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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13237/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13237/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Via Susa 31 Parte_1 C.F._1
10138 Torino Italia presso lo studio dell'avv. LIPRANDI VALERIOMARIA e dell'avv. BERTOLI
GERMANA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Nizza 181, Torino CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. DIMAURO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il l'8.11.2019. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 28/05/2024 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e collocazione presso l'abitazione materna, anche agli effetti anagrafici.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo Per_1 le seguenti modalità: ⦁ a week-end alternati, dalle 12:00 del sabato alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, se nella settimana successiva il sig. CP_1 sarà impegnato nel primo turno lavorativo (5:00- 14:30), o all'accompagnamento presso la scuola materna o la scuola del lunedì mattina – o quando lo accompagnerà al centro estivo o presso l'abitazione materna al medesimo orario nei periodi di sospensione delle lezioni – se nella settimana successiva sarà impegnato nel secondo turno lavorativo (13:30-22:30), ⦁ nelle settimane il cui il sig. sarà impegnato nel primo turno lavorativo (5:00-14:30), dal lunedì al venerdì per quattro giorni CP_1 su cinque dall'uscita dalla scuola materna o dalla scuola – o dall'uscita dal centro estivo o quando si recherà a prelevarlo presso l'abitazione materna al medesimo orario nei periodi di sospensione delle lezioni – a quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, ⦁ e, nelle settimane il cui il sig. sarà impegnato nel secondo turno lavorativo (13:30-22:30), dal lunedì al venerdì per CP_1 quattro giorni su cinque quando lo preleverà dall'abitazione materna per accompagnarlo all'ingresso della scuola materna o della scuola – o del centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni –, e per un giorno da quando, terminato il proprio turno lavorativo, si recherà a prelevarlo dall'abitazione materna per farlo pernottare presso di sé e riaccompagnarlo l'indomani mattina alla scuola materna o a scuola – o al centro estivo o presso l'abitazione materna al medesimo orario nei periodi di sospensione delle lezioni;
in occasione del periodo natalizio, trascorrerà con un Per_1 genitore i giorni compresi tra il 24 e il 26 dicembre e con l'altro il 31 dicembre e il 1° gennaio, alternando di anno in anno tali periodi;
in occasione del periodo pasquale, trascorrerà di anno Per_1 in anno alternandosi con l'uno o con l'altro genitore i giorni compresi tra il Sabato Santo e il lunedì dell'Angelo, con contemporanea sospensione della calendarizzazione ordinaria e dell'alternanza dei week-end; in occasione delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (nel caso in cui dovessero sorgere contrasti in merito alla scelta del periodo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e in quelli dispari quelle paterne), con contemporanea sospensione della calendarizzazione ordinaria e dell'alternanza dei week-end; trascorrerà sempre e in ogni Per_1 caso con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno;
entrambi i genitori si impegnano a consentire a di effettuare con cadenza quotidiana una videochiamata all'altro genitore nei Per_1 giorni di rispettiva spettanza. Tale impegno non è da intendersi tassativo e vincolante;
i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente – almeno quarantotto ore prima – e reciprocamente qualsiasi imprevisto che non dovesse consentire loro di vedere e tenere nei periodi di loro Per_1 spettanza, nonché a farsi coadiuvare dai nonni nella gestione del figlio sia nei periodi di vacanza che in caso di difficoltà per sopravvenuti imprevisti di qualsivoglia natura.
DISPONE che i genitori si facciano carico ciascuno in maniera diretta del mantenimento del figlio nei periodi in cui lo avranno con sé e ripartiranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse di , con espresso richiamo alle regole dettate dal Per_1 protocollo adottato d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che i genitori acconsentono a far sottoporre a tutti gli esami sanguigni e Per_1 allergologici finalizzati alla verifica della possibilità di somministrare a favore del minore le vaccinazioni obbligatorie.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13237/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Via Susa 31 Parte_1 C.F._1
10138 Torino Italia presso lo studio dell'avv. LIPRANDI VALERIOMARIA e dell'avv. BERTOLI
GERMANA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Nizza 181, Torino CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. DIMAURO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il l'8.11.2019. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non coniugati, Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 28/05/2024 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...]
c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e collocazione presso l'abitazione materna, anche agli effetti anagrafici.
DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo Per_1 le seguenti modalità: ⦁ a week-end alternati, dalle 12:00 del sabato alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, se nella settimana successiva il sig. CP_1 sarà impegnato nel primo turno lavorativo (5:00- 14:30), o all'accompagnamento presso la scuola materna o la scuola del lunedì mattina – o quando lo accompagnerà al centro estivo o presso l'abitazione materna al medesimo orario nei periodi di sospensione delle lezioni – se nella settimana successiva sarà impegnato nel secondo turno lavorativo (13:30-22:30), ⦁ nelle settimane il cui il sig. sarà impegnato nel primo turno lavorativo (5:00-14:30), dal lunedì al venerdì per quattro giorni CP_1 su cinque dall'uscita dalla scuola materna o dalla scuola – o dall'uscita dal centro estivo o quando si recherà a prelevarlo presso l'abitazione materna al medesimo orario nei periodi di sospensione delle lezioni – a quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena, ⦁ e, nelle settimane il cui il sig. sarà impegnato nel secondo turno lavorativo (13:30-22:30), dal lunedì al venerdì per CP_1 quattro giorni su cinque quando lo preleverà dall'abitazione materna per accompagnarlo all'ingresso della scuola materna o della scuola – o del centro estivo, se frequentato, nei periodi di sospensione delle lezioni –, e per un giorno da quando, terminato il proprio turno lavorativo, si recherà a prelevarlo dall'abitazione materna per farlo pernottare presso di sé e riaccompagnarlo l'indomani mattina alla scuola materna o a scuola – o al centro estivo o presso l'abitazione materna al medesimo orario nei periodi di sospensione delle lezioni;
in occasione del periodo natalizio, trascorrerà con un Per_1 genitore i giorni compresi tra il 24 e il 26 dicembre e con l'altro il 31 dicembre e il 1° gennaio, alternando di anno in anno tali periodi;
in occasione del periodo pasquale, trascorrerà di anno Per_1 in anno alternandosi con l'uno o con l'altro genitore i giorni compresi tra il Sabato Santo e il lunedì dell'Angelo, con contemporanea sospensione della calendarizzazione ordinaria e dell'alternanza dei week-end; in occasione delle vacanze scolastiche estive, il figlio trascorrerà due settimane anche consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (nel caso in cui dovessero sorgere contrasti in merito alla scelta del periodo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative materne e in quelli dispari quelle paterne), con contemporanea sospensione della calendarizzazione ordinaria e dell'alternanza dei week-end; trascorrerà sempre e in ogni Per_1 caso con ciascun genitore il giorno del rispettivo compleanno;
entrambi i genitori si impegnano a consentire a di effettuare con cadenza quotidiana una videochiamata all'altro genitore nei Per_1 giorni di rispettiva spettanza. Tale impegno non è da intendersi tassativo e vincolante;
i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente – almeno quarantotto ore prima – e reciprocamente qualsiasi imprevisto che non dovesse consentire loro di vedere e tenere nei periodi di loro Per_1 spettanza, nonché a farsi coadiuvare dai nonni nella gestione del figlio sia nei periodi di vacanza che in caso di difficoltà per sopravvenuti imprevisti di qualsivoglia natura.
DISPONE che i genitori si facciano carico ciascuno in maniera diretta del mantenimento del figlio nei periodi in cui lo avranno con sé e ripartiranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportivo-ricreative, previamente concordate o necessitate e documentate, sostenute nell'interesse di , con espresso richiamo alle regole dettate dal Per_1 protocollo adottato d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
PRENDE ATTO che i genitori acconsentono a far sottoporre a tutti gli esami sanguigni e Per_1 allergologici finalizzati alla verifica della possibilità di somministrare a favore del minore le vaccinazioni obbligatorie.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.