Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11890 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Cardaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento, prot. n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 26 novembre 2020, avente ad oggetto il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 8 gennaio 2016.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 1° settembre 2020, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, a causa di una pluralità di elementi di controindicazione di carattere penale, emersi sul conto della stessa e del marito.
L’Amministrazione nella motivazione del diniego ha peraltro rappresentato che, a fronte della rituale comunicazione all’istante del preavviso di rigetto ex art. 10- bis in data 18 ottobre 2018 , “ … ad oggi, non sono state prodotte osservazioni al riguardo ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi di censura:
1. MOTIVI SPECIFICI DI ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTO IMPUGNATO IN EPIGRAFE
A. ECCESSO DI POTERE;
B. VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 10-BIS L. 241/90, NONCHE’ DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 COST. E 102 COST.;
C. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui la ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione sembra aver omesso di valutare le osservazioni trasmesse, sull’erroneo presupposto, esplicitato nella motivazione del diniego, che a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis “ … ad oggi, non sono state prodotte osservazioni al riguardo ”.
Invero, è stato comprovato documentalmente in atti, anche dalla stessa p.a. (v. osservazioni trasmesse con pec del 17 giugno 2020, di cui all’all. 3 al ricorso e all’all. 6 dei Documenti della p.a.) che, in riscontro al preavviso di rigetto, l’istante ha trasmesso la propria memoria difensiva, anche se oltra la scadenza del termine ordinatorio di 10 giorni assegnato, ma con anticipo rispetto all’emissione del decreto conclusivo di diniego.
La p.a. non ha spiegato alcuna difesa sul punto.
Orbene, il Collegio osserva che, per prevalente e condivisa giurisprudenza, il termine di dieci giorni dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Ne consegue che le osservazioni degli interessati ancorché tardive rispetto al suddetto termine, devono essere valutate dall'amministrazione procedente.
In definitiva, se l'amministrazione deve necessariamente attendere il decorso del termine di dieci giorni, è, però, comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente qualora adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
Tale è anche la situazione che ricorre nel caso di specie: il preavviso di diniego inserito in SICITT, è datato 28 gennaio 2020, e il provvedimento reiettivo, qui impugnato, è stato emesso in data 1° settembre 2020. Tra lo spirare del termine ex art. 10- bis e l'adozione del provvedimento conclusivo sono, dunque, trascorsi diversi mesi, durante i quali l’autorità procedente avrebbe potuto, assicurando l’esercizio del contraddittorio procedimentale, tenere conto delle osservazioni del richiedente che, anche se tardive, sono state trasmesse tramite pec in data 17 giugno 2020, quindi oltre due mesi prima dell’adozione della determinazione finale.
Deve dunque ritenersi integrata la violazione dell’art. 10- bis , sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sul punto, ex pluris T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29.01.2014, n. 1154).
Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, non potendosi peraltro invocare la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21- octies , comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21- octies , comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9.03.2021 n. 2861).
La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che " il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano " (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529).
In ogni caso, si rende opportuno rammentare che “ l'accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” , pertanto “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all'amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da ciò discendendo che l’Amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull'istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Consiglio di Stato, n. 2330/2018).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Le specificità della fattispecie trattata, consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.