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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato ai la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 243 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: donazione vertente
TRA
, nata in [...] il giorno 21 marzo 1951 e residente in [...] con CF. rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
Piervittorio Tione in virtù di procura ad litem conferita in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla Piazza G. Garibaldi n. 3
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
con sede in Striano (NA) alla Via Sarno n. 77 bis
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, espletata la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con esito negativo - evocava in giudizio innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata la società “ , in persona del Controparte_1
suo amministratore p.t. nonché legale rappresentante p.t., per sentirla condannare: I) alla restituzione dell'importo illegittimamente trasferito dal conto corrente del signor Controparte_2
1 alla società, e pari ad €. 7.000,00; II) al risarcimento dei danni, per l'illecita condotta assunta;
II) in via subordinata, alla restituzione, a favore dell'attrice (legittimata ad agire come coerede per il recupero di un credito della massa ereditaria), di un importo pari ad €. 7.000,00 e/o €. 2.500,00
(come sua quota).
A sostegno della domanda l'attrice allegava di essere unitamente ai fratelli, e CP [...]
, erede legittima del padre deceduto in Boscotrecase in data Controparte_1 Controparte_2
09.09.2018; che quest'ultimo all'inizio del mese di settembre 2018 era stato ricoverato in una struttura ospedaliera per gravi motivi di salute;
che, dopo essere stato in coma farmacologico, ivi decedeva in data 09.09.2018; che durante il predetto periodo di ricovero la società CP_1
di e C. otteneva dal conto corrente del sig.
[...] CP_2 Controparte_1 Controparte_2
(genitore del socio accomandatario della predetta società) un bonifico di una somma di denaro, senza averne alcun titolo e/o autorizzazione;
che il predetto bonifico dell'importo di euro 7.000,00 avveniva tramite internet banking, con un apparente causale di prestito;
che, pertanto, aveva invitato la società beneficiaria del bonifico alla restituzione delle somme indebite;
che aveva, altresì, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, al fine di ottenere la restituzione delle dette somme, dovendosi ritenere la donazione nulla per incapacità del donante e difetto di forma scritta.
In via subordinata allegava che il trasferimento di denaro era comunque avvenuto a titolo di prestito, sicchè la somma mutuata andava restituita.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa all'udienza del 16.09.2024 veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
. Pt_2
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.
La legittimazione attiva dell'attrice quale erede del padre risulta per tabulas, Controparte_2
essendo stati depositati il certificato integrale di stato di famiglia, il certificato di morte di CP_2
, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegati, 7,8, 10 fascicolo parte attrice).
[...]
Parimenti per tabulas risulta la legittimazione passiva della società convenuta quale beneficiaria delle somme bonificate, essendo stati versati in atti la visura della e la lista dei Controparte_1
movimenti bancari (cfr allegati 6,11).
Va dunque qualificato il rapporto in virtù del quale il sig. ha versato in favore della Controparte_2
predetta società, tramite bonifico bancario, un importo di euro 7.000.00.
La domanda giudiziale, trova il suo fondamento nell'assunto che il trasferimento della predetta somma di denaro, giustificato nel bonifico con la causale “prestito” avrebbe in realtà realizzato
2 una donazione diretta, in quanto tale necessitante oltre che della capacità a donare, della forma scritta e della presenza di testimoni, secondo le previsioni della legge notarile.
In via subordinata l'attrice deduce che comunque si è in presenza di un prestito con obbligo di restituzione in capo al destinatario dello stesso.
L'onere della prova del titolo in virtù del quale è avvenuto il trasferimento di denaro oggetto di lite
è a carico dell'attrice, e alla luce del materiale istruttorio in atti, non può dirsi provato che lo stesso sia avvenuto per spirito di liberalità, non essendovi allegati neanche elementi presuntivi atti a provare la sussistenza di una donazione, potendosi invece ritenere che sia avvenuto a titolo di mutuo.
E' principio consolidato della Suprema Corte quello per cui il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
35959 del 22/11/2021, Rv. 662908-01; in motivazione, punto 2.2.; Cass. n. 30944 del 2018; Cass. n.
9541/2010; Cass. n. 9209/2001).
Nella fattispecie, posto che la convenuta è rimasta contumace, si rileva che la causale del bonifico è elemento indiziario, in assenza di altri riscontri probatori della riconduzione delle somme oggetto di dazione ad una finalità di prestito, con la sussistenza del conseguente obbligo restitutorio.
Ed invero, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del
29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014).
Nella fattispecie, rispetto alla causale del bonifico eseguito (causale risultante dall'esecuzione in favore del beneficiario, che dunque non poteva non averne preso contezza: al destinatario del bonifico, una volta eseguita, è resa nota anche la sua causale), non è seguito alcun contegno della beneficiaria volto a negare, all'epoca, la veridicità di detta causale (rifiutando il bonifico mediante operazione di storno ovvero effettuando un'operazione di restituzione inversa e contraria o, ancora, ben più semplicemente, contestando all'ordinante la causale indicata).
3 Né tantomeno la società convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha inteso allegare la sussistenza di un diverso titolo atto a giustificare il trasferimento della somma di denaro.
Si aggiunge che nel mutuo senza indicazione del termine, il creditore ha diritto di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, qualora questi sia divenuto insolvente, senza che occorra la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento
In ordine alla legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla restituzione dell'intera somma oggetto di mutuo da parte del de cuius, si evidenzia che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752
c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione.
Conseguentemente, deve affermarsi che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Va dunque accolta la domanda subordinata spiegata da , quale erede del Parte_1
padre , di condanna della convenuta alla restituzione della somma mutuata dal de Controparte_2 cuius con bonifico bancario del 06.09.2018, e per l'effetto la società Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. va condannata alla restituzione in Controparte_1 favore dell'attrice della somma di euro 7.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova dell'an e del quantum debeatur.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 a 26.000,00), tenuto conto della contumacia della convenuta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie la domanda spiegata in via subordinata dall'attrice e per l'effetto condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
a restituire a , quale erede del padre Controparte_1 Parte_1 CP_2
, l'importo di euro 7.000,00, erogato a titolo di prestito, oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
soddisfo;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
c) condanna società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per competenze ed euro
264,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv.to
Piervittorio Tione.
Torre Annunziata, 10.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato ai la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 243 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: donazione vertente
TRA
, nata in [...] il giorno 21 marzo 1951 e residente in [...] con CF. rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
Piervittorio Tione in virtù di procura ad litem conferita in calce all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli alla Piazza G. Garibaldi n. 3
ATTRICE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
con sede in Striano (NA) alla Via Sarno n. 77 bis
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, espletata la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con esito negativo - evocava in giudizio innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata la società “ , in persona del Controparte_1
suo amministratore p.t. nonché legale rappresentante p.t., per sentirla condannare: I) alla restituzione dell'importo illegittimamente trasferito dal conto corrente del signor Controparte_2
1 alla società, e pari ad €. 7.000,00; II) al risarcimento dei danni, per l'illecita condotta assunta;
II) in via subordinata, alla restituzione, a favore dell'attrice (legittimata ad agire come coerede per il recupero di un credito della massa ereditaria), di un importo pari ad €. 7.000,00 e/o €. 2.500,00
(come sua quota).
A sostegno della domanda l'attrice allegava di essere unitamente ai fratelli, e CP [...]
, erede legittima del padre deceduto in Boscotrecase in data Controparte_1 Controparte_2
09.09.2018; che quest'ultimo all'inizio del mese di settembre 2018 era stato ricoverato in una struttura ospedaliera per gravi motivi di salute;
che, dopo essere stato in coma farmacologico, ivi decedeva in data 09.09.2018; che durante il predetto periodo di ricovero la società CP_1
di e C. otteneva dal conto corrente del sig.
[...] CP_2 Controparte_1 Controparte_2
(genitore del socio accomandatario della predetta società) un bonifico di una somma di denaro, senza averne alcun titolo e/o autorizzazione;
che il predetto bonifico dell'importo di euro 7.000,00 avveniva tramite internet banking, con un apparente causale di prestito;
che, pertanto, aveva invitato la società beneficiaria del bonifico alla restituzione delle somme indebite;
che aveva, altresì, esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, al fine di ottenere la restituzione delle dette somme, dovendosi ritenere la donazione nulla per incapacità del donante e difetto di forma scritta.
In via subordinata allegava che il trasferimento di denaro era comunque avvenuto a titolo di prestito, sicchè la somma mutuata andava restituita.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta, pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa all'udienza del 16.09.2024 veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
. Pt_2
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito evidenziati.
La legittimazione attiva dell'attrice quale erede del padre risulta per tabulas, Controparte_2
essendo stati depositati il certificato integrale di stato di famiglia, il certificato di morte di CP_2
, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegati, 7,8, 10 fascicolo parte attrice).
[...]
Parimenti per tabulas risulta la legittimazione passiva della società convenuta quale beneficiaria delle somme bonificate, essendo stati versati in atti la visura della e la lista dei Controparte_1
movimenti bancari (cfr allegati 6,11).
Va dunque qualificato il rapporto in virtù del quale il sig. ha versato in favore della Controparte_2
predetta società, tramite bonifico bancario, un importo di euro 7.000.00.
La domanda giudiziale, trova il suo fondamento nell'assunto che il trasferimento della predetta somma di denaro, giustificato nel bonifico con la causale “prestito” avrebbe in realtà realizzato
2 una donazione diretta, in quanto tale necessitante oltre che della capacità a donare, della forma scritta e della presenza di testimoni, secondo le previsioni della legge notarile.
In via subordinata l'attrice deduce che comunque si è in presenza di un prestito con obbligo di restituzione in capo al destinatario dello stesso.
L'onere della prova del titolo in virtù del quale è avvenuto il trasferimento di denaro oggetto di lite
è a carico dell'attrice, e alla luce del materiale istruttorio in atti, non può dirsi provato che lo stesso sia avvenuto per spirito di liberalità, non essendovi allegati neanche elementi presuntivi atti a provare la sussistenza di una donazione, potendosi invece ritenere che sia avvenuto a titolo di mutuo.
E' principio consolidato della Suprema Corte quello per cui il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
35959 del 22/11/2021, Rv. 662908-01; in motivazione, punto 2.2.; Cass. n. 30944 del 2018; Cass. n.
9541/2010; Cass. n. 9209/2001).
Nella fattispecie, posto che la convenuta è rimasta contumace, si rileva che la causale del bonifico è elemento indiziario, in assenza di altri riscontri probatori della riconduzione delle somme oggetto di dazione ad una finalità di prestito, con la sussistenza del conseguente obbligo restitutorio.
Ed invero, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del
29/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014).
Nella fattispecie, rispetto alla causale del bonifico eseguito (causale risultante dall'esecuzione in favore del beneficiario, che dunque non poteva non averne preso contezza: al destinatario del bonifico, una volta eseguita, è resa nota anche la sua causale), non è seguito alcun contegno della beneficiaria volto a negare, all'epoca, la veridicità di detta causale (rifiutando il bonifico mediante operazione di storno ovvero effettuando un'operazione di restituzione inversa e contraria o, ancora, ben più semplicemente, contestando all'ordinante la causale indicata).
3 Né tantomeno la società convenuta, rimanendo contumace nel presente giudizio, ha inteso allegare la sussistenza di un diverso titolo atto a giustificare il trasferimento della somma di denaro.
Si aggiunge che nel mutuo senza indicazione del termine, il creditore ha diritto di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, qualora questi sia divenuto insolvente, senza che occorra la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento
In ordine alla legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla restituzione dell'intera somma oggetto di mutuo da parte del de cuius, si evidenzia che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752
c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione.
Conseguentemente, deve affermarsi che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Va dunque accolta la domanda subordinata spiegata da , quale erede del Parte_1
padre , di condanna della convenuta alla restituzione della somma mutuata dal de Controparte_2 cuius con bonifico bancario del 06.09.2018, e per l'effetto la società Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. va condannata alla restituzione in Controparte_1 favore dell'attrice della somma di euro 7.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova dell'an e del quantum debeatur.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accolto, come da dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 a 26.000,00), tenuto conto della contumacia della convenuta.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) accoglie la domanda spiegata in via subordinata dall'attrice e per l'effetto condanna la società in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
a restituire a , quale erede del padre Controparte_1 Parte_1 CP_2
, l'importo di euro 7.000,00, erogato a titolo di prestito, oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
soddisfo;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
c) condanna società in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per competenze ed euro
264,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv.to
Piervittorio Tione.
Torre Annunziata, 10.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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