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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1109 dell'anno 2021 vertente difesi dagli Avv.ti GENOVESI STEFANIA e FATICONI Parte_1
MAURIZIO, ricorrente
E
difesa dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, Controparte_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2021 la ricorrente in epigrafe, premesso:
- di essere titolare di pensione cat. SO n. 20076571 (pensione indiretta);
- di aver ricevuto comunicazione di indebito del 02.03.2021, per complessivi €
9.433,13 “sulla base della Sua comunicazione dei redditi”;
- che l' ha erogato dall' 01.08.2018 un importo di euro 393,98, ricalcolandolo CP_1 alla data del 02.03.2021 con una riduzione del 40%, attuale importo pensione SO euro 232,01.
A sostegno delle proprie prospettazioni, invocava l'errato calcolo da parte dell CP_1 dei redditi posseduti, non effettuato al netto delle imposte, e in ogni caso la decadenza di controparte dal potere recuperatorio azionato, richiamando a tal fine la sanatoria di cui all'art. 13, commi 1 e 2, della legge 412/1991.
1 Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale chiedendo:
“che venga revocato l'indebito previdenziale comunicato con nota del 02.03.2021 con condanna dell' al pagamento per intero in favore della ricorrente della pensione SO CP_1
n.20076571 in euro 393,98 al netto delle ipotesi dal marzo 2021, ed in via subordinata dichiarare non dovuto il pagamento, da parte di essa istante, dell'indebito richiesto dall' CP_1 per l'anno 2018 e 2019 e quindi rettificare nell'ammontare la nota di indebito previdenziale del 02.03.21 trasmessa ad essa ricorrente, dalla sede di per tutte le ragioni di cui CP_1 CP_1 alla premessa del presente atto, applicando il disposto di cui l'art. 13 comma 2 della legge n.412 del 1991;
Condannare l'istituto previdenziale, in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione di quanto dovesse risultare essere stato trattenuto indebitamente, sulla prestazione intestata alla ricorrente.
Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto.
Lette le note di trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
1. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti motivazioni.
2. Com'è noto l'art. 1 comma 41 l. 335/1995 dispone: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli
2 di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
In particolare, la tabella F prevede che, nel caso di reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio (per il 2018 da oltre euro
19.789,38 a euro 26.385,84; per il 2019, da oltre euro 20.007,39 a euro 26.676,52), la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità sia del 75 % (quindi con una riduzione del 25%); nel caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo
(per il 2018 da oltre euro 26.385,84 a euro 32.982,30; nel 2019 da oltre euro 26.676,52 a
33.345,65) la cumulabilità sia del 60% (riduzione del 40%); nel caso di redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo (per il 2018 oltre euro 32.982,30; nel 2019, oltre euro
33.345,65) la cumulabilità sia del 50%, con pari riduzione della pensione, il tutto con i limiti massimi quantitativi previsti dalla norma medesima.
3. Nel caso di specie, la ricorrente è titolare di pensione cat. SO n. 20076571 (pensione indiretta) con decorrenza dall' 01.08.2018.
La pensione ai superstiti categoria SO è soggetta al limite dell'incumulabilità con i redditi propri del beneficiario nei limiti fissati dall'art. 1, comma 41, della legge n.
335/1995.
4. Ebbene, dall'esame della documentazione in atti, si rileva:
- una comunicazione dell' del 23.01.2021 (cfr. doc.
3 - memoria), non contestata CP_1
da parte ricorrente, avente oggetto “rideterminazione della pensione cat. SO n. 20076571” con la quale la pensione della ricorrente veniva ridotta per gli anni 2018-2019-2020-
2021 da € 304,46/307,81/309,34 ad € 225,81/228,29/229,43 con la motivazione
“rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 della legge 335/95 per le pensioni di reversibilità”, e da cui risultava corrisposto per il periodo da agosto 2018 a febbraio 2021 un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 9.433,13;
- una seconda comunicazione dell' del 02.03.2021 (cfr. doc. 1 – ricorso), avente CP_1
oggetto “variazione importo pensione” con la quale si comunicava il nuovo importo della pensione a partire dal mese di marzo 2021 di € 232,01, e si ribadiva il debito di € 3 9.433,13 sorto a seguito del ricalcolo sulla base della comunicazione dei redditi presentata.
5. Ebbene, dall'esame della dichiarazione dei redditi della ricorrente relativa agli anni
2018 e 2019 - alcuna documentazione reddituale relativa alle ulteriori annualità, 2020
e 2021, oggetto della nota di indebito impugnata è presente in atti - si evince che la ricorrente ha percepito: nell'anno 2018 redditi per complessivi € 24.629,00, di cui €
21.881,00 a titolo di retribuzione ed € 2.748,47 a titolo di emolumenti di pensioni CP_1
nell'anno 2019 redditi per complessivi € 29.157,00, di cui € 22.488,00 a titolo di retribuzione ed € 6.669,00 a titolo di emolumenti di pensioni CP_1
6. D'altro canto, parte ricorrente sostiene che l nel calcolo della pensione avrebbe CP_1
dovuto considerare il reddito da lavoro dipendente al netto delle imposte oltre a detrarre dal reddito complessivo la pensione percepita ed il reddito della casa di abitazione principale.
7. Ciò detto, con riferimento ai redditi da considerare ai fini della quantificazione della pensione di reversibilità, la circolare n. 38/1996 l' ha recepito quanto chiarito dal CP_1
Ministero del Lavoro con lettera n. 7/61633/L.335-95 dell'8 settembre 1995, secondo cui ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, in analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma
1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n.638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, debbono essere considerati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni (soggetti a tassazione separata e riferibili a più anni anche se percepiti in un unico periodo di imposta), del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, oltre che ovviamente dell'importo della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, l' nella memoria ha dichiarato che “con CP_1 ricostituzione automatica centrale del 23/01/2021, la pensione è stata ricalcolata in base all'accertamento del reddito da lavoro, che, per l'anno 2018, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nella domanda amministrativa, risultava essere pari ad euro 21.881,00.
4 Da tale lavorazione è scaturito pertanto un indebito, relativo al periodo dal 01/08/2018 al
28/02/2021, derivante dalla revoca del trattamento minimo (art.6 legge 638/83) e dalla trattenuta per incumulabilità con i redditi, in base a quanto stabilito all'art.1, comma 41, legge
335/95 (aliquota 25% da Tabella F, ivi allegata)”.
Quindi appare evidente che l' abbia correttamente ricalcolato la pensione CP_1 considerando esclusivamente il reddito da lavoro dipendente con esclusione della pensione percepita e del reddito della casa di abitazione.
Di contro, non convince la teoria di parte ricorrente secondo cui ai fini del calcolo del reddito complessivo sia da detrarre l'imposta lorda, rilevato che la disciplina della materia poc'anzi richiamata prevede espressamente che debbono essere considerati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni, nel caso di specie, ai fini della rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'art. 1, comma 41 L.
335/95 per le pensioni di reversibilità, considerando unicamente i redditi da lavoro dipendente di € 21.881,00 (2018) e di € 22.488,00 (2019), si rientra nello scaglione per il quale deve essere applicata una trattenuta della pensione del 25%, così come correttamente operata dall' CP_1
Infatti, è appena il caso di rilevare che l'importo della pensione percepita complessiva
è passata da € 504,88 a € 225,81, non perché è stata applicata una trattenuta superiore bensì perché è stato revocato il trattamento minimo per il quale sono previsti limiti reddituali più bassi.
9. Rilevata la correttezza del calcolo effettuato dall' della quota spettante a titolo CP_1 di pensione di reversibilità, occorre valutare la deduzione di parte ricorrente sull'irripetibilità delle somme pretese dall'ente ai sensi degli artt. 13 della legge 412 del
1991.
10. Come noto, in materia di indebito previdenziale opera l'art. 52 L. 88/89 secondo cui: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione
5 sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della L. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, prescrive che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.
88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. (…)”.
11. Alla luce della interpretazione delle norme indicate, l'indebito è ripetibile CP_1
senza limiti se il percipiente sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' se i dati reddituali sono noti CP_1 all' per comunicazione dell'interessato ovvero perché l' ne viene a CP_1 CP_1
conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, l'indebito è ripetibile ma entro il termine decadenziale stabilito appunto dall'art.13, comma 2, L. 412/91.
La Suprema Corte sul punto con sentenza del 08.02.2019, n. 3802 ha dichiarato che “In tema di indebito previdenziale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, si interpreta nel senso che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei CP_1 redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito”.
6 Con riferimento alla definizione di dolo, la Corte di Cassazione con la sentenza n.
11498/1996 ha chiarito che “non può configurarsi l'ipotesi di dolo per il semplice silenzio o la reticenza di chi riscuote quelle somme, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta”.
Sussiste invece l'ipotesi di dolo nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore (inter alia cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 22081 del 02.08.2021 secondo la quale “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente
l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza)”.
12. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente in sede di domanda della pensione indiretta, presentata il 25.07.2018 ha dichiarato per l'anno 2018 un reddito di lavoro dipendente di euro 10.000,00 di gran lunga inferiore rispetto al reale reddito percepito per tale annualità (21.881,00), inducendo pertanto in errore l' CP_1
D'altro canto, la difesa attorea, innanzi all'eccezione di dolo sollevata dall'ente, non ha in alcun modo chiarito le motivazioni del consistente divario tra quanto dichiarato in sede di domanda ed il reddito reale, non prendendo specifica posizione rispetto alle deduzioni dell' nella memoria di costituzione. CP_1
13. Ne consegue, pertanto, che rispetto alla nota del 02.03.2021, non può ritenersi irripetibile il relativo indebito stante la condotta dolosa del ricorrente che porta ad escludere l'applicazione del termine decadenziale posto dall'art.13, comma 2, L.
412/91.
14. Il ricorso pertanto non può essere accolto.
15. Assorbita ogni altra questione.
7 16. Le spese di lite sono irripetibili stante la produzione di autocertificazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Latina, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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