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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 31/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2020 1445
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1445/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Russo, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) l'11.07.1985, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ivano Piluso,
Emanuele Vento e Giuseppa Privitera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 23.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 16.12.2020, ritualmente notificato, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di separazione con addebito alla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in data 02.08.2004 a Caltagirone, e dalla cui unione sono nate due figlie, e quest'ultima ancora minorenne, oggi di anni 16. Per_1 Per_2
Il ricorrente esponeva che l'unione coniugale si era deteriorata già da tempo, a causa del comportamento della moglie, la quale era da sempre stata una madre assente e disinteressata al benessere delle figlie, ed una moglie poco fedele, attese le diverse relazioni extraconiugali dalla stessa intraprese nel corso della vita matrimoniale, che il ricorrente aveva sempre perdonato per il bene della famiglia.
Nello specifico, il ricorrente riferiva, poi, che la moglie aveva da ultimo abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con un altro uomo, tale
(dal quale peraltro attendeva un figlio), noto per essere un Persona_3
pregiudicato per fatti di droga, e che tale circostanza preoccupava lo stesso ricorrente, il quale aveva richiesto l'intervento dei servizi sociali al fine di salvaguardare la salute psico-fisica della figlia minore . Per_1
Con il proprio atto introduttivo, pertanto, domandava disporsi l'affido esclusivo a sé delle figlie minori, in considerazione dello stile di vita condotto dalla madre, e conseguente assegnazione della casa coniugale allo stesso. Sotto il profilo
2 economico, il ricorrente domandava che venisse posto a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura di €
400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle stesse.
Con comparsa del 24.5.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra , la CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto - soprattutto in ordine ai presunti tradimenti ed all'uso di droghe e alcool- e, per converso, ne domandava l'addebito al marito, alla luce della condotta frequentemente violenta, sia dal punto di vista fisico che verbale, tenuta dallo stesso nei confronti della moglie e delle figlie.
La convenuta, pertanto, domandava disporsi l'affido esclusivo in suo favore delle figlie minori, con la previsione di incontri padre-figlie presso spazi neutri ed alla presenza degli assistenti sociali all'uopo incaricati, oltre che l'assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie nella misura di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore delle stesse.
All'udienza presidenziale del 04.06.2021 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede il ricorrente dichiarava di trovarsi agli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione e ribadiva di essere preoccupato per le figlie, soprattutto per la minore attesa la frequentazione della madre con soggetto pregiudicato e altresì Per_1
dedito all'uso di alcol e droghe;
negava, inoltre, di avere usato violenza nei confronti delle figlie, salvo qualche schiaffo alla figlia minore a causa del Per_1
carattere ribelle della stessa.
All'udienza del 25.06.2021 venivano sentite le figlie e le quali Per_1 Per_2
confermavano che la relazione con il padre era caratterizzata da un preoccupante clima di abituale aggressività, non solo verbale nei confronti delle stesse, ma anche fisica, in particolare nei confronti della minore . Il Presidente delegato, Per_1
sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del
3 28.06.2021 disponeva l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, mantenendole collocate presso di lei, alla quale assegnava, altresì, la casa coniugale. Dava, poi, incarico al Servizio Sociale di Caltagirone di regolamentare le visite tra il padre e le minori, tenendo conto delle volontà di queste ultime e fissando un calendario di incontri da tenersi in forma protetta, oltre all'incarico di monitorare la complessiva situazione familiari delle minori;
dal punto di vista economico, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di €
250,00, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per le figlie.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale della convenuta e l'audizione dei testimoni ammessi, all'udienza del 20.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della
L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
4 Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dal ricorrente deve essere rigettata, poiché i rilievi mossi dallo stesso non sono stati forniti di prove adeguate a fondare un giudizio di esclusiva responsabilità nell'insorgere della crisi coniugale in capo alla resistente.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi"
(Cass. n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della
5 convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Calando i superiori princìpi al caso in esame, in ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente si ritiene che lo stesso non abbia assolto l'onere di provare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento dell'unione alla moglie.
Né può assurgere a prova della stessa il fatto che la resistente aveva abbandonato il tetto coniugale, poiché questa circostanza non sempre rappresenta la causa della frattura coniugale, ben potendo in taluni casi rappresentare il culmine della stessa, con conseguente impossibilità di protrarre oltre la convivenza per giusta causa.
Peraltro, rispetto alla circostanza dell'abbandono del tetto coniugale, le parti hanno fornito indicazioni diverse, soprattutto dal punto di vista temporale, poiché il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo (dicembre 2020), dichiarava che la moglie “da qualche mese, intrattiene una relazione extraconiugale stabile, ed ha abbandonato il tetto coniugale, trasferendosi presso la residenza del nuovo compagno di nazionalità albanese”, senza però fornire alcuna prova dettagliata in grado di far risalire la suddetta relazione al periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme e, pertanto, a provare che sia stata proprio questa la causa della crisi fra i coniugi. La resistente, dal canto suo, in sede di interrogatorio formale, precisava che “nell'anno 2019 io me ne sono andata da casa con le bambine e sono andata a vivere giù nella casa di mia madre”.
Né a diversa conclusione può giungersi sulla base di quanto affermato dalla teste
, madre del ricorrente, la quale, in riferimento alla circostanza di cui Tes_1
al numero 4 della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 6 di parte ricorrente, precisava “di aver visto in via Roma la resistente con l'attuale compagno quando ancora i coniugi stavano ancora insieme. Era l'anno 2021”.
6 Osserva il Collegio che quanto riferito dal superiore teste non può avere valenza probatoria poiché non conferente dal punto di vista temporale, atteso che la stessa riferisce di un episodio avvenuto nel 2021, e cioè in un periodo successivo non solo all'allontanamento del tetto coniugale da parte della moglie ma alla stessa proposizione del ricorso de quo, con la conseguenza che tale dichiarazione non può assumere rilevanza ai fini della prova che proprio l'infedeltà della CP_1
sia stata la causa della rottura del rapporto matrimoniale.
Alla luce delle superiori affermazioni, osserva questo Collegio che non è possibile individuare specifici fatti a cui poter ricollegare, con il necessario e sopra descritto nesso di causalità, l'insorgere della crisi coniugale né affermare con certezza che la riferita relazione extraconiugale sia stata la causa della crisi fra i coniugi.
Del resto, lo stesso ricorrente, nel proprio atto introduttivo, dichiarava che “già da diverso tempo, i rapporti tra i coniugi si sono incrinati, la vita coniugale è divenuta difficile, insostenibile e intollerabile, tant'è che sono iniziate a sorgere le prime incomprensioni tra i coniugi…”, riferendo ulteriormente che lo stesso, per il bene della famiglia, aveva cercato, invano, di superare le divergenze esistenti nel rapporto di coppia ma che “tuttavia, i tentativi del ricorrente sono stati inutili e privi di riscontro da parte della sig.ra ”. Controparte_1
Allo stesso modo, devono ritenersi generiche le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine alla presunta dipendenza del compagno della resistente da alcol e droghe quale fonte di pericolo per le figlie minori, poiché trattasi di generiche illazioni non supportate da alcuna prova o evidenza. Per tale ragione non può trovare accoglimento la domanda di ammonimento formulata dal ricorrente nei confronti della moglie, volta a mantenere un comportamento consono e adeguato ai propri doveri di genitore.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni questo Collegio ritiene che la domanda di addebito avanzata dal ricorrente non risulti adeguatamente provata e pertanto deve essere rigettata.
***
7 La domanda di addebito formulata dalla convenuta, invece, è fondata e merita accoglimento.
Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia una attenuazione qualora, come nel caso di specie, il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici. Ciò in quanto le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità.
Ed invero “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31901).
Nel caso di specie le gravi accuse avanzate dalla resistente e poste alla base della domanda di addebito della separazione non sono state completamente smentite dal ricorrente (il quale, invero, ha confermato di aver alzato le mani, in tre occasioni, nei confronti della figlia ), e trovano altresì conforto nelle Per_1
dichiarazioni specifiche e circostanziate rese da entrambe le figlie della coppia, all'udienza del 25.06.2021, innanzi al Presidente delegato.
8 In tale occasione, la figlia maggiore dichiarava “non ho per niente un buon Per_1
rapporto con mio padre perché lui ha sempre alzato le mani su di me e su mia mamma. L'ultima volta che mi ha chiamato mi ha detto “appena vi prendo a te e
a tua mamma e a tutta la vostra famiglia vi scanno”. Ed ancora “c'erano delle volte in cui mia mamma per le botte che le dava non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto;
sono venuti tante volte da noi Carabinieri perché mia nonna sentiva le grida e li chiamava. Ogni volta che alzava le mani su mia mamma poi picchiava anche me. Il 5 di novembre del 2020 io ho deciso di denunciarlo ai Carabinieri ma prima sono stata in Ospedale, perché lui mi aveva picchiato”. Anche la minore pur dichiarando di non aver mai subito violenza fisica da parte del Per_2
padre (“…non mi ha mai messo le mani addosso come faceva con mia sorella e soprattutto con mia mamma…”), riferiva però di essere rimasta ad abitare col padre perché aveva paura della sua reazione nel caso avesse manifestato la volontà di abitare presso la madre. Nello specifico, infatti, riferiva che “io in realtà però non volevo stare con lui, volevo stare con mia mamma ma avevo paura di dirgli la verità perché avevo paura che facesse quello che aveva fatto a mia sorella, cioè alzare le mani. Lui lo faceva sempre e io lo vedevo così come vedevo quando picchiava mia mamma, molte volte tipo dava pugni in testa e cose simili”. Oltre alla violenza verbale che caratterizzava il linguaggio usato dal padre nei confronti delle figlie, alle quali rivolgeva epiteti quali “sei una merda, lurda e cose del genere” oppure “handicappata” (cfr. verbale udienza del 25/06/2021).
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dalla teste madre Testimone_2
della resistente, la quale, in ordine alle circostanze di cui al numero 1 della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 2 di parte resistente, precisava “di aver assistito ad alcuni episodi in uno dei quali il ha picchiato mia nipote Pt_1 Per_1
e mia figlia dopo l'ha condotta al pronto soccorso. Preciso che in quella circostanza c'ero io e mia madre e abbiamo visto che il era nervoso poiché Pt_1
gli avevano prolungato gli arresti domiciliari e nonostante io ho cercato di impedirlo lui ha picchiato ”. Per_1
9 In conclusione, gli elementi soprarichiamati paiono quindi sufficientemente idonei ad accertare che, durante il matrimonio, il comportamento del marito sia stato connotato da atteggiamenti aggressivi e fortemente lesivi della dignità della resistente e delle figlie, comportamenti idonei di per sé a giustificare l'addebito della separazione al marito.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione a carico del ricorrente deve essere accolta.
§
Su affidamento e collocamento delle figlie
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento delle figlie, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale Per_1
dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come alle visite del genitore non collocatario.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minore giova osservare che nell'atto introduttivo del presente giudizio Per_2
parte ricorrente domandava disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie
(all'epoca entrambe minorenni) con collocamento presso di sé, in ragione dell'inidoneità della madre e del disinteresse della stessa nei confronti delle proprie figlie. La convenuta, dal canto suo, contestava quanto esposto dal ricorrente e si opponeva alla superiore domanda, riferendo piuttosto delle violenze perpetrate dal ricorrente in danno di moglie e figlie e domandando, pertanto, l'affidamento esclusivo delle figlie con collocamento presso di sé. La stessa convenuta ha reiterato la domanda per tutto il prosieguo del giudizio, rilevando, altresì, il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, anche dal punto di vista economico, e segnalando il mancato adempimento da parte di questi dell'onere di mantenimento nei confronti delle figlie posto a suo carico.
Con ordinanza presidenziale del 28.06.2021 il Presidente affidava le figlie e in maniera esclusiva alla madre, disponendo che gli incontri padre- Per_2 Per_1
10 figlie avvenissero in apposito spazio neutro presso i Servizi sociali del Comune di Caltagirone.
Secondo la Suprema Corte, “l'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori non è censurabile laddove, accertata inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2023 n. 18828).
Sul punto, anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento. Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli” (cfr. Tribunale Trapani, sent. 4 gennaio
2023, n. 5).
Tanto premesso, aderendo alle valutazioni ivi contenute, ritiene il Collegio di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del
28.06.2021, apparendo ancora attuale e maggiormente rispondente all'interesse della minore - stante l'oggettiva insussistenza allo stato di un rapporto Per_2
padre- figlia - il suo affidamento esclusivo alla madre con il mantenimento della sua attuale collocazione presso quest'ultima.
A supporto della decisione resa si è necessariamente tenuto conto di quanto emerso in sede di audizione della minore, dalle cui dichiarazioni emergeva una relazione con il padre caratterizzata da un preoccupante clima di abituale aggressività, non solo verbale ma anche fisica nei confronti delle figlie, oltre che del contenuto della relazione congiunta del NPIA di Caltagirone e dei Servizi
11 Sociali incaricati, nella quale si riferiva della difficoltà della minore Per_2
nell'affrontare il tema della figura paterna e dei conseguenti sentimenti di terrore e rabbia che emergevano.
A ciò si aggiunga che i Servizi Sociali di Caltagirone, incaricati dal Tribunale in sede presidenziale, hanno confermato che il padre avrebbe loro riferito che
“valutato il comportamento delle figlie, a suo dire immorale (asserisce di essere
a conoscenza che le ragazze non hanno regole che la sera sono in giro fino a tarda notte) e la loro indisponibilità ad incontrarlo, ha deciso di non volere più avere contatti con le stesse” (cfr. relazione congiunta avente n. prot. 0034224 del 13.01.2022 in atti).
Le superiori affermazioni risultano di per sé indicative del citato totale disinteresse che rende inopportuno un affidamento condiviso e giustifica, quindi,
l'affidamento esclusivo della minore così come richiesto dalla resistente.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare (di proprietà della nonna materna) alla sig.ra in Controparte_1
quanto genitore collocatario della minore.
Ciò posto si ritiene che, vista l'età di (che a giugno compirà sedici anni), Per_2
e le difficoltà sopra esposte inerenti al rapporto padre-figlia, appare superfluo disporre una rigida predeterminazione di giorni e orari di visita con il padre, dovendo pertanto rimettersi ai liberi accordi tra le parti e tenendo conto anche della volontà della stessa minore ogni modalità di frequentazione padre-figlia.
§
Sul mantenimento della figlia Per_1
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre si osserva quanto segue.
Il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 28.06.2021 aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti delle figlie e Per_1
pari a complessivi € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
12 Con riferimento alla figlia divenuta maggiorenne nelle more del Per_1
procedimento e oggi di anni 21, questo Collegio ritiene di dover revocare l'obbligo di mantenimento in capo al padre stabilito in via provvisoria nei suoi confronti per le ragioni che seguono.
Giova rammentare che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) – (Cass. n. 18076/2014).
Nella fattispecie de qua, è appena il caso di rilevare che il ricorrente ha domandato ridursi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie sul presupposto che la figlia maggiore della coppia ha ormai raggiunto un'indipendenza economica nelle more del presente procedimento.
Tale circostanza non è stata contestata dalla resistente, la quale, nelle repliche di cui all'art. 190 c.p.c., precisava che “seppur divenuta maggiorenne la figlia , Per_1
quest'ultima non è certamente economicamente indipendente non avendo un'occupazione stabile che le consenta di essere considerata tale”, senza tuttavia fornire maggiori indicazioni circa l'occupazione lavorativa della stessa, ma tuttavia ammettendo che la figlia non ha in corso studi universitari o altra attività di formazione professionale ma piuttosto ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro, seppur ancora con tipologie contrattuali verosimilmente a termine.
Nondimeno, al riguardo, la resistente non ha fornito alcuna prova circa la tipologia di contratto sottoscritto dalla figlia né circa la durata dello stesso né, tantomeno, sull'attinenza o meno della tipologia di lavoro con il titolo di studi conseguito, così come non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che la stessa sia ancora a suo esclusivo ed integrale carico, come deve ritenersi essere suo onere atteso che è la resistente medesima a chiedere la corresponsione di un contributo per il mantenimento.
13 Pertanto, la mera affermazione verbale circa la mancanza di occupazione stabile non è, da sola, sufficiente a motivare invece un mantenimento a tempo indeterminato da parte del padre.
Ed invero, è noto che, pur non costituendo la maggiore età una automatica causa di esonero dagli obblighi dei genitori di continuare a provvedere alle esigenze dei figli, è tuttavia altrettanto consolidato il principio secondo cui tale obbligo cessa comunque nel momento in cui questi ultimi si rendono economicamente autosufficienti, gravando sempre sulla parte che richiede il permanere di tale sostegno l'onere di provare che tale mutamento non si sia verificato.
Ritiene, pertanto, questo Collegio che, in seguito al conseguimento dell'indipendenza economica, non possa più gravare sul genitore che, Per_1
pertanto, va assolto dall'onere di mantenimento nei suoi confronti, con conseguente revoca di quanto precedentemente disposto con ordinanza presidenziale del 28.06.2021, con decorrenza dal presente provvedimento.
§
Sul mantenimento della figlia Per_2
Con riferimento, invece, alla figlia ancora minorenne, ritiene questo Per_2
Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
La resistente, nel proprio atto introduttivo, domandava determinarsi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, all'epoca entrambe minorenni, nella misura complessiva di € 500,00. Importo che la stessa poi, in sede di comparsa conclusionale, rideterminava nella minore somma di € 400,00 complessivi, in ragione delle accresciute necessità e bisogni di entrambe le figlie. Il ricorrente, invece, da ultimo domandava la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore
14 delle figlie posto a suo carico, alla luce della sopravvenuta maggiore età ed indipendenza economica della figlia Per_1
Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica delle parti, le quali, come si chiarirà meglio al punto successivo, non hanno fornito alcuna indicazione reddituale nel corso del giudizio.
Ad ogni modo, merita di essere valorizzata la condizione della resistente, la quale provvede al mantenimento diretto della figlia con lei convivente, Per_2
situazione che, peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del ricorrente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Pertanto, una volta accertata la permanenza dell'an del contributo al mantenimento in capo al padre, un discorso in parte diverso merita la quantificazione di tale onere, da rideterminarsi in ragione dell'età di Per_2
Ed invero, l'importo provvisoriamente disposto con l'ordinanza presidenziale (€
125,00 mensili) rappresentava già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore della figlia oggi quasi sedicenne, Per_2
dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, della stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
nella misura di € 250,00 mensili.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire Pt_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per la figlia minore, purché previamente concordate e documentate.
§
15 Sul mantenimento della moglie
La resistente, nel proprio atto introduttivo, chiedeva fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili, atteso lo stato di disoccupazione attuale della stessa.
Nessun contributo per il mantenimento della moglie veniva disposto in seno all'ordinanza presidenziale, che non veniva nemmeno reclamata dalla resistente.
Tuttavia, la stessa, in sede di precisazione delle conclusioni, reiterava formalmente tale richiesta.
Come noto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10.05.2021, n. 12329).
Pertanto, “rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali” (cfr. Cassazione
Civile n. 20866 del 2021).
Va ribadito, altresì, che la funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà, appunto, solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione anche delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
16 In ogni caso, in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la resistente non ha fornito alcuna prova, nemmeno a livello di mere asserzioni.
Peraltro, non può nemmeno trascurarsi la circostanza che nessuna delle parti ha fornito alcuna indicazione in merito alla propria condizione reddituale. Ed invero, le uniche informazioni in atti risalgono all'udienza presidenziale, ove il ricorrente dichiarava di lavorare presso una ditta di pulizie, percependo uno stipendio mensile di circa euro 497,00, mentre la resistente dichiarava di non prestare alcuna attività lavorativa, smentendo quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al lavoro nella profumeria che invece, a dire della stessa, era gestita dalla di lei madre. La resistente poi, nel corso del giudizio, precisava di aver provveduto al mantenimento per sé e le proprie figlie grazie a dei lasciti paterni ed all'aiuto della propria famiglia di origine.
Ad ogni modo, in mancanza di indicazioni circa la attuale posizione economica e reddituale di entrambe le parti, non è possibile provare lo squilibrio reddituale tra le stesse, che costituisce il presupposto indefettibile per il riconoscimento del contributo per il mantenimento. Inoltre, si deve evidenziare che la sig.ra CP_1
il prossimo mese di luglio compirà 40 anni, età che, in assenza di specifiche condizioni ostative, le consente un inserimento nel mondo del lavoro nonché di reperire le risorse economiche necessarie, non avendo nemmeno provato in alcun modo di aver cercato invano un'occupazione lavorativa.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta deve essere rigettata.
§
Sulla domanda di risarcimento nei confronti delle figlie
Parte resistente, con la comparsa di costituzione e risposta avverso memoria integrativa, domandava la condanna del ricorrente “al risarcimento in favore delle figlie di una somma, da corrispondere alla madre, che, in via equitativa, l'Ill.mo
Decidente disporrà secondo il proprio libero apprezzamento” - in ragione
17 dell'inadempimento del padre rispetto all'obbligo di mantenimento disposto a suo carico.
Presupposto ineludibile per la proposizione della domanda è l'esistenza di provvedimenti giudiziali che dispongano in materia di esercizio della responsabilità dei genitori o sull'affidamento di figli minori. Passando al caso di specie, l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento fissato dall'ordinanza presidenziale è un fatto che è rimasto incontestato. Ed infatti, sul punto nessuna controdeduzione o difesa è stata spiegata dal ricorrente, il quale non ha dimostrato, neppure in via documentale, di avere adempiuto il proprio obbligo, limitandosi piuttosto a domandare una riduzione del quantum disposto a suo carico. Né v'è dubbio che tale inadempimento possa qualificarsi come “grave” e che rechi un pregiudizio alle figlie, atteso che l'ordinanza presidenziale risale a giugno 2021 e, per quello che consta al Collegio in base alle risultanze processuali, il da allora non versa Pt_1
il mantenimento.
Allo stesso modo risulta particolarmente grave che il sig. detenga Pt_1
indebitamente il computer portatile concesso in comodato d'uso gratuito dall'Istituto scolastico alla figlia per lo svolgimento delle attività Per_2
didattiche. Anche tale circostanza rimaneva priva di contestazione alcuna da parte del ricorrente.
Alla luce delle valutazioni che precedono, va emesso nei confronti del resistente un provvedimento di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. per l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della figlia minore e della figlia (fino Per_2 Per_1
alla data del presente provvedimento) e per la restituzione del pc portatile, non reputandosi, invece, sussistenti i presupposti per l'irrogazione di ulteriori sanzioni.
Sulle ulteriori domande
Da ultimo, parte resistente, in sede di memorie di replica, domandava inibirsi il rilascio del passaporto al ricorrente sino al raggiungimento della maggiore età
18 della figlia al fine di scongiurare il pericolo che a causa di un eventuale Per_2
trasferimento all'estero il ricorrente possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso la figlia.
La superiore domanda, formulata per la prima volta con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., è inammissibile, poiché non è consentito, in tale sede, estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso. In ogni caso la proposizione di tale domanda deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio di separazione.
§
Sulle spese di lite
In considerazione della natura e del complessivo esito del giudizio, ritiene il
Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. ACCOGLIE la domanda di addebito formulata dalla resistente e per l'effetto:
3. DICHIARA che la separazione è addebitabile al sig. Parte_1
4. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
5. DISPONE l'affido esclusivo della figlia alla madre, con Per_2
collocamento presso quest'ultima, disponendo che il padre possa vederla e tenerla con sé secondo quanto indicato in parte motiva;
6. ASSEGNA la casa coniugale alla resistente per le ragioni di cui in parte motiva;
7. REVOCA il contributo al mantenimento precedentemente posto a carico del ricorrente per la figlia ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
19 indipendente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
8. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il CP_2
giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento della figlia l'importo di euro 250,00, oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie per le stesse, purché previamente concordate e documentate;
9. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé formulata dalla resistente;
10. AMMONISCE ex art. 709 ter c.p.c. per le ragioni esposte Parte_1
in parte motiva;
11. RIGETTA le ulteriori domande formulate da parte resistente;
12. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1445/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.10.1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Russo, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) l'11.07.1985, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ivano Piluso,
Emanuele Vento e Giuseppa Privitera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 23.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 16.12.2020, ritualmente notificato, il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia di separazione con addebito alla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in data 02.08.2004 a Caltagirone, e dalla cui unione sono nate due figlie, e quest'ultima ancora minorenne, oggi di anni 16. Per_1 Per_2
Il ricorrente esponeva che l'unione coniugale si era deteriorata già da tempo, a causa del comportamento della moglie, la quale era da sempre stata una madre assente e disinteressata al benessere delle figlie, ed una moglie poco fedele, attese le diverse relazioni extraconiugali dalla stessa intraprese nel corso della vita matrimoniale, che il ricorrente aveva sempre perdonato per il bene della famiglia.
Nello specifico, il ricorrente riferiva, poi, che la moglie aveva da ultimo abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con un altro uomo, tale
(dal quale peraltro attendeva un figlio), noto per essere un Persona_3
pregiudicato per fatti di droga, e che tale circostanza preoccupava lo stesso ricorrente, il quale aveva richiesto l'intervento dei servizi sociali al fine di salvaguardare la salute psico-fisica della figlia minore . Per_1
Con il proprio atto introduttivo, pertanto, domandava disporsi l'affido esclusivo a sé delle figlie minori, in considerazione dello stile di vita condotto dalla madre, e conseguente assegnazione della casa coniugale allo stesso. Sotto il profilo
2 economico, il ricorrente domandava che venisse posto a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura di €
400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle stesse.
Con comparsa del 24.5.2021 si costituiva in giudizio la sig.ra , la CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di separazione, respingeva la domanda di addebito della stessa formulata nei suoi confronti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto - soprattutto in ordine ai presunti tradimenti ed all'uso di droghe e alcool- e, per converso, ne domandava l'addebito al marito, alla luce della condotta frequentemente violenta, sia dal punto di vista fisico che verbale, tenuta dallo stesso nei confronti della moglie e delle figlie.
La convenuta, pertanto, domandava disporsi l'affido esclusivo in suo favore delle figlie minori, con la previsione di incontri padre-figlie presso spazi neutri ed alla presenza degli assistenti sociali all'uopo incaricati, oltre che l'assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie nella misura di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore delle stesse.
All'udienza presidenziale del 04.06.2021 il Presidente procedeva a sentire entrambi i coniugi, i quali insistevano nelle rispettive domande. In tale sede il ricorrente dichiarava di trovarsi agli arresti domiciliari per il reato di tentata estorsione e ribadiva di essere preoccupato per le figlie, soprattutto per la minore attesa la frequentazione della madre con soggetto pregiudicato e altresì Per_1
dedito all'uso di alcol e droghe;
negava, inoltre, di avere usato violenza nei confronti delle figlie, salvo qualche schiaffo alla figlia minore a causa del Per_1
carattere ribelle della stessa.
All'udienza del 25.06.2021 venivano sentite le figlie e le quali Per_1 Per_2
confermavano che la relazione con il padre era caratterizzata da un preoccupante clima di abituale aggressività, non solo verbale nei confronti delle stesse, ma anche fisica, in particolare nei confronti della minore . Il Presidente delegato, Per_1
sciogliendo la riserva assunta all'udienza presidenziale, con ordinanza del
3 28.06.2021 disponeva l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, mantenendole collocate presso di lei, alla quale assegnava, altresì, la casa coniugale. Dava, poi, incarico al Servizio Sociale di Caltagirone di regolamentare le visite tra il padre e le minori, tenendo conto delle volontà di queste ultime e fissando un calendario di incontri da tenersi in forma protetta, oltre all'incarico di monitorare la complessiva situazione familiari delle minori;
dal punto di vista economico, disponeva che il padre contribuisse al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno complessivo di €
250,00, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie da sostenere per le figlie.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale della convenuta e l'audizione dei testimoni ammessi, all'udienza del 20.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione proposta dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della
L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Ed invero “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto” (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
4 Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Del resto, i coniugi vivono separati ormai da tempo, non vi è stata più alcuna ripresa della convivenza tra gli stessi e tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dal ricorrente deve essere rigettata, poiché i rilievi mossi dallo stesso non sono stati forniti di prove adeguate a fondare un giudizio di esclusiva responsabilità nell'insorgere della crisi coniugale in capo alla resistente.
In linea generale, ai sensi dell'art. 151 c. 2 c.c., il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia richiesto, a quale dei coniugi sia la stessa addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi"
(Cass. n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della
5 convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale" (Cass. n. 18074/2014).
Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Calando i superiori princìpi al caso in esame, in ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente si ritiene che lo stesso non abbia assolto l'onere di provare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento dell'unione alla moglie.
Né può assurgere a prova della stessa il fatto che la resistente aveva abbandonato il tetto coniugale, poiché questa circostanza non sempre rappresenta la causa della frattura coniugale, ben potendo in taluni casi rappresentare il culmine della stessa, con conseguente impossibilità di protrarre oltre la convivenza per giusta causa.
Peraltro, rispetto alla circostanza dell'abbandono del tetto coniugale, le parti hanno fornito indicazioni diverse, soprattutto dal punto di vista temporale, poiché il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo (dicembre 2020), dichiarava che la moglie “da qualche mese, intrattiene una relazione extraconiugale stabile, ed ha abbandonato il tetto coniugale, trasferendosi presso la residenza del nuovo compagno di nazionalità albanese”, senza però fornire alcuna prova dettagliata in grado di far risalire la suddetta relazione al periodo in cui i coniugi vivevano ancora insieme e, pertanto, a provare che sia stata proprio questa la causa della crisi fra i coniugi. La resistente, dal canto suo, in sede di interrogatorio formale, precisava che “nell'anno 2019 io me ne sono andata da casa con le bambine e sono andata a vivere giù nella casa di mia madre”.
Né a diversa conclusione può giungersi sulla base di quanto affermato dalla teste
, madre del ricorrente, la quale, in riferimento alla circostanza di cui Tes_1
al numero 4 della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 6 di parte ricorrente, precisava “di aver visto in via Roma la resistente con l'attuale compagno quando ancora i coniugi stavano ancora insieme. Era l'anno 2021”.
6 Osserva il Collegio che quanto riferito dal superiore teste non può avere valenza probatoria poiché non conferente dal punto di vista temporale, atteso che la stessa riferisce di un episodio avvenuto nel 2021, e cioè in un periodo successivo non solo all'allontanamento del tetto coniugale da parte della moglie ma alla stessa proposizione del ricorso de quo, con la conseguenza che tale dichiarazione non può assumere rilevanza ai fini della prova che proprio l'infedeltà della CP_1
sia stata la causa della rottura del rapporto matrimoniale.
Alla luce delle superiori affermazioni, osserva questo Collegio che non è possibile individuare specifici fatti a cui poter ricollegare, con il necessario e sopra descritto nesso di causalità, l'insorgere della crisi coniugale né affermare con certezza che la riferita relazione extraconiugale sia stata la causa della crisi fra i coniugi.
Del resto, lo stesso ricorrente, nel proprio atto introduttivo, dichiarava che “già da diverso tempo, i rapporti tra i coniugi si sono incrinati, la vita coniugale è divenuta difficile, insostenibile e intollerabile, tant'è che sono iniziate a sorgere le prime incomprensioni tra i coniugi…”, riferendo ulteriormente che lo stesso, per il bene della famiglia, aveva cercato, invano, di superare le divergenze esistenti nel rapporto di coppia ma che “tuttavia, i tentativi del ricorrente sono stati inutili e privi di riscontro da parte della sig.ra ”. Controparte_1
Allo stesso modo, devono ritenersi generiche le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine alla presunta dipendenza del compagno della resistente da alcol e droghe quale fonte di pericolo per le figlie minori, poiché trattasi di generiche illazioni non supportate da alcuna prova o evidenza. Per tale ragione non può trovare accoglimento la domanda di ammonimento formulata dal ricorrente nei confronti della moglie, volta a mantenere un comportamento consono e adeguato ai propri doveri di genitore.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni questo Collegio ritiene che la domanda di addebito avanzata dal ricorrente non risulti adeguatamente provata e pertanto deve essere rigettata.
***
7 La domanda di addebito formulata dalla convenuta, invece, è fondata e merita accoglimento.
Il duplice accertamento che il giudice di merito deve compiere - valutando dapprima la violazione di obblighi matrimoniali e, in secondo luogo, la riferibilità della crisi familiare a detta violazione - trova tuttavia una attenuazione qualora, come nel caso di specie, il comportamento addebitato al coniuge consista in atti di violenza, fisici o psichici. Ciò in quanto le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse
- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità.
Ed invero “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.31901).
Nel caso di specie le gravi accuse avanzate dalla resistente e poste alla base della domanda di addebito della separazione non sono state completamente smentite dal ricorrente (il quale, invero, ha confermato di aver alzato le mani, in tre occasioni, nei confronti della figlia ), e trovano altresì conforto nelle Per_1
dichiarazioni specifiche e circostanziate rese da entrambe le figlie della coppia, all'udienza del 25.06.2021, innanzi al Presidente delegato.
8 In tale occasione, la figlia maggiore dichiarava “non ho per niente un buon Per_1
rapporto con mio padre perché lui ha sempre alzato le mani su di me e su mia mamma. L'ultima volta che mi ha chiamato mi ha detto “appena vi prendo a te e
a tua mamma e a tutta la vostra famiglia vi scanno”. Ed ancora “c'erano delle volte in cui mia mamma per le botte che le dava non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto;
sono venuti tante volte da noi Carabinieri perché mia nonna sentiva le grida e li chiamava. Ogni volta che alzava le mani su mia mamma poi picchiava anche me. Il 5 di novembre del 2020 io ho deciso di denunciarlo ai Carabinieri ma prima sono stata in Ospedale, perché lui mi aveva picchiato”. Anche la minore pur dichiarando di non aver mai subito violenza fisica da parte del Per_2
padre (“…non mi ha mai messo le mani addosso come faceva con mia sorella e soprattutto con mia mamma…”), riferiva però di essere rimasta ad abitare col padre perché aveva paura della sua reazione nel caso avesse manifestato la volontà di abitare presso la madre. Nello specifico, infatti, riferiva che “io in realtà però non volevo stare con lui, volevo stare con mia mamma ma avevo paura di dirgli la verità perché avevo paura che facesse quello che aveva fatto a mia sorella, cioè alzare le mani. Lui lo faceva sempre e io lo vedevo così come vedevo quando picchiava mia mamma, molte volte tipo dava pugni in testa e cose simili”. Oltre alla violenza verbale che caratterizzava il linguaggio usato dal padre nei confronti delle figlie, alle quali rivolgeva epiteti quali “sei una merda, lurda e cose del genere” oppure “handicappata” (cfr. verbale udienza del 25/06/2021).
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dalla teste madre Testimone_2
della resistente, la quale, in ordine alle circostanze di cui al numero 1 della memoria ex art 183 cpc VI comma n. 2 di parte resistente, precisava “di aver assistito ad alcuni episodi in uno dei quali il ha picchiato mia nipote Pt_1 Per_1
e mia figlia dopo l'ha condotta al pronto soccorso. Preciso che in quella circostanza c'ero io e mia madre e abbiamo visto che il era nervoso poiché Pt_1
gli avevano prolungato gli arresti domiciliari e nonostante io ho cercato di impedirlo lui ha picchiato ”. Per_1
9 In conclusione, gli elementi soprarichiamati paiono quindi sufficientemente idonei ad accertare che, durante il matrimonio, il comportamento del marito sia stato connotato da atteggiamenti aggressivi e fortemente lesivi della dignità della resistente e delle figlie, comportamenti idonei di per sé a giustificare l'addebito della separazione al marito.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione a carico del ricorrente deve essere accolta.
§
Su affidamento e collocamento delle figlie
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento delle figlie, giova osservare che l'intervenuta maggiore età di esonera il Tribunale Per_1
dall'assumere decisioni circa il suo affidamento, così come alle visite del genitore non collocatario.
Con riferimento, invece, al regime di affidamento e collocamento della figlia minore giova osservare che nell'atto introduttivo del presente giudizio Per_2
parte ricorrente domandava disporsi l'affidamento esclusivo delle figlie
(all'epoca entrambe minorenni) con collocamento presso di sé, in ragione dell'inidoneità della madre e del disinteresse della stessa nei confronti delle proprie figlie. La convenuta, dal canto suo, contestava quanto esposto dal ricorrente e si opponeva alla superiore domanda, riferendo piuttosto delle violenze perpetrate dal ricorrente in danno di moglie e figlie e domandando, pertanto, l'affidamento esclusivo delle figlie con collocamento presso di sé. La stessa convenuta ha reiterato la domanda per tutto il prosieguo del giudizio, rilevando, altresì, il totale disinteresse del padre nei confronti delle figlie, anche dal punto di vista economico, e segnalando il mancato adempimento da parte di questi dell'onere di mantenimento nei confronti delle figlie posto a suo carico.
Con ordinanza presidenziale del 28.06.2021 il Presidente affidava le figlie e in maniera esclusiva alla madre, disponendo che gli incontri padre- Per_2 Per_1
10 figlie avvenissero in apposito spazio neutro presso i Servizi sociali del Comune di Caltagirone.
Secondo la Suprema Corte, “l'affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori non è censurabile laddove, accertata inidoneità di un genitore, si privilegi, nell'attribuzione della responsabilità genitoriale, quel genitore che appaia il più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della prole, con riferimento a quel contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 luglio 2023 n. 18828).
Sul punto, anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento. Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli” (cfr. Tribunale Trapani, sent. 4 gennaio
2023, n. 5).
Tanto premesso, aderendo alle valutazioni ivi contenute, ritiene il Collegio di poter confermare quanto già previsto in seno all'ordinanza presidenziale del
28.06.2021, apparendo ancora attuale e maggiormente rispondente all'interesse della minore - stante l'oggettiva insussistenza allo stato di un rapporto Per_2
padre- figlia - il suo affidamento esclusivo alla madre con il mantenimento della sua attuale collocazione presso quest'ultima.
A supporto della decisione resa si è necessariamente tenuto conto di quanto emerso in sede di audizione della minore, dalle cui dichiarazioni emergeva una relazione con il padre caratterizzata da un preoccupante clima di abituale aggressività, non solo verbale ma anche fisica nei confronti delle figlie, oltre che del contenuto della relazione congiunta del NPIA di Caltagirone e dei Servizi
11 Sociali incaricati, nella quale si riferiva della difficoltà della minore Per_2
nell'affrontare il tema della figura paterna e dei conseguenti sentimenti di terrore e rabbia che emergevano.
A ciò si aggiunga che i Servizi Sociali di Caltagirone, incaricati dal Tribunale in sede presidenziale, hanno confermato che il padre avrebbe loro riferito che
“valutato il comportamento delle figlie, a suo dire immorale (asserisce di essere
a conoscenza che le ragazze non hanno regole che la sera sono in giro fino a tarda notte) e la loro indisponibilità ad incontrarlo, ha deciso di non volere più avere contatti con le stesse” (cfr. relazione congiunta avente n. prot. 0034224 del 13.01.2022 in atti).
Le superiori affermazioni risultano di per sé indicative del citato totale disinteresse che rende inopportuno un affidamento condiviso e giustifica, quindi,
l'affidamento esclusivo della minore così come richiesto dalla resistente.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare (di proprietà della nonna materna) alla sig.ra in Controparte_1
quanto genitore collocatario della minore.
Ciò posto si ritiene che, vista l'età di (che a giugno compirà sedici anni), Per_2
e le difficoltà sopra esposte inerenti al rapporto padre-figlia, appare superfluo disporre una rigida predeterminazione di giorni e orari di visita con il padre, dovendo pertanto rimettersi ai liberi accordi tra le parti e tenendo conto anche della volontà della stessa minore ogni modalità di frequentazione padre-figlia.
§
Sul mantenimento della figlia Per_1
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre si osserva quanto segue.
Il Presidente del Tribunale, con l'ordinanza del 28.06.2021 aveva disposto un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti delle figlie e Per_1
pari a complessivi € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
12 Con riferimento alla figlia divenuta maggiorenne nelle more del Per_1
procedimento e oggi di anni 21, questo Collegio ritiene di dover revocare l'obbligo di mantenimento in capo al padre stabilito in via provvisoria nei suoi confronti per le ragioni che seguono.
Giova rammentare che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) – (Cass. n. 18076/2014).
Nella fattispecie de qua, è appena il caso di rilevare che il ricorrente ha domandato ridursi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie sul presupposto che la figlia maggiore della coppia ha ormai raggiunto un'indipendenza economica nelle more del presente procedimento.
Tale circostanza non è stata contestata dalla resistente, la quale, nelle repliche di cui all'art. 190 c.p.c., precisava che “seppur divenuta maggiorenne la figlia , Per_1
quest'ultima non è certamente economicamente indipendente non avendo un'occupazione stabile che le consenta di essere considerata tale”, senza tuttavia fornire maggiori indicazioni circa l'occupazione lavorativa della stessa, ma tuttavia ammettendo che la figlia non ha in corso studi universitari o altra attività di formazione professionale ma piuttosto ha già fatto ingresso nel mondo del lavoro, seppur ancora con tipologie contrattuali verosimilmente a termine.
Nondimeno, al riguardo, la resistente non ha fornito alcuna prova circa la tipologia di contratto sottoscritto dalla figlia né circa la durata dello stesso né, tantomeno, sull'attinenza o meno della tipologia di lavoro con il titolo di studi conseguito, così come non ha fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che la stessa sia ancora a suo esclusivo ed integrale carico, come deve ritenersi essere suo onere atteso che è la resistente medesima a chiedere la corresponsione di un contributo per il mantenimento.
13 Pertanto, la mera affermazione verbale circa la mancanza di occupazione stabile non è, da sola, sufficiente a motivare invece un mantenimento a tempo indeterminato da parte del padre.
Ed invero, è noto che, pur non costituendo la maggiore età una automatica causa di esonero dagli obblighi dei genitori di continuare a provvedere alle esigenze dei figli, è tuttavia altrettanto consolidato il principio secondo cui tale obbligo cessa comunque nel momento in cui questi ultimi si rendono economicamente autosufficienti, gravando sempre sulla parte che richiede il permanere di tale sostegno l'onere di provare che tale mutamento non si sia verificato.
Ritiene, pertanto, questo Collegio che, in seguito al conseguimento dell'indipendenza economica, non possa più gravare sul genitore che, Per_1
pertanto, va assolto dall'onere di mantenimento nei suoi confronti, con conseguente revoca di quanto precedentemente disposto con ordinanza presidenziale del 28.06.2021, con decorrenza dal presente provvedimento.
§
Sul mantenimento della figlia Per_2
Con riferimento, invece, alla figlia ancora minorenne, ritiene questo Per_2
Collegio di poter confermare tale onere a carico del padre alla luce delle considerazioni che seguono.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
La resistente, nel proprio atto introduttivo, domandava determinarsi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, all'epoca entrambe minorenni, nella misura complessiva di € 500,00. Importo che la stessa poi, in sede di comparsa conclusionale, rideterminava nella minore somma di € 400,00 complessivi, in ragione delle accresciute necessità e bisogni di entrambe le figlie. Il ricorrente, invece, da ultimo domandava la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore
14 delle figlie posto a suo carico, alla luce della sopravvenuta maggiore età ed indipendenza economica della figlia Per_1
Orbene, nonostante entrambi i genitori debbano intendersi comunque tenuti a contribuire ai bisogni dei figli, non costituendo causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, nel caso di specie non è possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica delle parti, le quali, come si chiarirà meglio al punto successivo, non hanno fornito alcuna indicazione reddituale nel corso del giudizio.
Ad ogni modo, merita di essere valorizzata la condizione della resistente, la quale provvede al mantenimento diretto della figlia con lei convivente, Per_2
situazione che, peraltro, è stata confermata dal presente provvedimento. Allo stesso modo, pertanto, è onere del ricorrente adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.
Pertanto, una volta accertata la permanenza dell'an del contributo al mantenimento in capo al padre, un discorso in parte diverso merita la quantificazione di tale onere, da rideterminarsi in ragione dell'età di Per_2
Ed invero, l'importo provvisoriamente disposto con l'ordinanza presidenziale (€
125,00 mensili) rappresentava già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore della figlia oggi quasi sedicenne, Per_2
dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, della stessa.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
nella misura di € 250,00 mensili.
Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire Pt_1
al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessitate per la figlia minore, purché previamente concordate e documentate.
§
15 Sul mantenimento della moglie
La resistente, nel proprio atto introduttivo, chiedeva fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili, atteso lo stato di disoccupazione attuale della stessa.
Nessun contributo per il mantenimento della moglie veniva disposto in seno all'ordinanza presidenziale, che non veniva nemmeno reclamata dalla resistente.
Tuttavia, la stessa, in sede di precisazione delle conclusioni, reiterava formalmente tale richiesta.
Come noto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10.05.2021, n. 12329).
Pertanto, “rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali” (cfr. Cassazione
Civile n. 20866 del 2021).
Va ribadito, altresì, che la funzione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole si rinviene nella necessità di ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella consapevolezza che tale obiettivo sarà, appunto, solo tendenziale, atteso che la rottura della stessa convivenza inevitabilmente comporta una alterazione anche delle condizioni economiche di ciascuna parte che non potrà essere integralmente ricomposta in sede giudiziale.
16 In ogni caso, in merito al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la resistente non ha fornito alcuna prova, nemmeno a livello di mere asserzioni.
Peraltro, non può nemmeno trascurarsi la circostanza che nessuna delle parti ha fornito alcuna indicazione in merito alla propria condizione reddituale. Ed invero, le uniche informazioni in atti risalgono all'udienza presidenziale, ove il ricorrente dichiarava di lavorare presso una ditta di pulizie, percependo uno stipendio mensile di circa euro 497,00, mentre la resistente dichiarava di non prestare alcuna attività lavorativa, smentendo quanto sostenuto dal ricorrente in ordine al lavoro nella profumeria che invece, a dire della stessa, era gestita dalla di lei madre. La resistente poi, nel corso del giudizio, precisava di aver provveduto al mantenimento per sé e le proprie figlie grazie a dei lasciti paterni ed all'aiuto della propria famiglia di origine.
Ad ogni modo, in mancanza di indicazioni circa la attuale posizione economica e reddituale di entrambe le parti, non è possibile provare lo squilibrio reddituale tra le stesse, che costituisce il presupposto indefettibile per il riconoscimento del contributo per il mantenimento. Inoltre, si deve evidenziare che la sig.ra CP_1
il prossimo mese di luglio compirà 40 anni, età che, in assenza di specifiche condizioni ostative, le consente un inserimento nel mondo del lavoro nonché di reperire le risorse economiche necessarie, non avendo nemmeno provato in alcun modo di aver cercato invano un'occupazione lavorativa.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta deve essere rigettata.
§
Sulla domanda di risarcimento nei confronti delle figlie
Parte resistente, con la comparsa di costituzione e risposta avverso memoria integrativa, domandava la condanna del ricorrente “al risarcimento in favore delle figlie di una somma, da corrispondere alla madre, che, in via equitativa, l'Ill.mo
Decidente disporrà secondo il proprio libero apprezzamento” - in ragione
17 dell'inadempimento del padre rispetto all'obbligo di mantenimento disposto a suo carico.
Presupposto ineludibile per la proposizione della domanda è l'esistenza di provvedimenti giudiziali che dispongano in materia di esercizio della responsabilità dei genitori o sull'affidamento di figli minori. Passando al caso di specie, l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento fissato dall'ordinanza presidenziale è un fatto che è rimasto incontestato. Ed infatti, sul punto nessuna controdeduzione o difesa è stata spiegata dal ricorrente, il quale non ha dimostrato, neppure in via documentale, di avere adempiuto il proprio obbligo, limitandosi piuttosto a domandare una riduzione del quantum disposto a suo carico. Né v'è dubbio che tale inadempimento possa qualificarsi come “grave” e che rechi un pregiudizio alle figlie, atteso che l'ordinanza presidenziale risale a giugno 2021 e, per quello che consta al Collegio in base alle risultanze processuali, il da allora non versa Pt_1
il mantenimento.
Allo stesso modo risulta particolarmente grave che il sig. detenga Pt_1
indebitamente il computer portatile concesso in comodato d'uso gratuito dall'Istituto scolastico alla figlia per lo svolgimento delle attività Per_2
didattiche. Anche tale circostanza rimaneva priva di contestazione alcuna da parte del ricorrente.
Alla luce delle valutazioni che precedono, va emesso nei confronti del resistente un provvedimento di ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. per l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento della figlia minore e della figlia (fino Per_2 Per_1
alla data del presente provvedimento) e per la restituzione del pc portatile, non reputandosi, invece, sussistenti i presupposti per l'irrogazione di ulteriori sanzioni.
Sulle ulteriori domande
Da ultimo, parte resistente, in sede di memorie di replica, domandava inibirsi il rilascio del passaporto al ricorrente sino al raggiungimento della maggiore età
18 della figlia al fine di scongiurare il pericolo che a causa di un eventuale Per_2
trasferimento all'estero il ricorrente possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso la figlia.
La superiore domanda, formulata per la prima volta con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., è inammissibile, poiché non è consentito, in tale sede, estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso. In ogni caso la proposizione di tale domanda deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio di separazione.
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Sulle spese di lite
In considerazione della natura e del complessivo esito del giudizio, ritiene il
Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M
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Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. ACCOGLIE la domanda di addebito formulata dalla resistente e per l'effetto:
3. DICHIARA che la separazione è addebitabile al sig. Parte_1
4. RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
5. DISPONE l'affido esclusivo della figlia alla madre, con Per_2
collocamento presso quest'ultima, disponendo che il padre possa vederla e tenerla con sé secondo quanto indicato in parte motiva;
6. ASSEGNA la casa coniugale alla resistente per le ragioni di cui in parte motiva;
7. REVOCA il contributo al mantenimento precedentemente posto a carico del ricorrente per la figlia ormai maggiorenne ed economicamente Per_1
19 indipendente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
8. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il CP_2
giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento della figlia l'importo di euro 250,00, oltre al 50% Per_2
delle spese straordinarie per le stesse, purché previamente concordate e documentate;
9. RIGETTA la domanda di mantenimento per sé formulata dalla resistente;
10. AMMONISCE ex art. 709 ter c.p.c. per le ragioni esposte Parte_1
in parte motiva;
11. RIGETTA le ulteriori domande formulate da parte resistente;
12. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.3.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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