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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 96/2025
Tra
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Di Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vittoria, via Cavour n. 25, giusta procura in atti.
- Appellante -
Contro
(C.F. ), in persona del commissario Controparte_1 P.IVA_2
liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, giusta procura in atti.
- Appellata -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, , Controparte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2022, emesso in data 2.8.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 259.547,68, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, in favore della società ricorrente.
Nello specifico, l'opponente disconosceva le fatture commerciali prodotte in sede monitoria dalla creditrice, ne evidenziava l'inidoneità, in assenza di allegazione del contratto, a fornire la prova delle forniture asseritamente rese per suo conto dalla società ricorrente e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 7.2.2023, contestando le CP_1
avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1012/2024, pubblicata in data 7.6.2024, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute da controparte.
Con atto di citazione, notificato in data 7.1.2025, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.4.2025, si costituiva in giudizio
[...]
, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione – rilevata dalla Corte con l'ordinanza del 13 maggio
2025 – relativa alla procedibilità o meno dell'appello.
E, al riguardo, nelle note difensive conclusionali, l'appellata rileva la tardività dell'iscrizione a ruolo del procedimento, in quanto avvenuta il 20 gennaio 2025 e, pertanto, oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione (7 gennaio 2025) della citazione introduttiva del giudizio di appello. Nonostante la data di iscrizione a ruolo risultante dal fascicolo telematico sia quella del 20.1.2025, oltre, quindi, il predetto termine di dieci giorni, l'appello deve considerarsi procedibile.
L'appellante, infatti, effettuava telematicamente nei termini – in data 17.1.2025 – la costituzione in giudizio e il conseguente deposito dell'atto di appello al fine di ottenere l'iscrizione a ruolo, non allegando, tuttavia, la ricevuta di pagamento del contributo unificato previsto per legge.
La cancelleria, in data 20.1.25, rifiutava il deposito adducendo come motivazione il fatto che “nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) o il minore contributo dovuto per legge” (per come modificato dall'art. 1, comma 812, lett. a), n. 2, legge n. 207/2024).
L'appellante, dopo avere versato il contributo unificato, depositava nuovamente, sempre in data
20.1.2025, l'atto di citazione e i documenti occorrenti per l'iscrizione a ruolo, compresa la ricevuta telematica attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato. La causa veniva, quindi, iscritta a ruolo nella medesima data.
Il mancato tempestivo pagamento del contributo unificato non rientra, tuttavia, tra le ipotesi di improcedibilità dell'appello a norma dell'art. 348 c.p.c.
Le norme processuali, incluso l'art. 348 c.p.c., devono, infatti, essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga a una decisione di merito, mentre gli esiti di mero rito del processo costituiscono ipotesi residuali e, come tali, da prevedersi tassativamente dall'ordinamento.
L'art. 348 c.p.c. individua come cause di improcedibilità dell'appello, al comma primo, la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante e, al comma secondo, la mancata comparizione dello stesso alla prima udienza e all'udienza immediatamente successiva.
Una differente interpretazione del dettato normativo, volta a ricomprendere tra le cause di improcedibilità anche il mancato tempestivo pagamento del contributo unificato, non soltanto si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, che considera tassative le ipotesi di improcedibilità dell'appello previste dall'art. 348 c.p.c. (Corte di cassazione, sent. n. 14869 del 03/08/2004; Corte di cassazione, sent. n. 2171 del 28/01/2009), ma sarebbe, inoltre, lesiva del diritto di agire in giudizio, costituzionalmente garantito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione. Il principio di conservazione degli atti giudiziali – di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. – consente, peraltro, di ritenere che le mere irregolarità fiscali, come l'omesso pagamento nei termini del contributo unificato, non possano compromettere l'esperibilità dell'azione in giudizio e, più specificamente, lo stesso diritto d'impugnazione.
Si aggiunga che, in conseguenza del fatto che il primo deposito dell'atto veniva inoltrato al sistema informatico alle ore 19.58 di venerdì 17 gennaio 2025, il rifiuto di iscrizione a ruolo della causa, opposto dalla cancelleria, veniva formulato e giungeva a conoscenza dell'odierno appellante soltanto in data 20.1.25, oltre, quindi, il termine di dieci giorni previsto per legge.
Il rifiuto opposto da remoto dalla cancelleria e la conoscenza differita dello stesso non possono, pertanto, pregiudicare il diritto di azione dell'appellante che, con la propria condotta processuale, ha palesato l'interesse e la volontà di costituirsi in giudizio, come tempestivamente fatto con il primo deposito, al fine di impugnare la sentenza resa in primo grado.
Deve evidenziarsi, in proposito, che la Corte di cassazione (sent. n. 36542/2022) ha ritenuto che,
“avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico dell'atto, generando le relative ricevute e ingenerando (nel difensore) il conseguente affidamento di completamento di deposito”,
l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali da parte del cancelliere, con conseguente invito a procedere a nuovo deposito corredato dalla ricevuta telematica attestante il pagamento del contributo unificato, determini – in assenza di una norma che commini espressamente la sanzione della nullità – una mera irregolarità del deposito effettuato.
In definitiva, poiché la ricevuta telematica del primo deposito dell'atto è stata tempestivamente generata in data 17.1.2025 (prima, quindi, della scadenza del termine per la costituzione in giudizio dell'appellante), l'irregolarità fiscale, rilevata dalla cancelleria e successivamente sanata, e l'iniziale rifiuto del detto primo deposito non compromettono la salvezza degli effetti dello stesso deposito, in quanto effettuato nel termine di legge.
In sede di note conclusionali, l'appellante evidenzia – per la prima volta – il “difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, di legittimazione attiva e passiva del liquidatore giudiziale del concordato preventivo (avv. Allù)”.
In particolare, osserva come il debitore ammesso al concordato preventivo mantenga - in assenza di una previsione analoga a quella di cui all'art. 43 della legge fallimentare - il diritto e il potere di agire in giudizio a tutela del proprio patrimonio. Aggiunge che, nella vicenda in esame, al liquidatore giudiziale era stato conferito soltanto il potere di gestire e amministrare i beni personali dei soci di e non quelli facenti capo direttamente alla società, in virtù del fatto CP_1
che soltanto i primi beni, per disposizione dei soci, erano stati vincolati – con atto di destinazione redatto dal notaio – a soddisfare le preteste dei creditori.
L'eccezione va disattesa.
L'art. 182 della legge fallimentare, nell'indicare le norme della procedura fallimentare applicabili al liquidatore giudiziale nominato in sede di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non richiama gli articoli 25 e 31 che, in materia di fallimento, demandano al giudice delegato l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del curatore.
In questa situazione di carenza normativa, si ritiene che lo stesso decreto di omologa, con il quale il giudice delegato può provvedere alla nomina del liquidatore giudiziale, individui i poteri e i limiti spettanti a quest'organo nell'esecuzione del concordato preventivo.
Il Tribunale di Ragusa, nel decreto di omologa del 4.3.2019, prevedeva che il liquidatore giudiziale, per potere intraprendere azioni giudiziali, dovesse ottenere – in via preventiva – il parere favorevole del commissario giudiziale e, successivamente, chiedere apposita autorizzazione al giudice delegato.
In conformità a quanto previsto nel decreto di omologa, il liquidatore giudiziale – dopo avere rappresentato di avere inoltrato alla diverse richieste di pagamento – Parte_2
chiedeva, in data 27.10.2020, l'autorizzazione al giudice delegato ad agire in giudizio al fine di recuperare il credito vantato da aggiungendo di avere già ottenuto il parere favorevole CP_1
del commissario giudiziale.
Il giudice delegato, valutata l'opportunità dell'azione giudiziaria nell'ottica del soddisfacimento delle pretese dei creditori, autorizzava, in data 29.10.2020, il liquidatore giudiziale ad agire in giudizio e invitava il liquidatore della società, , a “consegnare la documentazione Controparte_2
relativa al credito”.
Per espressa previsione contenuta nel decreto di omologa del concordato preventivo, il liquidatore giudiziale aveva, quindi, facoltà, previ parere del commissario giudiziale e autorizzazione del giudice delegato, di agire in giudizio al fine di riscuotere i crediti vantati da
[...] CP_
in quanto rientranti nell'oggetto della disposta cessione dei beni ai fini del soddisfacimento dei creditori della società ammessa al concordato preventivo.
Alla luce delle pregresse considerazioni, il liquidatore giudiziale deve, pertanto, considerarsi titolare della legittimazione processuale attiva in ordine al presente giudizio concernente un credito della CP_1
Ciò detto, con l'unico motivo di gravame spiegato, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado in quanto affetta da un'errata valutazione delle emergenze probatorie in atti e da difetto di motivazione.
In particolare, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, la contestazione del credito non si è limitata a “mere asserzioni labiali”, avendo – già in primo grado
– disconosciuto formalmente le fatture prodotte in sede monitoria.
L'appellante rileva, ancora, che l'espressione “acconto al maggior dare”, adoperata nella pec del
28.9.2020, non costituisce ricognizione dell'intero debito, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale, ma va interpretata, al contrario, come riferita all'unica fattura riconosciuta e per la quale sono stati disposti i due bonifici in acconto.
Censura, inoltre, la rilevanza probatoria attribuita dal giudice di primo grado alla relazione redatta dal dott. , evidenziando, nello specifico, come la stessa costituisca soltanto una perizia Persona_1
di parte predisposta al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo.
Sostiene, infine, come le bolle di consegna, prodotte in giudizio dalla società creditrice, non possano considerarsi validamente sottoscritte tenuto conto del fatto che sono prive di firma, timbro o nome che consentano di ricondurle alla società debitrice.
Il motivo è infondato.
E invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
In generale, pertanto, incombe sul creditore l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa azionata in giudizio, non potendo né la fattura, né l'estratto delle scritture contabili – titoli idonei, in sede monitoria, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo – costituire fonte di prova in favore dell'emittente in mancanza di accettazione del debitore (Cass., Sez. II, sent. n. 14399/2024; Cass., Sez. VI, ord. n. 5827/23; Cass., Sez. VI, ord. n. 33575/21; Cass., Sez. II, sent. n.
26801/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, in caso di contestazione del rapporto intercorso tra le parti, la fattura, in ragione della sua formazione unilaterale, costituisce un mero indizio delle prestazioni eseguite.
Tanto premesso, occorre rilevare – nella fattispecie – la mancata, tempestiva e specifica contestazione del credito da parte della società debitrice.
Il liquidatore giudiziale di subito dopo la nomina intervenuta in data 5.3.2019, inviava, in CP_1
data 6.5.2019, una prima pec alla al fine di evidenziare il mancato Parte_1
pagamento di fatture per un importo complessivo pari a euro 266.707,85. Non avendo ottenuto alcun riscontro, inviava - tramite pec - ulteriori solleciti in data 28.5.2019 e in data 10.9.2020.
La società debitrice, nell'unica pec inviata in risposta in data 28.9.2020, riconosceva integralmente la propria esposizione debitoria, in quanto non contestava l'ammontare complessivo del credito per come indicato dal liquidatore giudiziale nelle precedenti pec.
Le fatture, in altri termini, sono state oggetto di generica contestazione soltanto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, senza, peraltro, che siano mai state messe in dubbio l'esistenza stessa del rapporto obbligatorio tra le parti e/o la congruità dei singoli importi indicati nelle diciotto fatture prodotte in giudizio dalla società creditrice.
Nei propri atti difensivi, l'appellante si è, infatti, limitata a disconoscere – in generale – le fatture prodotte e a ribadirne l'irrilevanza ai fini probatori in assenza di una propria sottoscrizione e dell'allegazione del relativo contratto.
Nella medesima pec di risposta del 28.9.2020, tuttavia, l'appellante comunicava il versamento, tramite bonifico, di una somma “in acconto del maggior dare”, senza fare alcun riferimento né a specifici importi dovuti, né a singole fatture, e ammettendo, quindi, implicitamente la debenza dell'intero importo indicato dal liquidatore giudiziale.
A riprova dell'intenzione di riconoscere l'intero debito e dell'assenza di contestazione in relazione alla sua consistenza, l'appellante faceva riferimento – nella medesima pec – al proprio interesse alla formalizzazione di un piano di rientro, cui avrebbero fatto seguito ulteriori rimesse. Il riferimento al “piano di rientro”, da intendersi quale accordo tra debitore e creditore che consente di estinguere con pagamenti rateali l'intero debito, appare, altresì, sintomatico della consapevolezza, in capo all'appellante, della sua ingente esposizione debitoria e della volontà, sebbene attraverso misure agevolatrici, di adempiere integralmente il debito.
Tutti gli elementi sopra considerati consentono di ritenere riconosciuto il debito nella sua interezza e nell'ammontare indicato dal liquidatore giudiziale nelle menzionate pec, importo da cui vanno detratte - come, del resto, ha già fatto la creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo - le somme versate in acconto dalla società debitrice con i due bonifici.
Deve, in proposito, ritenersi priva di riscontri la tesi difensiva dell'appellante che mira a imputare a una specifica fattura, e non all'intero debito, i due bonifici effettuati in acconto.
L'appellante, infatti, non ha né specificato la fattura a cui avrebbero dovuto esclusivamente imputarsi i due pagamenti eseguiti in acconto, né prodotto in giudizio copia dei bonifici effettuati da cui possa desumersi un riconoscimento (del debito) soltanto parziale e circoscritto a una singola fattura.
Inoltre, l'appellante - sebbene abbia evidenziato nei propri scritti difensivi che il liquidatore giudiziale, in una delle pec inviate, ha fatto erroneamente riferimento, quale fatto storico alla base del rapporto creditizio, a presunti canoni locatizi - non ha né mai contestato l'esistenza di un rapporto di fornitura di prodotti agro-alimentari tra le società (fatto storico individuato quale fonte del credito già nel ricorso per decreto ingiuntivo), né mai allegato, o provato, fatti estintivi o modificativi del predetto rapporto, limitandosi a dolersi della mancata produzione in giudizio del contratto, di per sé non necessaria stante la libertà di forma negoziale in materia di forniture.
Fermo restando che il debito deve considerarsi integralmente riconosciuto, deve osservarsi che le fatture e le bolle di consegna prodotte in giudizio dall'odierna appellata (nonostante le seconde non presentino sottoscrizioni idonee a ricondurle inequivocabilmente alla società debitrice) costituiscono elementi indiziari idonei ad avvalorare l'esistenza del credito.
Deve, altresì, evidenziarsi come i registri I.V.A. prodotti dalla società opposta forniscano – ai sensi dell'art. 2710 c.c. – un ulteriore elemento indiziario a sostegno della sussistenza dei presupposti del dedotto credito. Infatti, le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass., Sez. II^, sent. n. 9968/2016).
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 con riferimento alle svoltesi fasi processuali (fra esse compresa la fase di trattazione), e facendo applicazione, tenuto conto del limitato grado di difficoltà della controversia, dei parametri minimi
– seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 96/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1012/2024 del Parte_1
7.6.24 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento n. 3455/2022 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi di avvocato (di Controparte_1
cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Catania il 30 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 96/2025
Tra
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Di Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vittoria, via Cavour n. 25, giusta procura in atti.
- Appellante -
Contro
(C.F. ), in persona del commissario Controparte_1 P.IVA_2
liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Archimede n. 17/L, giusta procura in atti.
- Appellata -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, , Controparte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1062/2022, emesso in data 2.8.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 259.547,68, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, in favore della società ricorrente.
Nello specifico, l'opponente disconosceva le fatture commerciali prodotte in sede monitoria dalla creditrice, ne evidenziava l'inidoneità, in assenza di allegazione del contratto, a fornire la prova delle forniture asseritamente rese per suo conto dalla società ricorrente e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 7.2.2023, contestando le CP_1
avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1012/2024, pubblicata in data 7.6.2024, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute da controparte.
Con atto di citazione, notificato in data 7.1.2025, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.4.2025, si costituiva in giudizio
[...]
, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza impugnata.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 23 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione – rilevata dalla Corte con l'ordinanza del 13 maggio
2025 – relativa alla procedibilità o meno dell'appello.
E, al riguardo, nelle note difensive conclusionali, l'appellata rileva la tardività dell'iscrizione a ruolo del procedimento, in quanto avvenuta il 20 gennaio 2025 e, pertanto, oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione (7 gennaio 2025) della citazione introduttiva del giudizio di appello. Nonostante la data di iscrizione a ruolo risultante dal fascicolo telematico sia quella del 20.1.2025, oltre, quindi, il predetto termine di dieci giorni, l'appello deve considerarsi procedibile.
L'appellante, infatti, effettuava telematicamente nei termini – in data 17.1.2025 – la costituzione in giudizio e il conseguente deposito dell'atto di appello al fine di ottenere l'iscrizione a ruolo, non allegando, tuttavia, la ricevuta di pagamento del contributo unificato previsto per legge.
La cancelleria, in data 20.1.25, rifiutava il deposito adducendo come motivazione il fatto che “nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) o il minore contributo dovuto per legge” (per come modificato dall'art. 1, comma 812, lett. a), n. 2, legge n. 207/2024).
L'appellante, dopo avere versato il contributo unificato, depositava nuovamente, sempre in data
20.1.2025, l'atto di citazione e i documenti occorrenti per l'iscrizione a ruolo, compresa la ricevuta telematica attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato. La causa veniva, quindi, iscritta a ruolo nella medesima data.
Il mancato tempestivo pagamento del contributo unificato non rientra, tuttavia, tra le ipotesi di improcedibilità dell'appello a norma dell'art. 348 c.p.c.
Le norme processuali, incluso l'art. 348 c.p.c., devono, infatti, essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga a una decisione di merito, mentre gli esiti di mero rito del processo costituiscono ipotesi residuali e, come tali, da prevedersi tassativamente dall'ordinamento.
L'art. 348 c.p.c. individua come cause di improcedibilità dell'appello, al comma primo, la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante e, al comma secondo, la mancata comparizione dello stesso alla prima udienza e all'udienza immediatamente successiva.
Una differente interpretazione del dettato normativo, volta a ricomprendere tra le cause di improcedibilità anche il mancato tempestivo pagamento del contributo unificato, non soltanto si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, che considera tassative le ipotesi di improcedibilità dell'appello previste dall'art. 348 c.p.c. (Corte di cassazione, sent. n. 14869 del 03/08/2004; Corte di cassazione, sent. n. 2171 del 28/01/2009), ma sarebbe, inoltre, lesiva del diritto di agire in giudizio, costituzionalmente garantito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione. Il principio di conservazione degli atti giudiziali – di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. – consente, peraltro, di ritenere che le mere irregolarità fiscali, come l'omesso pagamento nei termini del contributo unificato, non possano compromettere l'esperibilità dell'azione in giudizio e, più specificamente, lo stesso diritto d'impugnazione.
Si aggiunga che, in conseguenza del fatto che il primo deposito dell'atto veniva inoltrato al sistema informatico alle ore 19.58 di venerdì 17 gennaio 2025, il rifiuto di iscrizione a ruolo della causa, opposto dalla cancelleria, veniva formulato e giungeva a conoscenza dell'odierno appellante soltanto in data 20.1.25, oltre, quindi, il termine di dieci giorni previsto per legge.
Il rifiuto opposto da remoto dalla cancelleria e la conoscenza differita dello stesso non possono, pertanto, pregiudicare il diritto di azione dell'appellante che, con la propria condotta processuale, ha palesato l'interesse e la volontà di costituirsi in giudizio, come tempestivamente fatto con il primo deposito, al fine di impugnare la sentenza resa in primo grado.
Deve evidenziarsi, in proposito, che la Corte di cassazione (sent. n. 36542/2022) ha ritenuto che,
“avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico dell'atto, generando le relative ricevute e ingenerando (nel difensore) il conseguente affidamento di completamento di deposito”,
l'eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali da parte del cancelliere, con conseguente invito a procedere a nuovo deposito corredato dalla ricevuta telematica attestante il pagamento del contributo unificato, determini – in assenza di una norma che commini espressamente la sanzione della nullità – una mera irregolarità del deposito effettuato.
In definitiva, poiché la ricevuta telematica del primo deposito dell'atto è stata tempestivamente generata in data 17.1.2025 (prima, quindi, della scadenza del termine per la costituzione in giudizio dell'appellante), l'irregolarità fiscale, rilevata dalla cancelleria e successivamente sanata, e l'iniziale rifiuto del detto primo deposito non compromettono la salvezza degli effetti dello stesso deposito, in quanto effettuato nel termine di legge.
In sede di note conclusionali, l'appellante evidenzia – per la prima volta – il “difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, di legittimazione attiva e passiva del liquidatore giudiziale del concordato preventivo (avv. Allù)”.
In particolare, osserva come il debitore ammesso al concordato preventivo mantenga - in assenza di una previsione analoga a quella di cui all'art. 43 della legge fallimentare - il diritto e il potere di agire in giudizio a tutela del proprio patrimonio. Aggiunge che, nella vicenda in esame, al liquidatore giudiziale era stato conferito soltanto il potere di gestire e amministrare i beni personali dei soci di e non quelli facenti capo direttamente alla società, in virtù del fatto CP_1
che soltanto i primi beni, per disposizione dei soci, erano stati vincolati – con atto di destinazione redatto dal notaio – a soddisfare le preteste dei creditori.
L'eccezione va disattesa.
L'art. 182 della legge fallimentare, nell'indicare le norme della procedura fallimentare applicabili al liquidatore giudiziale nominato in sede di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non richiama gli articoli 25 e 31 che, in materia di fallimento, demandano al giudice delegato l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del curatore.
In questa situazione di carenza normativa, si ritiene che lo stesso decreto di omologa, con il quale il giudice delegato può provvedere alla nomina del liquidatore giudiziale, individui i poteri e i limiti spettanti a quest'organo nell'esecuzione del concordato preventivo.
Il Tribunale di Ragusa, nel decreto di omologa del 4.3.2019, prevedeva che il liquidatore giudiziale, per potere intraprendere azioni giudiziali, dovesse ottenere – in via preventiva – il parere favorevole del commissario giudiziale e, successivamente, chiedere apposita autorizzazione al giudice delegato.
In conformità a quanto previsto nel decreto di omologa, il liquidatore giudiziale – dopo avere rappresentato di avere inoltrato alla diverse richieste di pagamento – Parte_2
chiedeva, in data 27.10.2020, l'autorizzazione al giudice delegato ad agire in giudizio al fine di recuperare il credito vantato da aggiungendo di avere già ottenuto il parere favorevole CP_1
del commissario giudiziale.
Il giudice delegato, valutata l'opportunità dell'azione giudiziaria nell'ottica del soddisfacimento delle pretese dei creditori, autorizzava, in data 29.10.2020, il liquidatore giudiziale ad agire in giudizio e invitava il liquidatore della società, , a “consegnare la documentazione Controparte_2
relativa al credito”.
Per espressa previsione contenuta nel decreto di omologa del concordato preventivo, il liquidatore giudiziale aveva, quindi, facoltà, previ parere del commissario giudiziale e autorizzazione del giudice delegato, di agire in giudizio al fine di riscuotere i crediti vantati da
[...] CP_
in quanto rientranti nell'oggetto della disposta cessione dei beni ai fini del soddisfacimento dei creditori della società ammessa al concordato preventivo.
Alla luce delle pregresse considerazioni, il liquidatore giudiziale deve, pertanto, considerarsi titolare della legittimazione processuale attiva in ordine al presente giudizio concernente un credito della CP_1
Ciò detto, con l'unico motivo di gravame spiegato, l'appellante censura la decisione del giudice di primo grado in quanto affetta da un'errata valutazione delle emergenze probatorie in atti e da difetto di motivazione.
In particolare, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, la contestazione del credito non si è limitata a “mere asserzioni labiali”, avendo – già in primo grado
– disconosciuto formalmente le fatture prodotte in sede monitoria.
L'appellante rileva, ancora, che l'espressione “acconto al maggior dare”, adoperata nella pec del
28.9.2020, non costituisce ricognizione dell'intero debito, come erroneamente ritenuto dal
Tribunale, ma va interpretata, al contrario, come riferita all'unica fattura riconosciuta e per la quale sono stati disposti i due bonifici in acconto.
Censura, inoltre, la rilevanza probatoria attribuita dal giudice di primo grado alla relazione redatta dal dott. , evidenziando, nello specifico, come la stessa costituisca soltanto una perizia Persona_1
di parte predisposta al fine di accedere alla procedura di concordato preventivo.
Sostiene, infine, come le bolle di consegna, prodotte in giudizio dalla società creditrice, non possano considerarsi validamente sottoscritte tenuto conto del fatto che sono prive di firma, timbro o nome che consentano di ricondurle alla società debitrice.
Il motivo è infondato.
E invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario.
In generale, pertanto, incombe sul creditore l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa azionata in giudizio, non potendo né la fattura, né l'estratto delle scritture contabili – titoli idonei, in sede monitoria, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo – costituire fonte di prova in favore dell'emittente in mancanza di accettazione del debitore (Cass., Sez. II, sent. n. 14399/2024; Cass., Sez. VI, ord. n. 5827/23; Cass., Sez. VI, ord. n. 33575/21; Cass., Sez. II, sent. n.
26801/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, in caso di contestazione del rapporto intercorso tra le parti, la fattura, in ragione della sua formazione unilaterale, costituisce un mero indizio delle prestazioni eseguite.
Tanto premesso, occorre rilevare – nella fattispecie – la mancata, tempestiva e specifica contestazione del credito da parte della società debitrice.
Il liquidatore giudiziale di subito dopo la nomina intervenuta in data 5.3.2019, inviava, in CP_1
data 6.5.2019, una prima pec alla al fine di evidenziare il mancato Parte_1
pagamento di fatture per un importo complessivo pari a euro 266.707,85. Non avendo ottenuto alcun riscontro, inviava - tramite pec - ulteriori solleciti in data 28.5.2019 e in data 10.9.2020.
La società debitrice, nell'unica pec inviata in risposta in data 28.9.2020, riconosceva integralmente la propria esposizione debitoria, in quanto non contestava l'ammontare complessivo del credito per come indicato dal liquidatore giudiziale nelle precedenti pec.
Le fatture, in altri termini, sono state oggetto di generica contestazione soltanto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, senza, peraltro, che siano mai state messe in dubbio l'esistenza stessa del rapporto obbligatorio tra le parti e/o la congruità dei singoli importi indicati nelle diciotto fatture prodotte in giudizio dalla società creditrice.
Nei propri atti difensivi, l'appellante si è, infatti, limitata a disconoscere – in generale – le fatture prodotte e a ribadirne l'irrilevanza ai fini probatori in assenza di una propria sottoscrizione e dell'allegazione del relativo contratto.
Nella medesima pec di risposta del 28.9.2020, tuttavia, l'appellante comunicava il versamento, tramite bonifico, di una somma “in acconto del maggior dare”, senza fare alcun riferimento né a specifici importi dovuti, né a singole fatture, e ammettendo, quindi, implicitamente la debenza dell'intero importo indicato dal liquidatore giudiziale.
A riprova dell'intenzione di riconoscere l'intero debito e dell'assenza di contestazione in relazione alla sua consistenza, l'appellante faceva riferimento – nella medesima pec – al proprio interesse alla formalizzazione di un piano di rientro, cui avrebbero fatto seguito ulteriori rimesse. Il riferimento al “piano di rientro”, da intendersi quale accordo tra debitore e creditore che consente di estinguere con pagamenti rateali l'intero debito, appare, altresì, sintomatico della consapevolezza, in capo all'appellante, della sua ingente esposizione debitoria e della volontà, sebbene attraverso misure agevolatrici, di adempiere integralmente il debito.
Tutti gli elementi sopra considerati consentono di ritenere riconosciuto il debito nella sua interezza e nell'ammontare indicato dal liquidatore giudiziale nelle menzionate pec, importo da cui vanno detratte - come, del resto, ha già fatto la creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo - le somme versate in acconto dalla società debitrice con i due bonifici.
Deve, in proposito, ritenersi priva di riscontri la tesi difensiva dell'appellante che mira a imputare a una specifica fattura, e non all'intero debito, i due bonifici effettuati in acconto.
L'appellante, infatti, non ha né specificato la fattura a cui avrebbero dovuto esclusivamente imputarsi i due pagamenti eseguiti in acconto, né prodotto in giudizio copia dei bonifici effettuati da cui possa desumersi un riconoscimento (del debito) soltanto parziale e circoscritto a una singola fattura.
Inoltre, l'appellante - sebbene abbia evidenziato nei propri scritti difensivi che il liquidatore giudiziale, in una delle pec inviate, ha fatto erroneamente riferimento, quale fatto storico alla base del rapporto creditizio, a presunti canoni locatizi - non ha né mai contestato l'esistenza di un rapporto di fornitura di prodotti agro-alimentari tra le società (fatto storico individuato quale fonte del credito già nel ricorso per decreto ingiuntivo), né mai allegato, o provato, fatti estintivi o modificativi del predetto rapporto, limitandosi a dolersi della mancata produzione in giudizio del contratto, di per sé non necessaria stante la libertà di forma negoziale in materia di forniture.
Fermo restando che il debito deve considerarsi integralmente riconosciuto, deve osservarsi che le fatture e le bolle di consegna prodotte in giudizio dall'odierna appellata (nonostante le seconde non presentino sottoscrizioni idonee a ricondurle inequivocabilmente alla società debitrice) costituiscono elementi indiziari idonei ad avvalorare l'esistenza del credito.
Deve, altresì, evidenziarsi come i registri I.V.A. prodotti dalla società opposta forniscano – ai sensi dell'art. 2710 c.c. – un ulteriore elemento indiziario a sostegno della sussistenza dei presupposti del dedotto credito. Infatti, le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass., Sez. II^, sent. n. 9968/2016).
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n.
147/2022 in rapporto allo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 con riferimento alle svoltesi fasi processuali (fra esse compresa la fase di trattazione), e facendo applicazione, tenuto conto del limitato grado di difficoltà della controversia, dei parametri minimi
– seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 96/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1012/2024 del Parte_1
7.6.24 del Tribunale di Ragusa (resa nel procedimento n. 3455/2022 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
, che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi di avvocato (di Controparte_1
cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Catania il 30 settembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro