Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 420
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica avviso di liquidazione

    Il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del prodromico avviso di liquidazione.

  • Accolto
    Decadenza e/o prescrizione del credito

    Il giudice ritiene che, ai sensi dell'art. 76 TUR, comma 2-bis, il termine decadenziale di cinque anni per la riscossione del tributo, scadente il 31 dicembre 2015, sia stato superato, considerando la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 2/07/2025 e la mancata prova della notifica del prodromico avviso.

  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella di pagamento

    La decisione si basa principalmente sulla decadenza del diritto alla riscossione a causa della mancata notifica dell'avviso di liquidazione e del superamento dei termini previsti dalla legge, rendendo irrilevante l'esame di questo motivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 420
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 420
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo