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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1746/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16557/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 552/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'08/11/24 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90621270 42/000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 20/07/24.
L'Agenzia delle entrate - riscossione, l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Roma e la Regione
Lazio, costituitesi con comparse depositate rispettivamente in date 13/11/24, 25/11/24 e 10/12/25, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e nei limiti di quanto in prosieguo specificato merita accoglimento.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90621270 42/000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 20/07/24.
L'impugnazione è proposta in riferimento alle seguenti cartelle:
1) n. 097 2016 0100447846 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2013, per complessivi € 158,83 compresi interessi e sanzioni;
2) n. 097 2017 0055061809 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014, per complessivi € 493,17 compresi interessi e sanzioni;
3) n. 097 2017 0088955150 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014 per €154,86 compresi interessi e sanzioni;
4) n. 097 2017 0146152170 000 relativa all'Irpef 2013, sanzioni e interessi per complessivi € 198,38;
5) n. 097 2017 0157524656 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per € 485,53 compresi interessi e sanzioni;
6) n. 097 2017 0230461526 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per € 151,33 compresi interessi e sanzioni;
7) n. 097 2019 0011674237 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2016 per € 616,70 compresi interessi e sanzioni;
8) n. 097 2020 0012402347 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2017 per € 599,28 compresi interessi e sanzioni;
9) n. 097 2021 0030286432 000 asseritamente notificata in data 14.06.2023, relativa alla tassa automobilistica anno 2018 per € 587,50 compresi interessi e sanzioni;
10) n. 097 2022 0086898343 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2020 per € 132,92 compresi interessi e sanzioni.
A fondamento del gravame parte ricorrente prospetta l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, la mancata notifica delle cartelle, l'illegittimità di tali notifiche e disconosce la conformità, rispetto agli originali, delle eventuali copie che l'amministrazione dovesse depositare.
I motivi sono parzialmente fondati.
Dalla documentazione depositata in giudizio dall'Agenzia delle entrate – riscossione risulta che tutte le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate nelle seguenti date:
- la cartella esattoriale n. 097 2016 01004478 46000 è stata notificata in data 5 settembre 2016;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 00550618 09000 è stata notificata in data 3 agosto 2017,
- la cartella esattoriale n. 097 2017 00889551 50000 è stata notificata in data 11 settembre 2017;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 01461521 70000 è stata notificata in data 23 gennaio 2018;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 02304615 26000 è stata notificata in data 9 giugno 2018;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 01575246 56000 è stata notificata in data 25 gennaio 2018;
- la cartella esattoriale n. 097 2019 00116742 37000 è stata notificata in data 28 marzo 2019;
- la cartella esattoriale n. 097 2020 00124023 47000 è stata notificata in data 24 marzo 2022;
- la cartella esattoriale n. 097 2021 00302864 32000 è stata notificata in data 14 giugno 2023; - la cartella esattoriale n. 097 2022 00868983 43000 è stata notificata in data 27 giugno 2023.
L'avvenuta notifica delle cartelle interrompe il periodo di prescrizione nelle date di notifica degli atti in esame ed impedisce alla parte ricorrente di prospettare in questa sede, così come previsto dall'art. 19 d. lgs. n.
546/92, vizi concernenti la pretesa tributaria indicata nelle cartelle in esame che avrebbero dovuto essere necessariamente fatti valere attraverso la tempestiva impugnazione degli atti in esame, il che non è avvenuto.
Ciò posto, la Corte rileva che l'Agenzia delle entrate – riscossione deduce che:
a) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 00550618 09000, eseguita in data 3 agosto 2017, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023;
b) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 00889551 50000, eseguita in data 11 settembre
2017, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097 2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023;
c) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 01461521 70000, eseguita in data 23 gennaio 2018, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023;
d) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 01575246 56000, eseguita in data 25 gennaio 2018, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023, alla istante la quale ha rifiutato l'atto;
e) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 02304615 26000, eseguita in data 9 giugno 2018, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023, alla istante la quale ha rifiutato l'atto e intimazione di pagamento n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022;
f) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2019 00116742 37000, eseguita in data 28 marzo 2019, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023, alla istante la quale ha rifiutato l'atto e intimazione di pagamento n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022;
Senonché, l'Agenzia in atti ha prodotto la rituale notifica della sola intimazione n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022, mediante consegna a persona di famiglia (la relata della notifica dell'intimazione n.
097 2017 02304615 26000 è priva dell'indicazione delle modalità di tale notifica) con la quale è stata interrotta la prescrizione della cartella n. 097 2017 02304615 26000, notificata in data 9 giugno 2018.
Alla luce di quanto detto, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato:
a) per quanto riguarda l'impugnazione delle cartelle n. 097 2017 0146152170 000 notificata in data
23.01.2018 e relativa all'Irpef 2013 per non essere decorso il termine decennale di prescrizione;
b) per quanto riguarda la cartella n. 097 2017 02304615 26000 la cui prescrizione è stata interrotta dalla successiva intimazione n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022;
c) per quanto riguarda le cartelle n. 097 2020 0012402347 000, notificata in data 24.03.2022, n. 097 2021
0030286432 000 notificata in data 14.06.2023, e n. 097 2022 0086898343 000, notificata in data 27.06.2023, tutte relative a tassa automobilistica, per le quali non risulta decorso il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 d.l. n. 953/82. Per tutte le altre cartelle, e precisamente per le cartelle:
1) n. 097 2016 0100447846 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2013, per complessivi € 158,83 compresi interessi e sanzioni;
2) n. 097 2017 0055061809 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014, per complessivi € 493,17 compresi interessi e sanzioni;
3) n. 097 2017 0088955150 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014 per €154,86 compresi interessi e sanzioni;
4) n. 097 2017 0157524656 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per € 485,53 compresi interessi e sanzioni;
5) n. 097 2019 0011674237 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2016 per € 616,70 compresi interessi e sanzioni il ricorso risulta fondato essendo decorso il termine di prescrizione triennale del tributo, anche tenuto conto del periodo di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale in tema di coronavirus, e non avendo l'amministrazione prodotto in giudizio la prova di idonei atti interruttivi della prescrizione.
Per questi motivi
il ricorso è fondato limitatamente alle predette cartelle e, pertanto, l'intimazione di pagamento deve essere annullata nella sola parte in cui ha ad oggetto le cartelle in esame, ferma restando la legittimità della pretesa tributaria per la restante parte dell'intimazione.
L'accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione ferma restando, per il resto, la legittimità della pretesa tributaria;
2) compensa le spese di lite.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16557/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062127042000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 552/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'08/11/24 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90621270 42/000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 20/07/24.
L'Agenzia delle entrate - riscossione, l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Roma e la Regione
Lazio, costituitesi con comparse depositate rispettivamente in date 13/11/24, 25/11/24 e 10/12/25, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 16/01/26 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e nei limiti di quanto in prosieguo specificato merita accoglimento.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90621270 42/000, emessa dall'Agenzia delle entrate – riscossione e notificata il 20/07/24.
L'impugnazione è proposta in riferimento alle seguenti cartelle:
1) n. 097 2016 0100447846 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2013, per complessivi € 158,83 compresi interessi e sanzioni;
2) n. 097 2017 0055061809 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014, per complessivi € 493,17 compresi interessi e sanzioni;
3) n. 097 2017 0088955150 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014 per €154,86 compresi interessi e sanzioni;
4) n. 097 2017 0146152170 000 relativa all'Irpef 2013, sanzioni e interessi per complessivi € 198,38;
5) n. 097 2017 0157524656 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per € 485,53 compresi interessi e sanzioni;
6) n. 097 2017 0230461526 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per € 151,33 compresi interessi e sanzioni;
7) n. 097 2019 0011674237 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2016 per € 616,70 compresi interessi e sanzioni;
8) n. 097 2020 0012402347 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2017 per € 599,28 compresi interessi e sanzioni;
9) n. 097 2021 0030286432 000 asseritamente notificata in data 14.06.2023, relativa alla tassa automobilistica anno 2018 per € 587,50 compresi interessi e sanzioni;
10) n. 097 2022 0086898343 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2020 per € 132,92 compresi interessi e sanzioni.
A fondamento del gravame parte ricorrente prospetta l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie, la mancata notifica delle cartelle, l'illegittimità di tali notifiche e disconosce la conformità, rispetto agli originali, delle eventuali copie che l'amministrazione dovesse depositare.
I motivi sono parzialmente fondati.
Dalla documentazione depositata in giudizio dall'Agenzia delle entrate – riscossione risulta che tutte le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate nelle seguenti date:
- la cartella esattoriale n. 097 2016 01004478 46000 è stata notificata in data 5 settembre 2016;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 00550618 09000 è stata notificata in data 3 agosto 2017,
- la cartella esattoriale n. 097 2017 00889551 50000 è stata notificata in data 11 settembre 2017;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 01461521 70000 è stata notificata in data 23 gennaio 2018;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 02304615 26000 è stata notificata in data 9 giugno 2018;
- la cartella esattoriale n. 097 2017 01575246 56000 è stata notificata in data 25 gennaio 2018;
- la cartella esattoriale n. 097 2019 00116742 37000 è stata notificata in data 28 marzo 2019;
- la cartella esattoriale n. 097 2020 00124023 47000 è stata notificata in data 24 marzo 2022;
- la cartella esattoriale n. 097 2021 00302864 32000 è stata notificata in data 14 giugno 2023; - la cartella esattoriale n. 097 2022 00868983 43000 è stata notificata in data 27 giugno 2023.
L'avvenuta notifica delle cartelle interrompe il periodo di prescrizione nelle date di notifica degli atti in esame ed impedisce alla parte ricorrente di prospettare in questa sede, così come previsto dall'art. 19 d. lgs. n.
546/92, vizi concernenti la pretesa tributaria indicata nelle cartelle in esame che avrebbero dovuto essere necessariamente fatti valere attraverso la tempestiva impugnazione degli atti in esame, il che non è avvenuto.
Ciò posto, la Corte rileva che l'Agenzia delle entrate – riscossione deduce che:
a) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 00550618 09000, eseguita in data 3 agosto 2017, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023;
b) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 00889551 50000, eseguita in data 11 settembre
2017, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097 2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023;
c) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 01461521 70000, eseguita in data 23 gennaio 2018, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023;
d) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 01575246 56000, eseguita in data 25 gennaio 2018, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023, alla istante la quale ha rifiutato l'atto;
e) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2017 02304615 26000, eseguita in data 9 giugno 2018, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023, alla istante la quale ha rifiutato l'atto e intimazione di pagamento n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022;
f) dopo la notifica della cartella esattoriale n. 097 2019 00116742 37000, eseguita in data 28 marzo 2019, ed in forza della stessa, l'Ente di Riscossione ha notificato alla ricorrente Intimazione di pagamento n. 097
2021 90153971 26000, in data 27 febbraio 2023, alla istante la quale ha rifiutato l'atto e intimazione di pagamento n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022;
Senonché, l'Agenzia in atti ha prodotto la rituale notifica della sola intimazione n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022, mediante consegna a persona di famiglia (la relata della notifica dell'intimazione n.
097 2017 02304615 26000 è priva dell'indicazione delle modalità di tale notifica) con la quale è stata interrotta la prescrizione della cartella n. 097 2017 02304615 26000, notificata in data 9 giugno 2018.
Alla luce di quanto detto, la Corte ritiene che il ricorso sia infondato:
a) per quanto riguarda l'impugnazione delle cartelle n. 097 2017 0146152170 000 notificata in data
23.01.2018 e relativa all'Irpef 2013 per non essere decorso il termine decennale di prescrizione;
b) per quanto riguarda la cartella n. 097 2017 02304615 26000 la cui prescrizione è stata interrotta dalla successiva intimazione n. 097 2022 90064262 45000, in data 13 giugno 2022;
c) per quanto riguarda le cartelle n. 097 2020 0012402347 000, notificata in data 24.03.2022, n. 097 2021
0030286432 000 notificata in data 14.06.2023, e n. 097 2022 0086898343 000, notificata in data 27.06.2023, tutte relative a tassa automobilistica, per le quali non risulta decorso il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 5 d.l. n. 953/82. Per tutte le altre cartelle, e precisamente per le cartelle:
1) n. 097 2016 0100447846 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2013, per complessivi € 158,83 compresi interessi e sanzioni;
2) n. 097 2017 0055061809 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014, per complessivi € 493,17 compresi interessi e sanzioni;
3) n. 097 2017 0088955150 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2014 per €154,86 compresi interessi e sanzioni;
4) n. 097 2017 0157524656 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2015 per € 485,53 compresi interessi e sanzioni;
5) n. 097 2019 0011674237 000 relativa alla tassa automobilistica anno 2016 per € 616,70 compresi interessi e sanzioni il ricorso risulta fondato essendo decorso il termine di prescrizione triennale del tributo, anche tenuto conto del periodo di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale in tema di coronavirus, e non avendo l'amministrazione prodotto in giudizio la prova di idonei atti interruttivi della prescrizione.
Per questi motivi
il ricorso è fondato limitatamente alle predette cartelle e, pertanto, l'intimazione di pagamento deve essere annullata nella sola parte in cui ha ad oggetto le cartelle in esame, ferma restando la legittimità della pretesa tributaria per la restante parte dell'intimazione.
L'accoglimento solo parziale del gravame giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione ferma restando, per il resto, la legittimità della pretesa tributaria;
2) compensa le spese di lite.