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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/07/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1914/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
AL LE (Roma) in Via Velletri n.5 cod. fisc. C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, ai fini della presente procedura, presso questo studio, in Via Nomentana n. 403 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Amoruso, cod. fisc. procuratore C.F._2 antistatario;
appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Romano Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Viale delle
Milizie n.114 ;
appellato
Nonché contro
, rappresentata e difesa dell'Avv. Anna Paola Controparte_2
NO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale
Pinturicchio n.204
appellata
OGGETTO
Impugnazione per la riforma della sentenza numero 17771/2018 nella causa iscritta al ruolo n. 55767/2017, depositata in cancelleria in data
20.09.2018 emessa dal Tribunale di Roma, non notificata.
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
L'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma, la soc. ed il sig. Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente società assicuratrice e proprietario conducente del veicolo BMW Z3 tg. AN745NT, affinché fosse da essi in solido risarcita di tutti i danni ritenuti subiti nel sinistro del 31.05.1998, allorché era trasportata a bordo del veicolo Rover 213 tg. Roma A70549W, che percorreva la Via del Mare, allorchè, giunta all'incrocio con Via Ardeatina, il veicolo BMW Z3 targato AN745NT di proprietà e condotto dal sig.
[...]
che proveniva da Santa Palomba e percorreva Via Ardeatina CP_1 con direzione GRA, giunto all'incrocio con la Via del Mare, non rispettava il segnale di Stop ivi presente ed urtava violentemente la fiancata posteriore destra del veicolo che la trasportava. Nell'immediatezza del fatto interveniva la Polizia Stradale di AL LE che redigeva verbale del sinistro.
La sig.ra veniva quindi trasportata con urgenza presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa di Cura S. Anna Policlinico Città di Pomezia, ove il personale medico presente rilevava, come da cartella clinica di ricovero n. 1693 un “trauma cranico e della colonna cervicale. Ematomi della regione laterale del collo;
frattura scapola destra, frattura del bacino branca ischio-ileo pubica sx e dx e dell'osso del pube di dx;
sospetta diastasi articolazione sacro ilioca sx. Le fratture del bacino si presentano scomposte e pluriframmentarie;
traumi contusivi multipli, trauma contusivo mano destra” con una prognosi di giorni 40 s.c.;
In data 01.06.1998 la sig.ra veniva sottoposta ad un Parte_1 intervento chirurgico di laparotomia presso la Casa di Cura S. Anna per emoperitoneo massivo da trauma addomino pelvico;
In data 26.09.1998 seguiva referto: Trauma contusivo del mento. Ferita lacero contusa del mento e dell'orecchio destro, praticate suture.”
Dopo la dimissione la sig.ra , in data 06.08.1998 tornava Parte_1
al controllo presso la stessa casa di cura, dove veniva indicato che: “ mantiene deambulazione assistita con bastoni canadesi. Si consiglia nuoto. Torna a controllo tra 30gg” ( in pari data esame Rx di controllo del bacino).
In data 10.02.1998 esame Rx orto panoramica e stratigrafia A.T.M. a bocca aperta si apprezza uno spostamento in avanti dei condili mandibolari di ampiezza superiore alla norma. Non lesioni dei mascellari con caratteri di attività. In data 22.04.1999 eseguiva esame uro dinamico che evidenziava lesioni funzionali di rilievo della fase di riempimento e di svuotamento vescicale;
in data 29.04.1999 la sig.ra eseguiva presso l'Aurelia Pt_1
Hospital un videat odontoiatrico “
In data 02.07.1999 l'attrice praticava ecografia epatica addominale “ iperecogenicità a livello delle pareti delle anse intestinali, maggiormente a destra come da fenomeni di tipo aderenziali”. La sig.ra , a distanza Pt_1 di un anno dal sinistro, lamentava ancora cefalea sub continua fronto- facciale a “fitte”, cervicalgia, inoltre algie alla spalla destra (già sede di frattura della scapola), irradiate al braccio ed alla mano destra. Lamentava altresì dolore al bacino osseo, al sacro ed alle anche con stancabilità alla stazione eretta prolungata nonché un evidente danno estetico per la presenza di cicatrici di pregressa laparatomia xifo-sottombelicale e di drenaggi peritoeali nelle due fosse iliache con lieve reazione cheloidea.
Dal 10.09.1999 al 18.09.1999, la sig.ra veniva ricoverata Pt_1
presso la Clinica Madonna delle Grazie in Velletri per forti coliche addominali con pregresso trauma addominale.
Il 02.06.2000 l'appellante era visitata presso l' che CP_3
attestava l'impossibilità da parte dell'appellante di espletare il parto per le vie naturali, sussistendo possibilità di parto cesareo.
In data 03.03.2003 la quale compagnia assicuratrice Controparte_4
dl veicolo condotto dal sig. inviava in offerta presso lo studio CP_1
dell'Avv. Marisa Di Iorio, la somma di euro 100.000,00 con assegno bancario di traenza n. 5001658247-01 emesso dalla Banca Passadore &
C. per il risarcimento dei danni fisici subiti dalla sig.ra ; Parte_1 che veniva accettata in acconto del ritenuto maggiore avere.
L'attrice presentava quindi le seguenti conclusioni: “ accogliere la domanda attrice e condannare in solido al risarcimento di tutti i danni fisici subiti e subendi che si quantificano nella somma di Euro
504.212,40 da cui va detratta la somma di Euro 100.000,00 già inviata in offerta per un totale di Euro 404.212,40 oltre gli interessi, la rivalutazione
e le spese del giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva la , preliminarmente rilevando Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per non essere stata formulata alcuna richiesta di accertamento della responsabilità in capo al sig. CP_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa, accertamento che, a parere della citata parte, costituisce il presupposto necessario ed indispensabile per la condanna dell'assicuratore nella responsabilità civile automobilistica. Rilevava altresì la convenuta che l'attrice CP_2
chiedeva la sola condanna di omettendo qualsivoglia Controparte_2
richiesta nei confronti del sebbene sia inammissibile la CP_1
condanna del solo assicuratore. Rilevava ancora la convenuta he CP_2
dopo aver formulato l'offerta risarcitoria (03/03/2003) non aveva ricevuto ulteriori richieste e riteneva irrilevanti, ai fini del computo della prescrizione, le raccomandate depositate dalla parte attrice, poiché inviate all' quale compagnia che assicura il veicolo Rover tg. Roma CP_5
70549W sul quale si trovava a viaggiare in qualità di trasportata l'odierna attrice, e non al . CP_4 La convenuta ha altresì contestato tutte le lettere depositate da parte attrice ed asseritamente indirizzate alla società sia perché CP_4
depositate in copia che perché le stesse sono accompagnate da ricevute ritenute non leggibili, con conseguente impossibilità di riscontrare la conformità tra l'avviso di spedizione e quello di ricezione. Quindi la convenuta riteneva che controparte, dopo aver comunicato di accettare in conto dell'asserito maggiore avere l'offerta di € 100.000,00, è rimasta silente facendo inesorabilmente decorrere il termine previsto dall'art. 2947 c.c..
Precisava altresì che non vi è prova delle effettive modalità del CP_2
sinistro e che nessun verbale delle autorità è stato versato in atti atteso che il documento 7 depositato dall'istante ed intitolato estratto del verbale delle autorità intervenute in realtà tale non è perché le prime due pagine del documento sono le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'Inail mentre nelle altre due vengono riportati i dati dei veicoli coinvolti;
non vi è prova né del giorno né dell'ora né del luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro alla luce di quanto sopra evidenziato;
non vi è prova della segnaletica esistente in loco e comunque l'attrice non può individuare la responsabilità del signor solo perché godeva del CP_1
diritto di precedenze in quanto, in tema di circolazione stradale, la norma che fa obbligo di arrestarsi all'incrocio, concedendo la dovuta precedenza, non esclude l'ulteriore obbligo, anche per i veicoli con diritto di precedenza, di rispettare i limiti di velocità e, comunque, tenere un'andatura adeguata alla situazione dei luoghi. Inoltre riteneva la convenuta di evidenziare i profili di responsabilità a carico della che incidono sulla ripartizione delle responsabilità e Pt_1
sull'ammontare del danno poiché l'attrice non faceva uso delle cinture di sicurezza e ciò ha inciso, sotto il profilo dell'incidenza causale, nella determinazione delle conseguenze insorte in seguito al sinistro de quo.
Infine contestava tutte le richieste risarcitorie di controparte in quanto infondate, eccessive e/o inammissibili fermo restando che l'istituto assicuratore non può essere condannato a pagare, a nessun titolo, somme che superino il massimale residuo di polizza.
La convenuta resentava quindi le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e deduzione: 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda nei confronti di;
2) in via Controparte_2
preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto;
3) sempre in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni, accertare la congruità dell'offerta inviata in data
03/03/2003 e, per l'effetto, dichiarare la cessata materia del contendere;
4) in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto manifestamente infondata in fatto, errata in diritto, non provata e, comunque, per non essere stata superata la presunzione di cui all'art. 2054
c.c.; 5) ancora nel merito, accertare la corresponsabilità della nella Pt_1
determinazione dell'evento per cui è causa per tutte le ragioni sopra spiegate e, per l'effetto dichiarare non dovuto il risarcimento e/o diminuirlo in ragione della gravità della colpa e della causalità dei danni e, per l'effetto, dichiarare la congruità delle somme percepite dall'istante; 6) in subordine e sul quantum, rigettare la domanda attorea in quanto eccessiva, inammissibile, illegittima e non provata;
7) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione del diritto e di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, detrarre dalle eventuali maggiori somme che verranno riconosciute, l'importo già percepito rivalutandolo come per legge e tenendo conto delle tabelle in uso al momento della liquidazione, limitando l'esposizione della comparente al massimale per persona stabilito in polizza previa applicazione dello scopeto/franchigia previsto;
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Alla stessa udienza si costitutiva in giudizio anche il sig. CP_1
quale proprietario conducente del veicolo tg. AN745NT, che
[...]
eccepiva la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda relativa alla responsabilità esclusiva non essendovi prova della propria responsabilità nella causazione del danno trovando applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., evidenziando anche il fatto che l'attrice era priva della cintura di sicurezza al momento dell'incidente. Contestava altresì la misura dei danni di cui era stato richiesto il risarcimento e la manleva dell'Assicurazione per quanto eventualmente chiamato a pagare nel giudizio di primo grado, per il quale l'Assicurazione aveva già corrisposto quindici anni prima acconto nella misura di Euro 100.000,00.
La parte precisava quindi le conclusioni (anche con la prima memoria ex art 183 cpc) come segue:
- in via preliminare richiedeva l'accertamento e la dichiarazione della prescrizione del diritto della;
Pt_1
- nel merito, il rigetto di tutte le avverse domande nei confronti del sig.
CP_1
- sempre nel merito, in subordine, l'accertamento dell'obbligo dell'Assicurazione di tenere indenne e manlevato il sig. Controparte_2 con conseguente condanna esclusiva dell'assicurazione al CP_1 pagamento delle somme eventualmente dovute.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori.
A sostegno della pretesa rilevava il convenuta l'intervenuta prescrizione, la mancanza di nesso causale delle lesioni pretese, i concorso di colpa per mancato utilizzo della cintura.
Con la memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 la parte attrice richiedeva di
“accogliere la domanda attrice, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. per le lesioni subite dalla sig.ra a Controparte_1 Parte_1
causa del sinistro si cui in premessa, per l'effetto condannare il convenuto sig. in solido alla società al pagamento Controparte_1 Controparte_2
dei danni fisici subiti e subendi che si quantificano nella somma di Euro
504.212,40 da cui va detratta la somma di Euro 100.000,00 già inviata in offerta per un totale di Euro 404.212,40 oltre interessi e rivalutazione, condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre gli onorari per l'attività stragiudiziale prestata, nonché per quella giudiziale oltre IVA e CPA, come per legge, in favore del procuratore antistatario”), sono inammissibili e pertanto devono essere rigettate. Domanda ritenuta dai convenuti affetta da mutatio libelli e quindi inammissibile.
Il procedimento di primo grado si concludeva con la sentenza numero
17771/2018 nella causa iscritta al ruolo num.55767/2017, che disponeva la condanna al pagamento della somma già pagata dall'assicurazione, ritenendo accertata la responsabilità esclusiva del signor e la CP_1
mancanza di prove in merito al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Il procedimento di appello
Avverso la sentenza succitata presentava appello per i Parte_1
seguenti motivi: erronee risultanze della CTU e conseguente erronea adesione del Giudice di primo grado alla stessa, erronea esclusione delle spese mediche, errato calcolo degli interessi sul presupposto che il
“Giudice di prime cure, nonostante avesse riconosciuto la somma relativa agli interessi ed al maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento, ( non ha provveduto alla rivalutazione) alla luce dei calcoli effettuati sull'invalidità permanente riconosciuta.”
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare e principale accertare e dichiarare l'infondatezza in
fatto ed in diritto dell'impugnata sentenza e per l'effetto, in riforma della stessa accertare nel merito l'esistenza del diritto al risarcimento
del danno patito dalla sig.ra condannando il sig. Parte_1
in solido a , al risarcimento delle Controparte_1 Controparte_2
lesioni fisiche subite dalla sig.ra già quantificate nell'atto di Pt_1
citazione di primo grado complessivamente in Euro 404.212,40 o nella
differente somma accertata in giudizio oltre rivalutazione ed interessi
come per legge;
Con vittoria delle spese, competenze e onorari del doppio grado di
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario come da
quantificazione del Giudicante, il tutto con rivalutazione ed interessi
come per legge, con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione con facoltà di meglio ed ulteriormente dedurre in via istruttoria anche in
ragione delle difese di controparte.
In via istruttoria
Disporre la rinnovazione della CTU espletata dal Dott. sulla sig.ra Per_1
per le irregolarità formali nell'esecuzione della CTU Parte_1
nonché per l'insufficienza degli accertamenti eseguiti e delle risposte
fornite ai quesiti posti dal Giudice.” In particolare l'appellante evidenziava, per quanto riguarda la sfera neuro psichica, il Ctu si è limitato a riportare “psiche lucida, tendenzialmente depressa” a fronte del grave status psichico e del marcato stato depressivo dell'attrice, ha inoltre ritenuto che il CTU a fronte di una complessa diagnosi medico legale (frattura complessa ileo e ischio pubica bilaterale, frattura scapola destra, frattura polso destro, emoperitoneo con ematoma sotto e retro peritoneale, piccola lacerazione del legamento epatoduodenale, ematuria da lesione vescicale secondaria, pancreatopatia da stasi, cicatrici addome post chirurgiche con lieve danno estetico), abbia poi redatto un esame obiettivo carente, incompleto e non dettagliato:
Per quanto riguarda il bacino, sebbene in presenza di una frattura complessa ileo e ischio pubica bilaterale il CTU non ha però oggettivato e riportato dettagliatamente il quadro anatomo funzionale residuato a carico del bacino. Ritiene l'appellante che, oltre a non essere riportata la disfunzionalità residuata non vengono altresì riportate e rimarcate le attendibili alterazioni statico dinamiche che si sono create, come peraltro rilevato e diagnosticato dalla commissione di invalidità civile in data
19.02.2016 (depositato in atti) a carico del rachide lombare nel quale vi è
stato un aggravamento di una pregressa scogliosi lombare.
- Per quanto riguarda l'arto superiore destro, alla luce delle diagnosticate fratture della scapola dx e del polso dx non sono stati indicati dettagliatamente gli esiti anatomo funzionali (eventuali dimorfismi,
limitazioni articolari distrettuali, ecc) delle articolazioni sopra citate,
come invece specificato nella relazione del medico legale di parte attrice
Dott. atata 18.09.00 ove si evidenzia “iponotrofia dei muscoli del Per_2
cingolo scapolare ed in particolare del deltoide. Le masse muscolari del braccio sono ipotoniche e ridotte di 1 cm rispetto alle contro laterali. La
palpazione sul contorno della testa omerale suscita dolore. Riduzione
dell'articolarità scapolo omerale nella extra –rotazione ed intrarotazione,
riduzione dei movimenti di elevazione del braccio e dell'abduzione.
Riduzione nei gradi estremi dei movimenti di retroproiezione e anteroproiezione accusati dolenti. Adinamia dell'arto e della presa a pugno”.
Per quanto riguarda l'addome, pur essendo annotate cicatrice xifombelicale ben riepitelizzata e cicatrice parapubica, il CTU non avrebbe descritto dettagliatamente le caratteristiche delle stesse. Nell'esame obiettivo dell'addome, a fronte di una riferita ed accertata esofagite ed epigastralgia, né sono stati dettagliatamente riportati i sintomi dichiarati in sede di visita. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello avversario e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni
contraria istanza azione e deduzione:
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione per i motivi sopra
indicati;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del
gravame ex art. 348bis c.p.c non avendo alcun margine di accoglimento;
3) in via principale e nel merito, rigettare tutti i motivi di gravame in quanto manifestamente infondati in fatto ed errati in diritto
confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
4) in via istruttoria, rigettare le richieste istruttorie articolate ex adverso
per i motivi dedotti;
5) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, detrarre dalle eventuali maggiori somme che verranno riconosciute, l'importo già percepito rivalutandolo come per legge e tenendo conto delle tabelle in uso al momento della liquidazione, limitando l'esposizione della comparente al massimale per persona stabilito in polizza previa applicazione dello scoperto / franchigia previsto;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale chiedeva la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado e rassegnava le seguenti conclusioni:
“
Per questi motivi
si chiede la conferma della sentenza di primo grado con conseguente conforme accoglimento delle seguenti domande già spiegate in primo grado e di seguito riportate: “il rigetto di tutte le avverse domande, sempre nel merito, in subordine, l'accertamento dell'obbligo dell'Assicurazione di tenere indenne e manlevato il sig. Controparte_2
con conseguente condanna esclusiva dell'assicurazione al CP_1
pagamento delle somme eventualmente dovute.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della
CTU richiesta dall'appellante in quanto esente da vizi procedurali, peraltro non tempestivamente eccepiti da controparte, nonché da quelli sostanziali avendo il CTU accertato uno stato di invalidità e inabilità temporanea addirittura, superiore rispetto a quello reale”.
La decisione della Corte di Appello
L'appello va rigettato.
La sussistenza del sinistro risulta dal telex della polizia stradale di AL del 31 maggio 1998, in cui risulta che nella medesima data l'appellante era a bordo della vettura targata Roma 70549W che, ad un incrocio, era stata colpita nella fiancata posteriore destra da una vettura che percorreva sulla via Ardeatina e non si era fermata ad un segnale di stop, targata AN754NT
e guidata da Controparte_1 L'autista della vettura colpita riportava una lesione stimata come guaribile in giorni 7.
L'appellante veniva dimessa dall'ospedale dove era stata trasportata a seguito dell'incidente, con la seguente diagnosi: politrauma con frattura complessa ileo e ischiopubica bilaterale, frattura scapola dx, vasto ematoma pre e retroperitoneale e perivescicale con piccola lacerazione ligamento epatoduodenale.
La perizia svolta in primo grado ha evidenziato che durante la degenza l'appellante fu sottoposta a numerosi accertamenti e cure tra cui un intervento chirurgico in data 1/6/98 per lo emoperitoneo e la lacerazione del ligamento epatoduodenale, e che i controlli ortopedici, chirurgici, medici, radiologici durante tale ricovero hanno mostrato progressivo miglioramento del quadro clinico fino alla dimissione avvenuta li 18/7/98.
La relazione peritale evidenzia che , da allora le condizioni dell'appellante sono nettamente migliorate e ha anche portato avanti due gravidanze con buon esito, i parti sono stati espletati con tagli cesareo per presentazione podalica del feto nel 2006 e sono stati espletati e il secondo con feto in posizione normale nel 2008. Ha ripreso a guidare la macchina ed a portare la bicicletta.
Il perito ha specificato che I danni conseguenti all'incidente suddetto causarono:
-un periodo di invalidità tot. Di 60 gg
-un periodo di invalidità parz. Al 50% di 90 gg.
-un danno biologico valutabile nella misura del 23%
Va dedotto che la perizia in esame ha valutato tutto il danno biologico per il quale sussiste prova certa il legame causale con il sinistro stradale, al contrario per le numerose patologie di cui è affetta l'appellante ed evidenziate anche nell'atto introduttivo della presente fase processuale, non vi è prova del nesso eziologico rispetto al sinistro. La medesima impossibilità di partorire naturalmente risulta, dalla perizia, essere derivata dalla posizione podalica del feto e non dai postumi del sinistro sinistro. Non è chiaro quale sia la pretese disfunzionalità del bacino che il perito di primo grado non avrebbe menzionato e valutato, né la connessione dell'esofagite , che è una infiammazione dell'esofago, con i postumi dell'sinistro, né, ancora, come la depressione possa essere connessa al sinistro, né la stessa dichiarata zoppia come possa derivare da lesioni pubiche, peraltro superate dal due gestazioni, o come problemi maxillo facciali possano derivare dal sinistro in questione, alla luce del fatto che la cartella clinica alcuna indicazione in merito.
Ne consegue che non sussiste idonea prova per ricondurre le ingenti spese mediche, protrattesi per anni successive al ricovero avvenuto nell'immediatezza del sinistro, a quest'ultimo.
Deve invece ritenersi completa la relazione peritale, poiché è strettamente ancorata alle lesioni riportate nel foglio di dimissioni dell'ospedale ove la parte appellante è stata ricoverate a seguito del sinistro. Deve ritenersi altresì idoneo il conteggio dei punti di invalidità considerando che la frattura del pube comporta una invalidità di appena il 3%.
Deve quindi dedursi che sono stati correttamente individuati i postumi del sinistro stradale nei seguenti: frattura complessa ileo e ischiopubica bilaterale, frattura scapola dx, frattura polso dx, emoperitoneo con ematoma sotto e retroperitoneale, piccola lacerazione del legamento epatoduodenale, ematuria da lesione vescicale secondaria, pancreatopatia da stasi, cicatrici addome post chirurgiche con lieve danno estetico per un computo di punteggio al 23%.
Le lesioni inoltre non hanno comportato la diminuzione della capacità lavorativa.
Altrettanto corretta appare la quantificazione effettuata dal giudice di prime cure laddove quantifica il danno biologico , rispetto ai 23%, nella somma di euro 64.707.43, alla luce delle tabelle di Roma. Altrettanto corretto è la quantificazione in euro 12.984,00 della invalidità temporanea. In merito al punto di appello inerente l'errato computo degli interessi, va evidenziato che il conteggio appare corretto, laddove considera la necessità del conteggio rispetto alla somma di euro 100.000 già irrogata il 3 marzo 2003 dall'assicurazione, a decorrere dalla data dell'incidente ( 31 maggio 1998).
In particolare, è stato applicato dalla data del primo acconto, per un totale di 1737 giorni, un tasso di interesse annuo di euro 3,75% per un totale di euro 14.475,25 , rispetto ad un capitale di euro 81.112,50, mentre per il periodo che va dal primo acconto alla sentenza di primo grado nulla è risultato dovuto poiché la somma già corrisposta comprendeva, per entità,
l'intero risarcimento spettante.
Il Giudice di prime cure ha quindi rispettato quanto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, per cui gli interessi vanno calcolati dal momento del fatto illecito e conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme pagate a titolo di acconto.
In particolare la suprema Corte deduce che il danno da fatto illecito “forma l'oggetto d'una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro né
è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato”. Ne consegue che , nel caso in cui il risarcimento avvenga tramite il pagamento di acconti seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, “se, come nel caso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell'acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato” .
Con sentenza n. 9950/2017la Corte di legittimità ha altresì precisato che
“la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
Il Giudice di prime cure ha rispettato la esposta modalità di conteggio, computando gli interessi sulla somma versata dall'assicurazione a titolo ti acconto dal sinistro all'erogazione, e poi sulla somma residua fino alla sentenza di primo grado, in questo secondo caso ritenuti assorbiti nella somma versata a titolo di acconto.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite vanno computate in base alla fascia di bassa complessità, detratta la fase di trattazione perché non compiuta, e tenendo conto del valore della causa alla luce del fatto che la parte attrice in primo grado ha ancorato la domanda alla somma di euro 404.000,00, motivo per cui l'espressione “o nella differente somma accertata in giudizio” , indicata solo in secondo grado, non può essere ritenuta domanda ammissibile.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in € 4.500, ciascuno, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR
n. 115 del 30.5.2002.
Roma,3/07/2025
Il Consigliere estensore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
AL LE (Roma) in Via Velletri n.5 cod. fisc. C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, ai fini della presente procedura, presso questo studio, in Via Nomentana n. 403 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Amoruso, cod. fisc. procuratore C.F._2 antistatario;
appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Romano Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Viale delle
Milizie n.114 ;
appellato
Nonché contro
, rappresentata e difesa dell'Avv. Anna Paola Controparte_2
NO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale
Pinturicchio n.204
appellata
OGGETTO
Impugnazione per la riforma della sentenza numero 17771/2018 nella causa iscritta al ruolo n. 55767/2017, depositata in cancelleria in data
20.09.2018 emessa dal Tribunale di Roma, non notificata.
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
L'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma, la soc. ed il sig. Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente società assicuratrice e proprietario conducente del veicolo BMW Z3 tg. AN745NT, affinché fosse da essi in solido risarcita di tutti i danni ritenuti subiti nel sinistro del 31.05.1998, allorché era trasportata a bordo del veicolo Rover 213 tg. Roma A70549W, che percorreva la Via del Mare, allorchè, giunta all'incrocio con Via Ardeatina, il veicolo BMW Z3 targato AN745NT di proprietà e condotto dal sig.
[...]
che proveniva da Santa Palomba e percorreva Via Ardeatina CP_1 con direzione GRA, giunto all'incrocio con la Via del Mare, non rispettava il segnale di Stop ivi presente ed urtava violentemente la fiancata posteriore destra del veicolo che la trasportava. Nell'immediatezza del fatto interveniva la Polizia Stradale di AL LE che redigeva verbale del sinistro.
La sig.ra veniva quindi trasportata con urgenza presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa di Cura S. Anna Policlinico Città di Pomezia, ove il personale medico presente rilevava, come da cartella clinica di ricovero n. 1693 un “trauma cranico e della colonna cervicale. Ematomi della regione laterale del collo;
frattura scapola destra, frattura del bacino branca ischio-ileo pubica sx e dx e dell'osso del pube di dx;
sospetta diastasi articolazione sacro ilioca sx. Le fratture del bacino si presentano scomposte e pluriframmentarie;
traumi contusivi multipli, trauma contusivo mano destra” con una prognosi di giorni 40 s.c.;
In data 01.06.1998 la sig.ra veniva sottoposta ad un Parte_1 intervento chirurgico di laparotomia presso la Casa di Cura S. Anna per emoperitoneo massivo da trauma addomino pelvico;
In data 26.09.1998 seguiva referto: Trauma contusivo del mento. Ferita lacero contusa del mento e dell'orecchio destro, praticate suture.”
Dopo la dimissione la sig.ra , in data 06.08.1998 tornava Parte_1
al controllo presso la stessa casa di cura, dove veniva indicato che: “ mantiene deambulazione assistita con bastoni canadesi. Si consiglia nuoto. Torna a controllo tra 30gg” ( in pari data esame Rx di controllo del bacino).
In data 10.02.1998 esame Rx orto panoramica e stratigrafia A.T.M. a bocca aperta si apprezza uno spostamento in avanti dei condili mandibolari di ampiezza superiore alla norma. Non lesioni dei mascellari con caratteri di attività. In data 22.04.1999 eseguiva esame uro dinamico che evidenziava lesioni funzionali di rilievo della fase di riempimento e di svuotamento vescicale;
in data 29.04.1999 la sig.ra eseguiva presso l'Aurelia Pt_1
Hospital un videat odontoiatrico “
In data 02.07.1999 l'attrice praticava ecografia epatica addominale “ iperecogenicità a livello delle pareti delle anse intestinali, maggiormente a destra come da fenomeni di tipo aderenziali”. La sig.ra , a distanza Pt_1 di un anno dal sinistro, lamentava ancora cefalea sub continua fronto- facciale a “fitte”, cervicalgia, inoltre algie alla spalla destra (già sede di frattura della scapola), irradiate al braccio ed alla mano destra. Lamentava altresì dolore al bacino osseo, al sacro ed alle anche con stancabilità alla stazione eretta prolungata nonché un evidente danno estetico per la presenza di cicatrici di pregressa laparatomia xifo-sottombelicale e di drenaggi peritoeali nelle due fosse iliache con lieve reazione cheloidea.
Dal 10.09.1999 al 18.09.1999, la sig.ra veniva ricoverata Pt_1
presso la Clinica Madonna delle Grazie in Velletri per forti coliche addominali con pregresso trauma addominale.
Il 02.06.2000 l'appellante era visitata presso l' che CP_3
attestava l'impossibilità da parte dell'appellante di espletare il parto per le vie naturali, sussistendo possibilità di parto cesareo.
In data 03.03.2003 la quale compagnia assicuratrice Controparte_4
dl veicolo condotto dal sig. inviava in offerta presso lo studio CP_1
dell'Avv. Marisa Di Iorio, la somma di euro 100.000,00 con assegno bancario di traenza n. 5001658247-01 emesso dalla Banca Passadore &
C. per il risarcimento dei danni fisici subiti dalla sig.ra ; Parte_1 che veniva accettata in acconto del ritenuto maggiore avere.
L'attrice presentava quindi le seguenti conclusioni: “ accogliere la domanda attrice e condannare in solido al risarcimento di tutti i danni fisici subiti e subendi che si quantificano nella somma di Euro
504.212,40 da cui va detratta la somma di Euro 100.000,00 già inviata in offerta per un totale di Euro 404.212,40 oltre gli interessi, la rivalutazione
e le spese del giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva la , preliminarmente rilevando Controparte_2
l'inammissibilità della domanda per non essere stata formulata alcuna richiesta di accertamento della responsabilità in capo al sig. CP_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa, accertamento che, a parere della citata parte, costituisce il presupposto necessario ed indispensabile per la condanna dell'assicuratore nella responsabilità civile automobilistica. Rilevava altresì la convenuta che l'attrice CP_2
chiedeva la sola condanna di omettendo qualsivoglia Controparte_2
richiesta nei confronti del sebbene sia inammissibile la CP_1
condanna del solo assicuratore. Rilevava ancora la convenuta he CP_2
dopo aver formulato l'offerta risarcitoria (03/03/2003) non aveva ricevuto ulteriori richieste e riteneva irrilevanti, ai fini del computo della prescrizione, le raccomandate depositate dalla parte attrice, poiché inviate all' quale compagnia che assicura il veicolo Rover tg. Roma CP_5
70549W sul quale si trovava a viaggiare in qualità di trasportata l'odierna attrice, e non al . CP_4 La convenuta ha altresì contestato tutte le lettere depositate da parte attrice ed asseritamente indirizzate alla società sia perché CP_4
depositate in copia che perché le stesse sono accompagnate da ricevute ritenute non leggibili, con conseguente impossibilità di riscontrare la conformità tra l'avviso di spedizione e quello di ricezione. Quindi la convenuta riteneva che controparte, dopo aver comunicato di accettare in conto dell'asserito maggiore avere l'offerta di € 100.000,00, è rimasta silente facendo inesorabilmente decorrere il termine previsto dall'art. 2947 c.c..
Precisava altresì che non vi è prova delle effettive modalità del CP_2
sinistro e che nessun verbale delle autorità è stato versato in atti atteso che il documento 7 depositato dall'istante ed intitolato estratto del verbale delle autorità intervenute in realtà tale non è perché le prime due pagine del documento sono le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'Inail mentre nelle altre due vengono riportati i dati dei veicoli coinvolti;
non vi è prova né del giorno né dell'ora né del luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro alla luce di quanto sopra evidenziato;
non vi è prova della segnaletica esistente in loco e comunque l'attrice non può individuare la responsabilità del signor solo perché godeva del CP_1
diritto di precedenze in quanto, in tema di circolazione stradale, la norma che fa obbligo di arrestarsi all'incrocio, concedendo la dovuta precedenza, non esclude l'ulteriore obbligo, anche per i veicoli con diritto di precedenza, di rispettare i limiti di velocità e, comunque, tenere un'andatura adeguata alla situazione dei luoghi. Inoltre riteneva la convenuta di evidenziare i profili di responsabilità a carico della che incidono sulla ripartizione delle responsabilità e Pt_1
sull'ammontare del danno poiché l'attrice non faceva uso delle cinture di sicurezza e ciò ha inciso, sotto il profilo dell'incidenza causale, nella determinazione delle conseguenze insorte in seguito al sinistro de quo.
Infine contestava tutte le richieste risarcitorie di controparte in quanto infondate, eccessive e/o inammissibili fermo restando che l'istituto assicuratore non può essere condannato a pagare, a nessun titolo, somme che superino il massimale residuo di polizza.
La convenuta resentava quindi le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria, istanza, azione e deduzione: 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della domanda per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda nei confronti di;
2) in via Controparte_2
preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto;
3) sempre in via preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori eccezioni, accertare la congruità dell'offerta inviata in data
03/03/2003 e, per l'effetto, dichiarare la cessata materia del contendere;
4) in via principale e nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto manifestamente infondata in fatto, errata in diritto, non provata e, comunque, per non essere stata superata la presunzione di cui all'art. 2054
c.c.; 5) ancora nel merito, accertare la corresponsabilità della nella Pt_1
determinazione dell'evento per cui è causa per tutte le ragioni sopra spiegate e, per l'effetto dichiarare non dovuto il risarcimento e/o diminuirlo in ragione della gravità della colpa e della causalità dei danni e, per l'effetto, dichiarare la congruità delle somme percepite dall'istante; 6) in subordine e sul quantum, rigettare la domanda attorea in quanto eccessiva, inammissibile, illegittima e non provata;
7) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione del diritto e di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, detrarre dalle eventuali maggiori somme che verranno riconosciute, l'importo già percepito rivalutandolo come per legge e tenendo conto delle tabelle in uso al momento della liquidazione, limitando l'esposizione della comparente al massimale per persona stabilito in polizza previa applicazione dello scopeto/franchigia previsto;
8) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Alla stessa udienza si costitutiva in giudizio anche il sig. CP_1
quale proprietario conducente del veicolo tg. AN745NT, che
[...]
eccepiva la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda relativa alla responsabilità esclusiva non essendovi prova della propria responsabilità nella causazione del danno trovando applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., evidenziando anche il fatto che l'attrice era priva della cintura di sicurezza al momento dell'incidente. Contestava altresì la misura dei danni di cui era stato richiesto il risarcimento e la manleva dell'Assicurazione per quanto eventualmente chiamato a pagare nel giudizio di primo grado, per il quale l'Assicurazione aveva già corrisposto quindici anni prima acconto nella misura di Euro 100.000,00.
La parte precisava quindi le conclusioni (anche con la prima memoria ex art 183 cpc) come segue:
- in via preliminare richiedeva l'accertamento e la dichiarazione della prescrizione del diritto della;
Pt_1
- nel merito, il rigetto di tutte le avverse domande nei confronti del sig.
CP_1
- sempre nel merito, in subordine, l'accertamento dell'obbligo dell'Assicurazione di tenere indenne e manlevato il sig. Controparte_2 con conseguente condanna esclusiva dell'assicurazione al CP_1 pagamento delle somme eventualmente dovute.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori.
A sostegno della pretesa rilevava il convenuta l'intervenuta prescrizione, la mancanza di nesso causale delle lesioni pretese, i concorso di colpa per mancato utilizzo della cintura.
Con la memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 la parte attrice richiedeva di
“accogliere la domanda attrice, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. per le lesioni subite dalla sig.ra a Controparte_1 Parte_1
causa del sinistro si cui in premessa, per l'effetto condannare il convenuto sig. in solido alla società al pagamento Controparte_1 Controparte_2
dei danni fisici subiti e subendi che si quantificano nella somma di Euro
504.212,40 da cui va detratta la somma di Euro 100.000,00 già inviata in offerta per un totale di Euro 404.212,40 oltre interessi e rivalutazione, condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa oltre gli onorari per l'attività stragiudiziale prestata, nonché per quella giudiziale oltre IVA e CPA, come per legge, in favore del procuratore antistatario”), sono inammissibili e pertanto devono essere rigettate. Domanda ritenuta dai convenuti affetta da mutatio libelli e quindi inammissibile.
Il procedimento di primo grado si concludeva con la sentenza numero
17771/2018 nella causa iscritta al ruolo num.55767/2017, che disponeva la condanna al pagamento della somma già pagata dall'assicurazione, ritenendo accertata la responsabilità esclusiva del signor e la CP_1
mancanza di prove in merito al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Il procedimento di appello
Avverso la sentenza succitata presentava appello per i Parte_1
seguenti motivi: erronee risultanze della CTU e conseguente erronea adesione del Giudice di primo grado alla stessa, erronea esclusione delle spese mediche, errato calcolo degli interessi sul presupposto che il
“Giudice di prime cure, nonostante avesse riconosciuto la somma relativa agli interessi ed al maggior danno da ritardo nel pagamento del risarcimento, ( non ha provveduto alla rivalutazione) alla luce dei calcoli effettuati sull'invalidità permanente riconosciuta.”
L'appellante presentava quindi le seguenti conclusioni:
“ in via preliminare e principale accertare e dichiarare l'infondatezza in
fatto ed in diritto dell'impugnata sentenza e per l'effetto, in riforma della stessa accertare nel merito l'esistenza del diritto al risarcimento
del danno patito dalla sig.ra condannando il sig. Parte_1
in solido a , al risarcimento delle Controparte_1 Controparte_2
lesioni fisiche subite dalla sig.ra già quantificate nell'atto di Pt_1
citazione di primo grado complessivamente in Euro 404.212,40 o nella
differente somma accertata in giudizio oltre rivalutazione ed interessi
come per legge;
Con vittoria delle spese, competenze e onorari del doppio grado di
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario come da
quantificazione del Giudicante, il tutto con rivalutazione ed interessi
come per legge, con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione con facoltà di meglio ed ulteriormente dedurre in via istruttoria anche in
ragione delle difese di controparte.
In via istruttoria
Disporre la rinnovazione della CTU espletata dal Dott. sulla sig.ra Per_1
per le irregolarità formali nell'esecuzione della CTU Parte_1
nonché per l'insufficienza degli accertamenti eseguiti e delle risposte
fornite ai quesiti posti dal Giudice.” In particolare l'appellante evidenziava, per quanto riguarda la sfera neuro psichica, il Ctu si è limitato a riportare “psiche lucida, tendenzialmente depressa” a fronte del grave status psichico e del marcato stato depressivo dell'attrice, ha inoltre ritenuto che il CTU a fronte di una complessa diagnosi medico legale (frattura complessa ileo e ischio pubica bilaterale, frattura scapola destra, frattura polso destro, emoperitoneo con ematoma sotto e retro peritoneale, piccola lacerazione del legamento epatoduodenale, ematuria da lesione vescicale secondaria, pancreatopatia da stasi, cicatrici addome post chirurgiche con lieve danno estetico), abbia poi redatto un esame obiettivo carente, incompleto e non dettagliato:
Per quanto riguarda il bacino, sebbene in presenza di una frattura complessa ileo e ischio pubica bilaterale il CTU non ha però oggettivato e riportato dettagliatamente il quadro anatomo funzionale residuato a carico del bacino. Ritiene l'appellante che, oltre a non essere riportata la disfunzionalità residuata non vengono altresì riportate e rimarcate le attendibili alterazioni statico dinamiche che si sono create, come peraltro rilevato e diagnosticato dalla commissione di invalidità civile in data
19.02.2016 (depositato in atti) a carico del rachide lombare nel quale vi è
stato un aggravamento di una pregressa scogliosi lombare.
- Per quanto riguarda l'arto superiore destro, alla luce delle diagnosticate fratture della scapola dx e del polso dx non sono stati indicati dettagliatamente gli esiti anatomo funzionali (eventuali dimorfismi,
limitazioni articolari distrettuali, ecc) delle articolazioni sopra citate,
come invece specificato nella relazione del medico legale di parte attrice
Dott. atata 18.09.00 ove si evidenzia “iponotrofia dei muscoli del Per_2
cingolo scapolare ed in particolare del deltoide. Le masse muscolari del braccio sono ipotoniche e ridotte di 1 cm rispetto alle contro laterali. La
palpazione sul contorno della testa omerale suscita dolore. Riduzione
dell'articolarità scapolo omerale nella extra –rotazione ed intrarotazione,
riduzione dei movimenti di elevazione del braccio e dell'abduzione.
Riduzione nei gradi estremi dei movimenti di retroproiezione e anteroproiezione accusati dolenti. Adinamia dell'arto e della presa a pugno”.
Per quanto riguarda l'addome, pur essendo annotate cicatrice xifombelicale ben riepitelizzata e cicatrice parapubica, il CTU non avrebbe descritto dettagliatamente le caratteristiche delle stesse. Nell'esame obiettivo dell'addome, a fronte di una riferita ed accertata esofagite ed epigastralgia, né sono stati dettagliatamente riportati i sintomi dichiarati in sede di visita. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello avversario e rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni
contraria istanza azione e deduzione:
1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione per i motivi sopra
indicati;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del
gravame ex art. 348bis c.p.c non avendo alcun margine di accoglimento;
3) in via principale e nel merito, rigettare tutti i motivi di gravame in quanto manifestamente infondati in fatto ed errati in diritto
confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
4) in via istruttoria, rigettare le richieste istruttorie articolate ex adverso
per i motivi dedotti;
5) in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale del gravame, detrarre dalle eventuali maggiori somme che verranno riconosciute, l'importo già percepito rivalutandolo come per legge e tenendo conto delle tabelle in uso al momento della liquidazione, limitando l'esposizione della comparente al massimale per persona stabilito in polizza previa applicazione dello scoperto / franchigia previsto;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale chiedeva la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado e rassegnava le seguenti conclusioni:
“
Per questi motivi
si chiede la conferma della sentenza di primo grado con conseguente conforme accoglimento delle seguenti domande già spiegate in primo grado e di seguito riportate: “il rigetto di tutte le avverse domande, sempre nel merito, in subordine, l'accertamento dell'obbligo dell'Assicurazione di tenere indenne e manlevato il sig. Controparte_2
con conseguente condanna esclusiva dell'assicurazione al CP_1
pagamento delle somme eventualmente dovute.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della
CTU richiesta dall'appellante in quanto esente da vizi procedurali, peraltro non tempestivamente eccepiti da controparte, nonché da quelli sostanziali avendo il CTU accertato uno stato di invalidità e inabilità temporanea addirittura, superiore rispetto a quello reale”.
La decisione della Corte di Appello
L'appello va rigettato.
La sussistenza del sinistro risulta dal telex della polizia stradale di AL del 31 maggio 1998, in cui risulta che nella medesima data l'appellante era a bordo della vettura targata Roma 70549W che, ad un incrocio, era stata colpita nella fiancata posteriore destra da una vettura che percorreva sulla via Ardeatina e non si era fermata ad un segnale di stop, targata AN754NT
e guidata da Controparte_1 L'autista della vettura colpita riportava una lesione stimata come guaribile in giorni 7.
L'appellante veniva dimessa dall'ospedale dove era stata trasportata a seguito dell'incidente, con la seguente diagnosi: politrauma con frattura complessa ileo e ischiopubica bilaterale, frattura scapola dx, vasto ematoma pre e retroperitoneale e perivescicale con piccola lacerazione ligamento epatoduodenale.
La perizia svolta in primo grado ha evidenziato che durante la degenza l'appellante fu sottoposta a numerosi accertamenti e cure tra cui un intervento chirurgico in data 1/6/98 per lo emoperitoneo e la lacerazione del ligamento epatoduodenale, e che i controlli ortopedici, chirurgici, medici, radiologici durante tale ricovero hanno mostrato progressivo miglioramento del quadro clinico fino alla dimissione avvenuta li 18/7/98.
La relazione peritale evidenzia che , da allora le condizioni dell'appellante sono nettamente migliorate e ha anche portato avanti due gravidanze con buon esito, i parti sono stati espletati con tagli cesareo per presentazione podalica del feto nel 2006 e sono stati espletati e il secondo con feto in posizione normale nel 2008. Ha ripreso a guidare la macchina ed a portare la bicicletta.
Il perito ha specificato che I danni conseguenti all'incidente suddetto causarono:
-un periodo di invalidità tot. Di 60 gg
-un periodo di invalidità parz. Al 50% di 90 gg.
-un danno biologico valutabile nella misura del 23%
Va dedotto che la perizia in esame ha valutato tutto il danno biologico per il quale sussiste prova certa il legame causale con il sinistro stradale, al contrario per le numerose patologie di cui è affetta l'appellante ed evidenziate anche nell'atto introduttivo della presente fase processuale, non vi è prova del nesso eziologico rispetto al sinistro. La medesima impossibilità di partorire naturalmente risulta, dalla perizia, essere derivata dalla posizione podalica del feto e non dai postumi del sinistro sinistro. Non è chiaro quale sia la pretese disfunzionalità del bacino che il perito di primo grado non avrebbe menzionato e valutato, né la connessione dell'esofagite , che è una infiammazione dell'esofago, con i postumi dell'sinistro, né, ancora, come la depressione possa essere connessa al sinistro, né la stessa dichiarata zoppia come possa derivare da lesioni pubiche, peraltro superate dal due gestazioni, o come problemi maxillo facciali possano derivare dal sinistro in questione, alla luce del fatto che la cartella clinica alcuna indicazione in merito.
Ne consegue che non sussiste idonea prova per ricondurre le ingenti spese mediche, protrattesi per anni successive al ricovero avvenuto nell'immediatezza del sinistro, a quest'ultimo.
Deve invece ritenersi completa la relazione peritale, poiché è strettamente ancorata alle lesioni riportate nel foglio di dimissioni dell'ospedale ove la parte appellante è stata ricoverate a seguito del sinistro. Deve ritenersi altresì idoneo il conteggio dei punti di invalidità considerando che la frattura del pube comporta una invalidità di appena il 3%.
Deve quindi dedursi che sono stati correttamente individuati i postumi del sinistro stradale nei seguenti: frattura complessa ileo e ischiopubica bilaterale, frattura scapola dx, frattura polso dx, emoperitoneo con ematoma sotto e retroperitoneale, piccola lacerazione del legamento epatoduodenale, ematuria da lesione vescicale secondaria, pancreatopatia da stasi, cicatrici addome post chirurgiche con lieve danno estetico per un computo di punteggio al 23%.
Le lesioni inoltre non hanno comportato la diminuzione della capacità lavorativa.
Altrettanto corretta appare la quantificazione effettuata dal giudice di prime cure laddove quantifica il danno biologico , rispetto ai 23%, nella somma di euro 64.707.43, alla luce delle tabelle di Roma. Altrettanto corretto è la quantificazione in euro 12.984,00 della invalidità temporanea. In merito al punto di appello inerente l'errato computo degli interessi, va evidenziato che il conteggio appare corretto, laddove considera la necessità del conteggio rispetto alla somma di euro 100.000 già irrogata il 3 marzo 2003 dall'assicurazione, a decorrere dalla data dell'incidente ( 31 maggio 1998).
In particolare, è stato applicato dalla data del primo acconto, per un totale di 1737 giorni, un tasso di interesse annuo di euro 3,75% per un totale di euro 14.475,25 , rispetto ad un capitale di euro 81.112,50, mentre per il periodo che va dal primo acconto alla sentenza di primo grado nulla è risultato dovuto poiché la somma già corrisposta comprendeva, per entità,
l'intero risarcimento spettante.
Il Giudice di prime cure ha quindi rispettato quanto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 832/23 depositata il 13 gennaio 2023, per cui gli interessi vanno calcolati dal momento del fatto illecito e conteggiati e liquidati anche quelli sulle somme pagate a titolo di acconto.
In particolare la suprema Corte deduce che il danno da fatto illecito “forma l'oggetto d'una obbligazione di valore, cioè di un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro né
è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato”. Ne consegue che , nel caso in cui il risarcimento avvenga tramite il pagamento di acconti seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, “se, come nel caso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell'acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato” .
Con sentenza n. 9950/2017la Corte di legittimità ha altresì precisato che
“la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; detraendo l'acconto dal credito;
calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva”.
Il Giudice di prime cure ha rispettato la esposta modalità di conteggio, computando gli interessi sulla somma versata dall'assicurazione a titolo ti acconto dal sinistro all'erogazione, e poi sulla somma residua fino alla sentenza di primo grado, in questo secondo caso ritenuti assorbiti nella somma versata a titolo di acconto.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite vanno computate in base alla fascia di bassa complessità, detratta la fase di trattazione perché non compiuta, e tenendo conto del valore della causa alla luce del fatto che la parte attrice in primo grado ha ancorato la domanda alla somma di euro 404.000,00, motivo per cui l'espressione “o nella differente somma accertata in giudizio” , indicata solo in secondo grado, non può essere ritenuta domanda ammissibile.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n.
115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in € 4.500, ciascuno, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR
n. 115 del 30.5.2002.
Roma,3/07/2025
Il Consigliere estensore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta