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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 387/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco Iuele, in forza di mandato a margine all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Matera, alla Via del Corso, n. 26
appellante
e
in persona del l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giovanni Salvia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Beatrice Genchi sito in Matera, alla Via Aldo Moro
appellata
1 OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale – appello avverso la sentenza n.
45/2019 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pubblicata il
17.01.2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.04.2016 citava in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento di € 10.550,00, oltre al Controparte_1
risarcimento del danno in misura pari ad € 10.000,00 per danni all'immagine e morali e spese di lite.
Esponeva di essere stato contattato nell'ottobre 2014 dal direttore generale della per una proposta di collaborazione professionale a Zeebrugge, in CP_1
Belgio, in esecuzione della quale svolgeva prestazioni lavorative per le quali maturava un compenso pari ad € 10.550,00 e che, tuttavia, nonostante le richieste stragiudiziali, tale somma non veniva corrisposta così costringendolo ad agire in giudizio.
Si costituiva in data 22.07.2016 la chiedendo, nel merito, il Controparte_1
rigetto della domanda in quanto infondata. Evidenziava che l'attore era stato chiamato a partecipare in data 29.10.2014 ad una riunione a Zeebrugge, che a tale coinvolgimento era seguita una richiesta economica da parte del cui la Pt_1 CP_1
non dava seguito non addivenendosi alla conclusione di alcun contratto.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale ed escussione testi, si è concluso con la sentenza n. 45/2019, con cui il Tribunale di Matera, in composizione monocratica ha rigettato la domanda compensando le spese di lite.
In sintesi, il giudice di primo grado ha valorizzato la mancata prova, da parte del cui incombeva il relativo onere, del conferimento dell'incarico non essendovi Pt_1
traccia né nella documentazione in atti né essendo emerso dalle prove testimoniali.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione con atto di Parte_1
citazione notificato il 16.07.2019, chiedendo la riforma della sentenza appellata e
2 dolendosi, in particolare, dell'errata valutazione del compendio istruttorio da parte del giudice di prime cure.
Si è costituita in data 19.11.2019 la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato e pretestuoso nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 24 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Contrariamente alle deduzioni dell'appellante, le risultanze delle prove orali svolte nel corso del giudizio di primo grado non sono decisive.
Va premesso che la richiesta di interrogatorio formale è stata dichiarata inammissibile con ordinanza istruttoria di questa Corte le cui argomentazioni devono intendersi qui richiamate.
Ancora, il complessivo tenore delle dichiarazioni testimoniali non consente di ritenere soddisfatta la prova del contratto e degli elementi contenutistici dello stesso così come dell'esecuzione della prestazione.
Il teste , direttore della società convenuta fino al 2015, all'udienza del Tes_1
04.12.2017, pur confermando la circostanza sub 1 della memoria istruttoria del Pt_1
(vale a dire che l'attore aveva svolto per conto della la veste di project manager CP_1
nell'ambito del sub contratto con la “(…) se non ricordo male tra fine 2014 e Pt_2
inizio 2015, dove è stato per circa due mesi”), non ha fornito ulteriori specifici elementi per ritenere quali prestazioni avesse eventualmente svolto in tale veste.
Il tenore delle dichiarazioni, infatti, in quanto generiche sull'an dell'incarico e della tipologia di prestazione eseguita nonché della sua durata e del compenso eventualmente maturato, non consente di supplire alla mancanza di prova quanto alla conclusione del contratto di lavoro per cui è causa come già statuito dal giudice di prime cure.
3 D'altra parte appare altresì poco verosimile che un rapporto di lavoro relativo ad un incarico di responsabilità, oltre a non essere stato formalizzato per iscritto non si fosse articolato in documenti o altri riscontri documentali scritti utili a corroborare la prova sulla conclusione del contratto, la tipologia della prestazione e la retribuzione pattuita.
Non sono decisive in tal senso neanche le dichiarazioni degli altri testi escussi.
Nello specifico, il teste non ha confermato nessuna collaborazione, se Tes_2
non un viaggio in Belgio (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.10.2017 (“conosco il signor […] con il quale sono andato in Belgio per la quell'unica volta Parte_1 CP_1
con lui”).
Ugualmente per i testi e , i quali Testimone_3 Testimone_4
all'udienza del 05.02.2018 hanno confermato due viaggi in Belgio. In particolare,
ha affermato che “è venuto due volte, di sicuro, in Belgio come capo Tes_3
commessa, ossia come project manager”, senza tuttavia specificare da chi fosse stato a ciò incaricato. Al contempo, il ha riferito che “(…) fui informato dal Tes_4
direttore generale che all'ing. era stata ipotizzata una proposta di Testimone_5 Pt_1
collaborazione di lavoro come capo commessa in Belgio e gli era stata fatta una richiesta di quanto volesse per tale lavoro. Per questa ragione, il si recò in Belgio per Pt_1
rendersi conto del tipo di lavoro e l'impegno che avrebbe richiesto. In queste due occasioni, di cui non ricordo con precisione la data non avendo partecipato a queste riunioni tecniche aventi finalità esplorative (il contratto non aveva avuto ancora avvio di esecuzione), il ha incontrato anche il cliente”. Pt_1
Infine, quanto al project manager della all'epoca dei fatti, udito Pt_2
all'udienza del 10.05.2018, questi ha solo riferito che mi si è presentato Parte_1
come project manager della . Controparte_1
Piuttosto, come condivisibilmente argomentato dalla società appellata, assume rilievo, ai fini dell'esclusione della prova di un rapporto contrattuale, il tenore di una comunicazione trasmessa dallo stesso appellante e risalente al novembre 2014
(mail del 2 novembre 2014 allegata alla produzione documentale di parte appellante)
4 laddove faceva esplicito riferimento all'esistenza di un pregresso e perdurante rapporto di lavoro ancora in corso, comunicazione perciò sintomatica del fatto che almeno fino a quel momento non poteva dirsi concluso nessun contratto con l'odierna società appellata e che, ad ogni modo, anche per il futuro, un'eventuale collaborazione avrebbe dovuto essere debitamente formalizzata.
Né è di ausilio l'ulteriore compendio documentale prodotto dal Pt_1
trattandosi di generiche mail e prospetti di attività che testimoniano programmazioni di eventi ovvero trattative instaurate al fine di valutare la fattibilità di un contratto o di un lavoro per il futuro. D'altra parte la comunicazione innanzi citata del 2 novembre
2014 non risulta riscontrata al fine di poter ritenere integrata la prova della conclusione del contratto per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 387/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Francesco Iuele, in forza di mandato a margine all'atto di citazione di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Matera, alla Via del Corso, n. 26
appellante
e
in persona del l.r.p.t. (P.IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Giovanni Salvia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Beatrice Genchi sito in Matera, alla Via Aldo Moro
appellata
1 OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale – appello avverso la sentenza n.
45/2019 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, pubblicata il
17.01.2019.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.04.2016 citava in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento di € 10.550,00, oltre al Controparte_1
risarcimento del danno in misura pari ad € 10.000,00 per danni all'immagine e morali e spese di lite.
Esponeva di essere stato contattato nell'ottobre 2014 dal direttore generale della per una proposta di collaborazione professionale a Zeebrugge, in CP_1
Belgio, in esecuzione della quale svolgeva prestazioni lavorative per le quali maturava un compenso pari ad € 10.550,00 e che, tuttavia, nonostante le richieste stragiudiziali, tale somma non veniva corrisposta così costringendolo ad agire in giudizio.
Si costituiva in data 22.07.2016 la chiedendo, nel merito, il Controparte_1
rigetto della domanda in quanto infondata. Evidenziava che l'attore era stato chiamato a partecipare in data 29.10.2014 ad una riunione a Zeebrugge, che a tale coinvolgimento era seguita una richiesta economica da parte del cui la Pt_1 CP_1
non dava seguito non addivenendosi alla conclusione di alcun contratto.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale ed escussione testi, si è concluso con la sentenza n. 45/2019, con cui il Tribunale di Matera, in composizione monocratica ha rigettato la domanda compensando le spese di lite.
In sintesi, il giudice di primo grado ha valorizzato la mancata prova, da parte del cui incombeva il relativo onere, del conferimento dell'incarico non essendovi Pt_1
traccia né nella documentazione in atti né essendo emerso dalle prove testimoniali.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione con atto di Parte_1
citazione notificato il 16.07.2019, chiedendo la riforma della sentenza appellata e
2 dolendosi, in particolare, dell'errata valutazione del compendio istruttorio da parte del giudice di prime cure.
Si è costituita in data 19.11.2019 la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato e pretestuoso nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze legali.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 24 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Contrariamente alle deduzioni dell'appellante, le risultanze delle prove orali svolte nel corso del giudizio di primo grado non sono decisive.
Va premesso che la richiesta di interrogatorio formale è stata dichiarata inammissibile con ordinanza istruttoria di questa Corte le cui argomentazioni devono intendersi qui richiamate.
Ancora, il complessivo tenore delle dichiarazioni testimoniali non consente di ritenere soddisfatta la prova del contratto e degli elementi contenutistici dello stesso così come dell'esecuzione della prestazione.
Il teste , direttore della società convenuta fino al 2015, all'udienza del Tes_1
04.12.2017, pur confermando la circostanza sub 1 della memoria istruttoria del Pt_1
(vale a dire che l'attore aveva svolto per conto della la veste di project manager CP_1
nell'ambito del sub contratto con la “(…) se non ricordo male tra fine 2014 e Pt_2
inizio 2015, dove è stato per circa due mesi”), non ha fornito ulteriori specifici elementi per ritenere quali prestazioni avesse eventualmente svolto in tale veste.
Il tenore delle dichiarazioni, infatti, in quanto generiche sull'an dell'incarico e della tipologia di prestazione eseguita nonché della sua durata e del compenso eventualmente maturato, non consente di supplire alla mancanza di prova quanto alla conclusione del contratto di lavoro per cui è causa come già statuito dal giudice di prime cure.
3 D'altra parte appare altresì poco verosimile che un rapporto di lavoro relativo ad un incarico di responsabilità, oltre a non essere stato formalizzato per iscritto non si fosse articolato in documenti o altri riscontri documentali scritti utili a corroborare la prova sulla conclusione del contratto, la tipologia della prestazione e la retribuzione pattuita.
Non sono decisive in tal senso neanche le dichiarazioni degli altri testi escussi.
Nello specifico, il teste non ha confermato nessuna collaborazione, se Tes_2
non un viaggio in Belgio (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.10.2017 (“conosco il signor […] con il quale sono andato in Belgio per la quell'unica volta Parte_1 CP_1
con lui”).
Ugualmente per i testi e , i quali Testimone_3 Testimone_4
all'udienza del 05.02.2018 hanno confermato due viaggi in Belgio. In particolare,
ha affermato che “è venuto due volte, di sicuro, in Belgio come capo Tes_3
commessa, ossia come project manager”, senza tuttavia specificare da chi fosse stato a ciò incaricato. Al contempo, il ha riferito che “(…) fui informato dal Tes_4
direttore generale che all'ing. era stata ipotizzata una proposta di Testimone_5 Pt_1
collaborazione di lavoro come capo commessa in Belgio e gli era stata fatta una richiesta di quanto volesse per tale lavoro. Per questa ragione, il si recò in Belgio per Pt_1
rendersi conto del tipo di lavoro e l'impegno che avrebbe richiesto. In queste due occasioni, di cui non ricordo con precisione la data non avendo partecipato a queste riunioni tecniche aventi finalità esplorative (il contratto non aveva avuto ancora avvio di esecuzione), il ha incontrato anche il cliente”. Pt_1
Infine, quanto al project manager della all'epoca dei fatti, udito Pt_2
all'udienza del 10.05.2018, questi ha solo riferito che mi si è presentato Parte_1
come project manager della . Controparte_1
Piuttosto, come condivisibilmente argomentato dalla società appellata, assume rilievo, ai fini dell'esclusione della prova di un rapporto contrattuale, il tenore di una comunicazione trasmessa dallo stesso appellante e risalente al novembre 2014
(mail del 2 novembre 2014 allegata alla produzione documentale di parte appellante)
4 laddove faceva esplicito riferimento all'esistenza di un pregresso e perdurante rapporto di lavoro ancora in corso, comunicazione perciò sintomatica del fatto che almeno fino a quel momento non poteva dirsi concluso nessun contratto con l'odierna società appellata e che, ad ogni modo, anche per il futuro, un'eventuale collaborazione avrebbe dovuto essere debitamente formalizzata.
Né è di ausilio l'ulteriore compendio documentale prodotto dal Pt_1
trattandosi di generiche mail e prospetti di attività che testimoniano programmazioni di eventi ovvero trattative instaurate al fine di valutare la fattibilità di un contratto o di un lavoro per il futuro. D'altra parte la comunicazione innanzi citata del 2 novembre
2014 non risulta riscontrata al fine di poter ritenere integrata la prova della conclusione del contratto per cui è causa.
Alla luce delle considerazioni suesposte l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante alle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 oltre esborsi, spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
5