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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 6.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile instaurata ai sensi dell'art. 14 Dlgs 150/11 ed iscritta al n. 3807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(cod.fisc. Parte_1 C.F._1
costituita in proprio ex art. 86 cpc
- ricorrente -
e
(cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
contumace
- resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 Dlgs 150/11 e art. 281undecies cpc depositato in data 9.6.25 l'avv. Parte_1
ha chiesto la condanna di al pagamento del compenso alla stessa spettante per
[...] Controparte_1
l'attività professionale svolta a favore del resistente nel procedimento giudiziale ex art 337 cc svoltosi dinanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona in contraddittorio con , Controparte_2 relativo alla risoluzione di problematiche connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore della coppia ed iscritto al n. 6733/23 VG.
Il ricorso è stato ritualmente e tempestivamente notificato via PEC al e, come comprovato dalla Pt_2 ricorrente con la produzione in data 6.11.25, la consegna è avvenuta ad indirizzo di posta elettronica del destinatario censito nel pubblico registro INI-PEC, in ottemperanza al disposto dell'art. 3, c. 3bis legge
53/94.
Il non si è costituito nel procedimento e pertanto, stante la piena regolarità della notifica, ne va Pt_2 dichiarata la contumacia.
1 Il ricorso è fondato.
In primo luogo, va evidenziato che la causa è stata correttamente proposta secondo il rito di cui all'art. 14
Dlgs 150/11, in quanto attinente alla richiesta di pagamento di compensi giudiziali civili, nonché di prestazioni stragiudiziali (corrispondenza con il legale della controparte;
corrispondenza ed incontri con il cliente) evidentemente connesse, complementari e strumentali rispetto a quelle giudiziali (cfr Cass.
27305/10, Cass. 20269/14, Cass. 28718/08, Cass. 13847/07).
Nel merito va evidenziato che la documentazione prodotta da parte ricorrente comprova l'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avv. , dovendosi in particolare evidenziare che la Pt_1 professionista ha provveduto a costituirsi nel procedimento dinanzi al Giudice Tutelare depositano apposita comparsa e note difensive (doc.3), ha partecipato (in proprio o tramite sostituiti) a tre udienze (doc. 5), ha diffusamente interloquito per iscritto (docc. 6 e 7) con il legale di controparte e con il cliente (che ha anche in più occasioni ricevuto in studio, cfr doc. 9), riuscendo infine anche a conseguire un risultato utile, atteso il miglioramento dei rapporti tra i genitori e tra gli stessi e la figlia, che ha infine indotto il Giudice tutelare a terminare l'attività di sorveglianza all'udienza del 21.11.24, con archiviazione del procedimento.
La ricorrente ha quindi senz'altro maturato il diritto al compenso per l'attività svolta.
Per quanto attiene al quantum va evidenziato che, come documentalmente provato (doc. 1) tra l'avv. Pt_1
e il era intervenuto un accordo che prevedeva il riconoscimento di un compenso omnicomprensivo CP_1 variabile tra un minimo di euro 1.200,00 ed un massimo di euro 2.000,00, maggiorato di CPA ed IVA di legge e con esclusione della maggiorazione del 15% per rimborso spese generali.
Inoltre, tenuto conto dell'attività svolta (perdurata in modo continuativo dal febbraio al novembre 2024), nonché dell'esito finale favorevole, appare corretto aver riguardo nella fattispecie all'importo massimo del compenso concordato dalle parti, come da richiesta dell'avv. . Pt_1
Pertanto, in accoglimento del ricorso, il va condannato a corrispondere all'avv. l'importo di CP_1 Pt_1 euro 2.000,00, oltre cpa 4% ed iva 22%.
Il tutto maggiorato di interessi al tasso di cui all'art 1284, c. 1 cc dalla domanda (9.6.25, data di deposito del ricorso) sino al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo complessivo di euro
977,00, di cui euro 125,00 per spese ed euro 852,00 per compenso professionale (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con applicazione dei valori minimi, stante la semplicità della controversia), oltre spese generali 15%, cpa e iva se dovuta
PQM
Visto l'art. 14 Dlgs 150/11, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) condanna al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
2.000,00, oltre cpa 4% ed iva 22%, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento ex. art 337 cc iscritto al n. 6723/23 VG dinanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona, nonché per l'attività stragiudiziale connessa e complementare. Il tutto maggiorato di interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 1 cc dal 9.6.25 sino al saldo effettivo;
2 3) condanna al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
977,00, oltre spese generali 15%, cpa 4% ed iva se dovuta a titolo di rimborso delle spese di lite relative al presente procedimento.
Verona, 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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