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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 151-2/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 (con gli avvocati Chiara Parte_1
Gioacchini ed Enrico Cacciamani) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale, prima in Macerata (MC), C.so Cavour, 66 (a far data dal
06/03/2024) e poi nelle more in Ancona (AN), via Salvolini, 3/A (giusto verbale assemblea dei soci a rogito del Notaio el 27/12/2024), assistita dall'avvocato Maurizio Barbieri Per_1
e con l'ausilio del dott. Camillo Catana Vallemani, in forza di contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione in Ancona, cui non è seguita la stipula del contratto definitivo, segnalando altresì lo stallo del cantiere e lo stato di crisi in cui versa la società.
Nell'ambito del procedimento unitario aperto a seguito della predetta istanza, è confluito anche il ricorso, depositato in data 15/11/2024, da (con l'avv. Parte_2
Cinzia Tolomei), quale altro promissario acquirente della società debitrice, ma che risulta rinunciato il successivo 28/11/2024 per intervenuto accordo transattivo.
All'udienza per la comparizione delle parti, anticipata al 05/12/2024 in luogo del
16/01/2025, per segnalate ragioni di urgenza costituite dalla l'imminente scadenza del termine (31/12/2024) per l'escussione della polizza fideiussoria in favore dei promissari acquirenti, anche il ha avanzato autonomo ricorso per l'apertura Parte_3 della liquidazione giudiziale. All'esito, previa concessione di termini alla debitrice per il deposito di memoria difensiva e ai ricorrenti per repliche, la causa è stata rinviata all'originaria data del 16/01/2025.
Pagina 1 All'udienza del 16/01/2025, fissata per la comparizione delle parti nell'ambito della domanda di apertura della liquidazione, ove la ha dato atto di aver Controparte_1 provveduto, in data 15/01/2025, al deposito di un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 comma
1 lett. a) CCII, la decisione è stata riservata al Collegio.
Con provvedimento emesso in data 16/01/2025 il Tribunale, rilevata la tempestività della domanda in pendenza di istanze per la liquidazione giudiziale, ha concesso, ai sensi dell'art. 44 comma I lett. a), il termine richiesto nella misura di giorni 60 per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo
39, commi 1 e 2.
Prima della scadenza del predetto termine, con istanza depositata in data 17/03/2025, il ricorrente ne ha domandato la proroga nella misura massima di ulteriori giorni 60, al fine di consentire il perfezionamento dell'accordo con il soggetto investitore e la predisposizione dello strumento di risanamento.
All'esito del deposito del parere negativo sull'istanza, licenziato dal Commissario giudiziale in data 18/03/2025, il tribunale, ritenuto che le circostanze ivi rappresentate potessero costituire motivo di mancata concessione della richiesta proroga, ha fissato l'udienza del
01/04/2025 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 49 comma II e 44 comma II CCII.
Con successivo provvedimento del 27/03/2025, anche confermativo della suddetta udienza, il tribunale, vista la relazione ex art. 106 CCII depositata dal Commissario giudiziale, ne ha disposto la comunicazione a carico dell'ufficio al Pubblico Ministero e al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 01/04/2025 la società ha dato atto che la Controparte_1 manifestazione di interesse del terzo investitore era venuta meno e al contempo ha indicato che, all'attualità, la proposta di piano si sarebbe invece fondata sulla monetizzazione di crediti fiscali futuri vantati dal General CT, Controparte_2
che sarebbe andata a compimento nei primi giorni di maggio e ha chiesto
[...] un termine per l'esame della relazione ex art. 106 CCII del Commissario giudiziale.
Il creditore ha rappresentato il danno derivante dalla situazione di stallo, tale da Pt_1 non consentire di rientrare dell'ingente investimento, e il Pubblico Ministero, fermo lo stato di conclamata insolvenza, ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Pagina 2 Il Tribunale, previa autorizzazione alla debitrice per la produzione della documentazione esibita in udienza e concessione alle parti di un termine per note per controdedurre, ha riservato la decisione.
La assolto il deposito documentale inerente l'operazione di Controparte_1 monetizzazione di crediti, con note del 08/04/2025, ha reiterato la domanda di concessione di proroga, allegando di aver ricevuto il 07/04/2025 altra manifestazione di interesse all'acquisizione del proprio capitale sociale da parte di società strutturata operante nel settore delle costruzioni che necessita di 30 giorni per procedere all'attività di due diligence (l'operazione determinerà necessariamente il venir meno della monetizzazione di crediti segnalata all'udienza del 01/04/2025) e ha preso posizione sulle circostanze segnalate con relazione ex art. 106 CCII.
Con note del 07/04/2025 il creditore si è opposto alla richiesta proroga Parte_1 rappresentando che la cartolarizzazione di crediti fiscali maturati dal General CT non avrebbe una ricaduta positiva sulla debitrice e soprattutto che sarebbe connessa al completamento delle opere edilizie, condizione che sicurmente non può realizzarsi entro il termine indicato.
Quanto all'operazione di monetizzazione dei crediti fiscali futuri, il Commissario giudiziale con parere del 08/04/2025, ne ha segnalato i limiti confermando il proprio parere negativo.
Tanto premesso, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta
OSSERVA
Sulla mancata concessione dell'invocata proroga e conseguente dichiarazione di inutile decorso del termine ex art. 44 comma I lett. a) CCII
Ai sensi dell'art. 49 comma I CCII, il tribunale, prima di procedere al vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in pendenza di ricorsi avanzati da soggetti a ciò legittimati, è tenuto a definire le domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, ciò in ragione della sempre auspicabile preferibilità del risanamento aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel caso di specie, risulta che il debitore, conseguentemente all'avvio del procedimento introdotto con ricorso ex artt. 40 e 44 I comma lett. a) CCII, ha avanzato tempestivamente istanza di proroga del termine che, tuttavia, non merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 44 comma I lett. a) CCII, così come modificato dal D. Lgs. n. 136/2024, prevede che la concessione di proroga, su richiesta del debitore, sia vincolata alla presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi
Pagina 3 e dell'insolvenza, così venendo meno l'ulteriore presupposto, precedentemente previsto dal disposto normativo, dell'assenza di domande di liquidazione.
La norma in questione, dunque, vista la modifica apportata dal decreto Correttivo ter, accorda, in maniera più stringente, la proroga solo in presenza di giustificati motivi a quei debitori che dimostrino di essere quanto meno pervenuti, nel termine concesso ab origine, ad un progetto di risanamento che provi la concretezza e la serietà degli sforzi profusi, facendo invece venir meno, quale presupposto per la concessione, l'assenza di domande di liquidazione, ritenuta ipotesi troppo vessatoria rispetto al preferibile raggiungimento di una soluzione pattizia.
Sebbene non siano perimetrati dalla legge i contenuti minimi del progetto di risanamento da allegare, dalla lettura della Relazione Illustrativa, e in accordo con la prassi degli uffici tesa ad evitare il rischio di proposizione di istanze meramente dilatorie, emerge in primo luogo come il progetto di piano di regolazione della crisi e dell'insolvenza debba essere redatto in conformità allo strumento prescelto.
Ferma l'indicazione di cui sopra, si ritiene che la valutazione dell'idoneità del progetto a giustificare la proroga sia rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, anche alla luce dell'impostazione generale del CCII che mira a favorire il ricorso, da parte del debitore, a strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale soprattutto laddove sia prospettata una prosecuzione dell'attività aziendale.
Nel caso di specie il Collegio ha potuto verificare che la ricorrente, pure essendo pervenuta all'individuazione dello strumento di risanamento che intende adottare (con il riferimento alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti) non
è stata evidentemente in grado di allegare un progetto di regolazione della crisi che abbia i requisiti dello strumento prescelto, ma non ne ha neanche delineato, neppure in nuce, gli elementi essenziali.
L'assoluta embrionalità di ogni e qualsiasi attività volta al fine della predisposizione del progetto di cui si discute è dimostrata anche da un incontestabile dato temporale, ovvero dal conferimento dell'incarico al professionista Attestatore, intervenuto in data
14/03/2025, ovvero solo tre giorni prima del deposito dell'istanza di proroga del termine.
La società istante, nel lasso di tempo concesso, non è riuscita a finalizzare alcuna delle attività preparatorie e propedeutiche che ha dichiarato di aver compiuto, neanche attraverso la predisposizione, quanto meno, di linee guida della proposta di risanamento con indicazione dei margini di soddisfazione dei creditori.
Risulta infatti che, sebbene la ricorrente narri di essersi profusa in una serie di contatti tesi alla realizzazione delle condizioni onde pervenire ad una soluzione pattizia per la soddisfazione dei creditori sociali, non sia di fatto effettivamente approdata alla realizzazione di uno scenario privo di opacità in cui un eventuale socio finanziatore
Pagina 4 avrebbe potuto avere interesse ad accedere senza eccessive incertezze o con dilatazione di tempi di verifica dei dati a ulteriore discapito del ceto creditorio.
Pur riconoscendo che alla data di richiesta della proroga è sufficiente vi sia un progetto di piano e non necessariamente la sua stesura definitiva, va rilevato che nel caso di specie, oltre a mancare un progetto, le continue modifiche delle prospettazioni risolutorie della crisi inducono a ritenere che non vi sia una progettualità minimamente coerente e delineata quantomeno nei tratti essenziali.
Anche l'ultima proposta prospettata fa riferimento ad una mera manifestazione d'interesse, peraltro sopravvenuta dopo che l'istanza di proroga era stata depositata, priva di ogni dettaglio e subordinata allo svolgimento di una futura due diligence. In merito a detta proposta si rileva la sua inammissibilità/tardività dovendosi ritenere decorso il termine ultimo entro il quale il progetto di piano posto alla base della richiesta di proroga doveva essere delineato.
Quello che, in definitiva, risulta dagli atti e documenti di causa è che a sostegno dell'istanza per la concessione della proroga del termine ex art. 44 comma I lett. a) CCII, sono state di volta in volta allegate varie iniziative, alcune già naufragate, in totale spregio della chiara lettera della norma che accorda la proroga alla condizione della già avvenuta predisposizione di un progetto di regolazione della crisi.
In assenza di qualsivoglia supporto documentale, non è dato pertanto verificare in quali termini l'acquisizione del capitale sociale prospettata da parte della Controparte_3 possa comportare un impatto positivo sulla complessiva posizione debitoria dell'istante, ferma peraltro la pendenza di due istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Oltre quanto a sopra deve rilevarsi che ulteriori dati sulle operazioni volte al risanamento non possono essere ricavati, nemmeno per deduzione, dal contenuto minimale e generico delle relazioni periodiche depositate, in alcuni casi anche fuori dal termine concesso.
Ad abundantiam, dalla lettura del parere reso dal Commissario giudiziale, che si dimostra sfavorevole, emerge come la concessione di un termine aggiuntivo, anche nella misura massima, non sarebbe comunque fruttuoso in considerazione del numero e della complessità delle verifiche da effettuare ai fine della predisposizione dell'accordo di ristrutturazione.
Alla rilevata insussistenza dei giustificati motivi richiesti dalla norma per la concessione della proroga del termine stabilito con provvedimento del 16/01/2025, si aggiunge anche quanto segue.
Nella relazione ex art. 106 CCII depositata dal Commissario giudiziale sono state segnalate una serie di circostanze tali da giustificare un giudizio, seppur ai meri fini che qui
Pagina 5 occupano, di non completa attendibilità e lacunosità del progetto di risanamento in corso.
Va inoltre evidenziato come le giustificazioni rese dalla società debitrice non appaiono utili a superare quanto documentato dal Commissario giudiziale e rilevato dalla stessa
Procura della Repubblica essendosi accertato in maniera inequivoca come, già dall'esercizio 2019, la debitrice versasse in stato di insolvenza.
Né corrisponde al vero che la società ha reso liquido il magazzino degli immobili costruiti, riferendosi al cantiere di San Germano, in quanto dai bilanci depositati nel ricorso si evince agevolmente come la situazione del magazzino sia rimasta inalterata, se non addirittura incrementata in termini assoluti dal 2018 al 2023, esercizio in cui la società ha presentato un dato dei ricavi delle vendite addirittura pari a zero.
La stessa Procura della Repubblica, nel proprio ricorso, evidenzia l'elevato ammontare delle rimanenze appostate nel bilancio al 31/12/2023, pari ad oltre 6,2 milioni di euro, contro l'ingente debito maturato per oltre 5,4 milioni di euro. Se le rimanenze fossero state realmente liquidate i saldi a bilancio non avrebbero avuto importi così elevati.
In conclusione, sulla base di tutte le circostanze sopra segnalate, si rileva la mancanza di giustificati motivi per la concessione della proroga del termine stabilito con provvedimento del 16/01/2025, con conseguente rigetto della relativa istanza.
Preso atto di quanto sopra, il Tribunale, previa dichiarazione di decadenza dal termine concesso ex art. 44 comma I lett. a), è tenuto al vaglio delle pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Sul vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
Passando al sollecitato accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice si osserva quanto segue.
In relazione ai requisiti dimensionali, si rileva che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso il superamento di tutti i limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come risulta dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, dai quali emerge, oltre ad una chiusura in perdita inerente gli esercizi di cui agli anni 2022 e 2023, anche un ammontare di debiti pari ad € 5.405.756,00 circa.
A detta situazione debitoria, come già rilevato sopra, si contrappone un attivo circolante di euro 6.550.379,00 però composto per euro 6.178.380,00, da rimanenze che, come indicato nella nota integrativa risultano costituite dal valore attribuito ai due cantieri San
Germano e ex Palazzo Stracca rispettivamente situati in Camerano ed Ancona sulla base dei costi sostenuti ed oneri finanziari maturati sugli specifici finanziamenti ottenuti nell'anno 2023.
Pagina 6 Il patrimonio netto, pari ad euro 1.144.622,00, risulta in parte composto dalla perdita di esercizio del 2023 pari ad euro 51.985,00 e dalla perdita risultante dal bilancio relativo all'anno 2022, pari ad euro 50.794,00, che è stata portata a nuovo nel bilancio relativo al
31/12/2023. Tale valore del patrimonio netto è tuttavia costituito, per euro 1.195.941,00, da altre riserve, all'interno delle quali risultano presenti versamenti in conto capitale per
1.168.196,00. Quest'ultimo valore, superiore ad euro 1.160.000,00, risultante dai bilanci al
31/12/2020 e 31/12/2021, ha subito notevoli incrementi, rispettivamente per euro
668.196,00 e 500.000,00, grazie all'effettuazione di due rinunce “del credito da parte dei soci relativamente agli apporti di finanziamenti soci infruttiferi effettuati nel corso degli anni precedenti” con lo scopo di fornire alla società stessa “una maggiore solidità e rafforzamento patrimoniale”.
Inoltre, le disponibilità liquide hanno un esiguo valore, corrispondente ad euro 2.776,00 e l'ammontare dei crediti, pari ad euro 369.222,00, risulta non aver subito variazioni rilevanti nel corso dell'ultimo triennio, tanto da farne ritenere l'irrecuperabilità.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, Parte_1
, il quale, in forza di contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data
[...]
10/08/2022 ed avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione sito in Ancona, cui non è seguita la stipula del contratto definitivo entro il 20/07/2024, ha provveduto all'esborso a titolo di caparra dell'importo di euro 178.300,00.
Lo stato di decozione emerge anche dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, che attestano la pendenza, nel triennio antecedente, di una procedura esecutiva immobiliare, nonché carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate per circa € 71.451,90, di cui parte in dilazione. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Si ritiene pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In punto di nomina dei Curatori si rappresenta che si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Tanto premesso, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA la decadenza della società debitrice dal termine concesso ex art. 44 comma I lett. a) CCII e, sussistendone i presupposti di legge, per l'effetto,
Pagina 7 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale in Ancona (AN) alla via Salvolini, 3/A, n. REA: AN – 194860;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Giuliana
Filippello;
NOMINA curatori,
− la dott.ssa Persona_2
− l'avv. GIANPAOLO SICURO;
i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA i curatori all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 25/09/2025 ore 10,30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
Pagina 8 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dei curatori e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai Curatori, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA ai curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai curatori, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 08/11/2024 (con gli avvocati Chiara Parte_1
Gioacchini ed Enrico Cacciamani) ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale, prima in Macerata (MC), C.so Cavour, 66 (a far data dal
06/03/2024) e poi nelle more in Ancona (AN), via Salvolini, 3/A (giusto verbale assemblea dei soci a rogito del Notaio el 27/12/2024), assistita dall'avvocato Maurizio Barbieri Per_1
e con l'ausilio del dott. Camillo Catana Vallemani, in forza di contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione in Ancona, cui non è seguita la stipula del contratto definitivo, segnalando altresì lo stallo del cantiere e lo stato di crisi in cui versa la società.
Nell'ambito del procedimento unitario aperto a seguito della predetta istanza, è confluito anche il ricorso, depositato in data 15/11/2024, da (con l'avv. Parte_2
Cinzia Tolomei), quale altro promissario acquirente della società debitrice, ma che risulta rinunciato il successivo 28/11/2024 per intervenuto accordo transattivo.
All'udienza per la comparizione delle parti, anticipata al 05/12/2024 in luogo del
16/01/2025, per segnalate ragioni di urgenza costituite dalla l'imminente scadenza del termine (31/12/2024) per l'escussione della polizza fideiussoria in favore dei promissari acquirenti, anche il ha avanzato autonomo ricorso per l'apertura Parte_3 della liquidazione giudiziale. All'esito, previa concessione di termini alla debitrice per il deposito di memoria difensiva e ai ricorrenti per repliche, la causa è stata rinviata all'originaria data del 16/01/2025.
Pagina 1 All'udienza del 16/01/2025, fissata per la comparizione delle parti nell'ambito della domanda di apertura della liquidazione, ove la ha dato atto di aver Controparte_1 provveduto, in data 15/01/2025, al deposito di un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 comma
1 lett. a) CCII, la decisione è stata riservata al Collegio.
Con provvedimento emesso in data 16/01/2025 il Tribunale, rilevata la tempestività della domanda in pendenza di istanze per la liquidazione giudiziale, ha concesso, ai sensi dell'art. 44 comma I lett. a), il termine richiesto nella misura di giorni 60 per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo
39, commi 1 e 2.
Prima della scadenza del predetto termine, con istanza depositata in data 17/03/2025, il ricorrente ne ha domandato la proroga nella misura massima di ulteriori giorni 60, al fine di consentire il perfezionamento dell'accordo con il soggetto investitore e la predisposizione dello strumento di risanamento.
All'esito del deposito del parere negativo sull'istanza, licenziato dal Commissario giudiziale in data 18/03/2025, il tribunale, ritenuto che le circostanze ivi rappresentate potessero costituire motivo di mancata concessione della richiesta proroga, ha fissato l'udienza del
01/04/2025 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 49 comma II e 44 comma II CCII.
Con successivo provvedimento del 27/03/2025, anche confermativo della suddetta udienza, il tribunale, vista la relazione ex art. 106 CCII depositata dal Commissario giudiziale, ne ha disposto la comunicazione a carico dell'ufficio al Pubblico Ministero e al creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'udienza del 01/04/2025 la società ha dato atto che la Controparte_1 manifestazione di interesse del terzo investitore era venuta meno e al contempo ha indicato che, all'attualità, la proposta di piano si sarebbe invece fondata sulla monetizzazione di crediti fiscali futuri vantati dal General CT, Controparte_2
che sarebbe andata a compimento nei primi giorni di maggio e ha chiesto
[...] un termine per l'esame della relazione ex art. 106 CCII del Commissario giudiziale.
Il creditore ha rappresentato il danno derivante dalla situazione di stallo, tale da Pt_1 non consentire di rientrare dell'ingente investimento, e il Pubblico Ministero, fermo lo stato di conclamata insolvenza, ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Pagina 2 Il Tribunale, previa autorizzazione alla debitrice per la produzione della documentazione esibita in udienza e concessione alle parti di un termine per note per controdedurre, ha riservato la decisione.
La assolto il deposito documentale inerente l'operazione di Controparte_1 monetizzazione di crediti, con note del 08/04/2025, ha reiterato la domanda di concessione di proroga, allegando di aver ricevuto il 07/04/2025 altra manifestazione di interesse all'acquisizione del proprio capitale sociale da parte di società strutturata operante nel settore delle costruzioni che necessita di 30 giorni per procedere all'attività di due diligence (l'operazione determinerà necessariamente il venir meno della monetizzazione di crediti segnalata all'udienza del 01/04/2025) e ha preso posizione sulle circostanze segnalate con relazione ex art. 106 CCII.
Con note del 07/04/2025 il creditore si è opposto alla richiesta proroga Parte_1 rappresentando che la cartolarizzazione di crediti fiscali maturati dal General CT non avrebbe una ricaduta positiva sulla debitrice e soprattutto che sarebbe connessa al completamento delle opere edilizie, condizione che sicurmente non può realizzarsi entro il termine indicato.
Quanto all'operazione di monetizzazione dei crediti fiscali futuri, il Commissario giudiziale con parere del 08/04/2025, ne ha segnalato i limiti confermando il proprio parere negativo.
Tanto premesso, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta
OSSERVA
Sulla mancata concessione dell'invocata proroga e conseguente dichiarazione di inutile decorso del termine ex art. 44 comma I lett. a) CCII
Ai sensi dell'art. 49 comma I CCII, il tribunale, prima di procedere al vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in pendenza di ricorsi avanzati da soggetti a ciò legittimati, è tenuto a definire le domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, ciò in ragione della sempre auspicabile preferibilità del risanamento aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria.
Nel caso di specie, risulta che il debitore, conseguentemente all'avvio del procedimento introdotto con ricorso ex artt. 40 e 44 I comma lett. a) CCII, ha avanzato tempestivamente istanza di proroga del termine che, tuttavia, non merita accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.
L'art. 44 comma I lett. a) CCII, così come modificato dal D. Lgs. n. 136/2024, prevede che la concessione di proroga, su richiesta del debitore, sia vincolata alla presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi
Pagina 3 e dell'insolvenza, così venendo meno l'ulteriore presupposto, precedentemente previsto dal disposto normativo, dell'assenza di domande di liquidazione.
La norma in questione, dunque, vista la modifica apportata dal decreto Correttivo ter, accorda, in maniera più stringente, la proroga solo in presenza di giustificati motivi a quei debitori che dimostrino di essere quanto meno pervenuti, nel termine concesso ab origine, ad un progetto di risanamento che provi la concretezza e la serietà degli sforzi profusi, facendo invece venir meno, quale presupposto per la concessione, l'assenza di domande di liquidazione, ritenuta ipotesi troppo vessatoria rispetto al preferibile raggiungimento di una soluzione pattizia.
Sebbene non siano perimetrati dalla legge i contenuti minimi del progetto di risanamento da allegare, dalla lettura della Relazione Illustrativa, e in accordo con la prassi degli uffici tesa ad evitare il rischio di proposizione di istanze meramente dilatorie, emerge in primo luogo come il progetto di piano di regolazione della crisi e dell'insolvenza debba essere redatto in conformità allo strumento prescelto.
Ferma l'indicazione di cui sopra, si ritiene che la valutazione dell'idoneità del progetto a giustificare la proroga sia rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, anche alla luce dell'impostazione generale del CCII che mira a favorire il ricorso, da parte del debitore, a strumenti alternativi alla liquidazione giudiziale soprattutto laddove sia prospettata una prosecuzione dell'attività aziendale.
Nel caso di specie il Collegio ha potuto verificare che la ricorrente, pure essendo pervenuta all'individuazione dello strumento di risanamento che intende adottare (con il riferimento alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti) non
è stata evidentemente in grado di allegare un progetto di regolazione della crisi che abbia i requisiti dello strumento prescelto, ma non ne ha neanche delineato, neppure in nuce, gli elementi essenziali.
L'assoluta embrionalità di ogni e qualsiasi attività volta al fine della predisposizione del progetto di cui si discute è dimostrata anche da un incontestabile dato temporale, ovvero dal conferimento dell'incarico al professionista Attestatore, intervenuto in data
14/03/2025, ovvero solo tre giorni prima del deposito dell'istanza di proroga del termine.
La società istante, nel lasso di tempo concesso, non è riuscita a finalizzare alcuna delle attività preparatorie e propedeutiche che ha dichiarato di aver compiuto, neanche attraverso la predisposizione, quanto meno, di linee guida della proposta di risanamento con indicazione dei margini di soddisfazione dei creditori.
Risulta infatti che, sebbene la ricorrente narri di essersi profusa in una serie di contatti tesi alla realizzazione delle condizioni onde pervenire ad una soluzione pattizia per la soddisfazione dei creditori sociali, non sia di fatto effettivamente approdata alla realizzazione di uno scenario privo di opacità in cui un eventuale socio finanziatore
Pagina 4 avrebbe potuto avere interesse ad accedere senza eccessive incertezze o con dilatazione di tempi di verifica dei dati a ulteriore discapito del ceto creditorio.
Pur riconoscendo che alla data di richiesta della proroga è sufficiente vi sia un progetto di piano e non necessariamente la sua stesura definitiva, va rilevato che nel caso di specie, oltre a mancare un progetto, le continue modifiche delle prospettazioni risolutorie della crisi inducono a ritenere che non vi sia una progettualità minimamente coerente e delineata quantomeno nei tratti essenziali.
Anche l'ultima proposta prospettata fa riferimento ad una mera manifestazione d'interesse, peraltro sopravvenuta dopo che l'istanza di proroga era stata depositata, priva di ogni dettaglio e subordinata allo svolgimento di una futura due diligence. In merito a detta proposta si rileva la sua inammissibilità/tardività dovendosi ritenere decorso il termine ultimo entro il quale il progetto di piano posto alla base della richiesta di proroga doveva essere delineato.
Quello che, in definitiva, risulta dagli atti e documenti di causa è che a sostegno dell'istanza per la concessione della proroga del termine ex art. 44 comma I lett. a) CCII, sono state di volta in volta allegate varie iniziative, alcune già naufragate, in totale spregio della chiara lettera della norma che accorda la proroga alla condizione della già avvenuta predisposizione di un progetto di regolazione della crisi.
In assenza di qualsivoglia supporto documentale, non è dato pertanto verificare in quali termini l'acquisizione del capitale sociale prospettata da parte della Controparte_3 possa comportare un impatto positivo sulla complessiva posizione debitoria dell'istante, ferma peraltro la pendenza di due istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Oltre quanto a sopra deve rilevarsi che ulteriori dati sulle operazioni volte al risanamento non possono essere ricavati, nemmeno per deduzione, dal contenuto minimale e generico delle relazioni periodiche depositate, in alcuni casi anche fuori dal termine concesso.
Ad abundantiam, dalla lettura del parere reso dal Commissario giudiziale, che si dimostra sfavorevole, emerge come la concessione di un termine aggiuntivo, anche nella misura massima, non sarebbe comunque fruttuoso in considerazione del numero e della complessità delle verifiche da effettuare ai fine della predisposizione dell'accordo di ristrutturazione.
Alla rilevata insussistenza dei giustificati motivi richiesti dalla norma per la concessione della proroga del termine stabilito con provvedimento del 16/01/2025, si aggiunge anche quanto segue.
Nella relazione ex art. 106 CCII depositata dal Commissario giudiziale sono state segnalate una serie di circostanze tali da giustificare un giudizio, seppur ai meri fini che qui
Pagina 5 occupano, di non completa attendibilità e lacunosità del progetto di risanamento in corso.
Va inoltre evidenziato come le giustificazioni rese dalla società debitrice non appaiono utili a superare quanto documentato dal Commissario giudiziale e rilevato dalla stessa
Procura della Repubblica essendosi accertato in maniera inequivoca come, già dall'esercizio 2019, la debitrice versasse in stato di insolvenza.
Né corrisponde al vero che la società ha reso liquido il magazzino degli immobili costruiti, riferendosi al cantiere di San Germano, in quanto dai bilanci depositati nel ricorso si evince agevolmente come la situazione del magazzino sia rimasta inalterata, se non addirittura incrementata in termini assoluti dal 2018 al 2023, esercizio in cui la società ha presentato un dato dei ricavi delle vendite addirittura pari a zero.
La stessa Procura della Repubblica, nel proprio ricorso, evidenzia l'elevato ammontare delle rimanenze appostate nel bilancio al 31/12/2023, pari ad oltre 6,2 milioni di euro, contro l'ingente debito maturato per oltre 5,4 milioni di euro. Se le rimanenze fossero state realmente liquidate i saldi a bilancio non avrebbero avuto importi così elevati.
In conclusione, sulla base di tutte le circostanze sopra segnalate, si rileva la mancanza di giustificati motivi per la concessione della proroga del termine stabilito con provvedimento del 16/01/2025, con conseguente rigetto della relativa istanza.
Preso atto di quanto sopra, il Tribunale, previa dichiarazione di decadenza dal termine concesso ex art. 44 comma I lett. a), è tenuto al vaglio delle pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Sul vaglio della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale
Passando al sollecitato accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice si osserva quanto segue.
In relazione ai requisiti dimensionali, si rileva che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, atteso il superamento di tutti i limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come risulta dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, dai quali emerge, oltre ad una chiusura in perdita inerente gli esercizi di cui agli anni 2022 e 2023, anche un ammontare di debiti pari ad € 5.405.756,00 circa.
A detta situazione debitoria, come già rilevato sopra, si contrappone un attivo circolante di euro 6.550.379,00 però composto per euro 6.178.380,00, da rimanenze che, come indicato nella nota integrativa risultano costituite dal valore attribuito ai due cantieri San
Germano e ex Palazzo Stracca rispettivamente situati in Camerano ed Ancona sulla base dei costi sostenuti ed oneri finanziari maturati sugli specifici finanziamenti ottenuti nell'anno 2023.
Pagina 6 Il patrimonio netto, pari ad euro 1.144.622,00, risulta in parte composto dalla perdita di esercizio del 2023 pari ad euro 51.985,00 e dalla perdita risultante dal bilancio relativo all'anno 2022, pari ad euro 50.794,00, che è stata portata a nuovo nel bilancio relativo al
31/12/2023. Tale valore del patrimonio netto è tuttavia costituito, per euro 1.195.941,00, da altre riserve, all'interno delle quali risultano presenti versamenti in conto capitale per
1.168.196,00. Quest'ultimo valore, superiore ad euro 1.160.000,00, risultante dai bilanci al
31/12/2020 e 31/12/2021, ha subito notevoli incrementi, rispettivamente per euro
668.196,00 e 500.000,00, grazie all'effettuazione di due rinunce “del credito da parte dei soci relativamente agli apporti di finanziamenti soci infruttiferi effettuati nel corso degli anni precedenti” con lo scopo di fornire alla società stessa “una maggiore solidità e rafforzamento patrimoniale”.
Inoltre, le disponibilità liquide hanno un esiguo valore, corrispondente ad euro 2.776,00 e l'ammontare dei crediti, pari ad euro 369.222,00, risulta non aver subito variazioni rilevanti nel corso dell'ultimo triennio, tanto da farne ritenere l'irrecuperabilità.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, Parte_1
, il quale, in forza di contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data
[...]
10/08/2022 ed avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione sito in Ancona, cui non è seguita la stipula del contratto definitivo entro il 20/07/2024, ha provveduto all'esborso a titolo di caparra dell'importo di euro 178.300,00.
Lo stato di decozione emerge anche dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, che attestano la pendenza, nel triennio antecedente, di una procedura esecutiva immobiliare, nonché carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia delle Entrate per circa € 71.451,90, di cui parte in dilazione. Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Si ritiene pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In punto di nomina dei Curatori si rappresenta che si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
Tanto premesso, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 54 e 121 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA la decadenza della società debitrice dal termine concesso ex art. 44 comma I lett. a) CCII e, sussistendone i presupposti di legge, per l'effetto,
Pagina 7 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale in Ancona (AN) alla via Salvolini, 3/A, n. REA: AN – 194860;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la dott.ssa Giuliana
Filippello;
NOMINA curatori,
− la dott.ssa Persona_2
− l'avv. GIANPAOLO SICURO;
i cui nominativi sono stati individuati attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA i curatori all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 25/09/2025 ore 10,30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
Pagina 8 ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dei curatori e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai Curatori, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA ai curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai curatori, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Filippello
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