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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2286 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Roberta Cuseo, e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Latina piazzale Carturan n. 22/a Appellante
E
Controparte_1 in persona del Direttore regionale pro tempore per il Lazio,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Luca Capilupi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 745/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 11/07/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa con mansioni di Parte_1 infermiera dal 04/03/1979 al 30/04/2021, e dedotto che tale attività lavorativa
1 aveva avuto una incidenza nell'insorgenza ovvero nell'aggravamento dell'accertata patologia “spondilosi lombosacrale con protrusioni discali multiple”, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e CP_1 dichiarare che la malattia da cui è affetta la sig.ra è di origine Parte_1 professionale quale esito diretto del lavoro e delle mansioni espletate;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12% o nella minore percentuale in ogni caso superiore al minimo indennizzabile, che verrà accertata nel corso del giudizio a seguito dell'espletanda C.T.U. medico- legale;
3) per l'effetto condannare l , a corrispondere in favore della CP_2 ricorrente il relativo indennizzo (danno biologico) di cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 con le decorrenze di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione del diritto al saldo effettivo;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Latina ha così statuito: “rigetta il CP_1 ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data”.
1.3. Il primo giudice ha ritenuto confermate, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, le deduzioni di cui al ricorso con riguardo alle mansioni svolte dalla lavoratrice: quindi, tenuto conto delle conclusioni elaborate dal nominato c.t.u., pur ritenendo lo svolgimento dell'attività professionale di infermiera, protrattosi per un significativo arco temporale, quale fattore concausale della malattia professionale, ha quantificato il danno biologico prodotto nella periziata nella misura del 4%, quindi al di sotto della soglia indennizzabile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello, Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno biologico in misura inferiore al minimo indennizzabile, ed ha insistito per il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale nella misura pari al 12% e, in ogni caso, in misura non inferiore al minimo indennizzabile, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo a far data CP_1 dalla domanda amministrativa.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza del 13/06/2024, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall' appellato, di CP_1 inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143
2 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Pacifico tra le parti – trattandosi di questione trattata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione – che lo svolgimento dell'attività professionale di infermiera, svolto da per un “significativo arco temporale”, abbia Parte_1 costituito un fattore concausale della malattia professionale, avendo il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado riferito che “la lesività lavorativa si è espressa a livello della colonna vertebrale lombosacrale, agendo da fattore concausale nel provocare la spondiloartrosi con protrusioni discali multiple” da cui è affetta la lavoratrice.
4.1. Ciò posto, lamenta la parte appellante una errata quantificazione della percentuale del danno biologico, che andrebbe quantificato, considerata la limitazione funzionale del rachide lombare dovuta alla spondilosi ed alle protrusioni discali multiple, nella misura del 12%, e comunque in misura non inferiore al 6%.
4.2. Il c.t.u. nominato nella presente fase di giudizio – al quale è stato chiesto di accertare la percentuale di invalidità in ragione dell'attività lavorativa svolta, con riferimento al d.lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al d.m. 12/7/2000 – ha riferito che: i) è affetta da “Spondilosi lombosacrale con protrusioni Parte_1 discali multiple”, inquadrabile come malattia professionale derivante dall'attività lavorativa svolta in qualità di fattore concausale;
ii) la patologia denunciata ed accertata trova, oltre alla multifattorialità eziopatogenetica, anche una concausa determinante nello sviluppo della malattia di origine lavorativa, correlata alla stazione eretta prolungata, ai turni di lavoro particolarmente lunghi, frequenti ed usuranti, alla continua movimentazione dei carichi intesa come assistenza al malato nello spostamento da un letto all'altro, nella deambulazione, nella pulizia, nel traporto dei carrelli e distribuzione viveri, nel trasporto nelle varie sale visita o operative, il tutto per oltre 20 anni;
iii) la valutazione del danno biologico rientra in
3 una forbice fino al 25%, e sebbene la perizianda ad oggi non sia occorsa in interventi chirurgici o in neuropatie clinicamente evidenti, la multifocalità delle discopatie e dell'artrosi, che comunque interessa anche il rachide in toto oltre che il rachide lombare, è da considerarsi, unitamente all'obiettività, produttiva di un danno biologico dell'8 %.
4.3. Trattasi di conclusioni, rimaste esenti da osservazioni critiche delle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti.
4.4. Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato a corrispondere all'appellante, in CP_1 relazione all'accertata malattia professionale, un indennizzo in conto capitale rapportato ad un grado di minorazione dell'8%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione (avvenuta il 13/02/2019) della denuncia di malattia professionale. 5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5.1. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate per il presente grado come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere a un indennizzo in conto CP_1 Parte_1 capitale rapportato ad un grado di minorazione dell'8%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6, l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale (13/02/2019). Condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in €
[...]
2.500,00 e per il secondo in € 2.910,00 con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu di secondo grado liquidate come da separato CP_1 decreto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
4
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2286 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Roberta Cuseo, e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Latina piazzale Carturan n. 22/a Appellante
E
Controparte_1 in persona del Direttore regionale pro tempore per il Lazio,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Luca Capilupi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma piazza delle Cinque Giornate n. 3 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 745/2023 del Tribunale di Latina pubblicata in data 11/07/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa con mansioni di Parte_1 infermiera dal 04/03/1979 al 30/04/2021, e dedotto che tale attività lavorativa
1 aveva avuto una incidenza nell'insorgenza ovvero nell'aggravamento dell'accertata patologia “spondilosi lombosacrale con protrusioni discali multiple”, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e CP_1 dichiarare che la malattia da cui è affetta la sig.ra è di origine Parte_1 professionale quale esito diretto del lavoro e delle mansioni espletate;
2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12% o nella minore percentuale in ogni caso superiore al minimo indennizzabile, che verrà accertata nel corso del giudizio a seguito dell'espletanda C.T.U. medico- legale;
3) per l'effetto condannare l , a corrispondere in favore della CP_2 ricorrente il relativo indennizzo (danno biologico) di cui all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 con le decorrenze di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della maturazione del diritto al saldo effettivo;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Latina ha così statuito: “rigetta il CP_1 ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto emesso in pari data”.
1.3. Il primo giudice ha ritenuto confermate, alla stregua delle risultanze dell'istruttoria testimoniale, le deduzioni di cui al ricorso con riguardo alle mansioni svolte dalla lavoratrice: quindi, tenuto conto delle conclusioni elaborate dal nominato c.t.u., pur ritenendo lo svolgimento dell'attività professionale di infermiera, protrattosi per un significativo arco temporale, quale fattore concausale della malattia professionale, ha quantificato il danno biologico prodotto nella periziata nella misura del 4%, quindi al di sotto della soglia indennizzabile.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello, Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno biologico in misura inferiore al minimo indennizzabile, ed ha insistito per il riconoscimento del danno biologico da malattia professionale nella misura pari al 12% e, in ogni caso, in misura non inferiore al minimo indennizzabile, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo a far data CP_1 dalla domanda amministrativa.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza del 13/06/2024, all'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall' appellato, di CP_1 inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143
2 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). La mera lettura del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.1. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Pacifico tra le parti – trattandosi di questione trattata dal giudice di prime cure e non oggetto di impugnazione – che lo svolgimento dell'attività professionale di infermiera, svolto da per un “significativo arco temporale”, abbia Parte_1 costituito un fattore concausale della malattia professionale, avendo il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado riferito che “la lesività lavorativa si è espressa a livello della colonna vertebrale lombosacrale, agendo da fattore concausale nel provocare la spondiloartrosi con protrusioni discali multiple” da cui è affetta la lavoratrice.
4.1. Ciò posto, lamenta la parte appellante una errata quantificazione della percentuale del danno biologico, che andrebbe quantificato, considerata la limitazione funzionale del rachide lombare dovuta alla spondilosi ed alle protrusioni discali multiple, nella misura del 12%, e comunque in misura non inferiore al 6%.
4.2. Il c.t.u. nominato nella presente fase di giudizio – al quale è stato chiesto di accertare la percentuale di invalidità in ragione dell'attività lavorativa svolta, con riferimento al d.lgs. n. 38/2000 e alle voci tabellari di cui al d.m. 12/7/2000 – ha riferito che: i) è affetta da “Spondilosi lombosacrale con protrusioni Parte_1 discali multiple”, inquadrabile come malattia professionale derivante dall'attività lavorativa svolta in qualità di fattore concausale;
ii) la patologia denunciata ed accertata trova, oltre alla multifattorialità eziopatogenetica, anche una concausa determinante nello sviluppo della malattia di origine lavorativa, correlata alla stazione eretta prolungata, ai turni di lavoro particolarmente lunghi, frequenti ed usuranti, alla continua movimentazione dei carichi intesa come assistenza al malato nello spostamento da un letto all'altro, nella deambulazione, nella pulizia, nel traporto dei carrelli e distribuzione viveri, nel trasporto nelle varie sale visita o operative, il tutto per oltre 20 anni;
iii) la valutazione del danno biologico rientra in
3 una forbice fino al 25%, e sebbene la perizianda ad oggi non sia occorsa in interventi chirurgici o in neuropatie clinicamente evidenti, la multifocalità delle discopatie e dell'artrosi, che comunque interessa anche il rachide in toto oltre che il rachide lombare, è da considerarsi, unitamente all'obiettività, produttiva di un danno biologico dell'8 %.
4.3. Trattasi di conclusioni, rimaste esenti da osservazioni critiche delle parti, pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, nonché fondate sulla documentazione clinica acquisita in atti.
4.4. Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato a corrispondere all'appellante, in CP_1 relazione all'accertata malattia professionale, un indennizzo in conto capitale rapportato ad un grado di minorazione dell'8%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione (avvenuta il 13/02/2019) della denuncia di malattia professionale. 5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5.1. Vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate per il presente grado come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, condanna l' a corrispondere a un indennizzo in conto CP_1 Parte_1 capitale rapportato ad un grado di minorazione dell'8%, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6, l. 412/1991, a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della denuncia di malattia professionale (13/02/2019). Condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in €
[...]
2.500,00 e per il secondo in € 2.910,00 con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese della ctu di secondo grado liquidate come da separato CP_1 decreto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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