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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220020579945503 REGISTRO 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0830040210000012010 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 15.10.2025 Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 028/2022/0020579945503, notificata il 2.07.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento, da parte del de cuius Nominativo_1, della Imposta di registro locazione fabbricati anno 2010, per un importo di euro 1.822,26.
Il ricorrente, difeso dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione 8/3/004021/000/001/2010;
2) intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito vantato;
3) nullità della notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 65 del DPR 602/73.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione per eccepire il difetto di legittimazione in relazione alla notifica dell'avviso di liquidazione e, nel merito, la legittimità della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che il prodromico avviso era stato ritualmente notificato il 30.09.2014 a Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che benché l'Agenzia delle Entrate abbia dichiarato che il prodromico avviso era stato ritualmente notificato, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica.
Il giudice rileva altresì che, ai sensi dell'art. 76 TUR, comma 2-bis, “l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili di cui all'art. 17 DPR 131/86, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di scadenza del pagamento”
Orbene, essendo stata la cartella di pagamento impugnata notificata il 2/07/2025 e non risultando notificato il prodromico avviso di liquidazione, si deve ritenere compiuto il termine decadenziale di cinque anni, scadente il 31 dicembre 2015, sicché l'Agenzia delle Entrate è decaduta dal diritto alla riscossione del tributo in contestazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Sussistono giusti quanto evidenti motivi per dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220020579945503 REGISTRO 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0830040210000012010 REGISTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 15.10.2025 Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 028/2022/0020579945503, notificata il 2.07.2025, avente ad oggetto il mancato pagamento, da parte del de cuius Nominativo_1, della Imposta di registro locazione fabbricati anno 2010, per un importo di euro 1.822,26.
Il ricorrente, difeso dall'avv. Difensore_1, eccepiva:
1) omessa notifica del prodromico avviso di liquidazione 8/3/004021/000/001/2010;
2) intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito vantato;
3) nullità della notifica della cartella di pagamento per violazione dell'art. 65 del DPR 602/73.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione per eccepire il difetto di legittimazione in relazione alla notifica dell'avviso di liquidazione e, nel merito, la legittimità della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che il prodromico avviso era stato ritualmente notificato il 30.09.2014 a Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il giudice rileva che benché l'Agenzia delle Entrate abbia dichiarato che il prodromico avviso era stato ritualmente notificato, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica.
Il giudice rileva altresì che, ai sensi dell'art. 76 TUR, comma 2-bis, “l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili di cui all'art. 17 DPR 131/86, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di scadenza del pagamento”
Orbene, essendo stata la cartella di pagamento impugnata notificata il 2/07/2025 e non risultando notificato il prodromico avviso di liquidazione, si deve ritenere compiuto il termine decadenziale di cinque anni, scadente il 31 dicembre 2015, sicché l'Agenzia delle Entrate è decaduta dal diritto alla riscossione del tributo in contestazione.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Sussistono giusti quanto evidenti motivi per dichiarare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il giudice accoglie il ricorso. Compensa le spese