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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 937/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BERTON HELGA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BERTON HELGA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 03/12/1999 tra i coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Parte_2
12/11/1974, matrimonio non trascritto in Italia, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, in via condivisa, con collocamento Per_1
prevalente presso la residenza della madre.
2) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport - residenza e/o domicilio). Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente nei tempi in cui il minore sarà con loro;
in ogni caso, il genitore con il quale il figlio si troverà potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse dello stesso, informando tempestivamente l'altro genitore. Il signor potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato fino Pt_3
alle ore 19:00 della domenica, nonché un pomeriggio infrasettimanale, da concordare in funzione agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore;
potrà inoltre tenerlo con sé una settimana durante le vacanze natalizie, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale e di quella di Capodanno, per la metà delle vacanze pasquali e per due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, in
2 periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3) Il signor verserà mensilmente alla signora l'importo di euro 350,00 a titolo Pt_1 Parte_4
di concorso nel mantenimento del figlio minore somma che verrà annualmente rivalutata in Per_1
relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT;
tale somma verrà versata dal signor alla signora entro il giorno 10 di ogni mese;
inoltre il signor Pt_1 Parte_4 Pt_1
corrisponderà il 70% delle spese straordinarie da intendersi regolate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. L'assegno unico, qualora spettante, verrà percepito al 100% dalla signora
Parte_5
4) I ricorrenti dichiarano di avere autonoma sistemazione abitativa, la signora in Parte_4
GA (TV) via Vincenzo Bellini n. 23 int. 2 nell'appartamento di sua proprietà ove risiede anche attualmente con il figlio e la figlia mentre il signor in GA (TV), via Per_1 Per_2 Pt_1
Tagliamento, n. 47 int.1.
5) I ricorrenti, che hanno già definito ogni questione economica e patrimoniale tra loro, dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi pretesa per il proprio mantenimento.
6) le parti si scambiano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio, e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore Per_1
7) Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
3 dott.ssa Marina Righi
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