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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 35013/2022 pervenuta all'udienza del 10 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata ad [...] l' 11.3.1935, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Antonio Parte_1
Cesario
ATTRICE
E
quale ente proprietario e gestore della Casa di Cura Madonna CP_1 P.IVA_1
della Fiducia s.r.l. , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Francesca Pescatori
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, delle memorie autorizzate e di tutti gli atti e i documenti del giudizio , che qui integralmente si richiamano . Ciò posto , ha convenuto in giudizio la Casa di Cura Madonna della Fiducia s.r.l. Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'evento occorso in data 14 gennaio 2019 allorquando l'attrice , recatasi presso la Casa di Cura convenuta per sottoporsi ad accertamenti sanitari, dopo aver preso il numero di prenotazione e dopo essersi accomodata in attesa di essere chiamata, cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni (v. documentazione medica in atti).
Esponeva l'attrice che ,quando veniva evidenziato sul display il proprio numero di prenotazione , la stessa “si alzava dalla propria sedia per recarsi al posto di ricevimento, ma prima di arrivarvi scivolava a terra avendo messo un piede su un fazzoletto presente sul pavimento, fazzoletto che si presentava unto”(pag. 2 atto di citazione) .
Si è costituita , la quale ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione CP_1 per carenza dell'edictio actionis con particolare riferimento alla omessa indicazione delle ragioni della domanda risarcitoria;
nel merito , ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
ha poi contestato la ricostruzione del fatto storico come ex adverso prospettata , concludendo per il rigetto della domanda, siccome non provata nell'an debetaur o, in subordine, per il riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , venendo al merito della domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che , sebbene il libello introduttivo si presenti del tutto privo di elementi in diritto da porre a fondamento della domanda risarcitoria , la fattispecie sia sussumibile nella previsione dell'articolo 2051 c.c. (responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia).
Giova, a questo punto, compiere una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia, come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui il
Tribunale aderisce .
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:
-la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(Cass. Civ. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
-ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 576/2008) secondo cui:
-ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non);
-tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza tra le cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente-desumibile dal capoverso della medesima disposizione-in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che-secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)-integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando ,poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si dà elidere il rapporto causale tra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato -al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione d'ufficio (Cass.
20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde ad un principio di solidarietà (ex articolo 2 Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra in materia di responsabilità custodiale, osserva il
Tribunale che la domanda non può ritenersi provata all'esito della espletata istruttoria , e va, pertanto, rigettata .
Il teste , conoscente dell'attrice, che ha dichiarato di aver accompagnato la Testimone_1
resso la Casa di Cura Madonna della Fiducia in data 14 gennaio 2019 , ha dichiarato di aver Pt_1 visto l'attrice scivolare a terra dopo che era stata chiamata perché era il suo turno , e che in terra si trovava un fazzoletto di carta bagnato;
il teste ha riferito di essere andato in bagno subito dopo la caduta dell'attrice , eppur tuttavia , a specifica domanda ad integrazione dei capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie di parte attrice , il teste non ha saputo riferire a che distanza si trovassero i bagni dalla sala informazioni , con evidenti dubbi circa la attendibilità del teste stesso, il quale ,peraltro, all'inizio della deposizione ha invece descritto come si accede alla clinica (cfr. verbale ud. 6.11.2023 : “…si accede alla sala che è al piano terra facendo una piccola discesa , appena si entra a sinistra ci sono le impiegate per il pagamento del ticket , a destra ci sono i posti per l'utenza e l'apparecchio che eroga i numeri per la turnazione degli utenti…”) ; detti dubbi riguardano in special modo la presenza del teste presso la clinica il giorno della caduta dell'attrice .
Di poi il teste , indotto da parte attrice , ha riferito di aver visto la lzarsi Testimone_2 Pt_1 perché era il suo turno e di averla vista scivolare e che a terra “c'era qualcosa di bianco ma non so identificare cosa fosse” (verbale ud. 6.11.2023) ; il secondo teste di parte attrice non ha saputo riferire della presenza del fazzoletto unto sul pavimento ove l'attrice ebbe a cadere, come prospettato nel libello introduttivo.
I testi di parte convenuta ,escussi all'udienza dell'11 marzo 2024, hanno invece fornito una diversa ricostruzione dell'accaduto e sono da ritenersi attendibili per quanto si esporrà infra.
In particolare , ha riferito di aver visto la cadere a terra e di avere udito Testimone_3 Pt_1
l'attrice proferire le seguenti parole: “Sono caduta, il bastone non mi ha retto”; la teste ha poi dichiarato che il bastone in uso era una canadese;
che chiamò il Dott. per prestare Persona_1 soccorso all'attrice ,e che la stessa, interpellata dalla e dal ,disse di essere Tes_3 Persona_1 venuta in clinica da sola , tant'è che provvide a chiamare al telefono la figlia , con la quale parlò il
Dott. per informarla che la aveva bisogno di andare al Pronto Soccorso e che Persona_1 Pt_1 avrebbero chiamato l'ambulanza .
Pur essendo pacifico che la caduta dell'attrice effettivamente si verificò in data 14 gennaio 2019, ritiene il Tribunale che non risulta dimostrata all'esito della espletata istruttoria la sussistenza del nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia (pavimento caratterizzato dalla presenza di fazzoletto unto secondo la tesi attorea) e le conseguenze dannose derivatene;
può invece affermarsi che la caduta scaturì dal fatto che era mancato all'attrice l'appoggio del bastone (del fatto che l'attrice facesse uso del bastone hanno riferito entrambi i testi di parte convenuta, i quali peraltro hanno escluso la presenza del fazzoletto sul pavimento) .
Risulta dunque dimostrato il caso fortuito inteso come fatto del danneggiato (all'attrice mancò
l'appoggio del bastone) idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. sicchè la domanda va inevitabilmente rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 35013/2022 pervenuta all'udienza del 10 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nata ad [...] l' 11.3.1935, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Antonio Parte_1
Cesario
ATTRICE
E
quale ente proprietario e gestore della Casa di Cura Madonna CP_1 P.IVA_1
della Fiducia s.r.l. , difesa giusta delega in atti dall'Avv. Francesca Pescatori
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da cosa in custodia
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta, delle memorie autorizzate e di tutti gli atti e i documenti del giudizio , che qui integralmente si richiamano . Ciò posto , ha convenuto in giudizio la Casa di Cura Madonna della Fiducia s.r.l. Parte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall'evento occorso in data 14 gennaio 2019 allorquando l'attrice , recatasi presso la Casa di Cura convenuta per sottoporsi ad accertamenti sanitari, dopo aver preso il numero di prenotazione e dopo essersi accomodata in attesa di essere chiamata, cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni (v. documentazione medica in atti).
Esponeva l'attrice che ,quando veniva evidenziato sul display il proprio numero di prenotazione , la stessa “si alzava dalla propria sedia per recarsi al posto di ricevimento, ma prima di arrivarvi scivolava a terra avendo messo un piede su un fazzoletto presente sul pavimento, fazzoletto che si presentava unto”(pag. 2 atto di citazione) .
Si è costituita , la quale ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione CP_1 per carenza dell'edictio actionis con particolare riferimento alla omessa indicazione delle ragioni della domanda risarcitoria;
nel merito , ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
ha poi contestato la ricostruzione del fatto storico come ex adverso prospettata , concludendo per il rigetto della domanda, siccome non provata nell'an debetaur o, in subordine, per il riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , venendo al merito della domanda risarcitoria, ritiene il Tribunale che , sebbene il libello introduttivo si presenti del tutto privo di elementi in diritto da porre a fondamento della domanda risarcitoria , la fattispecie sia sussumibile nella previsione dell'articolo 2051 c.c. (responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia).
Giova, a questo punto, compiere una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia, come espressi dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità cui il
Tribunale aderisce .
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che:
-la responsabilità ex articolo 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(Cass. Civ. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
-ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 12027/2017) con la possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che una eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex articolo 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima ed il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU 576/2008) secondo cui:
-ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli articoli 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria della condicio sine qua non);
-tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza tra le cause, posto dall'articolo 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente-desumibile dal capoverso della medesima disposizione-in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
- al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della cosiddetta causalità adeguata o quello similare della regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che-secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)-integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario;
tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando ,poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si dà elidere il rapporto causale tra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato -al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione d'ufficio (Cass.
20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde ad un principio di solidarietà (ex articolo 2 Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Fermi i principi giurisprudenziali di cui sopra in materia di responsabilità custodiale, osserva il
Tribunale che la domanda non può ritenersi provata all'esito della espletata istruttoria , e va, pertanto, rigettata .
Il teste , conoscente dell'attrice, che ha dichiarato di aver accompagnato la Testimone_1
resso la Casa di Cura Madonna della Fiducia in data 14 gennaio 2019 , ha dichiarato di aver Pt_1 visto l'attrice scivolare a terra dopo che era stata chiamata perché era il suo turno , e che in terra si trovava un fazzoletto di carta bagnato;
il teste ha riferito di essere andato in bagno subito dopo la caduta dell'attrice , eppur tuttavia , a specifica domanda ad integrazione dei capitoli di prova formulati nelle memorie istruttorie di parte attrice , il teste non ha saputo riferire a che distanza si trovassero i bagni dalla sala informazioni , con evidenti dubbi circa la attendibilità del teste stesso, il quale ,peraltro, all'inizio della deposizione ha invece descritto come si accede alla clinica (cfr. verbale ud. 6.11.2023 : “…si accede alla sala che è al piano terra facendo una piccola discesa , appena si entra a sinistra ci sono le impiegate per il pagamento del ticket , a destra ci sono i posti per l'utenza e l'apparecchio che eroga i numeri per la turnazione degli utenti…”) ; detti dubbi riguardano in special modo la presenza del teste presso la clinica il giorno della caduta dell'attrice .
Di poi il teste , indotto da parte attrice , ha riferito di aver visto la lzarsi Testimone_2 Pt_1 perché era il suo turno e di averla vista scivolare e che a terra “c'era qualcosa di bianco ma non so identificare cosa fosse” (verbale ud. 6.11.2023) ; il secondo teste di parte attrice non ha saputo riferire della presenza del fazzoletto unto sul pavimento ove l'attrice ebbe a cadere, come prospettato nel libello introduttivo.
I testi di parte convenuta ,escussi all'udienza dell'11 marzo 2024, hanno invece fornito una diversa ricostruzione dell'accaduto e sono da ritenersi attendibili per quanto si esporrà infra.
In particolare , ha riferito di aver visto la cadere a terra e di avere udito Testimone_3 Pt_1
l'attrice proferire le seguenti parole: “Sono caduta, il bastone non mi ha retto”; la teste ha poi dichiarato che il bastone in uso era una canadese;
che chiamò il Dott. per prestare Persona_1 soccorso all'attrice ,e che la stessa, interpellata dalla e dal ,disse di essere Tes_3 Persona_1 venuta in clinica da sola , tant'è che provvide a chiamare al telefono la figlia , con la quale parlò il
Dott. per informarla che la aveva bisogno di andare al Pronto Soccorso e che Persona_1 Pt_1 avrebbero chiamato l'ambulanza .
Pur essendo pacifico che la caduta dell'attrice effettivamente si verificò in data 14 gennaio 2019, ritiene il Tribunale che non risulta dimostrata all'esito della espletata istruttoria la sussistenza del nesso causale tra la res oggetto del potere di custodia (pavimento caratterizzato dalla presenza di fazzoletto unto secondo la tesi attorea) e le conseguenze dannose derivatene;
può invece affermarsi che la caduta scaturì dal fatto che era mancato all'attrice l'appoggio del bastone (del fatto che l'attrice facesse uso del bastone hanno riferito entrambi i testi di parte convenuta, i quali peraltro hanno escluso la presenza del fazzoletto sul pavimento) .
Risulta dunque dimostrato il caso fortuito inteso come fatto del danneggiato (all'attrice mancò
l'appoggio del bastone) idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. sicchè la domanda va inevitabilmente rigettata.
Le spese di causa seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri