario, è necessaria la comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, l.r. Lazio n. 12 del 1999, come indirettamente si desume dal disposto dell'art. 11, comma 2-bis, della legge citata, alla cui stregua la perdita, da parte di un componente del nucleo familiare suddetto, del requisito contemplato nell'art. 11, comma 1, lett. c (ovvero l'acquisizione della "titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza", alle condizioni previste dalla legge) non determina la decadenza dall'assegnazione se l'interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla menzionata lett. c) o "fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in mancanza della suddetta comunicazione, aveva escluso il diritto a subentrare all'originario assegnatario, nella locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, in capo al figlio che, allontanatosene dopo aver contratto matrimonio, assumeva di avervi fatto ritorno prima della morte del RE, reputando insufficiente, a tal fine, la mera certificazione del cambiamento di residenza).”
Giova riportare la motivazione della suddetta sentenza che evidenzia le ragioni della imprescindibilità della comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, l.r. Lazio n. 12 del 1999, che analizza compiutamente l'ordinanza della Corte di Cassazione 25411/2017 pronunziata in una fattispecie disciplinata comunque dalla previgente normativa regionale, che affronta persino il profilo della non contestazione , fermo restando che l'errore, in realtà materiale, contenuto nella sentenza per non avere considerato che ella era figlia dell'assegnatario, è del tutto irrilevante.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato:
“ FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di volta Parte_5 CP_2 all'accertamento del diritto a subentrare al defunto RE nella locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per esservi tornato ad abitare stabilmente sin dal novembre 1991, anteriormente al decesso del genitore, avvenuto nel novembre 2000. Premesso, in punto di fatto, che originario assegnatario dell'alloggio era RE dell'odierno Persona_2 ricorrente, e che quest'ultimo faceva parte del nucleo familiare originario insieme con la madre e il fratello ma se ne era in seguito allontanato dopo aver contratto matrimonio;
che, conseguentemente, trovava applicazione nella specie la previsione di cui all'art. 12, comma 4, legge reg. Lazio n. 12 del 1999 relativa all'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario; ciò premesso, ha osservato che: — in primo luogo, l' non aveva fornito prova idonea Parte_5 dell'effettivo rientro nell'immobile e della stabile convivenza con il RE prima del decesso di quest'ultimo, a tal fine non essendo sufficiente il mero certificato di residenza;
ciò tanto più considerando che nelle dichiarazioni anagrafico-reddituali annuali presentate dal RE
intestatario del contratto, non risultava essere stato inserito il figlio;
— in ogni Per_2 Pt_5 caso difettava la comunicazione richiesta — oltre che dall'art. 4 del contratto — dall'art. 12, comma 5, legge reg. cit., a mente del quale, in ipotesi di comunicazioni non veritiere (e a maggior ragione in caso di comunicazioni mancanti), l'ampliamento del nucleo non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Ha escluso potersi considerare equipollente a tale necessaria comunicazione la mera richiesta di variazione della residenza presentata all'anagrafe
6 comunale, poiché prescritta per fini diversi da quelli di cui all'art. 12 legge reg. cit. e da compiersi necessariamente da parte dell'intestatario del contratto, il solo che al momento avesse titolo per farla e che, invece, nella specie, non solo non l'aveva fatta ma neppure aveva, nelle sue periodiche comunicazioni, dichiarato il rientro del figlio. Ha peraltro soggiunto che, in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, «l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione», con la conseguenza che «la morte dell'assegnatario di un alloggio non determina una successione nel rapporto locatizio, bensì la cessazione dell'assegnazione- locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante (Cass. 4305/1999») per cui è «escluso il diritto al subentro automatico da parte degli eredi (conf. Cass. 18738/2004)», ma «la legittimazione dei soggetti interessati al subentro è sempre soggetta a verifica e formale riconoscimento dell'ente locatore (Cass. 19489/17; conf. Cass. 4549/17)».
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione affidato a quattro Parte_5 motivi, cui resiste depositando controricorso. L'altra intimata, CP_2 Controparte_3
non svolge difese in questa sede. Chiamata all'adunanza camerale del 9 dicembre 2020,
[...] in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, all'esito della stessa questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10037 del 15/04/2021, ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione posta con il primo motivo, ha disposto ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza. Fissata per la trattazione l'odierna udienza pubblica è pervenuta tempestiva richiesta di trattazione orale. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell'art. 12 legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e dell'art. 2697 cod. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deduce che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non fornita la prova dell'effettivo rientro nell'immobile prima del decesso del RE originario assegnatario e che, in particolare, erroneamente ha ritenuto inidonea a fornire tale prova la prodotta certificazione di residenza storico-anagrafica. Lamenta che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare l'affermazione contenuta nella Determinazione Dirigenziale di n. 37 CP_2 del 17/01/2013 — con cui veniva rigettata l'istanza di voltura del contratto di locazione dell'alloggio — con la quale si dava atto che la aveva «verificato che il Controparte_3
Sig. , pur facendo parte del nucleo familiare, si [era] allontanato Parte_5 dall'immobile … per poi rientrarvi in data 18/11/1991, come risulta da verifiche anagrafiche, senza che l'assegnatario avesse presentato formale richiesta di ampliamento del nucleo familiare come prescritto dal comma 5 art. 12 L.R.L. 12/99». Sostiene che da tale Determinazione Dirigenziale poteva chiaramente evincersi come sia che la CP_2 Controparte_3 non contestavano il fatto che egli fosse rientrato nell'alloggio nel 1991 bensì,
[...] presupponendo tale fatto, solamente l'omessa comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. cit.. 1.1. Il motivo è inammissibile. Lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, il ricorrente si volge piuttosto ad invocare, con esso, inammissibilmente una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Anche il vizio di motivazione viene dedotto in modo difforme da quanto disposto dall'art. 360, comma
7 primo, num. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, e cioè quale omesso esame di fatto decisivo e oggetto di dibattito processuale. È appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. 22/09/2014, n. 19881; Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie appare evidente che la doglianza si appunta sulla mancata considerazione non già di un fatto storico, bensì di un mero elemento istruttorio acquisito al giudizio (la determina dirigenziale n. 37 del 2013), fermo restando però che, in realtà, il fatto storico che per il tramite di quell'elemento istruttorio si intende indicare come rilevante (ossia l'avere il ricorrente stabilito nuovamente la propria residenza anagrafica presso l'alloggio in questione) è già stato considerato dal giudice a quo come inidoneo a dimostrare l'effettivo rientro del ricorrente nell'immobile e la sua stabile convivenza con il RE prima del decesso di quest'ultimo. Nessun'altra circostanza è, invero, da quella determina desumibile se non il fatto che le risultanze «anagrafiche» attestavano lo stabilimento da parte del ricorrente della residenza (appunto) anagrafica in quell'alloggio. L'ubi consistam della doglianza si rivela in tal modo risiedere piuttosto nella mera contestazione della valutazione di insufficienza di tale sola emergenza e, dunque, nella sollecitazione di una diversa valutazione della rilevanza stessa, in questa sede, in relazione al detto obiettivo probatorio: nuova valutazione certamente estranea alla funzione ed ai limiti propri del giudizio di legittimità. 1.2. È da considerarsi poi del tutto irrilevante la circostanza che la menzionata determina dirigenziale, a supporto della negata voltura della locazione, non avesse contestato la mancanza del requisito del «rientro» dell'odierno ricorrente nel nucleo familiare dell'assegnatario, quanto piuttosto e soltanto la sua mancata tempestiva comunicazione, in violazione dell'art. 12, comma 5, legge reg. cit.. Occorre invero considerare che: a) trattandosi di fatto costitutivo del diritto di cui in giudizio si è chiesto l'accertamento, la sua dimostrazione incombeva all'attore; b) l'eventuale «non contestazione», quale circostanza idonea a sollevare l'attore dal relativo onere ex art. 115 cod. proc. civ., avrebbe potuto valutarsi solo in relazione al contenuto delle difese ed eccezioni svolte in giudizio, non certo in relazione al contenuto di un atto amministrativo estraneo ed anteriore al processo;
c) al riguardo il ricorrente non offre alcun elemento di valutazione, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza a tal fine richiesti (v. Cass. n. 12840 del 22/05/2017).
1.3. Varrà comunque soggiungere che quella censurata con il primo motivo è solo una delle due autonome rationes decidendi spese nella sentenza impugnata, alla seconda (rappresentata dalla mancata
8 comunicazione del rientro) essendo dedicati gli altri tre motivi. L'inammissibilità e/o infondatezza di questi ultimi, che si va appresso a evidenziare, costituisce ulteriore motivo di inammissibilità anche del primo motivo, per difetto di interesse. L'ipotizzato omesso esame del fatto di cui al primo motivo resterebbe infatti comunque privo di decisività, perché il passaggio in cosa giudicata della motivazione sulla mancanza di comunicazione, rende irrilevante il vizio dedotto relativamente all'altra autonoma motivazione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 legge reg. Lazio n. 12 del 1999 per avere la Corte d'appello ritenuto ostativa al subingresso nel rapporto locativo la mancata immediata comunicazione dell'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario. Sostiene che, al riguardo, avrebbe dovuto considerarsi che, come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 25411 del 2017, il diritto al subentro nell'assegnazione — per coloro i quali, come l'odierno ricorrente, facevano parte del nucleo familiare originario al momento dell'assegnazione — non dipende da un provvedimento autorizzatorio dell'Ente gestore, ma sorge automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che la verifica dell'eventuale sussistenza di cause di decadenza, cui è finalizzata la detta comunicazione, ha natura di mero accertamento e che le cause di decadenza eventualmente rilevate operano quali condizioni risolutive del diritto già sorto. Nel caso di specie, pertanto, secondo il ricorrente, la domanda di voltura, anche se intervenuta a distanza di diversi anni, era da ritenersi idonea ad integrare la comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. cit. ed a confermare il suo diritto al subentro, poiché già sorto ope legis, automaticamente, il 26/11/2001, al momento del decesso dell'assegnatario originario. Ciò in quanto, come si evince dalla richiamata Determinazione Dirigenziale n. 37 del 2013, le ragioni del diniego della voltura erano state unicamente di carattere formale (mancata comunicazione del rientro del figlio), ma non di natura sostanziale.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. n. 25411 del 2017 ha chiarito che l'art. 12, comma 1, legge reg. Lazio n. 12 del 1999 «prevede … espressamente due categorie di legittimati al subentro: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario;
b) i componenti del nucleo familiare ampliato» ed ha altresì evidenziato che «trattasi di due categorie autonome e non necessariamente interdipendenti: a) i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario, che sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma;
b) i componenti del nucleo familiare ampliato, che dello stesso fanno parte al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione». Tale distinzione, nel caso allora esaminato, ha condotto ad affermare la correttezza della decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al subentro nella locazione dell'alloggio di e.r.p. della figlia dell'assegnataria, ancorché non facesse parte del suo nucleo familiare al momento dell'assegnazione, ma ne avesse fatto «rientro» solo successivamente, a seguito di divorzio dal coniuge, trasferendo la residenza presso l'alloggio e.r.p.: rientro tempestivamente comunicato dall'assegnataria all'ente gestore. La S.C. ha, infatti, affermato che «tale diritto spetta … anche a chi non faceva parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, come risulta sintomaticamente confermato, da un canto, dal rilievo che i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario sono, in quanto tali, già aventi diritto al subentro, e la previsione sub b) verrebbe a risultare altrimenti inutile;
9 per altro verso, che il rientro è espressamente previsto con riferimento al nucleo familiare (costituendo appunto ipotesi di relativo ampliamento), e non già all'alloggio, come dovrebbe invero intendersi in base alla tesi sostenuta dall'odierna ricorrente secondo cui il "rientro" presupporrebbe "necessariamente e logicamente un precedente ingresso e/o una pregressa permanenza nell'alloggio”».
2.1.2. La stessa S.C. ha poi «ulteriormente sottolineato» che «il rientro nel nucleo familiare L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, ex art. 12, comma 4, lett. e), e il diritto al subentro nell'assegnazione non dipendono da un provvedimento autorizzatorio dell'ente gestore, ma si verificano automaticamente al ricorrere delle condizioni previste dalla legge». «Ai sensi della L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5, l'ingresso deve essere infatti immediatamente comunicato a quest'ultimo, cui sono attribuiti poteri di verifica in ordine alla sussistenza di cause, tra cui quella delle "comunicazioni non veritiere", comportanti la mera inefficacia dell'ampliamento ai fini dell'eventuale subentro. «Trattasi pertanto di verifica che ha natura di mero accertamento, avente ad oggetto cause di decadenza dall'assegnazione (L.R. (Lazio) n. 12 del 1999, art. 12, comma 5)».
2.1.3. Nella specie il ricorrente intende giovarsi, in particolare, di tale ultima affermazione di principio per sostenere che «in virtù dell'automaticità del diritto al subentro … una formale comunicazione non avrebbe avuto una funzione costitutiva del diritto, bensì una funzione di mera verifica delle condizioni di un diritto già sorto», con la conseguenza che «la domanda di voltura, … anche se intervenuta a distanza di diversi anni, era da ritenersi valida ed efficace ai fini di configurare la comunicazione ex art. 12, comma 5, L.R. Lazio n. 12/99 e confermare il suo diritto al subentro» (v. ricorso, pag. 15, terzultimo cpv.).
2.1.4. Tale tesi non è condivisibile, né trova in sé e per sé riscontro nella pronuncia richiamata, che anzi la contrasta. È certamente vero che, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte anche a sezioni unite, il subentro, corrispondendo ad un diritto soggettivo, non è soggetto ad esercizio di discrezionalità da parte dell'ente amministrativo, tale da configurare una nuova assegnazione, sia pure con titolo preferenziale rappresentato dall'appartenenza al nucleo familiare. Il subentro nell'assegnazione costituisce piuttosto una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso, ed è sottoposto all'assenza di condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio (v. da ultimo Cass. Sez. U. 20/07/2021, n. 20761). Ciò non esclude tuttavia la rilevanza che nella fattispecie legale assume comunque la comunicazione, ove prescritta, del rientro, funzionale a consentire la necessaria verifica del possesso dei requisiti dell'assegnazione, sia pure ai fini della eventuale declaratoria della decadenza o dell'adozione di provvedimento di rilascio ove si accerti l'insussistenza del diritto. Orbene, ai sensi della legge reg. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 5 [nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 27, comma 1, lett. b), punto 6), legge reg. Lazio 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'art. 22, comma 21, lett. b), legge reg. Lazio 27 febbraio 2020, n. 1], «l'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore»; ciò affinché quest'ultimo possa verificare «nei successivi tre mesi» che «a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione», con la precisazione che «qualora dalla verifica risultino comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro». Si ricava da tale previsione che: a) la comunicazione è richiesta solo in caso di «rientro» nel nucleo familiare e, dunque, ai fini dell'ampliamento, non riguardando invece la prima categoria di aventi diritto al subentro
10 (componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario); b) la comunicazione di dati non veritieri è configurata, dalla norma, come causa di inefficacia dell'ampliamento ai fini dell'eventuale subentro. In base, dunque, a tali previsioni gli effetti del «rientro» nel nucleo familiare e del conseguente ampliamento di questo non possono prodursi in presenza di comunicazione non veritiera. In tal senso si è espressa chiaramente anche la pronuncia di Cass. 26/10/2017, n. 25411 — la si legga a pag. 8, secondo cpv. — richiamata dallo stesso ricorrente. Ciò posto, risponde ad elementare canone logico di interpretazione ed è pienamente condivisibile l'assunto, espresso in sentenza, secondo cui a maggior ragione deve ritenersi ostativa al prodursi di tali effetti la totale omissione di tale comunicazione. Allo stesso modo della comunicazione non veritiera, infatti, anche e a fortiori l'omessa comunicazione (come il più comprende il meno) non consente all'ente di compiere alcuna verifica sui presupposti del diritto al subentro e circa l'esistenza di eventuali cause di decadenze 2.1.5. Occorre, però, a questo punto, porsi l'interrogativo — e occorre farlo ex officio, pur in mancanza di una specifica sollecitazione del ricorrente, inerendo all'attività di qualificazione giuridica della fattispecie, così come accertata in giudizio — se la comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, legge reg. Lazio fosse effettivamente necessaria, nella specie, in relazione alla posizione che il ricorrente vanta di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario e indipendentemente dal fatto che successivamente egli se ne fosse allontanato. Ad una risposta negativa al quesito sembrerebbe condurre l'affermazione contenuta nel precedente di Cass. n. 25411 del 2017 secondo cui «i componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario … sono assegnatari anche se non facenti parte del nucleo (pure) al momento del decesso dell'assegnatario e del subentro nell'assegnazione, il permanere della convivenza tra i due momenti non essendo contemplato tra i requisiti richiesti dalla norma». Tale affermazione non può però essere condivisa, nella parte almeno in cui sembra negare rilevanza alla fuoriuscita dell'interessato dal nucleo familiare dell'originario assegnatario anteriormente al suo decesso. Come questa Corte ha in altre occasioni evidenziato, l'intero sistema delle leggi in tema di assegnazione di alloggi di e.r.p. «risulta … imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto — in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari — della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP, come evidenziato in modo inequivoco anche dalla disposizione dell'art. 14 del Regolamento regione Lazio del 20/9/2000, n. 2 (recante "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12") che, al comma 2, prescrive l'obbligo per l'ente gestore di verificare periodicamente (con scadenze non inferiori al biennio) la permanenza dei requisiti legali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 (cfr. art. 14, comma 1, lett. b) del regolamento), ed in caso di verifica negativa ad iniziare il procedimento amministrativo con il quale «il comune competente per territorio dispone, su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio» (art. 14, comma 1, del regolamento regionale). Il complesso delle norme sopra richiamate, quindi, presuppone: a) che sia stato adottato un provvedimento di assegnazione dell'alloggio ERP;
b) la permanenza al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto, dei requisiti legali che giustificano
11 l'assegnazione» (Cass. n. 11230 del 2017, cit.). Orbene, se ciò vale per l'assegnatario, non v'è dubbio che debba valere anche per i componenti del suo nucleo familiare, i quali infatti, secondo espressa previsione del comma 2 dell'art. 11 legge reg. cit., devono possedere i requisiti previsti dal comma 1 — «limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto». Tutto ciò, però, non avrebbe senso se, per essi, tra le condizioni che devono persistere in costanza di rapporto non vi fosse proprio l'appartenenza al nucleo familiare dell'originario assegnatario. Questa al contrario deve considerarsi un «prerequisito» che ne giustifica la considerazione nel sistema dei requisiti di assegnazione e, per converso, delle cause di decadenza. Opinare diversamente porterebbe, infatti, a conseguenze paradossali quali, ad es., quella di dover revocare l'assegnazione per la sopravvenuta mancanza del requisito di cui alla lett. c del comma 1 dell'art. 11 l. reg. cit. [«mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1»] da parte del figlio dell'assegnatario, componente del nucleo familiare originario di questo, che però se ne fosse successivamente allontanato, risiedendo altrove. Per converso, intanto può negarsi che tale sopravvenienza possa assumere rilievo ai fini della revoca dell'assegnazione dell'alloggio di e.r.p. in quanto si escluda che il componente fuoriuscito dal nucleo familiare tale debba considerarsi anche ai fini del diritto al subentro (cuius commoda, eius et incommoda). Della validità di tale ragionamento si trae diretta conferma dalla previsione di cui all'art. 11, comma 2-bis, legge reg. cit. [comma dapprima inserito dall'art. 3, comma 92, lettera c), L.R. 31 dicembre 2016, n. 17 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 21, lettera a), punto 3), L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, a decorrere dal 28 febbraio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge)]. A tenore di tale disposizione, infatti: «La perdita del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 [«mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1»] da parte di un componente il nucleo familiare, diverso dall'assegnatario, non comporta decadenza se il soggetto interessato, entro sei mesi dalla perdita del requisito, anche successivamente alla comunicazione dell'ente gestore di cui al comma 2 dell'articolo 13, trasferisce la titolarità dei diritti di cui alla lettera c) del comma 1 o fuoriesce dal nucleo familiare assegnatario, trasferendo la propria residenza altrove». La rilevanza, nel caso di specie, nei sensi predetti, di tale previsione — e segnatamente dell'ultimo inciso — non può ritenersi esclusa dal fatto che la stessa sia stata emanata e sia entrata in vigore successivamente ai fatti dedotti ad origine del vantato diritto al subentro ed anche successivamente all'instaurazione del presente procedimento, ove si consideri l'espressa previsione contenuta nell'ultimo inciso della norma medesima, secondo cui: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
12 della presente disposizione». Dalla stessa norma si trae inoltre conferma del fatto, insito peraltro nella logica delle cose, che a determinare la fuoriuscita dal nucleo familiare sia, già in sé, il trasferimento altrove della residenza. Ebbene, nella specie deve ritenersi pacifico che l'odierno ricorrente, bensì facente parte del nucleo familiare originariamente assegnatario, ne fosse fuoriuscito per effetto del trasferimento altrove della propria residenza in conseguenza del contratto matrimonio (trasferimento di residenza del resto dimostrato per implicito dal successivo ri-trasferimento di essa presso l'alloggio in questione). La posizione dell'odierno ricorrente, ai fini del diritto al subentro, non era pertanto parificabile a quella di componente del nucleo familiare originariamente assegnatario, ma semmai di componente del nucleo familiare «ampliato» per effetto del suo «rientro» secondo l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 4, lett. e), legge reg. cit.. Era pertanto necessaria, per gli effetti sopra detti, la tempestiva comunicazione di detto «rientro», ai sensi del comma 5 della menzionata disposizione.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 legge reg. Lazio n. 12 del 1999 e degli artt. 14, comma 1, lett. a) e b), e 17, comma 1, del Regolamento Regionale del Lazio n. 2 del 20 settembre 2000, per non avere la Corte territoriale considerato che l'omessa comunicazione del rientro di cui all'art. 12, comma 5, legge reg. cit. non è di per sé espressamente prevista a pena di decadenza (le uniche ipotesi di decadenza essendo espressamente e tassativamente previste dall'art. 13 legge reg. cit. e dalle norme del regolamento regionale sopra citate). Afferma che è, pertanto, errata la sentenza impugnata là dove individua nella mancata immediata comunicazione ex art. 12, comma 5, legge reg. Lazio n. 12 del 1999, una causa di decadenza che invece non è espressamente prevista.
3.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata non ha attribuito alla mancata comunicazione del «rientro» valore di causa di decadenza dall'assegnazione, ma, ben diversamente, rilievo di causa che impedisce di attribuire al detto rientro l'effetto di far sorgere il diritto al subentro, ciò in piena conformità alla interpretazione che, come s'è sopra detto, è uniformemente accolta dalla giurisprudenza di questa Corte. La censura ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa. Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U.
13 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto;
Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741).
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 legge reg. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, e dell'art. 2697 cod. civ.. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la mera richiesta di variazione della residenza presentata all'anagrafe comunale dall'odierno ricorrente, non possa configurare una forma di comunicazione del subentro e ampliamento del nucleo familiare. Sostiene che, non prevedendo l'art. 12, comma 5, legge reg. cit. forme determinate di comunicazione, la comunicazione può essere effettuata anche in modo implicito, e dunque anche attraverso la fissazione della residenza anagrafica presso l'alloggio in questione.
4.1. Il motivo è inammissibile. Viene con esso sollecitata una mera valutazione di merito sulla idoneità della richiesta di spostamento di residenza anagrafica a costituire idonea comunicazione del «rientro» ai fini della menzionata norma. Esso peraltro non vale a contrastare il rilievo accessorio secondo cui la comunicazione deve provenire dall'assegnatario e deve, dunque, essere anteriore al suo decesso. “
Alla stregua dei principi espressi dalla Suprema Corte l'appello va respinto.
Del tutto irrilevante è la domanda di sanatoria presentata dalla , a fronte della quale Pt_1
l' ha ribadito nelle note finali il proprio interesse alla decisione. CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell' che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. CP_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art.13 comma1 quater T.U.115/2002.
Roma , 2.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
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