Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 gennaio 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2001 |
Commentari • 4
- 1. Trattamento di malattiaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi e Alexander Bell Scheda sintetica Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa. In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo …
Leggi di più… - 2. Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2011
- 3. Circolare del 29/07/2008 n. 22 - Min. Economia e FinanzeMin. Economia e Finanze · 29 luglio 2008
Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato All\'Ufficio centrale di ragioneria presso l\'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Alle ragionerie territoriali dello Stato Ai Revisori dei Conti in rappresentanza del Ministero dell\'economia e delle finanze presso Enti ed organismi pubblici e per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto All\'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All\'avvocatura generale dello Stato Premessa. Con il decreto del Ministro …
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 24/05/1996 n. 76 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VIMin. Finanze · 24 maggio 1996
Con nota del 7 novembre 1995, n. 27269/95/MC/102/1 (27), codesto Ministero, richiamando i chiarimenti forniti nell\'Appendice alle istruzioni per la compilazione al Mod. 740/95, pag. 21, circa l\'assoggettabilita\' ad imposizione di determinate indennita\' e somme erogate, ai lavoratori dipendenti, dall\'INPS o da altri enti direttamente o tramite il datore di lavoro, e in particolare delle indennita\' corrisposte ai cittadini colpiti da tubercolosi - indennita\' post-sanatoriali, indennita\' giornaliera, assegno di cura e sostentamento, previsti dalla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1975, n. 419 -, ha chiesto il parere di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 83
- 1. Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 891Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FO GGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6904 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente T R A , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1 PARTE RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale RAGIONI DI FATTO E DI …Leggi di più...
- indebito assistenziale·
- reddito assoggettabile a IRPEF·
- art. 52 L. n. 88/1989·
- indebito previdenziale·
- integrazione al trattamento minimo·
- assegno ordinario di invalidità·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- ripetibilità indebito·
- onere della prova
- 2. Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4988Provvedimento: TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO Verbale della causa n. 12404/2023 Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate da parte ricorrente Il Giudice dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice CI OR, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12404/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente TRA (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 LU ER ( per mandato in atti Email_1 RICORRENTE CONTRO …Leggi di più...
- indennità giornaliera ex l. n. 1088 del 1970·
- diritto all'indennità·
- prescrizione quinquennale·
- contumacia·
- spese di lite·
- art. 1 l. n. 1088/1970·
- ricovero e cura ambulatoriale·
- tubercolosi polmonare
- 3. Trib. Palmi, sentenza 10/10/2024, n. 1064Provvedimento: TRIBUNALE DI PALMI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Visto l'art. 127 ter c.p.c.; Lette le note scritte depositate; Ritenuta la causa matura per la decisione; Emette la seguente SENTENZA nella controversia in materia di previdenza iscritta al n. RG 561 /2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente TRA , rappresentato e difeso dall' Avv. ITALIANO Parte_1 PASQUALE, giusta procura in atti. ricorrente E in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato giusta procura generale alle liti in atti resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data …Leggi di più...
- cure antiturbercolari·
- indennità giornaliera per cure ambulatoriali·
- interessi legali·
- Legge 419/1975·
- spese di lite·
- requisiti indennità·
- art. 127 ter c.p.c.
- 4. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 24Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: 1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente 2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere 3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 668/2022 R.G.L. e vertente TRA , la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANTONIO Parte_1 MARANDO, giusta procura in atti; - …Leggi di più...
- CTU medicolegale·
- inammissibilità appello·
- contributo unificato·
- malattia tubercolare attiva·
- indennità antitubercolare·
- giurisprudenza Cassazione·
- spese di lite·
- indennità giornaliera·
- art. 127 ter c.p.c.·
- assicurazione obbligatoria contro le malattie
- 5. Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 185Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3901 /2020 R.G., promossa da: , nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1 Fisc. , elettivamente domiciliato in CONTRADA C.F._1 CAVARRETTA N.88 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. NOCIFORA TIRANNO MARIELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente - contro CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1 C/O AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio …Leggi di più...
- ripristino indennità·
- art. 2 Legge n. 241/1990·
- accertamento medico-legale·
- art. 4 Legge n. 1088/1970·
- tutela del legittimo affidamento·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- spese di lite·
- sospensione illegittima·
- indennità ACT (Assegno Cure Tubercolari)·
- diritto al contraddittorio
Versioni del testo
- Art. 1.
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale e' corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Detta indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le festivita', non potra' comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuera' ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.
L'indennita' e' maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'.
L'indennita' predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non e' dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall' articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'". - Art. 2.
Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennita' post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo precedente.
L'indennita' post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall' articolo 2 della legge 14 novembre 1963 n. 1540 , e' ridotta alla meta' per i familiari a carico degli assicurati.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 , e' sostituito dal seguente: "L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall' articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'". - Art. 3.
Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:
lire 25.000, piu' lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;
lire 15.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del lavoratore assicurato.