Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 157
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione del diniego di autotutela avverso atto impositivo definitivo

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato. L'Ufficio ha legittimamente applicato l'art. 35 c. 15 bis DPR 633/1972, dato che la mancata comparizione del contribuente o l'esito negativo dei riscontri impongono la cessazione della partita IVA. Inoltre, sono emersi numerosi indizi di rischio, tra cui la sproporzione del volume d'affari rispetto alle caratteristiche della società, la possibile attività di prestanome e la presentazione di documentazione irregolare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 157
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 157
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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