Art. 33. ((Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.
Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)) .
Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)) .