Sentenza 10 luglio 1968
Massime • 2
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice di merito che, al fine di negare il diritto alla indennita di preavviso, accerta che il rapporto di lavoro e cessato per volontarie dimissioni del lavoratore,anche se la tesi delle dimissioni volontarie sia stata prospettata dalla controparte congiuntamente a quella della risoluzione consensuale del rapporto.*
L'indennita di anzianita va ragguagliata alla misura dell'ultima retribuzione spettante al lavoratore secondo la legge, i contratti collettivi e le Disposizioni contrattuali,e non in base alla maggiore retribuzione abusivamente percepita, a nulla rilevando che il datore di lavoro non abbia chiesto la restituzione della differenza percepita in piu, perche il mancato Esercizio della facolta di chiedere la restituzione non comporta il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, della legittimita della maggior misura della retribuzione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/1968, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1968 |
Testo completo
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice di merito che, al fine di negare il diritto alla indennita di preavviso, accerta che il rapporto di lavoro e cessato per volontarie dimissioni del lavoratore,anche se la tesi delle dimissioni volontarie sia stata prospettata dalla controparte congiuntamente a quella della risoluzione consensuale del rapporto.*