Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 22
CS
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione artt. 64 c.p.a., 3 e 97 Cost., 27 e 31 D.P.R. 380/2001, 9 R.U.E.C. - Eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza istruttoria, falsità del presupposto, contraddittorietà

    Le censure sono infondate. Le note e i documenti sono stati correttamente qualificati come memoria tardiva e i documenti irrilevanti. Il principio di non contestazione non si applica a qualificazioni giuridiche o oneri probatori. Le opere, valutate unitariamente, integrano una nuova costruzione e non manutenzione ordinaria. La natura abusiva delle opere rende irrilevante il lasso di tempo intercorso tra la realizzazione e il provvedimento repressivo.

  • Rigettato
    Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione artt. 64 c.p.a., 3 e 97 Cost., 27, 31 D.P.R. 380/2001 - Impossibilità materiale di demolizione e assenza di autonomia funzionale delle opere

    La sostituzione della misura ripristinatoria con quella pecuniaria non è applicabile a casi di nuova opera abusiva realizzata in assenza di titolo edilizio. Anche ove fosse applicabile, la valutazione della possibilità di sostituzione è eccezionale e spetta al privato dimostrare rigorosamente l'impossibilità oggettiva di esecuzione della demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 22
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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