Articolo 4 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 gennaio 1971
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Versione
13 settembre 1975
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Versione
2 aprile 1987
Art. 4.

Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. ((2))
Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. ((2))
Ai familiari a carico di eta' inferiore agli anni 15 l'assegno e' concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di eta', ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui ai comma precedente. L'assegno non e' cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno ne' con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
((L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge))
L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidita' pensionabile.
Per tale accertamento l'istituto nazionale della previdenza sociale puo' servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali.
Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti, e' ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 4 marzo 1987, n.88 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419 , e' aumentato a L. 70.000 mensili".
Entrata in vigore il 2 aprile 1987
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