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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. BA DE BO Presidente relatore
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 505/2025 R.G., promossa da
, nata ad [...] e residente in [...]al Mare (CH) Parte_1
C.F.: , rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario Aloè C.F._1
e dall'Avv. Paola Sablone
APPELLANTE IN VIA PRINCIPALE contro
nato ad [...] e residente in [...]Controparte_1
(CH) via Campo di Giove n. 1/A C.F.: , rappresentato e difeso , C.F._2 come in atti, dall'Avv. Gianlorenzo Di Sebastiano
APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
PG in sede
INTERVENTORE per la riforma della sentenza n. 576/2024 resa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data
21 novembre 2024
L'udienza del 14.10.2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 473 bis n. 34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 14.10.2025.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
PARERE P.G: Previa verifica dell'esistenza della denunciata attuale occupazione stabile del mediante esibizione delle buste paga e del relativo contratto di CP_1 lavoro ed in caso di esito positivo della verifica, si voglia accogliere il reclamo relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore.
Conferma nel resto della Sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 15.02.2024 adiva il Tribunale di Chieti al Parte_1 fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore nata il [...] dalla relazione more uxorio con Persona_1 Controparte_1 chiedendo l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
un contributo a carico del per il mantenimento CP_1 della minore di € 250,00 mensili ed un contributo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50% ; indicava quali modalità di svolgimento del diritto di visita, che il padre potesse tenere con sè la figlia due giorni durante la settimana (mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 19) e alternativamente il sabato o la domenica dalle 15 alle 19, nonché le vacanze estive e le festività
La ricorrente descriveva le vicende della propria famiglia esponendo di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con il a partire dal gennaio 2021, che CP_1 in data 31.10.21 era nata la figlia ma che, dopo un anno di convivenza, Persona_1 erano iniziate incomprensioni e litigi che portavano alla rottura definitiva della relazione sentimentale, cui seguiva il ritorno della ricorrente presso la casa dei propri genitori ove tuttora viveva;
aggiungeva che il proprio mantenimento e quello della figlia pag. 2/16 era stato sostenuto dai propri genitori non provvedendo il al sostentamento CP_1 economico per la figlia.
1.2 Si costituiva in giudizio aderendo alle istanze della ricorrente Controparte_1 rappresentando però di avere un reddito modesto (contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di circa e 571,00 mensili) ,di aver iniziato un'altra convivenza da cui era nato un figlio in data 26/10/2022 e di avere un altro figlio in arrivo essendo la compagna incinta;
aggiungeva di vivere nella casa di famiglia non avendo la possibilità di condurre in locazione un appartamento date le modeste entrate economiche e di non poter versare un assegno di mantenimento per la figlia superiore ai 100 €, chiedeva che il suo diritto di visita fosse disciplinato secondo diverse modalità rispetto a quelle indicate dalla ricorrente.
Adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 13.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Chieti con la sentenza n. 576/2024 pubblicata in data 21.11.2024, provvedeva a disciplinare la responsabilità genitoriale di e disponendo : l'affidamento condiviso della Parte_1 Controparte_1 minore ad entrambi i genitori ed il collocamento della stessa Persona_2 nell'abitazione materna;
disciplinava tempi e modalità di visita stabiliti in motivazione, un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di € 150 mensili con rivalutazione ISTAT, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del
50%, individuate, concordate preventivamente e documentate ai fini del rimborso in base i criteri stabiliti dalle Linee Guida elaborate dal C.N.F nel 2017; ammoniva la ricorrente per le violazioni in merito all'esercizio del diritto di visita del padre fissando in € 100 la somma dovuta dalla al per ogni ulteriore violazione delle Pt_1 CP_1 disposizioni adottate in sentenza circa l'esercizio del diritto di visita da parte del
[...]
; compensava tra le parti le spese di lite CP_1
2.1 Il Tribunale di primo grado, non essendo contestato fra le parti l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori e il suo collocamento presso Per_1
l'abitazione materna, affrontava in primo luogo la questione relativa all'esercizio del diritto di visita del essendo documentato in atti che dal mese di luglio 2024 la CP_1
non aveva più consentito al padre di frequentare la figlia. Pt_1
pag. 3/16 Al riguardo il Primo Giudice dopo aver evidenziato che, a fronte delle lamentatele sollevate dal padre, la ricorrente non aveva controdedotto nulla (limitandosi a sostenere che la frequentazione della minore con il nuovo nucleo familiare del padre dovesse avvenire in maniera graduale) e che l'ordinanza del 13.05.24 con cui era stata temporaneamente disciplinato il diritto di visita del non prevedeva alcuna CP_1 preclusione alla presenza della nuova compagna e degli altri due figli di quest'ultimo
(considerata la durata degli incontri, piuttosto breve, e l'esclusione dei pernottamenti), riteneva ingiustificati gli impedimenti frapposti alla frequentazione del padre da parte della madre e, pertanto, disponeva l'applicazione della sanzione dell'ammonizione e la fissazione dell'importo di € 100 per ogni violazione o inosservanza successiva.
Quanto al diritto di visita del padre, tenuto conto degli impegni lavorativi dello stesso, il
Tribunale disponeva che il padre tenesse con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
1) il lunedì e il mercoledì dalla 17.45 alle 21.30 durante il periodo estivo e fino alle 21 negli altri periodi;
2) il sabato o la domenica (in base agli impegni delle parti e della minore) dalle ore 10,00 alle 19.00; 3) nei giorni festivi secondo il criterio dell'alternanza annuale con la AT. Veniva escluso il pernottamento della figlia presso l'abitazione paterna considerato che il rapporto di convivenza tra il e CP_1
si era interrotto quando la minore aveva appena un anno e mezzo e perdurava da Per_1 un anno e mezzo.
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia , preso atto dell'accordo fra le Per_1 parti per il quale l'assegno unico per la figlia era erogato per intero alla , il Pt_1
Tribunale ne fissava l'importo di € 150 mensili (confermando quanto già stabilito nell'ordinanza del 12.05.24) tenuto conto che il era disoccupato e che aveva CP_1 costituito un nuovo nucleo familiare iniziando una convivenza con un'altra donna da cui aveva avuto altri due figli;
il Tribunale prevedeva a carico del di CP_1 contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore, individuate, concordate preventivamente e documentate ai fini del rimborso in base ai criteri stabiliti dalla Linee Guida elaborate dal C.N.F. del 2017.
2.2. Quanto alle spese di lite, in considerazione della rispondenza della decisione ad un interesse comune delle parti e della reciproca soccombenza, il Tribunale ne disponeva l'integrale compensazione tra le parti pag. 4/16 3)Appello: avverso la sentenza n. 576/2024 del Tribunale di Chieti proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
3.1 Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi degli artt.
473-bis 19, 473-bis 39 c.p.c. e art. 24 Cost.
Con il primo motivo è censurata la sentenza impugnata avendo ritenuto il Primo
Giudice che l'appellante non avesse controdedotto nulla a fronte di quanto sostenuto dall'appellato che aveva affermato come dal mese di luglio non gli fosse stato più consentito di frequentare la figlia.
Al riguardo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 24 che garantisce il diritto di difesa ed un corretto contraddittorio avendo puntualmente contestato la violazione degli artt. 473 bis 17, 473 bis 28, 473 bis 48 c.p.c. che disciplinano il deposito di nuovi documenti ed atti, con conseguente violazione del diritto di difesa e di contraddittorio non essendo stato possibile per la AT interloquire sui documenti e richieste avanzate dal con la comparsa conclusionale. CP_1
Argomenta al riguardo evidenziando che l'art. 473 bis 19 c..p.c. dispone che le decadenze di cui agli artt. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c. riguardano solo i diritti disponibili potendosi proporre nuove domande sull'affidamento e mantenimento dei figli minori garantendo alla parte avversa di poter replicare anche autorizzando nuovi accertamenti istruttori.
Rammenta che la necessità di integrare il contraddittorio su fatti nuovi è desumibile anche dall'art. 473 bis- 39; ribadisce la violazione del principio del contraddittorio nel caso in cui il provvedimento avente ad oggetto diritti soggettivi in tema di famiglia sia stato adottato senza aver permesso alla parte di difendersi.
Nel caso di specie la violazione del predetto principio ha indotto in errore il Primo
Giudice che basandosi su alcuni frammenti di chat prodotti dall'appellato ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicazione dei provvedimenti ex art 473 bis-39
3.2 Travisamento dei fatti riguardo l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dei provvedimenti ex art 473 bis 39 c.p.c.
Lamenta l'appellante che il Giudice di Primo Grado ha applicato il provvedimento di ammonimento e la sanzione amministrativa di euro 100 per ogni violazione, senza contraddittorio violando la normativa ex art 473 bis 39 c.p.c., avendo punito su istanza pag. 5/16 di parte avversa l'appellante, tenendo conto di una verità parcellizzata estrapolata da alcune chat di whatsapp prodotte dal . CP_1
Secondo l'appellante, il Tribunale ha travisato i fatti laddove ha ritenuto che non ci sarebbe stata alcuna preclusione ad inserire la minore nel nuovo nucleo familiare del padre contrariamente invece all'inserimento graduale richiesto dalla madre: al riguardo rappresentava che nel mese di agosto del 2024 era venuta in possesso di una foto estratta da Facebook in cui si vedeva il insieme all'attuale compagna, portare CP_1 in macchina il figlio collocato sul seggiolino mentre invece la minore , che aveva Per_1 due anni e mezzo, non era posizionata su alcun seggiolino, aggiungendo che dopo la richiesta di provvedere all'acquisto del seggiolino anche per la figlia e al Per_1 versamento puntuale del mantenimento nonché dopo un incontro in un supermercato del e la nuova compagna con un'amica della si era creato un clima CP_1 Pt_1 ostile fra le parti tale da indurre l'appellante a chiedere all'appellato di non lasciare sola la figlia con la nuova compagna;
aggiungeva che da quel momento il aveva CP_1 cominciato a lamentare ostacoli da parte della madre all'esercizio del proprio diritto di visita con la figlia . Per_1
Censura la sentenza impugnata in quanto il Tribunale di Chieti aveva ammonito la
, prevendendo una sanzione amministrativa di € 100 per ogni violazione Pt_1 riguardo il diritto di visita del padre, sulla base delle sole affermazioni del che CP_1 lamentando l'impossibilità di vedere la figlia da fine luglio 2024 al 30.09.24 a causa del comportamento della madre, aveva depositato a supporto alcune chat di wathsapp.
Argomentava che dalle chat complete depositate in appello (produzione ammissibile attenendo ad un diritto indisponibile) emergeva come la non avesse mai Pt_1 impedito al di vedere la figlia. CP_1
Sostiene la violazione dell'art. 473 bis n. 39 da parte del padre che aveva tenuto comportamenti inqualificabili tali da arrecare grave pregiudizio alla figlia non Per_1 intendendo far proseguire alla stessa il percorso della logopedista lamentando che tale terapia non era stata consigliata dal pediatra e di non essere stato coinvolto nella decisione.
Al riguardo fa presente di aver comunicato al padre la necessita di far seguire un percorso dalla logopedista per LI con messaggi wathsapp nel mese di ottobre 2024, pag. 6/16 su consiglio degli educatori scolastici, ed ad aprile 2025 e che la necessità di tale percorso terapeutico era stato avallato dalla logopedista come da relazione redatta dalla stessa, depositata in atti.
Censurava il comportamento dell'appellato contrario allo svolgimento dell'attività fisica da parte della figlia (nuoto in piscina ) rifiutandosi di contribuire alle spese non essendo stata prescritta dal medico ma consentendovi purché il costo fosse sostenuto solo dalla madre.
Pertanto chiedeva che il provvedesse al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie per l'attività fisica già anticipate dall'appellante oltre a quelle per le sedute della logopedista essendo fondamentali per lo sviluppo psico-fisico della minore
.
3.3. Aumento a carico del Sig. dell'assegno di mantenimento a favore della CP_1 figlia minore.
Chiede la riforma della sentenza impugnata che ha disposto per il mantenimento della figlia l'importo di € 150 mensili avendo il comunicato il recesso dal proprio CP_1 rapporto di lavoro;
sennonchè avendo attualmente l'appellato un'occupazione stabile chiede che l'importo sia aumentato.
3.4 Modifica calendario di visita tra il Sig. e la figlia CP_1 Persona_1
Con questo motivo chiede la modifica del calendario di visita del padre disposto dal
Primo Giudice dovendosi tener conto delle esigenze della bambina di mangiare presto la sera ed andare a dormire alle 21,00, nonché degli impegni della minore che frequenta l'asilo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16 ( fino al 30.06.2025) , che il martedì pomeriggio è impegnata con la logopedista e il lunedì e giovedì frequenta la piscina ( dalle ore 16.15 alle 18) per cui indica quali giorni di visita del padre il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.15. alle 19.15, in alternativa il sabato, viceversa la domenica che dovrebbero ricadere nel turno della madre , dalle ore 10 alle ore 16.
3.5 Si è costituito in appello contestando l'avverso gravame Controparte_1
e formulando appello incidentale al fine di consentire il pernottamento di con il Per_1 padre due volte al mese , la notte fra il venerdi e il sabato ( dalle 16.15 del venerdi alle
11 del sabato) nonché la vigilia di Natale ed il 31 dicembre, medesimi orari, nel caso in cui secondo il calendario in quei giorni spetti al padre stare con la figlia. pag. 7/16 Argomenta al riguardo che il pernottamento è una componente essenziale per costruire una routine familiare, un rapporto continuativo con la condivisione di tutti gli aspetti della quotidianità della figlia, consolidando il legame affettivo e rafforzando il proprio ruolo genitoriale agli occhi della minore
Quanto ai motivi di appello principale sostiene che nell'adozione dei provvedimenti ex art 473 bis 39 c.p.c. non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio avendo il Primo
Giudice affermato che nulla era stato dedotto dalla riguardo le inadempienze Pt_1 documentate e lamentate dal
[...] che la controparte nelle memorie di replica si era limitata ad eccepire la Parte_2 tardività delle questioni sottoposte al Tribunale senza prendere posizione sui fatti allegati e documentati, né aveva sollevato alcuna contestazione , aggiungendo solo che ogni morosità era stata saldata dal padre.
Rammentava comunque di non aver mai chiesto alcuna sanzione a carico della AT al Tribunale ( che la disponeva di propria iniziativa) ma solo di ammonirla;
né preteso gli importi stabiliti nella sentenza per ogni inadempimento aggiungendo che l'ammonizione aveva raggiunto lo scopo di consentire a di frequentare la Per_1 compagna e gli altri figli dell'appellato. Né è stata chiesta alcuna riforma sul punto da parte dell'appellante della sentenza di primo grado e la circostanza accettata da parte avversa che, difatti, non ha più costretto il padre a tenere la figlia lontana dalla compagna e dagli altri due figli.
Riportava poi la trascrizione delle chat whatsapp (avendo l'appellante lamentato che la decisione del Tribunale era stata assunta sulla scorta di chat incomplete ) per avvalorare come da fine luglio 2024 con varie scuse e senza motivo, l'appellante avesse impedito al padre di vedere la figlia.
Lamenta che la AT non ha mai mostrato all'appellato referti, certificati, prescrizioni relativi alla salute della figlia sebbene di frequente fosse stato impedito al padre di vedere la figlia adducendo motivi di salute e svariate patologie di cui la minore era affetta;
riportando infine di aver rivisto la figlia a dicembre 2024 e che quindi la madre aveva ripetutamente violato la sentenza non consentendo alla figlia di frequentare il padre , obbligandolo a riportarla a casa in orari diversi da quelli stabiliti pag. 8/16 dal Tribunale, chiedendo il pagamento del mantenimento anche in anticipo rispetto alla scadenza.
Sostiene che dalla lettura della chat emerge l'intenzione dell'appellante di voler ostacolare consapevolmente il diritto di visita dell'appellato con la figlia a causa della mal tollerata presenza della compagna e per il risentimento provato verso i fratelli di
, figli del e della attuale compagna Per_1 CP_1
di aver preferito, a fronte del comportamento dell'appellante, cercare un Parte_3 punto di incontro superando le pretese ingiustificate della madre nell'interesse della figlia, confermando che ormai allo stato attuale della cose la bambina viveva con la madre insieme ai nonni materni e si era arrivati ad una regolarità degli incontri di Per_1 con il padre.
Ritiene ancora attuale l'ammonizione rivolta alla dal Tribunale di Chieti per Pt_1 cui chiede che il provvedimento venga confermato ed integrato dalla Corte visto il comportamento assunto dall'appellante in ordine alla scelta di rivolgersi ad un logopedista per la figlia e di farle frequentare un corso di nuoto
Quanto alla logopedista evidenzia che dalle chat emerge come alcun accordo fosse stato raggiunto al riguardo e che la scelta del professionista era stata unilaterale senza alcun coinvolgimento del padre a cui non veniva spiegato chi aveva prescritto tale percorso terapeutico e acconsentendo infine all'avvio del percorso senza garantire il rimborso della propria quota lamentando di avere il diritto di decidere se far iniziare alla figlia un percorso logopedico sulla scorta di una valutazione medica e di scegliere con la madre il logopedista;
rappresentava che secondo la valutazione della Dott.ssa
[...]
Per
l'inizio del percorso non fosse stato consigliato dal pediatra e che si trattava di una balbuzie fisiologica di natura transitoria per cui riteneva giusto, in assenza di certezze sulla necessità del percorso, che la spesa fosse a carico della madre come previsto nella
Linee guida avendo acconsentito solo che la bambina fosse sottoposta ad una prima valutazione sottoscrivendo il consenso e pagando la propria quota pari ad € 75.
Lamenta che anche la scelta riguardo la opportunità di far praticare uno sport a LI era stata presa autonomamente dalla senza alcun coinvolgimento e consenso Pt_1 del padre e senza alcun certificato medico che consigliasse la piscina per la figlia , precisando che le Linee Guida del CNF del 2017 subordinano il rimborso del 50% delle pag. 9/16 spese sostenute per l'attività sportiva al consenso di entrambi i genitori;
in ogni caso non si esprime in senso contrario allo svolgimento dello sport scelto dalla bambina.
Si oppone alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento essendo rimasto invariato lo stipendio percepito dall'appellante incidentale, che l'attività sportiva viene svolta a titolo gratuito, che la compagna è disoccupata ( pur godendo della NASPI) e che con altri due figli da mantenere non sarebbe in grado di onorare i propri impegni;
da considerare altresì che la percepisce per intero l'assegno unico e che i Pt_1 genitori della predetta sostengono la figlia e la TE , con cui convivono, sia Per_1 moralmente che economicamente
Non si oppone alla modifica del calendario di visita e chiede di poter stare con la figlia il mercoledì e il venerdì dalle 16.15 alle 19.15, il sabato o la domenica in base agli impegni delle parti e della minore dalle 10 alle 19 e fermo quanto stabilito sugli altri periodi dal Tribunale di primo grado che l'appellante non ha chiesto di modificare .
4. Motivi della decisione.
4.1 Quanto al primo motivo di gravame questa Corte non ravvisa alcuna violazione del contraddittorio come lamentato dall'appellante e ciò in considerazione della finalità e delle regole che disciplinano il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia ex art 473 bis e seg ed in particolare dell'art. 473 bis 39 c.p.c .
La riforma per quanto qui di interesse, ha espressamente articolato le preclusioni, anche istruttorie a seconda della natura dei diritti su cui si controverte distinguendo fra diritti indisponibili (diritti personali ed economici dei minori) e disponibili;
sul punto del resto si è espressa anche la Suprema Corte (Cass. 5777/2022) affermando che “la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova,
i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti." (Cass. n. 21178/2018; cfr. ex plurimis, Cass. n. 11412/2014,
Cass., n. 10174/2012, Cass. n. 6606/2010, Cass. n. 17043/2007, Cass. n. 27391/2005
La peculiarità delle questioni sostanziali oggetto di decisione nei procedimenti in materia di famiglia e minori e i diritti ivi tutelati perlopiù indisponibili, comportano la pag. 10/16 previsione di ampi poteri officiosi da parte del giudice, anche riguardo l'attività istruttoria e l'esclusione di un sistema rigido di preclusioni in relazione all'affidamento e al mantenimento dei minori; con la Riforma Cartabia si è avuto un ampliamento dei poteri esercitabili ex officio del giudice nelle controversie familiari proprio in ragione delle esigenze e finalità pubblicistiche che contraddistinguono la tutela della prole.
Fatta questa premessa di carattere generale va considerato che secondo l'art. 473 bis 19
c.p.c le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 (atti introduttivi) e 473-bis.17
(memorie integrative) operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e, di certo, la questione del diritto di visita e della frequentazione padre-figlia rientra fra quelle indicate nel predetta norma.
Nel caso di specie pertanto le richieste del in ordine alla violazione del diritto CP_1 di visita ed ai rapporti tra padre e figlia ben potevano essere sollevate anche in comparsa conclusionale, come avvenuto in primo grado ed a fronte di tali doglianze e richieste di ammonizione non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio (come sostenuto dall'appellante) in quanto la avrebbe potuto e dovuto controdedurre nell'atto Pt_1 difensivo immediatamente successivo ( memoria di replica) fornendo anche prove a sostegno dell'infondatezza delle censure avverse e della correttezza del proprio operato, controdeduzioni che non appaiono essere state formulate, limitandosi al contrario la
, come rilevato dallo stesso Primo Giudice, ad affermare in maniera del tutto Pt_1 generica e senza alcun riscontro probatorio, che a la frequentazione della figlia con i componenti della nuovo nucleo familiare del padre dovesse avvenire in maniera graduale.
In tale contesto non appare censurabile la decisione ex art 473 bis 39 c.p.c. assunta dal
Tribunale di ammonire e disporre una sanzione pecuniaria di € 100 per ogni violazione successiva a carico della , atteso il quadro probatorio fornito dal e la Pt_1 CP_1 non contestazione ( se non in via del tutto generica ed inidonea a confutare le avverse censure) sul punto da parte dell'appellante.
Va però osservato che allo stato, stante le dichiarazioni rese sul punto dallo stesso
[...]
che nella comparsa di costituzione e risposta, pur nella conflittualità del rapporto, CP_1
pag. 11/16 ha dato atto che le frequentazioni con la figlia hanno ormai assunto una certa regolarità, non sussistono più le condizioni per mantenere il provvedimento sanzionatorio di €
100,00 a carico della , pur risultando l'ammonizione resa in sede di sentenza di Pt_1 primo grado del tutto legittima e giustificata. Di conseguenza deve essere revocato il provvedimento di applicazione della sanzione di € 100,00 per ogni violazione del diritto di visita padre – figlia, non potendo condividersi la richiesta effettuata dall'appellato, di mantenimento delle sanzioni in capo alla basata su vicende relative al Pt_1 percorso terapeutico delle figlia dal logopedista e alla frequentazione del corso di nuoto, trattandosi di questioni relative alle spese straordinarie che verranno trattate di seguito.
4.2 Al riguardo va innanzitutto evidenziato che il Tribunale ha posto le spese straordinarie sostenute per la figlia minore a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, rinviando alle Linee Guida elaborate dal C.N.F del 2017 per l'individuazione delle stesse, per le quali è necessario il previo consenso dell'altro genitore.
Fra le parti è insorta questione riguardo le spese mediche per la logopedista (che l'appellato non ritiene di dover rimborsare, trattandosi di scelta unilaterale assunta dalla madre e ritenendo il percorso terapeutico non necessario, essendo la balbuzie della figlia fisiologica, destinata a scomparire con la crescita) e per l'attività sportiva ( nuoto) della figlia (lamentando al riguardo l'appellato di non aver prestato previo consenso a far praticare il nuoto a , pur non essendo contrario alla pratica di tale sport per la Per_1 bambina, dovendo le relative spese porsi a carico solo della ). Pt_1
Sul punto secondo l'insegnamento della Suprema Corte ( da ultimo Cass. n.
17017/2025) “ in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la pag. 12/16 rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cass., n.
14564/2023; n. 2467/2016); aggiungendo riguardo le spese per l'attività sportiva (nel caso in particolare affrontato dalla Cassazione si trattava del corso di atletica, ma il principio evidentemente estensibile a qualsiasi altra attività sportiva) che “la necessità della spesa non può essere esclusa per la sola, generica, contestazione che l'orario di tale corso avrebbe impedito o limitato (come lamentato) il diritto di visita della figlia da parte del padre” e quanto alle visite mediche “esse, per quanto allegato, rientrano tra quelle sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, mentre il preventivo accordo riguarda, come detto, solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole. Nella specie, il Tribunale non ha considerato che la visita ortopedica specialistica per il figlio, affetto da scoliosi, era stata prescritta dalla pediatra.”
Applicando tali principi al caso di specie questa Corte ritiene che vadano computate al
50% tra i genitori le spese mediche per il logopedista e le spese per l'attività sportiva di nuoto intrapresa dalla minore, in quanto entrambe nell'interesse dello sviluppo psicofisico della bambina.
In particolare, quanto alle spese mediche, risulta in atti che la Dott.ssa nella Per_3 relazione in atti , dopo aver rilevato che la bambina presentava “ elevati fattori di rischio di cronicità del disturbo della fluenza quali: 1) Andamento variabile ma continuo durante i 10 mesi senza remissione spontanea,2) la presenza di disfluenze tipiche da balbuzie ( ripetizioni e blocchi), 3) peggioramento con tensione moderata ed emergenza di comportamenti secondari di fuga ed evitamento, 4) sviluppo linguistico lievemente immaturo, 5) attitudine comunicativa negativa”, e dopo aver sottolineato la presenza anche di alcuni fattori protettivi ( quali l'assenza di familiarità, il genere non maschio,
l'insorgenza delle disfluenze vicina all'epoca tipica di comparsa 32-33 mesi e il tempo trascorso ) che suggerivano “ una possibile remissione spontanea e quindi una ipotesi diagnostica di disfluenza transitoria” consigliava: “Trattamento logopedico integrato, indiretto (Metodo Palin PCI) con il coinvolgimento della famiglia, e diretto con la bambina con gli obiettivi di ridurre migliorare le richieste comunicative ambientali, ridurre la severità della balbuzie, favorendo la fluenza verbale attraverso strategie di modellamento e facilitazione della fluenza per una produzione verbale con bassa pag. 13/16 tensione muscolare e senza evitamenti;
informare e consigliare la scuola e la famiglia per modificare l'ambiente al fine di favorire la fluenza in tutti i contesti;
follow up per monitorare l'evoluzione dopo circa sei mesi di trattamento costante con cadenza settimanale”.
Pertanto, in presenza di una valutazione diagnostica dello specialista , le spese per il trattamento logopedico sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% in quanto rispondenti all'interesse preminente della minore.
Quanto alle spese per l'attività in piscina, lo stesso , pur contestando di non CP_1 essere stato previamente interessato nella scelta dell'attività sportiva, tuttavia non si mostrava contrario a tale attività, dovendosi comunque ritenere necessaria l'attività sportiva per lo sviluppo e la corretta crescita della minore, dovendosi quindi porre a carico di entrambi i genitori le relative spese.
4.3 Fondata appare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento avendo attualmente il un'occupazione stabile con uno stipendio regolare ( come da CP_1 documentazione in atti) e quindi una situazione economica migliorata rispetto a quando era stata pronunciata la sentenza impugnata, che aveva previsto un importo di €
150 mensili, sulla base della situazione di disoccupato del . CP_1
Allo stato attuale il predetto svolge occupazione stabile con stipendio di circa euro
900,00 mensili, che portano alla possibilità di aumento del contributo economico in favore della figlia , aumento contenuto nella somma complessiva di euro 200,00 Per_1 mensili, tenuto conto anche della necessità del di provvedere anche agli altri CP_1 due figli in tenera età avuti nel nuovo nucleo familiare.
4.4 Quanto alla richiesta di modifica del calendario di visita avanzata dall'appellante, stante il consenso prestato dal quantomeno in relazione ai giorni CP_1 infrasettimanali e gli impegni quotidiani della minore (scuola materna, nuoto, logopedista) nell'interesse superiore della minore, si dispone che il padre possa tenere con sé la figlia il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.15 alle 19.15, fermo Per_1 restando in alternativa il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 19,00.
4.5. In ordine all'appello incidentale proposto dal , la Corte ritiene lo stesso CP_1 meritevole di accoglimento;
in particolare il predetto chiedeva di consentire il pernottamento della bambina presso l'abitazione paterna per due volte al mese ossia la pag. 14/16 notte fra il venerdì ed il sabato ( dalle ore 16.15 del venerdì alle ore 11 del sabato) nonché la vigilia di Natale e il 31 dicembre (sempre dalle ore 16.15 alle ore 11 del giorno successivo) nel caso in cui secondo calendario in quai giorni spetti al padre stare con la figlia.
Al riguardo deve osservarsi che non sussistono ostacoli alla frequentazione della bimba con il padre che risulta frequentare regolarmente con i componenti del suo nuovo nucleo familiare ( compagna e gli altri due figli dello stesso, peraltro di età simile a
) né sono state sollevate contestazioni sul punto da parte dell'appellante con Per_1 indicazioni di ragioni pregiudizievoli per la minore.
Inoltre la richiesta risulta in linea con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 19069/24) che ha escluso il pernotto del minore di tre anni presso l'abitazione paterna, precisando come l'esercizio della bigenitorialità “per tempi paritetici” e l'estensione dei pernotti presso l'abitazione del genitore non stabilmente convivente possano non risultare conciliabili con la tenera età del figlio: nel caso di specie la minore (nata nel 2021) ha ormai superato tale limite di età e il regime dell'affidamento condiviso con la regolare frequentazione padre-figlia assicurano il rispetto del diritto del minore a mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, sottolineandosi l'importanza di garantire al bambino un rapporto, di tipo affettivo oltre che educativo, con entrambi i genitori.
4.6 Quanto alle spese, considerata la parziale reciproca soccombenza, nonché
l'accoglimento parziale sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, compensa interamente le stesse tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale promosso da , contro
[...] Controparte_1 la sentenza n. 576/2024 emessa dal Tribunale di Chieti, pubblicata in data 21 novembre
2024 così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il provvedimento assunto nei confronti di di Parte_1
Con sanzione di € 100,00 per ogni violazione all'esercizio del diritto di visita di
Controparte_1
pag. 15/16 2) Pone a carico di con decorrenza dal deposito dell'atto Controparte_1 introduttivo, l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia Persona_1
l'importo mensile di € 200,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT ogni mese di gennaio, oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese quelle relative alle sedute dal logopedista della figlia , nonché a quelle Persona_1 per l'attività sportiva del nuoto;
3) Modifica il calendario di visita disponendo che il possa tenere con sé CP_1 la figlia il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.15 alle 19.15, nonché in Per_1 alternativa il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00;
4) Accoglie l'appello incidentale proposto da ed in parziale Controparte_1 riforma della sentenza impugnata dispone il pernottamento di Persona_1 presso l'abitazione paterna per due volte al mese ossia la notte fra il venerdì ed il sabato ( dalle ore 16.15 del venerdì alle ore 11 del sabato) nonché la Vigilia di
Natale e il 31 dicembre (sempre dalle ore 16.15 alle ore 11 del giorno successivo) nel caso in cui, secondo calendario, in quei giorni spetti al padre stare con la figlia;
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 31 ottobre 2025 su relazione della Dott.ssa DE BO
La Presidente est.
BA DE BO
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