Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 15.1.2025 ha pronunciato la seguente sentenza contestuale , nella causa civile iscritta sotto il numero RG 12062/2024 previdenza tra ed n.q. di genitori del minore Parte_1 Parte_2 [...]
nato a [...] il [...] ed elett.te dom.ti in S. Maria C.V. (CE) alla Per_1 via Fardella 94 presso l'avv. Concetta di Gennaro , in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio Persona_2
2023 (rep. 37590/7131) dall'avv. Agostino Di Feo (c.f. ) C.F._1 tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe con ricorso del 6.10.2023 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a :
[X] dell'indennità di frequenza ex L.289/90 richiesta con domanda amministrativa del 13.03.23 a seguito di revoca su revisione
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta .
1
22.5.2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dalla data della domanda/ verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, eseguita nuova indagine medico-legale , il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
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3)La domanda è e fondata e va accolta .
Ed invero, all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, risultano sussistenti i presupposti per il ripristino della prestazione di indennità di frequenza , già in godimento del minore e poi revocata a seguito di revisione , con decorrenza dalla sospensione del 06.04.23 , con programmata revisione a due anni.
4)Il consulente tecnico nominato da questo Tribunale, esaminando analiticamente le censure esposte nell'opposizione - circa la relazione di CTU depositata nella fase di ATP- e valutando tutta la certificazione medica allegata, ha osservato che :
Nel caso in esame, l'ultima valutazione degli specialisti NPI effettuata in data 7 settembre 2023, afferma che: “il minore, all'osservazione attuale, appare con adeguata disponibilità all'interazione e buon adattamenti al setting valutativo.
Note di ansia da prestazione ed insicurezza. Livello cognitivo nella norma.
Lentezza nelle funzioni esecutive e concludono, con “Permangono difficoltà nell'abilità di lettura, scrittura e calcolo da rivalutare mediante prove scolatiche”.
Per tale motivo il CTU, dopo aver esaminato il minore e la documentazione agli atti, ha ritenuto che NON ricorressero, in sede di revisione, i presupposti per sospendere l'indennità di frequenza né gli eventuali benefici ad essa collegati.
Ha poi espresso la necessità di una revisione fra due (2) anni.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
2 La valutazione del c.t.u. appare infatti corretta sotto il profilo metodologico avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta.
L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Ricorrono ,dunque, i requisiti per il ripristino della prestazione di indennità di frequenza , già in godimento del minore e poi revocata a seguito di revisione , con decorrenza dalla sospensione del 06.04.23 , e con programmata revisione a due anni.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l' condannato al pagamento dei ratei CP_1 maturati di indennità di frequenza , con la suindicata decorrenza, oltre agli interessi legali , dalla maturazione dei crediti al saldo .
5)Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di ed Parte_1
n.q. di genitori del minore al ripristino Parte_2 Persona_1 dell'indennità di frequenza dal 06.04.23, con revisione a due anni;
b)condanna l' al pagamento dei ratei maturati dell'indennità di frequenza CP_1 con la indicata decorrenza, oltre agli interessi legali , dalla maturazione dei crediti al saldo;
c)condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi CP_1
€ 1686,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione;
d) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli, 15.1.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Maria Gallo
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