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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1233/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. T7GT990000093/2025 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, quale rappresentante legale della srl Ricorrente_1 ha impugnato un atto di diniego di autotutela a seguito di cessazione della partita IVA. La Nominativo_1, dopo che era stata ordinata la cessazione della partita IVA ex art. 35 c. 15 bis DPR 633/1972, era stata invitata dall'Ufficio a presentare la documentazione contabile per gli anni 2022 e 2023 ed a fornire spiegazioni sulle anomalie riscontrate.
Era stata convocata, ma non si era presentata, nè aveva ottemperato all'invito di integrare la documentazione che le era stato rivolto. Di qui l'irrogazione della sanzione di euro 3000,00 atto che non veniva impugnato. Veniva invece richiesto con il ricorso dalla società Ricorrente_1 l'annullamento dell'atto di diniego dell'autotutela.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto che venga dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto di fatto tende a richiedere la revoca di un atto divenuto definitivo ( cessazione della partita IVA) .
Non avendo la Ricorrente_1 dedotti vizi di legittimità dell'atto di cessazione della partita IVA, ex art. 10 quater L. 212/2000, l'impugnazione del diniego di aututela avverso atto impositivo definitivo è ammissibile nella misura in cui siano dedotti non solo vizi propri del dinego, ma anche la sussistenza di un interesse generale dell'Amministrazione Finanziaria alla rimozione dell'atto. La cessazione della partita IVA del resto, è stata decisa a fronte delle indicazioni normative di cui all'art. 35 c. 15 bis DPR sopracitato e l'Ufficio a pag. 7 e segg. della comparsa di risposta ha elencato i plurimi fattori di rischio che hanno imposto la cessazione della partita IVA. In ogni caso vien fatto di rilevare che la mancata comparizione di persona del contribuente comporta l'emanazione di provvedimento di cessazione della partita IVA. E' stato poi fatto di rilevare che la documentazione che è stata presentata non venne mai esibita in precedenza, nonostante la richiesta formale, ma venne presentata solo in sede di contraddittorio seguito all'istanza di annullamento in autotutela, documentazione contabile ed extracontabile mai esibita in precedenza , nonostante la richiesta formulata in tale senso, in sede di invito a comparire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso , ai limiti dell'ammissibilità per le ragioni evidenziate dall' Agenzia delle Entrate , deve comunque essere respinto in quanto infondato. L'Ufficio ha applicato l'art. 35 c. 15 bis DPR 633/1972 che stabilisce che in caso di mancata comparizione del contribuente in persona, ovvero di esito negativo dei riscontri operati va emanato il provvedimento di cessazione della partita IVA. Il che significa che disattendere all'invito emesso dall'Ufficio è condizione necessaria e sufficiente per emettere il contestato provvedimento. Ciò detto, va aggiunto che anche valutando il caso sotto il profilo del solo merito, numerosi sono stati gli indizi che hanno portato a ritenere la sussistenza di plurimi fattori di rischio e quindi di imporre la cessazione della partita IVA. Nominativo_1 non risulta avere percepito alcun reddito fino al 2017; dal 2017 al 2020 la stessa ebbe a presentare modello PF con dichiarazione di reddito da lavoro dipendente, con imponibili variabili tra 50.000 e 75.000 euro, la cui provenienza però risulta ignota;
la stessa risulta legale rappresentante di varie società, tutte operanti nello stesso settore e tutte cessate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Detti elementi portano necessariamente a ritenre e che la stessa abbia funto da prestanome. Ancora, la società Ricorrente_1 risultava con sede in Leinì, Indirizzo_1 , ma in tale indirizzo non risultano contratti di locazione stipulati dalla srl menzionata, ma anzi, a tale indirizzo risulta avete sede un'altra società. Per quanto la società abbia iniziato il 15.9.2022
l'attività di commercio all'ingrosso di minerali ferrosi e matalliferi, nel 2023, ebbe ad emettere fatture per
9.572.833,34 euro. L'imponibile della fatture elettroniche ricevute nello stesso anno è stato di euro
3.376.376,20 , il che dimostra come il volume d'affari sia del tutto sproporzionato rispetto alle caratteristiche della società. Infine va considerato che non venne presentata alcuna dichiarazione dei redditi e che la documentazione prodotta ha confermato il giudizio di manifesta irregolarità, visto che le fatture allegate erano state emesse senza indicazione di partita IVA, così da rendere inmpossibile ogni verifica sull' esistenza dell'operazione. L'insieme di questi elementi del tutto convergenti ed univoci impone di ritenere legittimo e doveroso l'operato dell'Ufficio. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1233/2025 depositato il 09/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. T7GT990000093/2025 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, quale rappresentante legale della srl Ricorrente_1 ha impugnato un atto di diniego di autotutela a seguito di cessazione della partita IVA. La Nominativo_1, dopo che era stata ordinata la cessazione della partita IVA ex art. 35 c. 15 bis DPR 633/1972, era stata invitata dall'Ufficio a presentare la documentazione contabile per gli anni 2022 e 2023 ed a fornire spiegazioni sulle anomalie riscontrate.
Era stata convocata, ma non si era presentata, nè aveva ottemperato all'invito di integrare la documentazione che le era stato rivolto. Di qui l'irrogazione della sanzione di euro 3000,00 atto che non veniva impugnato. Veniva invece richiesto con il ricorso dalla società Ricorrente_1 l'annullamento dell'atto di diniego dell'autotutela.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita ed ha chiesto che venga dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto di fatto tende a richiedere la revoca di un atto divenuto definitivo ( cessazione della partita IVA) .
Non avendo la Ricorrente_1 dedotti vizi di legittimità dell'atto di cessazione della partita IVA, ex art. 10 quater L. 212/2000, l'impugnazione del diniego di aututela avverso atto impositivo definitivo è ammissibile nella misura in cui siano dedotti non solo vizi propri del dinego, ma anche la sussistenza di un interesse generale dell'Amministrazione Finanziaria alla rimozione dell'atto. La cessazione della partita IVA del resto, è stata decisa a fronte delle indicazioni normative di cui all'art. 35 c. 15 bis DPR sopracitato e l'Ufficio a pag. 7 e segg. della comparsa di risposta ha elencato i plurimi fattori di rischio che hanno imposto la cessazione della partita IVA. In ogni caso vien fatto di rilevare che la mancata comparizione di persona del contribuente comporta l'emanazione di provvedimento di cessazione della partita IVA. E' stato poi fatto di rilevare che la documentazione che è stata presentata non venne mai esibita in precedenza, nonostante la richiesta formale, ma venne presentata solo in sede di contraddittorio seguito all'istanza di annullamento in autotutela, documentazione contabile ed extracontabile mai esibita in precedenza , nonostante la richiesta formulata in tale senso, in sede di invito a comparire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso , ai limiti dell'ammissibilità per le ragioni evidenziate dall' Agenzia delle Entrate , deve comunque essere respinto in quanto infondato. L'Ufficio ha applicato l'art. 35 c. 15 bis DPR 633/1972 che stabilisce che in caso di mancata comparizione del contribuente in persona, ovvero di esito negativo dei riscontri operati va emanato il provvedimento di cessazione della partita IVA. Il che significa che disattendere all'invito emesso dall'Ufficio è condizione necessaria e sufficiente per emettere il contestato provvedimento. Ciò detto, va aggiunto che anche valutando il caso sotto il profilo del solo merito, numerosi sono stati gli indizi che hanno portato a ritenere la sussistenza di plurimi fattori di rischio e quindi di imporre la cessazione della partita IVA. Nominativo_1 non risulta avere percepito alcun reddito fino al 2017; dal 2017 al 2020 la stessa ebbe a presentare modello PF con dichiarazione di reddito da lavoro dipendente, con imponibili variabili tra 50.000 e 75.000 euro, la cui provenienza però risulta ignota;
la stessa risulta legale rappresentante di varie società, tutte operanti nello stesso settore e tutte cessate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Detti elementi portano necessariamente a ritenre e che la stessa abbia funto da prestanome. Ancora, la società Ricorrente_1 risultava con sede in Leinì, Indirizzo_1 , ma in tale indirizzo non risultano contratti di locazione stipulati dalla srl menzionata, ma anzi, a tale indirizzo risulta avete sede un'altra società. Per quanto la società abbia iniziato il 15.9.2022
l'attività di commercio all'ingrosso di minerali ferrosi e matalliferi, nel 2023, ebbe ad emettere fatture per
9.572.833,34 euro. L'imponibile della fatture elettroniche ricevute nello stesso anno è stato di euro
3.376.376,20 , il che dimostra come il volume d'affari sia del tutto sproporzionato rispetto alle caratteristiche della società. Infine va considerato che non venne presentata alcuna dichiarazione dei redditi e che la documentazione prodotta ha confermato il giudizio di manifesta irregolarità, visto che le fatture allegate erano state emesse senza indicazione di partita IVA, così da rendere inmpossibile ogni verifica sull' esistenza dell'operazione. L'insieme di questi elementi del tutto convergenti ed univoci impone di ritenere legittimo e doveroso l'operato dell'Ufficio. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00