Articolo 1 della Legge 28 marzo 1951, n. 228
Articolo 2
Versione
2 maggio 1951
Art. 1.
E' concesso, a favore dell'Ente autonomo "Fiera dell'agricoltura e dei cavalli", con sede in Verona, un contributo straordinario di lire venti milioni.
Entrata in vigore il 2 maggio 1951