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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,della seguente
SENTENZA
Emessa nella causa civile iscritta al numero 285/2022 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina MICALE ricorrente contro rappresentata e difesa dall' avv. Ivano MARCEDONE, resistente. CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.02.2022 l'avv. Micale ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 59820210000893534000 recapitato il 24.12.2021 con cui l' ha chiesto il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 3.309,36 a titolo di contributi, sanzioni etc . per il reddito da lavoro autonomo per periodi dal 01 2019 al 12 2019 con l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata commercianti effettuata dall' . CP_1
Deduce l'opponente nella sua brevissima contestazione che nessuna iscrizione alle gestioni previdenziali dell' è stabilita solo per l'Amministratore delle Società a Responsabilità Limitata CP_1 che riveste solo la qualità di amministratore .
Si instaurava il presente procedimento e con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l' CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la regolarità della richiesta di pagamento avanzata sussistendone i presupposti di legge.
Nel corso del giudizio veniva articolata una prova per testi che veniva rigettata per la formulazione generica dei quesiti ed in assenza di altra attività istruttoria all'udienza odierna previa discussione la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va rigettato.
pagina 1 di 2 Invero si condivide quanto prospettato nella comparsa dell' , e provato documentalmente dal CP_1 certificato camerale prodotto in atti che non ha aggiunto nessun altro elemento utile ad escludere la sua
“conduzione “ dell'attività commerciale.
La società risulta avere tre dipendenti ! Il ricorrente è indubbio che esercita l'attività in modo continuativo prevalente ed esclusivo e dando quelle direttive ed indicazioni allo svolgimento dell'attività commerciale , secondo quindi i criteri che giuridicamente fanno scattare i presupposti per l'imposizione contributiva.
Situazione analoga ad altre attività commerciali per le quali sarebbe opportuno procedere con maggiore tempistica alla loro cancellazione così come peraltro effettuato anche per la società sottostante al rapporto contributivo impugnato .
Al rigetto della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da per infondatezza dello stesso , e per l'effetto Parte_1 conferma l'avviso di addebito impugnato
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' che liquida in complessivi € CP_1 1.200,00 oltre IVA e CPA e 15% per spese generali
Siracusa, 08.07.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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