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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 18/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Romanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2021 promossa da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...] [...]
Parte_4
Parte_5
[...] Parte_6
[...] [...]
Parte_7 ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2 CONVENUTO/I
Controparte_3 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno rassegnato conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta depositate nelle date 16/10/2025 e 15/10/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, i comproprietari attori hanno esposto di essere titolari, per diverse quote, di un compendio immobiliare sito nel Comune di Baone, costituito da fabbricato ad uso abitativo con area pertinenziale e da terreni agricoli, come da risultanze catastali e titoli di provenienza indicati in atti. Gli attori rappresentavano che la comunione ha tratto origine da una pluralità di titoli, tra cui successioni ereditarie e sentenza di usucapione, e che nel tempo si è determinata una frammentazione delle quote tale da rendere impossibile una gestione ordinata ed efficiente dei beni comuni. Gli attori deducevno altresì che, sin dal 2012, sono stati esperiti numerosi tentativi di definizione bonaria della comunione, mediante proposte di vendita delle quote, di acquisto pagina 1 di 3 reciproco ovvero di alienazione dell'intero compendio a terzi, tutti rimasti privi di esito per mancanza di collaborazione da parte degli altri comproprietari convenuti. Quindi, parte attrice rappresentavano che gli immobili risultavano di fatto inutilizzati e che, nonostante una minima manutenzione sostenuta a proprie spese da alcuni comproprietari, versavano in stato di progressivo deterioramento, con conseguente aggravio di costi fiscali e depauperamento del valore economico del bene. Esperito senza successo il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010, parte attrice agiva giudizialmente chiedendo lo scioglimento della comunione, con prioritaria richiesta di divisione in natura dei beni, previa verifica della loro comoda divisibilità e delle rispettive quote, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. In via subordinata, ove accertata l'indivisibilità o la non comoda divisibilità dei beni, gli attori chiedevano disporsi la vendita dell'intero compendio immobiliare e la successiva ripartizione del ricavato tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.
Si costituivano in giudizio il sig. e la sig.ra , mentre la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
rimaneva contumace. Controparte_2
In particolare, il sig. , pur non opponendosi alla divisione, deduceva l'esclusiva Controparte_1 disponibilità dei beni in capo agli attori, il loro abbandono e deterioramento, e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni e indennità di occupazione. L'attore concludeva chiedendo disporsi la divisione in natura, ove possibile, ovvero la vendita dei beni con riparto del ricavato pro quota, previa CTU, e decisione sulle domande risarcitorie.
La sig.ra confermava l'inutile esperimento di plurimi tentativi di definizione bonaria Controparte_2 e della mediazione obbligatoria, rimasti privi di esito, nonché lo stato di inutilizzo e progressivo deterioramento dei beni e si associava alle domande di parte attrice, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione, mediante divisione in natura ove possibile, ovvero, in subordine, vendita dell'intero compendio e ripartizione del ricavato tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote, con nomina di CTU per gli accertamenti di rito.
La causa veniva istruita mediante prove orali (interrogatorio formale e audizione dei testimoni) ad esito delle quali il giudice disponeva la CTU per individuare i beni facenti parte della divisione oggetto di causa, stabilire la divisibilità o meno degli stessi, accertamento del valore degli immobili e determinazione delle quote dei singoli comproprietari ed il valore delle stesse alla data di introduzione della causa.
Il CTU, Arch. , depositava la relazione in data 18/10/2024, in considerazione della quale le Persona_1 parti iniziavano una trattativa, terminata con il raggiungimento di un accordo e la richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il giudice, preso atto delle domande delle parti, della relazione dell'Arch. , che ha stabilito Persona_1 la non divisibilità degli immobili ed il valore dell'intero compendio in € 41.500,00, nonché dell'accordo congiunto e delle conclusioni rassegnate, decide la causa come da dispositivo, contenente il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. La causa verrà rimessa in istruttoria in una successiva udienza, per la discussione del progetto di divisione tra i condividenti, anche contumaci, ed i creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa;
dispone il progetto divisionale come segue: tutti i beni immobili oggetto della presente causa di divisione siti nel Comune di Baone e così
pagina 2 di 3 identificati: nel C.T. al foglio 11 con le particelle n.ri: 376 - mq. 655 – E.U. - costituente area sottostante ed adiacente all'immobile identificato nel C.F. al foglio 11 con la particella n. 376, di cui oltre;
447 - Vigneto - cl.
3 - mq. 3.218 - R.D. € 26,59 - R.A. € 15,79; nel C.T. al foglio 8 con le particelle n.ri: 38 - Vigneto - cl.
5 - mq. 3.108 - R.D. € 20,87 - R.A. € 12,04; 108 - - cl.
6 - mq. 3.535 - R.D. € 21,91 - R.A. € 13,69; Pt_8 nel C.F. al foglio 11 con la particella 376, Via San Biagio, n. 10, piani T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 7, superficie catastale totale di mq. 136, superficie catastale totale escluse aree scoperte di mq. 117 – R.c. € 361,52; saranno assegnati e attribuiti in piena ed esclusiva proprietà ai coeredi e condividenti signori
[...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9 CP_3
(succeduto a ), ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , per le rispettive quote di Parte_10 Parte_11 Parte_7 spettanza e per i valori come indicati in sede di CTU, con addebito dell'eccedenza pari a complessivi euro 8.299,99 a carico dei condividenti e assegnatari dell'intero bene ed a favore dei condividenti non assegnatari per i valori e le quote di spettanza come accertate in sede di CTU rispettivamente pari ad euro 4.150,00 (quota 1/10 proprietà) a favore di , ad euro 2.305,55 (quota 1/18 Controparte_2 proprietà) a favore di e ad euro 1.844,44 (quota 2/45 proprietà) a favore di Controparte_2 CP_1 ;
[...] assegna il termine massimo di giorni 30 (trenta) dal provvedimento finale di assegnazione, all'esito dell'approvazione e della dichiarazione di esecutività del piano di riparto, per il pagamento del conguaglio a carico degli assegnatari e a favore di ciascuno dei condividenti non assegnatari e/o loro eredi e/o aventi causa ivi compresi i creditori ipotecari del singolo assegnatario, secondo le quote di spettanza sopra indicate rispettivamente pari ad euro 4.150,00 a favore di , ad euro Controparte_2
2.305,55 a favore di e ad euro 1.844,44 a favore di . Controparte_2 Controparte_1 compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese di CTU come liquidate dal Giudice con decreto del 30/7/2025, per la parte residua ancora spettante al CTU, siano poste a carico di parte attrice.
Dispone il deposito del suddetto piano di divisione e la fissazione della successiva udienza con separato decreto.
Rovigo, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Romanin
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Romanin ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2021 promossa da:
Parte_1
Parte_2
Parte_3
[...] [...]
Parte_4
Parte_5
[...] Parte_6
[...] [...]
Parte_7 ATTORE/I contro
Controparte_1
[...] [...]
Controparte_2 CONVENUTO/I
Controparte_3 INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno rassegnato conclusioni congiunte come da note di trattazione scritta depositate nelle date 16/10/2025 e 15/10/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Rovigo, i comproprietari attori hanno esposto di essere titolari, per diverse quote, di un compendio immobiliare sito nel Comune di Baone, costituito da fabbricato ad uso abitativo con area pertinenziale e da terreni agricoli, come da risultanze catastali e titoli di provenienza indicati in atti. Gli attori rappresentavano che la comunione ha tratto origine da una pluralità di titoli, tra cui successioni ereditarie e sentenza di usucapione, e che nel tempo si è determinata una frammentazione delle quote tale da rendere impossibile una gestione ordinata ed efficiente dei beni comuni. Gli attori deducevno altresì che, sin dal 2012, sono stati esperiti numerosi tentativi di definizione bonaria della comunione, mediante proposte di vendita delle quote, di acquisto pagina 1 di 3 reciproco ovvero di alienazione dell'intero compendio a terzi, tutti rimasti privi di esito per mancanza di collaborazione da parte degli altri comproprietari convenuti. Quindi, parte attrice rappresentavano che gli immobili risultavano di fatto inutilizzati e che, nonostante una minima manutenzione sostenuta a proprie spese da alcuni comproprietari, versavano in stato di progressivo deterioramento, con conseguente aggravio di costi fiscali e depauperamento del valore economico del bene. Esperito senza successo il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010, parte attrice agiva giudizialmente chiedendo lo scioglimento della comunione, con prioritaria richiesta di divisione in natura dei beni, previa verifica della loro comoda divisibilità e delle rispettive quote, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. In via subordinata, ove accertata l'indivisibilità o la non comoda divisibilità dei beni, gli attori chiedevano disporsi la vendita dell'intero compendio immobiliare e la successiva ripartizione del ricavato tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.
Si costituivano in giudizio il sig. e la sig.ra , mentre la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
rimaneva contumace. Controparte_2
In particolare, il sig. , pur non opponendosi alla divisione, deduceva l'esclusiva Controparte_1 disponibilità dei beni in capo agli attori, il loro abbandono e deterioramento, e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni e indennità di occupazione. L'attore concludeva chiedendo disporsi la divisione in natura, ove possibile, ovvero la vendita dei beni con riparto del ricavato pro quota, previa CTU, e decisione sulle domande risarcitorie.
La sig.ra confermava l'inutile esperimento di plurimi tentativi di definizione bonaria Controparte_2 e della mediazione obbligatoria, rimasti privi di esito, nonché lo stato di inutilizzo e progressivo deterioramento dei beni e si associava alle domande di parte attrice, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione, mediante divisione in natura ove possibile, ovvero, in subordine, vendita dell'intero compendio e ripartizione del ricavato tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote, con nomina di CTU per gli accertamenti di rito.
La causa veniva istruita mediante prove orali (interrogatorio formale e audizione dei testimoni) ad esito delle quali il giudice disponeva la CTU per individuare i beni facenti parte della divisione oggetto di causa, stabilire la divisibilità o meno degli stessi, accertamento del valore degli immobili e determinazione delle quote dei singoli comproprietari ed il valore delle stesse alla data di introduzione della causa.
Il CTU, Arch. , depositava la relazione in data 18/10/2024, in considerazione della quale le Persona_1 parti iniziavano una trattativa, terminata con il raggiungimento di un accordo e la richiesta di accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il giudice, preso atto delle domande delle parti, della relazione dell'Arch. , che ha stabilito Persona_1 la non divisibilità degli immobili ed il valore dell'intero compendio in € 41.500,00, nonché dell'accordo congiunto e delle conclusioni rassegnate, decide la causa come da dispositivo, contenente il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c. La causa verrà rimessa in istruttoria in una successiva udienza, per la discussione del progetto di divisione tra i condividenti, anche contumaci, ed i creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la non comoda divisibilità dell'intero compendio immobiliare oggetto di causa;
dispone il progetto divisionale come segue: tutti i beni immobili oggetto della presente causa di divisione siti nel Comune di Baone e così
pagina 2 di 3 identificati: nel C.T. al foglio 11 con le particelle n.ri: 376 - mq. 655 – E.U. - costituente area sottostante ed adiacente all'immobile identificato nel C.F. al foglio 11 con la particella n. 376, di cui oltre;
447 - Vigneto - cl.
3 - mq. 3.218 - R.D. € 26,59 - R.A. € 15,79; nel C.T. al foglio 8 con le particelle n.ri: 38 - Vigneto - cl.
5 - mq. 3.108 - R.D. € 20,87 - R.A. € 12,04; 108 - - cl.
6 - mq. 3.535 - R.D. € 21,91 - R.A. € 13,69; Pt_8 nel C.F. al foglio 11 con la particella 376, Via San Biagio, n. 10, piani T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 7, superficie catastale totale di mq. 136, superficie catastale totale escluse aree scoperte di mq. 117 – R.c. € 361,52; saranno assegnati e attribuiti in piena ed esclusiva proprietà ai coeredi e condividenti signori
[...]
, , , , Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_9 CP_3
(succeduto a ), ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , per le rispettive quote di Parte_10 Parte_11 Parte_7 spettanza e per i valori come indicati in sede di CTU, con addebito dell'eccedenza pari a complessivi euro 8.299,99 a carico dei condividenti e assegnatari dell'intero bene ed a favore dei condividenti non assegnatari per i valori e le quote di spettanza come accertate in sede di CTU rispettivamente pari ad euro 4.150,00 (quota 1/10 proprietà) a favore di , ad euro 2.305,55 (quota 1/18 Controparte_2 proprietà) a favore di e ad euro 1.844,44 (quota 2/45 proprietà) a favore di Controparte_2 CP_1 ;
[...] assegna il termine massimo di giorni 30 (trenta) dal provvedimento finale di assegnazione, all'esito dell'approvazione e della dichiarazione di esecutività del piano di riparto, per il pagamento del conguaglio a carico degli assegnatari e a favore di ciascuno dei condividenti non assegnatari e/o loro eredi e/o aventi causa ivi compresi i creditori ipotecari del singolo assegnatario, secondo le quote di spettanza sopra indicate rispettivamente pari ad euro 4.150,00 a favore di , ad euro Controparte_2
2.305,55 a favore di e ad euro 1.844,44 a favore di . Controparte_2 Controparte_1 compensa le spese di lite tra tutte le parti;
pone le spese di CTU come liquidate dal Giudice con decreto del 30/7/2025, per la parte residua ancora spettante al CTU, siano poste a carico di parte attrice.
Dispone il deposito del suddetto piano di divisione e la fissazione della successiva udienza con separato decreto.
Rovigo, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Romanin
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