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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. C. Alaniello
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. A. Togni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente «Assistente Amministrativo, Categoria C», deduce:
1.1. che «il direttore U.O. Supporto Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della allora , Dott. » l'aveva inserita «per gli anni 2022 e CP_2 Parte_2
2023 nelle schede progetto denominate “coordinamento amministrativo e tecnico- operativo servizi di ristorazione collettiva”, fissando i relativi obiettivi e quantificando in € 7.500,00 annui il relativo valore economico ed in 250 ore, per ciascun anno, di “plus orario” la durata del progetto».
1.2. di aver chiesto con comunicazione del 16.12.2022 «il pagamento di quanto dovutele, senza ottenere alcunché, nonostante le rassicurazioni del direttore del settore». pagina 1 di 6 1.3. che «con comunicazione del 24.01.2023 il Dott. comunicava alla Pt_2
Direzione il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022, ed anche egli chiedeva la liquidazione del premio alla dipendente».
1.4. che solo «con missiva del 01.09.2023 la Dott.ssa Direttore UOC Per_1
Personale, comunicava - per la prima volta- che le proposte progettuali del
22.11.2021 e del 24.01.2023 non erano state approvate, che gli importi dei premi indicati nei progetti non rispettavano il Contratto Collettivo Integrativo e che la tipologia delle attività non era ascrivibile ad una dipendente cat. C»
1.5. che nonostante ciò «il Dott. perseverava nella richiesta alla ricorrente di Pt_2
svolgere le mansioni oggetto dei progetti 2022 e 2023» emettendo «in data
24.10.2023, nei confronti di un ordine di servizio con decorrenza Parte_1
immediata, per le medesime attività indicate nei predetti progetti»
1.6. di essere pertanto stata «costretta, nonostante il Direttore del personale avesse escluso che [ella] potesse svolgere quelle mansioni, ad effettuare la medesima attività lavorativa indicata nei progetti… continuando a non percepire in proposito alcun importo».
1.7. di aver raggiunto « tutti gli obiettivi previsti dal progetto anche per l'anno 2023».
2. Concludeva pertanto la lavoratrice chiedendo:
2.1. in via principale «di condannare la …. al pagamento … CP_1
della somma di € 15.000,00 e/o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo»;
2.2. in via subordinata di condannare la in persona … al CP_1
pagamento … della somma d € 7.255,00 (500 ore x 14,51 euro) e/o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di ore di straordinario diurno (plus-orario) lavorate e mai retribuite, calcolata sulla base del CCNL vigente.
pagina 2 di 6 3. Costituendosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso replicando: CP_1
3.1. che le «asserite prestazioni aggiuntive, che sarebbero state svolte dalla ricorrente in virtù delle citate proposte progettuali del 22.11.2021 e del 24.01.2023, emesse dal Dirigente Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'AV2 ora
[...]
Dott. , … non erano state oggetto di nessuna indicazione CP_1 Parte_2
da parte della direzione strategica e per tale motivo non erano state approvate».
3.2. che in particolare «la Sig.ra non risultava essere inserita in alcuno dei Pt_1
progetti strategici approvati [finanziati dalle risorse decentrate ex art. 81 CCNL
21.05.2018 comparto sanità) (all. 6)], che peraltro, come si evince dalla determine interessavano un periodo precedente (anno 2021)»;
3.3. che infatti «Per … l'anno 2022 non risultavano essere stati approvati progetti e quindi le risorse finalizzate nel Contratto Collettivo Integrativo del 2022, erano state utilizzate per il pagamento della produttività individuale e strategica come previsto nel ridetto CCI recepito con determina n. 2229/AV2 del 23/12/2022»
3.4. che «le .. proposte progettuali, formulate dal dirigente di struttura (Dr. ) Pt_2
sono da ritenersi del tutto prive efficacia, in quanto carenti di un requisito essenziale: determina del direttore generale»;
3.5. che per l'attività rivendicata la ricorrente non aveva ricevuto alcun «ordine di servizio» e «quindi non era tenuta a svolgere alcuna prestazione aggiuntiva rispetto alle attività ordinarie relative alle sue mansioni ed al suo orario di lavoro».
3.6. che «le prestazioni nel pubblico impiego, …. possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n. 5679/2022) rendendo pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base»
3.7. che «in assenza della determina della direzione generale, viene meno un elemento di fatto, consistente appunto nell'autorizzazione datoriale, che a sua volta costituisce invece un requisito indefettibile ai fini dell'applicabilità dell'art. 2126
pagina 3 di 6 c.c. .. (Cass. n. 23506/2022)».
3.8. che la « ricorrente non ha allegato alcuna documentazione (cartellini, fogli rilevazioni presenze, ecc) attestante le ore di lavoro straordinario effettivamente svolto»
4. Il fatto che le «schede di progetto» invocate e prodotte (doc.2 e 3 allegati al ricorso) dalla ricorrente, sottoscritte dal Direttore di della U. O. di appartenenza dr. CP_3
non fossero di per sé sufficienti ad attribuirle il diritto ad essere “inserita nel progetto”, e cioè a percepire la somma ivi indicata per lo svolgimento delle attività ivi descritte, non è contestato e emerge anche dal testo degli stessi documenti, indirizzati ai dr e da cui il Dr si auspica di ricevere un Per_2 Per_3 CP_3
«favorevole accoglimento» (che non risulta essere mai intervenuto).
5. D'altra parte, anche il fatto che quest'ultimo (in qualità incontestata di superiore gerarchico, titolato in quanto tale ad manifestare la «volontà del datore di lavoro») abbia assegnato tali mansioni alla ricorrente, e che questa le abbia svolte in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario, emerge univocamente dai documento prodotti dalla lavoratrice, gli atti, ed in particolare:
5.1. dal doc.5, il cui il dr in data 24/1/23 ed in merito alla «scheda di CP_3
progetto,, per l'esercizio 2022», «attesta … il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022 alla sig.ra allegando Parte_1
«rilevazione dal cartellino di novembre 2022 dell'interessata (il cartellino di dicembre 2022 non è ancora disponibile) dal quale si evince la pressochè completa fruizione del monte ore previsto dalla progettazione stessa»
5.2. dal doc.13 i cui il dr in data 24/10/23 - e con riferimento alla «nota CP_3
dell'avv Alinaiello» in cui si contestava ai Dirigenti Aziendali che «i .. progetti del 22/11/201 e 24/1/2023.. per Vostra ammissione non sono stati approvati»
(doc.10), annunciando pertanto che la lavoratrice si sarebbe astenuta dall'effettuare le «attività lavorative» ivi indicate, - nondimeno disponeva, con espresso «ordine di servizio», che la lavoratrice continuasse a volgere le relative pagina 4 di 6 mansioni riservandosi di «chiarire con le Direzioni in indirizzo» «ogni pregressa corrispondenza»;
5.3. dal doc.17 in cui il dr giustifica tale ordine di servizio rappresentando CP_3
che le «important[i] attività svolt[e] nei precedenti esercizi per conto di questa
Direzione dalla sig.ra «assumono .. notevole importanza Parte_1
strategica, in quanto destinate a coordinare complessità tecnico-operativo- organizzative del servizio di ristorazione collettiva presso le strutture di questa
Azienda che risultano ancora “a gestione interna”, nelle more della conclusione delle operazioni di gara previste nell'ambito della programmazione del Soggetto
Aggregatore regionale per l'affidamento dei medesimi servizi: complessità che… questa stessa Direzione di Unità Operativa non è in grado di gestire direttamente senza “operatori sul campo”»
5.4. dal doc. 22 - (la cui produzione con le note del 20/1/25 si deve ritenere ammissibile, in quanto conseguente alla contestazione dell'effettivo svolgimento dell'orario aggiuntivo, che non era stata mai sollevata in sede amministrativa, anche in occasione delle ripetute richieste di pagamento del compenso [v. doc.8 di parte ricorrente], pur disponendo parte convenuta dei dati necessari: e quindi si riferisce a circostanza che poteva «ragionevolmente considerarsi pacifica» [cfr
Cass.1509/95, 1916/18], - dal quale si evince che la lavoratrice ha effettivamente accumulato, negli anni 2021 e 2022, 634 ore esorbitanti dal l'orario ordinario e
«non liquidate».
6. Deve pertanto essere accolta la domanda subordinata formulata dalla lavoratrice, osservando che:
6.1. l'art.31 del CNNL ) (doc.6 di parte resistente), laddove sancisce che «Le prestazioni di lavoro straordinario… non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro», detta una norma di comportamento rivolta ad latore di lavoro, non può essere in tutta apparenza invocata per negare la retribuzione per ore di lavoro pagina 5 di 6 effettivamente richieste;
6.2. peraltro dalle citate «schede di progetto» si evince che si tratta di affrontare le
«diffuse criticità che si manifestano» «nelle more della conclusione delle operazioni di gara previste nell'ambito della programmazione aziendale per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva utenti\dipendenti» e quindi di situazione temporanea e in quanto tale suscettibile di definirsi «eccezionale» ai sensi del citato art.311;
6.3. anche laddove la richiesta non fosse legittima (ma il contrario sembra emergere dal citato doc.8, laddove si prospetta la possibilità di retribuire la ricorrente a titolo di lavoro straordinario, nei limiti – proprio – di «250 ore/anno») spetterebbe comunque compenso alla lavoratrice (ex art.2126 cc), in presenza di un consenso datoriale (ovvero del superiore gerarchico, «dirigente« di riferimento) «comunque espresso», per quanto statuito dalla sentenza 17912/24 della Cassazione richiamata dalla stessa parte convenuta.
7. Per tutto quanto sopra (in assenza di contestazioni sul quantum), la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l' convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1
somma di € 7.255,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e inoltre delle spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge .
Ancona, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 543/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. C. Alaniello
e
Controparte_1
rappresentata dall'avv. A. Togni
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente «Assistente Amministrativo, Categoria C», deduce:
1.1. che «il direttore U.O. Supporto Area Dipartimentale Acquisti e Logistica della allora , Dott. » l'aveva inserita «per gli anni 2022 e CP_2 Parte_2
2023 nelle schede progetto denominate “coordinamento amministrativo e tecnico- operativo servizi di ristorazione collettiva”, fissando i relativi obiettivi e quantificando in € 7.500,00 annui il relativo valore economico ed in 250 ore, per ciascun anno, di “plus orario” la durata del progetto».
1.2. di aver chiesto con comunicazione del 16.12.2022 «il pagamento di quanto dovutele, senza ottenere alcunché, nonostante le rassicurazioni del direttore del settore». pagina 1 di 6 1.3. che «con comunicazione del 24.01.2023 il Dott. comunicava alla Pt_2
Direzione il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022, ed anche egli chiedeva la liquidazione del premio alla dipendente».
1.4. che solo «con missiva del 01.09.2023 la Dott.ssa Direttore UOC Per_1
Personale, comunicava - per la prima volta- che le proposte progettuali del
22.11.2021 e del 24.01.2023 non erano state approvate, che gli importi dei premi indicati nei progetti non rispettavano il Contratto Collettivo Integrativo e che la tipologia delle attività non era ascrivibile ad una dipendente cat. C»
1.5. che nonostante ciò «il Dott. perseverava nella richiesta alla ricorrente di Pt_2
svolgere le mansioni oggetto dei progetti 2022 e 2023» emettendo «in data
24.10.2023, nei confronti di un ordine di servizio con decorrenza Parte_1
immediata, per le medesime attività indicate nei predetti progetti»
1.6. di essere pertanto stata «costretta, nonostante il Direttore del personale avesse escluso che [ella] potesse svolgere quelle mansioni, ad effettuare la medesima attività lavorativa indicata nei progetti… continuando a non percepire in proposito alcun importo».
1.7. di aver raggiunto « tutti gli obiettivi previsti dal progetto anche per l'anno 2023».
2. Concludeva pertanto la lavoratrice chiedendo:
2.1. in via principale «di condannare la …. al pagamento … CP_1
della somma di € 15.000,00 e/o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo»;
2.2. in via subordinata di condannare la in persona … al CP_1
pagamento … della somma d € 7.255,00 (500 ore x 14,51 euro) e/o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di ore di straordinario diurno (plus-orario) lavorate e mai retribuite, calcolata sulla base del CCNL vigente.
pagina 2 di 6 3. Costituendosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso replicando: CP_1
3.1. che le «asserite prestazioni aggiuntive, che sarebbero state svolte dalla ricorrente in virtù delle citate proposte progettuali del 22.11.2021 e del 24.01.2023, emesse dal Dirigente Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'AV2 ora
[...]
Dott. , … non erano state oggetto di nessuna indicazione CP_1 Parte_2
da parte della direzione strategica e per tale motivo non erano state approvate».
3.2. che in particolare «la Sig.ra non risultava essere inserita in alcuno dei Pt_1
progetti strategici approvati [finanziati dalle risorse decentrate ex art. 81 CCNL
21.05.2018 comparto sanità) (all. 6)], che peraltro, come si evince dalla determine interessavano un periodo precedente (anno 2021)»;
3.3. che infatti «Per … l'anno 2022 non risultavano essere stati approvati progetti e quindi le risorse finalizzate nel Contratto Collettivo Integrativo del 2022, erano state utilizzate per il pagamento della produttività individuale e strategica come previsto nel ridetto CCI recepito con determina n. 2229/AV2 del 23/12/2022»
3.4. che «le .. proposte progettuali, formulate dal dirigente di struttura (Dr. ) Pt_2
sono da ritenersi del tutto prive efficacia, in quanto carenti di un requisito essenziale: determina del direttore generale»;
3.5. che per l'attività rivendicata la ricorrente non aveva ricevuto alcun «ordine di servizio» e «quindi non era tenuta a svolgere alcuna prestazione aggiuntiva rispetto alle attività ordinarie relative alle sue mansioni ed al suo orario di lavoro».
3.6. che «le prestazioni nel pubblico impiego, …. possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n. 5679/2022) rendendo pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base»
3.7. che «in assenza della determina della direzione generale, viene meno un elemento di fatto, consistente appunto nell'autorizzazione datoriale, che a sua volta costituisce invece un requisito indefettibile ai fini dell'applicabilità dell'art. 2126
pagina 3 di 6 c.c. .. (Cass. n. 23506/2022)».
3.8. che la « ricorrente non ha allegato alcuna documentazione (cartellini, fogli rilevazioni presenze, ecc) attestante le ore di lavoro straordinario effettivamente svolto»
4. Il fatto che le «schede di progetto» invocate e prodotte (doc.2 e 3 allegati al ricorso) dalla ricorrente, sottoscritte dal Direttore di della U. O. di appartenenza dr. CP_3
non fossero di per sé sufficienti ad attribuirle il diritto ad essere “inserita nel progetto”, e cioè a percepire la somma ivi indicata per lo svolgimento delle attività ivi descritte, non è contestato e emerge anche dal testo degli stessi documenti, indirizzati ai dr e da cui il Dr si auspica di ricevere un Per_2 Per_3 CP_3
«favorevole accoglimento» (che non risulta essere mai intervenuto).
5. D'altra parte, anche il fatto che quest'ultimo (in qualità incontestata di superiore gerarchico, titolato in quanto tale ad manifestare la «volontà del datore di lavoro») abbia assegnato tali mansioni alla ricorrente, e che questa le abbia svolte in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario, emerge univocamente dai documento prodotti dalla lavoratrice, gli atti, ed in particolare:
5.1. dal doc.5, il cui il dr in data 24/1/23 ed in merito alla «scheda di CP_3
progetto,, per l'esercizio 2022», «attesta … il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2022 alla sig.ra allegando Parte_1
«rilevazione dal cartellino di novembre 2022 dell'interessata (il cartellino di dicembre 2022 non è ancora disponibile) dal quale si evince la pressochè completa fruizione del monte ore previsto dalla progettazione stessa»
5.2. dal doc.13 i cui il dr in data 24/10/23 - e con riferimento alla «nota CP_3
dell'avv Alinaiello» in cui si contestava ai Dirigenti Aziendali che «i .. progetti del 22/11/201 e 24/1/2023.. per Vostra ammissione non sono stati approvati»
(doc.10), annunciando pertanto che la lavoratrice si sarebbe astenuta dall'effettuare le «attività lavorative» ivi indicate, - nondimeno disponeva, con espresso «ordine di servizio», che la lavoratrice continuasse a volgere le relative pagina 4 di 6 mansioni riservandosi di «chiarire con le Direzioni in indirizzo» «ogni pregressa corrispondenza»;
5.3. dal doc.17 in cui il dr giustifica tale ordine di servizio rappresentando CP_3
che le «important[i] attività svolt[e] nei precedenti esercizi per conto di questa
Direzione dalla sig.ra «assumono .. notevole importanza Parte_1
strategica, in quanto destinate a coordinare complessità tecnico-operativo- organizzative del servizio di ristorazione collettiva presso le strutture di questa
Azienda che risultano ancora “a gestione interna”, nelle more della conclusione delle operazioni di gara previste nell'ambito della programmazione del Soggetto
Aggregatore regionale per l'affidamento dei medesimi servizi: complessità che… questa stessa Direzione di Unità Operativa non è in grado di gestire direttamente senza “operatori sul campo”»
5.4. dal doc. 22 - (la cui produzione con le note del 20/1/25 si deve ritenere ammissibile, in quanto conseguente alla contestazione dell'effettivo svolgimento dell'orario aggiuntivo, che non era stata mai sollevata in sede amministrativa, anche in occasione delle ripetute richieste di pagamento del compenso [v. doc.8 di parte ricorrente], pur disponendo parte convenuta dei dati necessari: e quindi si riferisce a circostanza che poteva «ragionevolmente considerarsi pacifica» [cfr
Cass.1509/95, 1916/18], - dal quale si evince che la lavoratrice ha effettivamente accumulato, negli anni 2021 e 2022, 634 ore esorbitanti dal l'orario ordinario e
«non liquidate».
6. Deve pertanto essere accolta la domanda subordinata formulata dalla lavoratrice, osservando che:
6.1. l'art.31 del CNNL ) (doc.6 di parte resistente), laddove sancisce che «Le prestazioni di lavoro straordinario… non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro», detta una norma di comportamento rivolta ad latore di lavoro, non può essere in tutta apparenza invocata per negare la retribuzione per ore di lavoro pagina 5 di 6 effettivamente richieste;
6.2. peraltro dalle citate «schede di progetto» si evince che si tratta di affrontare le
«diffuse criticità che si manifestano» «nelle more della conclusione delle operazioni di gara previste nell'ambito della programmazione aziendale per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva utenti\dipendenti» e quindi di situazione temporanea e in quanto tale suscettibile di definirsi «eccezionale» ai sensi del citato art.311;
6.3. anche laddove la richiesta non fosse legittima (ma il contrario sembra emergere dal citato doc.8, laddove si prospetta la possibilità di retribuire la ricorrente a titolo di lavoro straordinario, nei limiti – proprio – di «250 ore/anno») spetterebbe comunque compenso alla lavoratrice (ex art.2126 cc), in presenza di un consenso datoriale (ovvero del superiore gerarchico, «dirigente« di riferimento) «comunque espresso», per quanto statuito dalla sentenza 17912/24 della Cassazione richiamata dalla stessa parte convenuta.
7. Per tutto quanto sopra (in assenza di contestazioni sul quantum), la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
CONDANNA l' convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1
somma di € 7.255,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
e inoltre delle spese di lite che liquida in complessivi € 118,50 per spese ed € 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge .
Ancona, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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