Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2026REG.PROV.COLL.
N. 04362/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Maria Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. ME SS;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 26 aprile 2017.
2. Con il provvedimento sopra indicato il Comune di -OMISSIS- ordinava la demolizione delle seguenti alcune opere abusive, realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e sismico, così descritte: “ 1) cordolo in cemento armato delle dimensioni di circa m. 3,70 * 0,50 * 0,20 h, poggiante su un lato su pilastro e sull’altro sul pianoro di accesso alla prima rampa di scale; 2) tratto di muratura delle dimensioni di circa m. 3,50 * m. 0,20 * 1,20 h media, poggiante sul sopradescritto cordolo, posta in aderenza delle preesistente ringhiera metallica costituente delimitazione del marciapiede della strada provinciale Nuova Montevico; 3) altro tratto di muratura delle dimensioni di circa m. 7 * 0,20 * m. 1,10 h con sovrastante ringhiera in ferro; 4) in corrispondenza della rampa di scale e in zona interposta tra le sopradescritte murature, installazione di un cancello metallico di circa m. 3,60 * 2,30 h media, il cui binario di scorrimento poggia sulla trave di cui al precedente punto 1; 5) corpo di fabbrica in ampliamento avente una superficie di circa mq. 34 con un’altezza di m. 3,40 e un volume di circa mc. 102; 6) piccolo cavedio delle superficie di circa mq. 3,70 per far luce e aria a finestra lato est del corpo di fabbrica mediante opere di sterro del terrapieno di circa m. 1,10 d’altezza media su una superficie di circa mq. 5 e realizzazione di due tratti di muratura aventi una lunghezza complessiva di circa m. 4,20 e un’altezza media di circa 1,10 nonché pavimentazione in mattonelle; 7) muratura di contenimento in pietre e malta avente una lunghezza di circa m. 22,50 e un’altezza variabile da un minimo di circa m. 1,50 e un massimo di circa m. 3,50 ”.
2.1. Il provvedimento, inoltre, puntualizza che: “ a) la muratura di contenimento è stata oggetto di precedente accertamento di quest’ufficio … e il comando Stazione Carabinieri di Casamicciola l’ha sottoposta a sequestro con verbale del 8 ottobre 2007; b) il corpo di fabbrica e il piccolo cavedio sono riconoscibili nella documentazione fotografica eseguita nel corso dell’accertamento di cui alla relazione prot. n. 1-OMISSIS-; c) dalla consultazione degli atti dell’ufficio risulta che tutte le sopradescritte opere sono prive di titolo edilizio ”.
3. Il T.a.r. per la Campania, sez. VI, con sentenza n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2022, respingeva il ricorso rilevando, in sintesi, che le opere, complessivamente considerate, integravano una nuova costruzione per cui era necessario il titolo edilizio.
4. Con ricorso in appello la signora LA chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 64 C.P.A. E DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 LETT. A) E DELL’ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32, 34, 37 E 38 DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 DEL R.U.E.C. DEL COMUNE DI LACCO AMENO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENZA DI ISTRUTTORIA. FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. CONTRADDITORIETA'.
II. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 64 C.P.A. E DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 27, 31 E 31 DEL D.P.R. 380/2001. IMPOSSIBILITA’ MATERIALE DI PORRE IN ESSERE L’ORDINE DI DEMOLIZIONE. ASSENZA DI AUTONOMIA FUNZIONALE DELLE OPERE CONTESTATE.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di -OMISSIS- che con successiva memoria ha insistito per la reiezione del gravame.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato
8. Con il primo e articolato motivo di appello l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso.
Deduce al riguardo che il T.a.r.: a) ha erroneamente dichiarato inammissibili le note di udienza e i documenti depositati in data 30 settembre 2022; b) avrebbe comunque dovuto ritenere il ricorso fondato alla luce della mancata costituzione e contestazione da parte dell’ente delle circostanze poste a suo fondamento; c) è incorso nel vizio di difetto di motivazione laddove ha affermato, senza spiegarne le ragioni, che le opere abusive di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’ordinanza integrano, nel loro complesso, una nuova costruzione e laddove non ha rilevato il vizio istruttorio che inficia l’ordinanza nella parte in cui ha sanzionato le opere di cui a n. 5 e 6, sebbene la loro realizzazione fosse stata già rilevata nell’anno 2007, senza che all’epoca fosse stata adottato alcun provvedimento repressivo; d) ha pretermesso ogni valutazione in ordine al motivo di ricorso relativo all’opera di cui al n.7 già sanzionata (con sequestro) anche dalla polizia giudiziaria.
9. Le censure sono infondate.
10. Quanto alla censura sub a), con l’atto denominato “note di udienza” depositato in data 30 settembre 2022 l’appellante non si è limitata a richiamare sinteticamente quanto indicato nel ricorso introduttivo, ma ha ulteriormente sviluppato ed approfondito le proprie difese anche alla luce della nuova documentazione depositata in giudizio contestualmente alle menzionate “note”.
11. Il giudice di primo grado ha, quindi, correttamente qualificato l’atto in questione -sulla base del suo contenuto e a prescindere dalla denominazione ad esso assegnata da parte ricorrente- come memoria, rilevandone la tardività rispetto ai termini perentori di cui all’art. 73 c.p.a, al pari dei documenti contestualmente depositati (sulla qualificazione delle note di udienza come memoria tardivamente depositata, in considerazione del contenuto dell’atto, cfr. Cons. Stato sez. VI n. 8250 del 24 ottobre 2025; sez. IV n. 8197 del 22 ottobre 2025).
12. Il deposito tardivo non può essere sanato invocando il potere di acquisizione d’ufficio di cui all’art. 63, comma 3, c.p.a., come opina l’appellante, poiché l’esercizio del potere istruttorio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice e non può essere funzionale all’acquisizione di documenti e di informazioni che la parte rilevanti ai fini dell’accoglimento del gravame.
13. Nel caso di specie, il T.a.r. ha correttamente ritenuto irrilevanti i documenti tardivamente depositati che non provano né la preesistenza delle opere e né la loro legittima realizzazione.
14. Per altro verso, la ricorrente non ha nemmeno chiesto l’autorizzazione alla produzione tardiva ai sensi dell’art. 54 c.p.a., previa dimostrazione dell’estrema difficoltà del deposito entro in termini di legge.
15. Per le medesime ragioni, deve essere respinta anche l’istanza di acquisizione in grado di appello, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., dei documenti tardivamente prodotti in primo grado poiché verrebbe in tal modo eluso il termine perentorio dell’art.73 c.p.a.
16. Del pari infondata è sub b), relativa alla violazione del principio di omessa contestazione.
17. Il principio in esame riguarda i fatti e non le argomentazioni difensive delle parti; anche un fatto non contestato, inoltre, deve essere scrutinato dal giudice alla luce delle altre risultanze processuali (Cons. Stato, sez. V n. 8359 del 28 ottobre 2025; sez. VI, 18/03/2025, n. 2239).
18. Tale principio non può essere utilmente invocato né al fine di ritenere provata (non una circostanza di fatto bensì) una qualificazione giuridica degli interventi diversa da quella contenuta nell’ordinanza di demolizione (manutenzione ordinaria in luogo di nuova costruzione) né al fine di manlevarsi dall’onere della prova della dichiarata preesistenza delle opere oggetto dell’asserito intervento conservativo.
19. La natura conservativa dell’intervento contestato è, peraltro, smentita dalla descrizione contenuta nell’ordinanza impugnata che enuclea la pluralità di abusi realizzati sulla proprietà della ricorrente, tutti funzionali all’incremento della fruibilità abitativa dell’area di pertinenza del fabbricato e determinanti un indubbio aumento del carico urbanistico in zona plurivincolata.
20. Non può, quindi, essere condivisa l’operazione di “scomposizione” degli abusi, sostenuta nell’atto di appello al fine di dimostrarne l’esiguità, poiché le opere contestate sono prive di autonomia funzionale e costituiscono parti di un unico intervento di trasformazione dell’immobile di proprietà dell’appellante e della relativa area di pertinenza.
21. Con essi, infatti, è stata incrementata la superficie utile e il volume del fabbricato, sono state introdotte modifiche di sagoma e planovolumetriche, è stata trasformata l’area antistante all’edificio mediante la realizzazione di muri di recinzione, un cavedio e un cancello di scorrimento. Il tutto-giova ribadire- in zona plurivincolata sul piano paesaggistico, idrogeologico e sismico.
22. Le opere di cui ai n. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’ordinanza impugnata sono, in definitiva, chiaramente e unitariamente finalizzate alla trasformazione permanente del suolo e hanno, conseguentemente, una connotazione unitaria sul piano urbanistico ed edilizio.
23. Per consolidato orientamento della giurisprudenza “ gli abusi edilizi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, l'opera edilizia abusiva deve essere identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente ” (cfr. Cons. Stato, sez. III 27 ottobre 2025 n. 8311; VII, 2 aprile 2024, n.2990)
24. Ne discende che gli interventi in questione non sono riconducibili alla manutenzione ordinaria, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) d.P.R. 380/2001 poiché non consistono né in “ opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” né in opere “necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ”, bensì in opere di nuova costruzione volte a trasformare in via permanente l’area di pertinenza del fabbricato.
25. Con riguardo alle opere sanzionate ai n. 5 e 6 dell’ordinanza, è sufficiente osservare che: a) il corpo di fabbrica in ampliamento di 34 mq non costituisce un mero volume tecnico, come asserisce parte appellante, poiché tale accezione comprende solo i locali di modestissime dimensioni, idonei ad ospitare esclusivamente impianti tecnologici, quali gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di trattamento e deposito di acque idrosanitarie, di extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine, e si caratterizza per l’assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale (Cons. Stato, sez. II, 10/02/2025, n. 1035); b) il cavedio ha determinato, oltre ad una rilevante operazione di sterro, la realizzazione di una pavimentazione in mattonelle (come dichiarato dai ricorrenti: pag. 4 del ricorso di primo grado) e costituisce, di conseguenza, un intervento trasformativo di un’area preesistente in funzione dell’utilizzo residenziale e, quindi, un’opera nuova (Cons. Stato, Sez. V, 07/10/2024, n. 8017); c) la natura abusiva delle opere in questione rende irrilevante lasso di temporale intercorso tra la loro realizzazione o l’accertamento della loro abusività e il provvedimento di repressione delle medesime. Quest’ultimo ha natura doverosa e vincolata ed è sufficientemente motivato con riguardo alla descrizione delle opere e all’indicazione delle ragioni della loro abusività (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 24/07/2024, n. 6693; Sez. II, 17/10/2024, n. 8310), senza alcuna necessità di specificare anche le ragioni del ritardo nell’adozione del provvedimento repressivo. Non sussiste, al riguardo, alcun deficit istruttorio o motivazionale del provvedimento impugnato (pag. 15 dell’appello).
26. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo al manufatto contestato al n. 7 dell’ordinanza impugnata, ossia alla muratura di contenimento in pietre e malta che risulta esse stata oggetto in precedenza di mero sequestro penale ad opera della polizia giudiziaria e non di un provvedimento di demolizione, sicché non è predicabile alcuna “duplicazione” o “consumazione” del potere dell’amministrazione di repressione dell’abuso.
27. In difetto del titolo edilizio, l’amministrazione era comunque tenuta adottare il provvedimento repressivo anche con riguardo al manufatto in questione, a prescindere dalla perdita di efficacia della misura cautelare sopra indicata e a prescindere dal tempo intercorso dall’accertamento dell’abuso, di natura permanente (cfr. Ad. plen. 16 del 2023).
28. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
29. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso relativo all’eccesso di potere dell’ordinanza impugnata che ha disposto la demolizione nonostante l’impossibilità materiale derivante dall’assenza di autonomia funzionale delle opere contestate e di un doveroso accertamento tecnico dell’Ufficio comunale sulla fattibilità degli interventi di ripristino. Il T.a.r., per un verso, avrebbe erroneamente affermato che la ricorrente non ha fornito un principio di prova in ordine all’impossibilità di eseguire tale demolizione e, per altro verso, ben avrebbe potuto ricorrere ai suoi poteri ufficiosi per accertare la fondatezza delle osservazioni difensive.
30. Il motivo è infondato.
31. La sostituzione della misura ripristinatoria con quella pecuniaria riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità e gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 33 e 34 d.P.R. 380/2001), sicché non risulta applicabile ai casi di nuova opera abusiva in quanto realizzata in assenza di titolo edilizio, quali quella per cui è causa.
32. In ogni caso, anche a voler ammettere l’applicabilità della sanzione pecuniaria alla fattispecie per cui è causa, va ribadito il costante orientamento giurisprudenziale (non smentito dal risalente precedente citato dagli appellanti, segnatamente Cons. Stato sez. V n. 3270 del 29/05/2006, espressione dell’indirizzo favorevole alla configurabilità in capo al privato di un legittimo affidamento alla conservazione dell’abuso, ormai definitivamente superato dalla giurisprudenza più recente, a partire dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017), richiamato anche dal T.a.r., secondo cui la valutazione della possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una pecuniaria è eccezionale e derogatoria. Non compete all’amministrazione procedente effettuare tale valutazione prima dell’ordine di demolizione, spettando invece al privato dimostrare, in modo rigoroso nella fase esecutiva, l’impossibilità oggettiva di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme (Cons. Stato, sez. II, 12/03/2025, n. 2032 e 10/02/2025, n. 1036; Sez. VI, 04/03/2024, n. 2072; sez. VI, 25/01/2024, n. 785; sez. VII, 18/10/2023, n. 9086).
33. Per tale ragione, anche il secondo motivo deve essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello e delle istanze istruttorie ivi formulate.
34. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora -OMISSIS- alla rifusione, a favore del comune di -OMISSIS-, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
ME SS, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME SS | Marco PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.