Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 gennaio 1971 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2001 |
Commentari • 4
- 1. Trattamento di malattiaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi e Alexander Bell Scheda sintetica Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa. In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo …
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Giurisprudenza • 89
- 1. Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 891Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FO GGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV AP, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6904 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente T R A Parte_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Natale PARTE RICORRENTE E CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO …Leggi di più...
- indebito assistenziale·
- reddito assoggettabile a IRPEF·
- art. 52 L. n. 88/1989·
- indebito previdenziale·
- integrazione al trattamento minimo·
- assegno ordinario di invalidità·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- ripetibilità indebito·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1.
Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale e' corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Detta indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le festivita', non potra' comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuera' ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.
L'indennita' e' maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'.
L'indennita' predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non e' dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall' articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'". - Art. 2.
Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennita' post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo precedente.
L'indennita' post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall' articolo 2 della legge 14 novembre 1963 n. 1540 , e' ridotta alla meta' per i familiari a carico degli assicurati.
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 , e' sostituito dal seguente: "L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall' articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'". - Art. 3.
Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:
lire 25.000, piu' lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;
lire 15.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del lavoratore assicurato.