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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6884 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA “A” CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Giani Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice Relatore dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40593/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avvocati ANDREA DE SIMONE, ALBERTO POLI e VALENTINA MACCAGNI, elettivamente domiciliata in Piazzetta Umberto Giordano, 2 presso l'avv. Valentina Maccagni;
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_2 C.F._2
ANDREA DE SIMONE e ALBERTO POLI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Treviso, Viale Monte Grappa, 64 ATTORI-OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO ONoparte_1 P.IVA_1
MORCIO, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via Circo, 18
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: antitrust pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
ATTORI-OPPONENTI:
“In via preliminare: previa revoca dell'ordinanza emessa in data 25.05.2021, si chiede di
- autorizzare la chiamata in causa delle signore (C.F.: ONoparte_2 [...]
), nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._3 ONoparte_3
), nata a [...] il [...], entrambe residenti a [...], onde proporre nei loro confronti domanda di manleva per le ragioni esposte in atti;
- autorizzare la chiamata in causa della già ONoparte_4 [...]
(P.IVA e C.F.: ), con sede a ONoparte_5 P.IVA_2
Milano (Mi) in Piazza Filippo Meda n. 4, onde proporre nei loro confronti le domande risarcitorie e restitutorie esposte in atti. Nel merito, in via principale:
- accertata in ogni caso la mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità degli importi di cui è causa, dichiarare la nullità, illegittimità e comunque inefficacia del decreto ingiuntivo n. 13020/20 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, revocare integralmente il medesimo anche perché fondato su importi derivanti da fattispecie usuraria. In via riconvenzionale, nei confronti della ricorrente e del terzo CP_6
- accertato il carattere usurario del rapporto di credito regolato dal mutuo stipulato a rogito Notaio dott.ssa di Bernareggio del 18.07.2007, n. 14820 di Rep. Persona_1
e n. 9824 di Racc., registrato a Vimercate il 23.07.2007 al n. 1149 Serie 1T, agli effetti dell'art. 1815 2° comma c.c., dichiararlo contratto di credito gratuito non idoneo a produrre interessi e competenze collegate all'erogazione del credito e, per l'effetto, rideterminato, anche a mezzo di CTU tecnico-bancaria, il saldo dare/avere tra le parti a seconda dell'ipotesi di verifica ritenuta idonea, condannare l'opposta alla restituzione degli importi che dovessero risultare indebitamente corrisposti, in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. sul contratto di mutuo identificato in atto anche tramite compensazione con il capitale residuo;
- rilevato il carattere contrattuale usurario del contratto, così come previsto ai sensi dell'art. 1 L. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p., in virtù della rilevata usura, previa declaratoria di gratuità del contratto di mutuo in applicazione dell'art. 1815 2° comma c.c., ricalcolare, anche a mezzo di CTU, l'ammontare delle somme illegittimamente incamerate dalla Banca mutuante e, per l'effetto, condannare la Banca mutuante alla restituzione delle somme indebitamente riscosse che risulteranno determinate nel corso dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- se ritenuto, ordinare la compensazione degli importi di cui al punto che precede con gli pagina 2 di 18 importi del capitale residuo;
in tal caso, effettuate tutte le compensazioni e riconosciuto il credito di parte attrice derivante dalla differenza tra gli interessi in restituzione e il capitale residuo del mutuo, condannare l'opposta al pagamento di detto importo in favore di parte attrice opponente. E, in ogni caso, nei confronti dell'opposta e del terzo CP_6
- determinare, anche a mezzo di CTU tecnico-bancaria, sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto de quo, il Tasso Effettivo Globale – TEG – applicato dalla convenuta all'impugnato rapporto di credito considerato CP_4 nell'intero arco di tempo compreso tra l'inizio del rapporto ad oggi, così come previsto ai sensi dell'art. 1 L. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p., al fine di verificare e confermare come , nella gestione dell'intero rapporto di credito, abbia ONoparte_4 superato il tasso soglia usura così come rilevato in base alla legge, su base trimestrale, e di conseguenza abbia violato in tal senso il disposto combinato dell'art. 1 L. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p.;
- conseguentemente, in virtù dell'invalidità delle impugnate clausole e condizioni nonché in considerazione dell'eventuale riscontro di interessi usurari applicati al rapporto, ricalcolare secondo la norma applicabile – art. 1815 2° comma c.c. – l'ammontare delle somme a credito/debito e per l'effetto determinare, previo deposito da parte della Banca di tutti i documenti mancanti a far data dall'inizio del rapporto, l'esatto saldo dare/avere tra parte attrice e parte convenuta (cliente – banca), costituente l'effettivo saldo del rapporto di cui è causa. In via risarcitoria nei confronti dell'opposta e del terzo CP_6
- condannare al risarcimento del danno patrimoniale, ONoparte_4 determinato nella somma effettiva da determinarsi in corso di causa, nonché nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con espressa richiesta di algebrica compensazione con l'eventuale credito a favore dell'opposta che dovesse risultare confermato in corso di giudizio;
- condannare al risarcimento del danno morale nei ONoparte_4 confronti degli opponenti da determinarsi in € 5.000,00 per ogni mese di iscrizione a sofferenza in Centrale Rischi della Banca d'Italia o in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- condannare al risarcimento per il danno esistenziale ONoparte_4 nei confronti degli opponenti da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. In via subordinata, per conto della sola Dott.ssa nei confronti dell'opposta e Parte_1 del terzo CP_6
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dalla Signora Parte_1 con già
[...] ONoparte_4 ONoparte_7
per la presenza, all'interno del contratto, di clausole tali da integrare
[...] gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990 n. 287 e, pertanto, dichiarare che nulla è dovuto alla
[...]
e quindi per essa all'attuale cessionaria ONoparte_4 ONoparte_1
- accertare e dichiarare che la Signora ha subito danni pari ad € Parte_1
30.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, pagina 3 di 18 anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata annualmente alla data della sentenza ed oltre i successivi interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- per l'effetto, condannare e quindi per essa l'attuale ONoparte_4 cessionaria in qualità di mandataria della ONoparte_1 ONoparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire in favore
[...] dell'attrice tutti i danni subiti per un totale di € 30.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata annualmente alla data della sentenza ed oltre i successivi interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. In via ulteriormente subordinata per conto della sola Dott.ssa nei confronti Parte_1 dell'opposta e del terzo CP_6
- accertare e dichiarare che la fideiussione, stipulata tra la Signora Parte_1
e contiene all'art. 12) lettera e) una clausola
[...] ONoparte_4 vessatoria e ciò in violazione della Legge n. 287/1990 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di tale clausola e dichiarare altresì che nulla è dovuto dall'odierna attrice opponente alla e quindi per essa all'attuale cessionaria ONoparte_4
ONoparte_1
- conseguentemente accertare e dichiarare che e quindi ONoparte_4 per essa l'attuale cessionaria sono decadute dai termini previsti ONoparte_1 dall'art. 1957 c.c. per non avere azionato nel termine di sei mesi le azioni contro il debitore principale e, per l'effetto, dichiarare la Signora liberata Parte_1 dalla sua qualità di garante e dichiarare altresì che nulla è dovuto dall'odierna attrice opponente alla e quindi per essa all'attuale cessionaria ONoparte_4 ON
CP_1
- accertare e dichiarare che la Signora ha subito danni pari ad € Parte_1
30.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata annualmente alla data della sentenza ed oltre i successivi interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- per l'effetto, condannare e quindi per essa l'attuale ONoparte_4 cessionaria in qualità di mandataria della ONoparte_1 ONoparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire in favore
[...] dell'attrice opponente tutti i danni subiti per un totale di € 30.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata annualmente alla data della sentenza ed oltre i successivi interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. In via ulteriormente subordinata di merito nei confronti dei terzi Signore CP_2
- nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda creditoria dell'opposta, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità delle signore e CP_3 [...]
e, per l'effetto, condannarsi quest'ultime al pagamento del debito residuo CP_2
pagina 4 di 18 nella misura che verrà accertata in corso di causa e, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare i signori e dalle somme che Parte_2 Parte_1 quest'ultimi dovessero essere tenuti a corrispondere all'opposta. In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza emessa in data 16.02.2022 si chiede - di ammettere i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 22.07.2021 degli opponenti, con i testi ivi indicati”.
CONVENUTA.OPPOSTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così giudicare:
1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione avversaria, in quanto proposta oltre il termine di legge.
2. Ancora in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'opponente con riferimento alle domande di accertamento dell'invalidità del Parte_1 contratto di mutuo, per quanto dedotto in atti.
3. Sempre in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria opposta rispetto: ONoparte_1
a) alla domanda di accertamento dell'usurarietà del contratto di mutuo ipotecario concesso ai sensi dell'art. 38 e ss. D.Lgs. n. 385/1993 a rogito Notaio dott.ssa Per_1
di Bernareggio del 18/07/2007, n. 14820 di Rep. E n. 9824 di Racc. e di gratuità
[...] dello stesso;
b) alle domande restitutorie di somme, di condanna e risarcitorie;
c) alla domanda di accertamento della nullità della fideiussione;
per tutti i motivi dedotti in atti.
4. Infine in via preliminare: dichiarare inammissibili le domande risarcitorie tutte spiegate dagli opponenti, in quanto indeterminate e rivolte indistintamente/cumulativamente/erroneamente nei confronti dell'odierna opposta – peraltro indicata anche quale mandataria dell'istituto di credito cedente – e della Banca mutuante, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
5. Nel merito in via principale: rigettare le domande ed eccezioni tutte spiegate da parte opponente – in particolare con riferimento all'asserita nullità/illegittimità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, alla asserita carenza di legittimazione attiva di CP_1
all'asserita usurarietà del contratto di mutuo, alla asserita nullità della fideiussione
[...] rilasciata contestualmente alla stipula del mutuo de quo per violazione della legge antitrust, alle domande restitutorie di somme , di condanna e risarcitorie – in quanto tutte infondate in fatto e in diritto e totalmente sfornite di prova per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 13020/2020 del Tribunale di Milano.
pagina 5 di 18 6. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, dichiarare (già ONoparte_8 ONoparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del quale si
[...] rinnova la richiesta di estensione del contradditorio, tenuto a manlevare e tenere indenne la cessionaria opposta e per essa e ONoparte_1 ONoparte_9 conseguentemente condannare (già ONoparte_8 ONoparte_4
a rifondere all'opposta società quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a corrispondere in favore degli opponenti.
7. In via istruttoria: si contesta la relazione peritale ex adverso prodotta sub doc. 22 e ci si oppone all'ammissione di CTU ex adverso chiesta, in quanto esplorativa, quindi inammissibile, per le ragioni dedotte in atti. Si contestano tutti i capitoli di prova per testi ex adverso dedotti in quanto irrilevanti ai fini della decisione, oltre che valutativi, per quanto dedotto nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
8. In ogni caso: condannare gli opponenti e in Parte_2 Parte_1 via tra loro solidale, alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.”
pagina 6 di 18 Ragioni della decisione
1. e con citazione ritualmente notificata il 2 Parte_2 Parte_1
novembre 2020, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
13020/2020 emesso in data 31 luglio 2020, depositato il 24 agosto 2020 e notificato il 21 settembre 2020, con il quale è stato loro intimato di pagare, in solido con CP_10
e
[...] ONoparte_3 ONoparte_2 [...]
la somma di € 380.749,12, oltre interessi e spese a favore della Parte_3
ricorrente e per essa quale mandataria a ONoparte_1 ONoparte_9
Il credito era stato azionato quale residuo debito del contratto di mutuo ipotecario concesso dall'istituto di credito Banca Popolare di Milano Soc. Coop. in data 18 luglio
2007 al signor , oggi fallito, quale titolare dell'impresa individuale “Farmacia Pt_2
Europea di RO IO”, per la somma di € 1.000.000,00, somma che egli avrebbe dovuto restituire in n. 118 rate mensili a decorrere dal 31 ottobre 2007 fino al 31 luglio
2017.
L'adempimento dell'obbligazione era stato garantito da ipoteca volontaria iscritta sui beni immobili di proprietà di e di e Parte_2 Persona_2 Parte_1
[...]
questi ultimi quali terzi datori di ipoteca.
Inoltre, gli stessi e contestualmente al Parte_1 Persona_2
perfezionamento del contratto di mutuo, in data 18 luglio 2007, avevano sottoscritto delle fideiussioni sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200.000,00.
Alla morte di avvenuta il 31 maggio 2015, gli subentrarono le eredi Persona_2
e ONoparte_10 ONoparte_3 ONoparte_2
Queste ultime hanno proposto distinta opposizione al Parte_3
medesimo decreto ingiuntivo n. 13020/2020.
La convenuta opposta è cessionaria del credito della CP_1 ONoparte_4
.
[...]
pagina 7 di 18 Con l'opposizione proposta, e lamentano che le Parte_2 Parte_1
sorelle titolari di una procura ad amministrare la Farmacia Europea quali CP_2
plenipotenziarie, avevano posto in essere un sistema amministrativo-contabile atto a sottrarre fondi alla Farmacia Europea, distrarre merce dalla Farmacia Europea in favore della Farmacia Linate, di proprietà di madre delle sorelle e CP_10 CP_2
utilizzare denaro della Farmacia Europea per scopi personali. Pertanto, la procura era stata revocata e, da tale iniziativa, era scaturito un contenzioso che aveva portato al sequestro d'azienda della Farmacia Europea di IO RO e, successivamente, alla fase di liquidazione della stessa, alla proposta di concordato preventivo con riserva da parte di e al fallimento dello stesso a giugno dell'anno 2016. Parte_2 Pt_2
Ritenendo che il dissesto economico della Farmacia Europea non sia dovuto a responsabilità del fallito ma all'esclusiva responsabilità delle signore gli CP_2
opponenti hanno chiesto di essere manlevati da queste ultime da ogni conseguenza negativa susseguente al dissesto della Farmacia e all'impossibilità di saldare il mutuo ipotecario.
Viene anche precisato, per quanto concerne il rapporto con la ONoparte_4
che la stessa non si è mai attivata nei confronti della dott.ssa –
[...] Parte_1
fideiubente – nei termini di cui all'art. 1957 c.c., stante l'illegittimità della deroga contrattualmente prevista al termine decadenziale di legge.
Infine, gli opponenti lamentano di aver scritto in più occasioni alla ONoparte_4
lamentando irregolarità e anomalie nei rapporti di credito, senza ricevere
[...]
alcuna risposta.
In diritto, la parte opponente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della controparte, che non avrebbe dimostrato né l'acquisto del credito, né il quantum ceduto.
Eccepisce, inoltre, la carenza di liquidità ed esigibilità del credito, nonché la violazione dell'art. 50 del T.U.B. “che esporrebbe un saldo asseritamente a credito per la
[...]
di € 380.749,12”, senza documentare la corretta contabilizzazione ONoparte_4
delle operazioni svolte, né le condizioni effettivamente applicate dalla banca nel pagina 8 di 18 rapporto di mutuo intercorso tra le parti. L'estratto dimesso sarebbe sintetico e non idoneo a fornire la prova della gestione del rapporto.
Quanto al rapporto di mutuo ipotecario, vi sarebbe l'illegittima applicazione di interessi usurari, competenze e spese non dovute.
Quanto al rapporto sorto dal contratto di fideiussione stipulato il 18 luglio 2007, è stata eccepita la nullità totale della garanzia prestata, in quanto il contratto sarebbe stato sottoscritto in violazione di una norma imperativa, ex art. 1418 comma 1 c.c. costituita dalla normativa antitrust, in particolare, dalla legge n. 287 del 1990.
In subordine, per l'ipotesi in cui il Tribunale non ravvisasse la nullità integrale del contratto, è stata eccepita l'inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., presente nel contratto di mutuo.
Stante l'inefficacia di tale clausola, rilevano gli opponenti, poiché il mutuo ipotecario non è più stato pagato sicuramente dal 2015 e la società non ha mai agito CP_11
giudizialmente per far valere il proprio diritto di credito nei confronti dei fideiussori e, anzi, il primo atto con il quale l'istituto di credito si è genericamente attivato per il recupero verso il debitore principale è addirittura del 26 giugno 2017, allorquando la società è stata ammessa al passivo del fallimento di , CP_6 Parte_2
risultano ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c. chiede, in via riconvenzionale, contestualmente alla Parte_1
dichiarazione di nullità dello stesso contratto di fideiussione, un risarcimento del danno pari quantomeno ad € 30.000,00 o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Infine, gli opponenti, sostenendo che la responsabilità della situazione della Farmacia
Europea e il mancato rispetto dell'obbligazione di pagamento del mutuo contratto con
è da imputare esclusivamente alla gestione delle signore e alla CP_6 CP_2
loro mala gestio, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa
[...]
e al fine di accertare la sussistenza della ONoparte_2 ONoparte_3
pagina 9 di 18 responsabilità in capo a queste ultime in ordine al mancato saldo residuo delle rate del mutuo e di essere dalle stesse manlevati delle somme che fossero tenuti a pagare.
È stata anche chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa la quale ONoparte_12
cedente e quale unico soggetto legittimato a ricevere le richieste restitutorie e risarcitorie avanzate dagli opponenti.
2. Si è costituita ritualmente la e per essa, quale mandataria ONoparte_1 [...]
ONoparte_9
La convenuta opposta ha innanzitutto eccepito la tardività dell'opposizione sostenendo che, poiché il decreto ingiuntivo è stato notificato il 21 settembre 2020, la notifica dell'atto di citazione si sarebbe dovuta perfezionare il 31 ottobre 2020, mentre è stata eseguita soltanto il 2 novembre 2020. L'opposizione, pertanto, dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Quanto all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, la osserva CP_1
che l'elenco dei crediti in sofferenza risulta pubblicato sul sito internet della banca, di cui è stato prodotto estratto con il ricorso monitorio. Inoltre, la circostanza che la cessionaria stia agendo in forza del contratto di mutuo e non per la posizione relativa al conto corrente lo si evincerebbe dal ricorso per ingiunzione, in cui si è dato atto dell'inadempimento dei debitori alle obbligazioni assunte con il contratto de quo e si è chiesta e ottenuta ingiunzione di pagamento del residuo credito di cui al predetto mutuo.
La titolarità del credito in capo a sarebbe dimostrata anche dall'avviso di CP_1
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 7 giugno 2018 - Parte Seconda, che la convenuta opposta allega quale doc.6.
Relativamente all'asserita inidoneità probatoria dell'estratto autentico certificato ex art. 50 TUB, osserva che il documento attesta alla data del passaggio a CP_1
sofferenza (23/10/2015) un debito residuo di euro 358.948,79, e al 26/6/2018 a euro
380.749,12.
Come affermato dalla giurisprudenza di merito, conclude la convenuta opposta,
l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. costituisce prova scritta del credito non solo in sede pagina 10 di 18 monitoria, ma anche in sede di opposizione, discendendo il valore probatorio di tale documento non solo dall'art. 50 T.U.B., ma anche dall'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c. L'estratto autentico non indica affatto due finanziamenti diversi, bensì un unico finanziamento, ossia il numero 10001093044, come espressamente indicato nell'intestazione del documento prodotto.
La convenuta opposta eccepisce anche il difetto di legittimazione/titolarità attiva dell'opponente garante a sollevare domande ed eccezioni relative Parte_1
all'invalidità del contratto di mutuo.
Nel contratto di mutuo ipotecario fondiario, che è un atto pubblico notarile, si statuisce infatti espressamente che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 12 lett. f contratto di mutuo).
La convenuta opposta eccepisce anche la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda sull'asserita usurarietà del contratto di mutuo e alla conseguente gratuità dello stesso, in quanto, in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto è unicamente l'altro contraente, ovvero la
[...]
la convenuta opposta, in qualità di cessionaria del credito, sarebbe carente di CP_13
legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria e/o di ripetizione spiegata dalla parte opponente in via riconvenzionale.
Per le medesime ragioni, anche in ordine alla domanda di nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo, la convenuta opposta sarebbe carente di legittimazione passiva. In ogni caso, la stessa rileva che il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia si pagina 11 di 18 riferisce alla c.d. fideiussione omnibus, mentre quella di cui si controverte è una fideiussione specifica, sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto di mutuo su cui è fondato il decreto ingiuntivo opposto, in forza della quale si garantisce l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto medesimo.
Anche la domanda risarcitoria, oltre che infondata, è quindi inammissibile e dovrà essere rigettata, in quanto , la quale agisce in questa sede per il tramite di CP_1 [...]
non è la mandataria della banca, bensì la cessionaria del credito ONoparte_9
come già evidenziato.
La convenuta opposta ha poi concluso chiedendo la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 39959/2020 R.G., assegnato ad altra sezione del medesimo tribunale, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dalle debitrici ONoparte_10 ONoparte_2 ONoparte_3
e Ha chiesto inoltre l'autorizzazione a chiamare
[...] Parte_3
in causa la terza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ONoparte_8
3. Respinte le richieste formulate in via preliminare da entrambe le parti e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza così fissata, mutato il giudice istruttore, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Vanno innanzitutto respinte le richieste relative alla chiamata in causa dei terzi e ONoparte_2 ONoparte_3 ONoparte_4
già reiterate dall'opponente
[...] ONoparte_5
in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto, come è stato già ritenuto dal giudice istruttore, le domande agli stessi rivolte sono relative a più ampi rapporti che hanno interessato le parti e che esulano dall'oggetto di questo giudizio (come la mala gestio
pagina 12 di 18 della Farmacia Europea e i danni da gestione in capo alle signore e ne CP_2
comporterebbero un inutile ampliamento.
Inoltre, quanto alle signore va anche considerata la circostanza che le stesse CP_2
hanno già proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 13020/2020, opposto in questa sede, e tale opposizione è stata respinta con sentenza n. 4598/2021 di questo stesso tribunale (doc. 22 di parte convenuta).
6. Sempre in via preliminare, rispetto al merito, vanno esaminate le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti.
6.1. Va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione proposta, sollevata dalla convenuta opposta.
Quest'ultima sostiene infatti che, poiché il decreto ingiuntivo è stato notificato il 21 settembre 2020, la notifica dell'atto di citazione si sarebbe dovuta perfezionare il 31 ottobre 2020, mentre è stata eseguita soltanto il 2 novembre 2020.
In realtà, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 2 novembre 2020, di lunedì, perché il 31 ottobre cadeva di sabato. Ai sensi dell'art.155 quarto comma, infatti,
“Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. Il quinto comma della stessa norma precisa inoltre “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
La notifica dell'atto di citazione in opposizione risulta pertanto rituale e tempestiva.
6.2. Quanto all'eccezione di carenza di carenza di legittimazione attiva della CP_1
sollevata dagli opponenti, si osserva che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 7.6.2018 - Parte Seconda, prodotto dalla convenuta opposta quale doc. 6, indica chiaramente il blocco dei crediti ceduti, laddove viene descritta la natura dei crediti “derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra
pagina 13 di 18 1962 e 2017 i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza' e segnalati alla centrale rischi della Banca d'Italia”.
Il credito di cui si controverte rientra nell'operazione di cartolarizzazione, in quanto il contratto di mutuo ipotecario stipulato il 18 luglio 2007 è ricompreso nella categoria di rapporto cui si riferisce l'avviso di cessione.
Infine, l'operazione di cartolarizzazione è annotata nel Registro delle Imprese, come comprovato dalla visura camerale di prodotta quale doc. 13 dalla ONoparte_1
convenuta opposta.
6.3. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta opposta, relativamente alla domanda restitutoria o di ripetizione spiegata dalla parte opponente in via riconvenzionale, nonché in ordine alla domanda di nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo, si osserva che la prima è evidentemente legata all'accoglimento della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della ON
, poiché la domanda di restituzione è rivolta a quest'ultima, chiedendo la parte opponente di “condannare la Banca mutuante alla restituzione delle somme indebitamente riscosse”.
Quanto alla domanda di usurarietà del mutuo e alla sua conseguente gratuità o alla domanda di nullità fideiussione formulata dall'opponente si osserva che, se è Parte_1
vero che la cartolarizzazione è operazione di cessione del credito, non del contratto, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra originator e ceduto, va tenuto presente che, nel caso di specie, è la ad aver CP_1
azionato una pretesa nei confronti di e nelle Parte_2 Parte_1
rispettive qualità di debitore mutuatario e garante. Quest'ultima, pertanto, legittimamente, essendo chiamata a pagare il debito garantito, solleva le eccezioni dirette a paralizzare la pretesa della controparte.
7. Nel merito, l'opposizione si appalesa infondata e va respinta per i motivi di seguito precisati.
pagina 14 di 18 7.1. Gli opponenti hanno eccepito l'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. a costituire prova scritta nella fase di opposizione del credito.
L'eccezione è infondata.
A prescindere infatti dalla genericità delle contestazioni sollevate, deve aversi riguardo alla circostanza che è pacifico che le somme oggetto del contratto di mutuo sono state erogate. Inoltre, la convenuta opposta ha prodotto la documentazione contrattuale e bancaria sulla quale il credito si fonda (docc.15-18), mentre gli opponenti, sui quali incombeva il relativo onere, in base alla regola di riparto degli oneri probatori, non hanno fornito prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito medesimo.
7.2. e hanno chiesto, in via riconvenzionale, di Parte_2 Parte_1
accertare il carattere usurario del rapporto di credito regolato dal mutuo stipulato a rogito
Notaio dott.ssa di Bernareggio del 18 luglio 2007, n. 14820 di Rep. e n. Persona_1
9824 di Racc., registrato a Vimercate il 23 luglio 2007 al n. 1149 Serie 1T, agli effetti dell'art.1815, 2° comma c.c., di dichiarare tale contratto di credito gratuito non idoneo a produrre interessi e competenze collegate all'erogazione del credito e, per l'effetto, rideterminato il saldo dare/avere tra le parti a seconda dell'ipotesi di verifica ritenuta idonea, condannare l'opposta alla restituzione degli importi che dovessero risultare indebitamente corrisposti, in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. sul contratto di mutuo identificato in atto anche tramite compensazione con il capitale residuo.
Essi hanno chiesto inoltre, ritenuto il carattere contrattuale usurario del contratto, così come previsto ai sensi dell'art. 1 L. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p., in virtù della rilevata usura, previa declaratoria di gratuità del contratto di mutuo in applicazione dell'art. 1815
2° comma c.c., di ricalcolare l'ammontare delle somme illegittimamente incamerate dalla banca mutuante e condannare quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. ON Il fatto che la , alla quale soltanto sarebbe addebitabile la previsione di un tasso di interessi di carattere usurario, non faccia parte del giudizio rende superfluo l'esame della pagina 15 di 18 domanda di restituzione. Va comunque evidenziato che le contestazioni sono formulate genericamente e che neppure la perizia di parte depositata consente la verifica della correttezza dei criteri utilizzati per affermare che è stato superato il tasso soglia.
La c.t.u. richiesta sarebbe pertanto esplorativa.
7.3. Va infine esaminata la domanda, formulata da di nullità Parte_1
della fideiussione stipulata il 18 luglio 2007, contestualmente al perfezionamento del contratto di mutuo, sino alla concorrenza dell'importo di € 1.200.000,00 (art. 12 del doc.4 di parte opponente), in quanto riproducente lo schema di contratto predisposto dall'ABI oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia.
A sostegno della dedotta nullità, tuttavia, l'opponente non ha prodotto il provvedimento dell'autorità di vigilanza, del quale vengono soltanto richiamati gli estremi, a pag. 16 dell'atto di citazione, in nota. Tale provvedimento non viene menzionato neppure nell'
“elenco documenti” allegato.
La mancata produzione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia non consente di valutare in concreto la fondatezza della domanda: in fattispecie analoghe a quella qui considerata, infatti, la giurisprudenza ha rimarcato che il giudice del merito è tenuto ad apprezzare il contenuto complessivo del provvedimento dell'autorità di vigilanza che abbia accertato la condotta anticoncorrenziale e a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva (Cass. 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. 28 novembre
2018, n. 30818).
In assenza di tale provvedimento, pertanto, non è possibile confrontare le clausole delle quali si lamenta la nullità con le clausole prese in considerazione dalla Banca d'Italia.
In ogni caso, si osserva che la garanzia fideiussoria di cui trattasi ha natura di fideiussione specifica, mentre il provvedimento della Banca d'Italia ha riguardato esclusivamente le fideiussioni omnibus.
Pertanto, mancano del tutto i presupposti per l'accoglimento della domanda di nullità proposta e, conseguentemente, della domanda di risarcimento del danno.
pagina 16 di 18 7.4. Per gli stessi motivi, non può essere accolta neppure la richiesta formulata in via ulteriormente subordinata da diretta a far dichiarare l'inefficacia Parte_1
della fideiussione stipulata con riferimento alla sola clausola contenuta, alla lettera e), che prevede che “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore ed il fideiussore medesimo, o qualsiasi altro coobbligato e garante, entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”.
La questione non attiene tanto alla nullità integrale o alla nullità parziale della fideiussione, quanto alla sussistenza dei presupposti della nullità, dal momento che le ragioni che consentano di affermare che vi sia stata violazione della Legge n. 287/1990 sono ancorate al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non prodotto in giudizio e, peraltro, relativo alle sole fideiussioni omnibus.
8. Il rigetto dell'opposizione proposta comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Per completezza, va detto che la circostanza riferita dagli opponenti nella propria comparsa conclusionale, nella quale si afferma che, nelle more della procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 216/2022 promossa in danno della NO , il credito di Parte_1
è stato quasi integralmente soddisfatto (pagg. 2 e 3), non ha rilievo ai ONoparte_1
fini della conferma del decreto ingiuntivo. È appunto sulla base di tale titolo, dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice istruttore, che legittimamente la creditrice ha agito in sede esecutiva senza attendere la pronuncia della sentenza.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in linea con i parametri fissati dal D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa (€
380.749,12) e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dagli opponenti alla convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 CP_1
pagina 17 di 18 avverso il decreto ingiuntivo n. 13020/2020, ogni diversa istanza o eccezione CP_1
disattesa o assorbita così provvede:
- respinge l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte, confermando il decreto opposto;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate per compensi in € 11.229,00, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.
Così deciso in Milano il 19 settembre 2024
Il giudice est. Il Presidente Anna Bellesi Silvia Giani
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