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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3620/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3620/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. PRETIN CLAUDIO oggi sostituito dall'avv. Elisa Carraro Parte_1
Per l'avv. BISATTI EZIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Carraro precisa le conclusioni come da note conclusive depositate, sia in merito che in via istruttoria. L'Avv. Bisatti precisa come da note finali. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi integralmente al contenuto delle note conclusive e repliche.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, alle ore 15.36 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3620/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETIN Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CARLO FARINI 2 35131 PADOVA presso il difensore avv. PRETIN CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISATTI Controparte_1 P.IVA_2
EZIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 47 35131 PADOVA presso il difensore avv. BISATTI EZIO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con decreto ingiuntivo n. 1264/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 di pagare, in favore di l'importo di € 57.197,60 oltre interessi e
[...] Controparte_1 spese a titolo di corrispettivo per la fornitura dei beni meglio indicati nelle distinte d'ordine e nei relativi ddt.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 lamentando la sussistenza di ritardi nella consegna della merce nonché la mancata consegna, da parte dell'opposta, dei disegni 2D e 3D degli utensili e componenti acquistati. Tale mancata consegna avrebbe altresì determinato danni in capo alla società, per scarti nei pagina 2 di 4 manufatti finali e necessità di consegne urgenti in favore dei propri clienti. In via riconvenzionale ha ne ha quindi richiesto il risarcimento.
L'opponente ha sollevato poi eccezione di indebito frazionamento del credito, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 29.12.2023 è stata accolta l'istanza ex art 648 c.p.c avanzata da parte opposta e sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata a questo giudice.
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, previo scambio di note conclusive e repliche.
2.
L'eccezione di abusivo frazionamento del credito – alla luce dell'emissione di altro decreto ingiuntivo, parimenti opposto, sempre per la fornitura di beni tra le parti - non merita accoglimento.
Anche a voler ritenere sussistente un unico rapporto contrattuale tra le parti, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità è comunque necessario verificare che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla tutela frazionata del credito (cfr ex multis Cass. 26493/2023).
Interesse che deve qui ritenersi sussistente considerato che le due fatture azionate in via ConCo monitoria, la n. 737/2022 e n. 807/2022, erano state oggetto della stessa , e il loro pagamento era stato confermato dalla stessa opponente con mail del 9.3.2023 (cfr doc. 9 di parte opposta).
Ben quindi le stesse potevano essere oggetto di un autonomo decreto ingiuntivo.
Passando al merito dell'opposizione, ha lamentato in primo luogo la Parte_1 sussistenza di ritardi nella consegna della merce oggetto delle fatture.
La doglianza non è fondata.
La contestazione infatti risulta del tutto generica, non essendo stato allegato rispetto a quali ordini si sarebbe verificato il ritardo, né i relativi tempi.
Peraltro alcuna contestazione era stata svolta sul punto dall'opponente dopo l'effettuazione degli ordini o al momento della consegna (intervenuta tra novembre e dicembre 2022; cfr ddt sub doc 4 del fascicolo monitorio).
La comunicazione del 9.3.2023 sub doc. 9 di parte opposta è generica, non essendo indicate le forniture o gli ordini di riferimento, ed è successiva di ben tre mesi sia alla consegna della merce che all'emissione delle relative fatture.
La sussistenza di ritardi non può evincersi neanche dalla mail del 6.3.2023 (cfr doc. 12 di parte opponente), trattandosi di un piano di modifiche delle consegne rispetto a merce diversa da quella oggetto delle fatture azionate, che a quella data era già stata consegnata.
Infine, le prove orali articolate da 2 Elle Engineering risultano del tutto generiche.
L'attrice ha poi contestato la mancata consegna, unitamente alla merce, dei disegni 2D e 3D, a suo dire parte del contratto di fornitura.
Non vi è prova, tuttavia, che vi fosse un accordo in tal senso tra le parti.
pagina 3 di 4 Non vi è riferimento ai disegni nei relativi ordini, né in specifiche comunicazioni le due società (anche rispetto a precedenti ordini effettuati).
La mail del 10.2.2023 (cfr doc. 5 di parte opponente) contiene una lista di attrezzature e non è stato allegato e dimostrato trattarsi della stessa attrezzattura oggetto delle fatture azionate (al contrario non risulta specificamente contestato da parte attrice che questa fa riferimento a beni consegnati anni addietro dalla . Controparte_1
Quanto alla comunicazione sub doc. 12 di parte opposta, questa non prova certo la sussistenza di un pregresso accordo per la fornitura dei disegni degli utensili già consegnati, ma al massimo la sussistenza di un accordo successivo ed eccezionale per alcuni componenti
(“…sta lavorando per sistemare i disegni che, come da accordi commerciali, vi saranno consegnati anche se non dovuti).
Le prove orali articolate risultano infine valutative e generiche.
Peraltro la consegna di tali disegni non doveva risultare così imprescindibile, considerato che con la mail del 9.3.2023 la 2 Elle Engineering aveva comunicato all'opposta che avrebbe comunque proceduto con i pagamenti.
La doglianza è quindi infondata, con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale proposta.
3.
In conclusione, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 sino ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della controversia e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria atteso il deposito delle sole memorie integrative ex art 171ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA 2 Elle Engineering al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 8738,10 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e
CPA come per legge.
Padova 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3620/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 13 marzo 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. PRETIN CLAUDIO oggi sostituito dall'avv. Elisa Carraro Parte_1
Per l'avv. BISATTI EZIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Carraro precisa le conclusioni come da note conclusive depositate, sia in merito che in via istruttoria. L'Avv. Bisatti precisa come da note finali. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi integralmente al contenuto delle note conclusive e repliche.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, alle ore 15.36 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3620/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRETIN Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA LUIGI CARLO FARINI 2 35131 PADOVA presso il difensore avv. PRETIN CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISATTI Controparte_1 P.IVA_2
EZIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 47 35131 PADOVA presso il difensore avv. BISATTI EZIO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con decreto ingiuntivo n. 1264/2023, il Tribunale di Padova ingiungeva a Parte_1 di pagare, in favore di l'importo di € 57.197,60 oltre interessi e
[...] Controparte_1 spese a titolo di corrispettivo per la fornitura dei beni meglio indicati nelle distinte d'ordine e nei relativi ddt.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 lamentando la sussistenza di ritardi nella consegna della merce nonché la mancata consegna, da parte dell'opposta, dei disegni 2D e 3D degli utensili e componenti acquistati. Tale mancata consegna avrebbe altresì determinato danni in capo alla società, per scarti nei pagina 2 di 4 manufatti finali e necessità di consegne urgenti in favore dei propri clienti. In via riconvenzionale ha ne ha quindi richiesto il risarcimento.
L'opponente ha sollevato poi eccezione di indebito frazionamento del credito, con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 29.12.2023 è stata accolta l'istanza ex art 648 c.p.c avanzata da parte opposta e sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata a questo giudice.
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, previo scambio di note conclusive e repliche.
2.
L'eccezione di abusivo frazionamento del credito – alla luce dell'emissione di altro decreto ingiuntivo, parimenti opposto, sempre per la fornitura di beni tra le parti - non merita accoglimento.
Anche a voler ritenere sussistente un unico rapporto contrattuale tra le parti, infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità è comunque necessario verificare che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla tutela frazionata del credito (cfr ex multis Cass. 26493/2023).
Interesse che deve qui ritenersi sussistente considerato che le due fatture azionate in via ConCo monitoria, la n. 737/2022 e n. 807/2022, erano state oggetto della stessa , e il loro pagamento era stato confermato dalla stessa opponente con mail del 9.3.2023 (cfr doc. 9 di parte opposta).
Ben quindi le stesse potevano essere oggetto di un autonomo decreto ingiuntivo.
Passando al merito dell'opposizione, ha lamentato in primo luogo la Parte_1 sussistenza di ritardi nella consegna della merce oggetto delle fatture.
La doglianza non è fondata.
La contestazione infatti risulta del tutto generica, non essendo stato allegato rispetto a quali ordini si sarebbe verificato il ritardo, né i relativi tempi.
Peraltro alcuna contestazione era stata svolta sul punto dall'opponente dopo l'effettuazione degli ordini o al momento della consegna (intervenuta tra novembre e dicembre 2022; cfr ddt sub doc 4 del fascicolo monitorio).
La comunicazione del 9.3.2023 sub doc. 9 di parte opposta è generica, non essendo indicate le forniture o gli ordini di riferimento, ed è successiva di ben tre mesi sia alla consegna della merce che all'emissione delle relative fatture.
La sussistenza di ritardi non può evincersi neanche dalla mail del 6.3.2023 (cfr doc. 12 di parte opponente), trattandosi di un piano di modifiche delle consegne rispetto a merce diversa da quella oggetto delle fatture azionate, che a quella data era già stata consegnata.
Infine, le prove orali articolate da 2 Elle Engineering risultano del tutto generiche.
L'attrice ha poi contestato la mancata consegna, unitamente alla merce, dei disegni 2D e 3D, a suo dire parte del contratto di fornitura.
Non vi è prova, tuttavia, che vi fosse un accordo in tal senso tra le parti.
pagina 3 di 4 Non vi è riferimento ai disegni nei relativi ordini, né in specifiche comunicazioni le due società (anche rispetto a precedenti ordini effettuati).
La mail del 10.2.2023 (cfr doc. 5 di parte opponente) contiene una lista di attrezzature e non è stato allegato e dimostrato trattarsi della stessa attrezzattura oggetto delle fatture azionate (al contrario non risulta specificamente contestato da parte attrice che questa fa riferimento a beni consegnati anni addietro dalla . Controparte_1
Quanto alla comunicazione sub doc. 12 di parte opposta, questa non prova certo la sussistenza di un pregresso accordo per la fornitura dei disegni degli utensili già consegnati, ma al massimo la sussistenza di un accordo successivo ed eccezionale per alcuni componenti
(“…sta lavorando per sistemare i disegni che, come da accordi commerciali, vi saranno consegnati anche se non dovuti).
Le prove orali articolate risultano infine valutative e generiche.
Peraltro la consegna di tali disegni non doveva risultare così imprescindibile, considerato che con la mail del 9.3.2023 la 2 Elle Engineering aveva comunicato all'opposta che avrebbe comunque proceduto con i pagamenti.
La doglianza è quindi infondata, con conseguente rigetto anche della domanda riconvenzionale proposta.
3.
In conclusione, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 sino ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti del 30% per la fase di studio, introduttiva e decisionale attesa la non complessità della controversia e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria atteso il deposito delle sole memorie integrative ex art 171ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
CONDANNA 2 Elle Engineering al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1 di lite che liquida in € 8738,10 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e
CPA come per legge.
Padova 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
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