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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 268/2024
Lette le note di trattazione scritta depositata dalle parti per l'udienza odierna;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2024 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale CP_1 [...]
”, con sede in Enna in Via Roma 34, cessata, P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dai procuratori Avv. Giuseppe Bergamaschi (C.F. ) e CodiceFiscale_1
Avv. Maria Caterina Bergamaschi di Firenze;
ATTRICE contro
- con sede in Catania Corso Controparte_3
Italia, n. 104 (C.F.: , in proprio, rappresentata, dall' P.IVA_2 Controparte_4
- con sede in Palermo via Ausonia n. 83, (C.F.: , in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore avv. , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante C.F._2 dell' , in virtù dei poteri alla stessa conferiti con D.P. n. 20/Serv. 1°/SG del 11 gennaio 2023 e CP_4 dallo Statuto, la quale, per effetto del disposto dell'art. 14 comma 27 lr. 13 del 25/05/2022, interviene al presente atto quale Presidente e legale rappresentante della Controparte_6
- con sede in Catania Corso Italia, n. 104, C.F.: , con
[...] P.IVA_2 domicilio eletto in Leonforte, via Gabriele D'Annunzio n. 35
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui al verbale di udienza del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, , sia in proprio sia quale legale rappresentante CP_1 della ditta individuale ”, con sede in Enna in Via Controparte_2
Roma 34, cessata, premesso che, in data 09.02.2024, le era stato notificato decreto ingiuntivo n. 3/2024
a favore di , rappresentata Controparte_7 dall'IRCA – Istituto Regionale per il Credito Agevolato, per la somma di € 13.478,81 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché accessori, si opponeva al detto decreto, esponendo:
-il mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia mediante l'istituto della mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-che la banca aveva applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: anatocismo;
“interessi occulti”; indeterminatezza;
probabile usura, che si riservava di dimostrare in corso di causa;
- che trattavasi di un finanziamento “alla francese”, dove non veniva indicato, nel contratto, se il calcolo degli interessi sarà semplice o composto;
il contratto era invero redatto secondo una capitalizzazione composta che, tuttavia, non veniva esplicitamente dichiarata, essendo l'effetto di un algoritmo di cui la banca non indicava in contratto gli elementi costitutivi;
- che il tasso d'interesse era uno degli elementi essenziali del contratto di cui trattasi e doveva, ex art. 1346 c.c., essere “determinato o determinabile”; la previsione contrattuale, tuttavia, relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (il c.d. TAN) era un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione ed il regime finanziario adottato;
- che conseguiva la nullità relativa del tasso di interesse e, a sua volta, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7, art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma;
tanto premesso, chiedeva di dichiarare improcedibile la domanda della nel merito, di CP_3 dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in primo luogo non allegato alcun contratto comprovante il credito, in secondo luogo perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente CP_8 accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme dovute.
Si costituiva la che, con riguardo all'eccezione di improcedibilità, assumeva di non essere una CP_3 banca (mancando il fondamentale requisito dell'intermediazione tra la raccolta del risparmio e pagina 3 di 7 l'erogazione del credito) non risultando nemmeno iscritta all'Abi; ed invero, trattavasi di un Ente
Pubblico Economico – istituito con Legge della Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50 – che gestisce
Fondi Regionali, previsti a sostegno dell'economia isolana, le cui modalità operative si caratterizzano, sia in considerazione della natura pubblicistica dell'Ente che della tipologia di finanziamento agevolato introdotta dalla Regione Sicilia;
che per i finanziamenti per il credito di esercizio oggetto di causa, non v'era stipula di alcun contratto tra le parti, ma la semplice presentazione di una domanda di finanziamento, cui seguiva, dopo una breve attività istruttoria, l'erogazione del finanziamento al tasso agevolato previsto dalla normativa, come avvenuto nel caso di specie;
che pertanto la materia oggetto di contenzioso non rientrava tra quelle per le quali è previsto il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda;
che, nel merito, la domanda era totalmente infondata e da rigettare col favore delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.11.2025, dove veniva decisa nei modi di legge, dopo che parte opposta non aderiva ad una proposta conciliativa emessa dal tribunale.
Diritto.
Va premesso, sulla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 5 del D.lvo n. 28/2010, come modificato dal Dlgs 149/2022, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, delle controversie in materia di “contratti bancari e finanziari” non è fornita una definizione, limitandosi tanto il codice civile (artt. 1834 c.c. e ss) quanto il D.lvo 28/10 a dettarne la disciplina applicabile.
La nozione può essere, tuttavia, ricavata dalla combinazione di indici e soggettivi e oggettivi, costituendo il contratto bancario espressione tipica dell'oggetto sociale dell'impresa bancaria, che si sostanzia, come noto, nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché ogni altra attività finanziaria, oltre che quelle connesse o strumentali che solo la banca può porre in essere in via esclusiva (allorché esercitate su base professionale), stante la riserva di legge (art. 10 TUB), ivi compresi i contratti di finanziamento personali.
Nella specie, la non è una banca, ma un ente pubblico economico, di talchè non pare che il CP_3 prestito d'esercizio rientri nell'ambito della categoria dei contratti soggetti a mediazione, non integrando la raccolta del risparmio né l'intermediazione creditizia in senso tecnico, ma la gestione di fondi pubblici con finalità di promozione economica.
Ciò premesso, venendo adesso all'eccezione afferente la mancata produzione del contratto, nonché la illegittimità del calcolo degli interessi, essendo parte opposta un Ente pubblico economico – istituito con Legge della Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50 – che gestisce Fondi Regionali, previsti a pagina 4 di 7 sostegno dell'economia siciliana, per la categoria di prestiti (tra i quali rientra il finanziamento per il credito di esercizio, oggetto di causa), non è previsto che una domanda di finanziamento, cui segue, dopo istruttoria, l'erogazione del finanziamento al tasso agevolato previsto dalla normativa.
Dalla lettura dei documenti prodotti dall'opposta, risulta che la nella sua qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta, ha chiesto un finanziamento in data 16.5.2011 per il credito di esercizio, portante il n. 111829 di pratica, per l'importo di € 20.500,00, accreditato al netto con bonifico in data 26.04.2012, giusta attestazione di svincolo somme.
Ne deriva che il contratto è rappresentato dalla proposta e dalla accettazione di cui alla domanda di finanziamento, autorizzata per € 20.500,00 dal direttore e dal presidente della CP_3
Circa la violazione del principio di determinatezza degli interessi, va osservato che nella domanda di finanziamento effettivamente non è previsto alcun tasso di interesse.
Tuttavia, nel prospetto di ammortamento prodotto, gli interessi applicati risultano inferiori al tasso legale (ad es., per il 2012, il tasso di interesse legale è del 2.5% e ammonterebbe a € 227,00, su un totale di 9114,00 euro, mentre nel concreto sono stati richiesti € 132,00 per interessi); e sono stabiliti con legge regionale in linea con la natura agevolata del finanziamento erogato.
Nella domanda di finanziamento per il credito di esercizio ai sensi della L.R. 32/2000 art. 52, co.1, lett.
b”, viene poi stabilito il criterio di calcolo degli interessi: Art. 52 Crediti di gestione “1. L'assessorato CP_ regionale della cooperazione commercio rtigianato e' autorizzato a concedere CP_10 CP_11 le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane: a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati conistituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel credito agevolato.
Pertanto, per determinare il tasso di interesse del finanziamento oggetto di causa, si dovrà far riferimento alla L.R. 32/2000.
L'art. 16, comma 1, lett. c), indica le modalità di calcolo del tasso dei finanziamenti erogati dalla CP_3
e per l'effetto: Comma 1lett. c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei pagina 5 di 7 beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori. Comma 2: Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal
Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla
Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale”.
Trattandosi di finanziamenti agevolati, il tasso di interesse, determinabile attraverso la relatio alla legge regionale, è comunque inferiore al tasso di interesse legale, per cui anche l'eccezione di nullità per indeterminatezza degli interessi è infondata, essendo il tasso pari all'1,00%.
Peraltro, non può sottacersi che anche la questione dell'ammortamento alla francese, pur essendo stata dedotta, non appare conferente al caso di specie, posto che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
"alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale
è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. pagina 6 di 7 Nel caso di specie, il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato (1%) è fisso e non variabile, per cui è applicato il tasso convenuto solo sul capitale residuo, ed è escluso l'anatocismo.
Ne deriva che, essendo il tasso di interesse convenuto addirittura infero a quello legale, non può operarsi neppure una nullità parziale del contratto con sostituzione del tasso di interesse legale o quello previsto ex art. 117 TUB.
In conclusione, non essendo contestato l'inadempimento dedotto dalla opposta, la quale ha allegato che non sono state pagate le rate del 26.10.2012-26.01.2013-26.02.2013, 26.02.2013, dal 26.04.2013 al
26.10.2013, dal 26.12.2013 al 26.07.2014, del 26.09.2014 e del 26.10.2014, dopo aver effettuato il deconto di versamenti per un totale di € 7.666,22, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo (valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 parametri minimi, data la non complessità delle questioni e l'adesione dell'opponente alla proposta conciliativa).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di €
2.540,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 24-11-2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 268/2024
Lette le note di trattazione scritta depositata dalle parti per l'udienza odierna;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2024 promossa da:
in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale CP_1 [...]
”, con sede in Enna in Via Roma 34, cessata, P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dai procuratori Avv. Giuseppe Bergamaschi (C.F. ) e CodiceFiscale_1
Avv. Maria Caterina Bergamaschi di Firenze;
ATTRICE contro
- con sede in Catania Corso Controparte_3
Italia, n. 104 (C.F.: , in proprio, rappresentata, dall' P.IVA_2 Controparte_4
- con sede in Palermo via Ausonia n. 83, (C.F.: , in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore avv. , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante C.F._2 dell' , in virtù dei poteri alla stessa conferiti con D.P. n. 20/Serv. 1°/SG del 11 gennaio 2023 e CP_4 dallo Statuto, la quale, per effetto del disposto dell'art. 14 comma 27 lr. 13 del 25/05/2022, interviene al presente atto quale Presidente e legale rappresentante della Controparte_6
- con sede in Catania Corso Italia, n. 104, C.F.: , con
[...] P.IVA_2 domicilio eletto in Leonforte, via Gabriele D'Annunzio n. 35
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui al verbale di udienza del 24.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato, , sia in proprio sia quale legale rappresentante CP_1 della ditta individuale ”, con sede in Enna in Via Controparte_2
Roma 34, cessata, premesso che, in data 09.02.2024, le era stato notificato decreto ingiuntivo n. 3/2024
a favore di , rappresentata Controparte_7 dall'IRCA – Istituto Regionale per il Credito Agevolato, per la somma di € 13.478,81 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché accessori, si opponeva al detto decreto, esponendo:
-il mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia mediante l'istituto della mediazione, obbligatoria per i contenziosi relativi a contratti bancari ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
-che la banca aveva applicato sicuramente in modo illegittimo il calcolo degli interessi e più in particolare: anatocismo;
“interessi occulti”; indeterminatezza;
probabile usura, che si riservava di dimostrare in corso di causa;
- che trattavasi di un finanziamento “alla francese”, dove non veniva indicato, nel contratto, se il calcolo degli interessi sarà semplice o composto;
il contratto era invero redatto secondo una capitalizzazione composta che, tuttavia, non veniva esplicitamente dichiarata, essendo l'effetto di un algoritmo di cui la banca non indicava in contratto gli elementi costitutivi;
- che il tasso d'interesse era uno degli elementi essenziali del contratto di cui trattasi e doveva, ex art. 1346 c.c., essere “determinato o determinabile”; la previsione contrattuale, tuttavia, relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (il c.d. TAN) era un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione ed il regime finanziario adottato;
- che conseguiva la nullità relativa del tasso di interesse e, a sua volta, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7, art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultra-legale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma;
tanto premesso, chiedeva di dichiarare improcedibile la domanda della nel merito, di CP_3 dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in primo luogo non allegato alcun contratto comprovante il credito, in secondo luogo perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente CP_8 accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme dovute.
Si costituiva la che, con riguardo all'eccezione di improcedibilità, assumeva di non essere una CP_3 banca (mancando il fondamentale requisito dell'intermediazione tra la raccolta del risparmio e pagina 3 di 7 l'erogazione del credito) non risultando nemmeno iscritta all'Abi; ed invero, trattavasi di un Ente
Pubblico Economico – istituito con Legge della Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50 – che gestisce
Fondi Regionali, previsti a sostegno dell'economia isolana, le cui modalità operative si caratterizzano, sia in considerazione della natura pubblicistica dell'Ente che della tipologia di finanziamento agevolato introdotta dalla Regione Sicilia;
che per i finanziamenti per il credito di esercizio oggetto di causa, non v'era stipula di alcun contratto tra le parti, ma la semplice presentazione di una domanda di finanziamento, cui seguiva, dopo una breve attività istruttoria, l'erogazione del finanziamento al tasso agevolato previsto dalla normativa, come avvenuto nel caso di specie;
che pertanto la materia oggetto di contenzioso non rientrava tra quelle per le quali è previsto il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda;
che, nel merito, la domanda era totalmente infondata e da rigettare col favore delle spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 24.11.2025, dove veniva decisa nei modi di legge, dopo che parte opposta non aderiva ad una proposta conciliativa emessa dal tribunale.
Diritto.
Va premesso, sulla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 5 del D.lvo n. 28/2010, come modificato dal Dlgs 149/2022, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, delle controversie in materia di “contratti bancari e finanziari” non è fornita una definizione, limitandosi tanto il codice civile (artt. 1834 c.c. e ss) quanto il D.lvo 28/10 a dettarne la disciplina applicabile.
La nozione può essere, tuttavia, ricavata dalla combinazione di indici e soggettivi e oggettivi, costituendo il contratto bancario espressione tipica dell'oggetto sociale dell'impresa bancaria, che si sostanzia, come noto, nella raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché ogni altra attività finanziaria, oltre che quelle connesse o strumentali che solo la banca può porre in essere in via esclusiva (allorché esercitate su base professionale), stante la riserva di legge (art. 10 TUB), ivi compresi i contratti di finanziamento personali.
Nella specie, la non è una banca, ma un ente pubblico economico, di talchè non pare che il CP_3 prestito d'esercizio rientri nell'ambito della categoria dei contratti soggetti a mediazione, non integrando la raccolta del risparmio né l'intermediazione creditizia in senso tecnico, ma la gestione di fondi pubblici con finalità di promozione economica.
Ciò premesso, venendo adesso all'eccezione afferente la mancata produzione del contratto, nonché la illegittimità del calcolo degli interessi, essendo parte opposta un Ente pubblico economico – istituito con Legge della Regione Siciliana del 27.12.1954 n.50 – che gestisce Fondi Regionali, previsti a pagina 4 di 7 sostegno dell'economia siciliana, per la categoria di prestiti (tra i quali rientra il finanziamento per il credito di esercizio, oggetto di causa), non è previsto che una domanda di finanziamento, cui segue, dopo istruttoria, l'erogazione del finanziamento al tasso agevolato previsto dalla normativa.
Dalla lettura dei documenti prodotti dall'opposta, risulta che la nella sua qualità di titolare CP_1 dell'omonima ditta, ha chiesto un finanziamento in data 16.5.2011 per il credito di esercizio, portante il n. 111829 di pratica, per l'importo di € 20.500,00, accreditato al netto con bonifico in data 26.04.2012, giusta attestazione di svincolo somme.
Ne deriva che il contratto è rappresentato dalla proposta e dalla accettazione di cui alla domanda di finanziamento, autorizzata per € 20.500,00 dal direttore e dal presidente della CP_3
Circa la violazione del principio di determinatezza degli interessi, va osservato che nella domanda di finanziamento effettivamente non è previsto alcun tasso di interesse.
Tuttavia, nel prospetto di ammortamento prodotto, gli interessi applicati risultano inferiori al tasso legale (ad es., per il 2012, il tasso di interesse legale è del 2.5% e ammonterebbe a € 227,00, su un totale di 9114,00 euro, mentre nel concreto sono stati richiesti € 132,00 per interessi); e sono stabiliti con legge regionale in linea con la natura agevolata del finanziamento erogato.
Nella domanda di finanziamento per il credito di esercizio ai sensi della L.R. 32/2000 art. 52, co.1, lett.
b”, viene poi stabilito il criterio di calcolo degli interessi: Art. 52 Crediti di gestione “1. L'assessorato CP_ regionale della cooperazione commercio rtigianato e' autorizzato a concedere CP_10 CP_11 le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane: a) finanziamento per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25 per cento del volume degli affari, da un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 200 milioni di lire, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamenti del credito di esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di lire 10 milioni e massimo di lire 100 milioni;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un importo minimo di lire 20 milioni, maturate alla data del 31 dicembre 1999, tramite piani di risanamento concordati conistituti di credito di importo non superiore a lire 300 milioni.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato ovvero assistite dal concorso degli interessi.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nel credito agevolato.
Pertanto, per determinare il tasso di interesse del finanziamento oggetto di causa, si dovrà far riferimento alla L.R. 32/2000.
L'art. 16, comma 1, lett. c), indica le modalità di calcolo del tasso dei finanziamenti erogati dalla CP_3
e per l'effetto: Comma 1lett. c) per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei pagina 5 di 7 beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori. Comma 2: Il riferimento ai tassi di interesse fissati dal
Ministero del tesoro contenuto all'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, con il tasso utilizzato dalla
Commissione europea per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale”.
Trattandosi di finanziamenti agevolati, il tasso di interesse, determinabile attraverso la relatio alla legge regionale, è comunque inferiore al tasso di interesse legale, per cui anche l'eccezione di nullità per indeterminatezza degli interessi è infondata, essendo il tasso pari all'1,00%.
Peraltro, non può sottacersi che anche la questione dell'ammortamento alla francese, pur essendo stata dedotta, non appare conferente al caso di specie, posto che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
"alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale
è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. pagina 6 di 7 Nel caso di specie, il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato (1%) è fisso e non variabile, per cui è applicato il tasso convenuto solo sul capitale residuo, ed è escluso l'anatocismo.
Ne deriva che, essendo il tasso di interesse convenuto addirittura infero a quello legale, non può operarsi neppure una nullità parziale del contratto con sostituzione del tasso di interesse legale o quello previsto ex art. 117 TUB.
In conclusione, non essendo contestato l'inadempimento dedotto dalla opposta, la quale ha allegato che non sono state pagate le rate del 26.10.2012-26.01.2013-26.02.2013, 26.02.2013, dal 26.04.2013 al
26.10.2013, dal 26.12.2013 al 26.07.2014, del 26.09.2014 e del 26.10.2014, dopo aver effettuato il deconto di versamenti per un totale di € 7.666,22, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo (valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 parametri minimi, data la non complessità delle questioni e l'adesione dell'opponente alla proposta conciliativa).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di €
2.540,00 oltre r.f.sg. iva e cpa come per legge.
Così deciso in Enna il 24-11-2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
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