Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA SE NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5617 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
con unico socio Parte_1
( C.F. ) P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Gianluigi Iannetti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Ivan Canelli che la rappresenta e
[...] difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 12632/2021 resa nel procedimento 5381/2019 – garanzia pubblica per finanziamenti -
1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il diciotto gennaio 2019 ( r.g. 5381/2019 )
[...] in persona della mandataria adiva il Tribunale di Roma nei confronti CP_1 CP_2 di chiedendone la condanna al pagamento di € 871.941,86 oltre interessi Parte_1 legali dal ventiquattro settembre 2018 al saldo, pari al 50% della perdita sofferta in relazione al finanziamento agevolato e garantito ln. 1/0858/30-6 (poi n. 1/3998/30-7 ).
In sintesi i fatti illustrati:
a) il diciotto ottobre 1999 aveva riconosciuto l'agevolazione e la Controparte_3 garanzia totale del Fondo Centrale di Garanzia in favore di attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali in Italia settentrionale nel novembre 1994 ( gestito dal suddetto
) riguardo al finanziamento richiesto in precedenza da CP_3 [...]
a AN PI TI e per l'importo di € 1.634.072,08 (minore Parte_2 rispetto al mutuo di € 1.668,155,78); Par b) il tre ottobre 2006 la restituzione del debito tra la e AN PI TI era stata rinegoziata prolungandola per il residuo dovuto da dieci a venticinque anni;
il sedici marzo
2007 era seguita la conferma dell'agevolazione del finanziamento da parte di ex art. 1 bis comma 5 della l. n. 257 del 2004; Controparte_3
c) dal venti ottobre 2010 aveva smesso di corrispondere le rate dovute;
Parte_2
d) il ventidue febbraio 2016 era subentrata nella gestione del Fondo di Parte_1 garanzia;
e) il ventidue novembre 2016 il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato il fallimento di
Pt_2 Parte_2
f) AN PI TI era stata ammessa al passivo per l'intero credito residuo come da comunicazione del ventisette marzo 2017;
g) il dodici aprile 2017 AN PI TI aveva chiesto a il pagamento Parte_1 di € 1.743.883,71, pari alla perdita derivante dal finanziamento;
h) il ventidue dicembre 2017 AN PI TI aveva ceduto il credito, in blocco con altre posizioni deteriorate, a Controparte_1
i) con lettere del diciotto aprile e dell'undici luglio 2018 aveva respinto la Parte_1 domanda.
2 si costituiva, chiedeva il mutamento del rito, eccepiva il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice Ordinario e il rigetto nel merito della domanda.
Il Tribunale, mutato il rito, sulla base dei documenti prodotti con sentenza 12632/2021 riteneva la propria giurisdizione e accoglieva in parte la domanda così disponendo :
“accerta e dichiara l'efficacia della garanzia sussidiaria di cui al Fondo di Centrale di Garanzia Consap S.p.A., prestata originariamente da Medio Credito Centrale a beneficio di AN PI TI, in relazione all'inadempimento del contratto di finanziamento n. 1/0858/30-6 (poi n. 1/3998/30-7) e, per l'effetto, condann al pagamento, Parte_1 in favore di della somma di € 564.365,63, oltre agli interessi convenzionali CP_2 di mora maturati dalle scadenze fino al 09.09.2014, a titolo di acconto pari al 50% della perdita;
2) compensa per un terzo tra le parti le spese processuali e condann alla Parte_1 rifusione in favore di dei restanti due terzi che liquida in euro 10.987,00 per CP_2 compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA”
proponeva appello e concludeva chiedendo : “… riformare la Sentenza n. Parte_1 12632/2021 del Tribunale di Roma …… disponendo invece, per tutti i motivi spiegati in atti, 1) in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare: l'inefficacia della garanzia sussidiaria di cui al Fondo di Garanzia ai sensi della normativa di settore richiamata in atti (commi 1 e 2 dell'art. 9 del DM 21.12.2012 e Contr Circolare n. 661 del 17.2.2014 di che deve trovare applicazione e di conseguenza la non debenza da parte d i nessun importo in favore d chiedendo fin Pt_1 CP_2 d'ora la ripetizione di tutte le somme versate in esecuzione della Sentenza gravata e degli interessi di legge dalla data di pagamento al saldo;
la non soccombenza d Pt_1 in forza della domanda avversa che è infondata in fatto e in diritto e non prova in ragione della legittimità dell'operato d con vittoria di spese e competenze di Pt_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA. 2) in via subordinata, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di appello proposta in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della pronuncia di primo grado di condanna di al Pt_1 pagamento della somma di € 564.365,63, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati dalle scadenze fino al 09.09.2014, a titolo di acconto pari al 50% della perdita o della diversa somma incerta e illiquida richiesta in pagamento d per difetto di CP_2 prova e/o illegittima quantificazione di controparte e determinazione del quantum debeatur che in ogni caso superano i limiti della garanzia sussidiaria prestata;
- in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CpC depositata in atti al fine di confutare gli errati conteggi avversi nonché al fine di delimitare i limiti della garanzia che è stata ridotta come precisato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 CpC , di cui si ribadisce l'inefficacia…
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell CP_2 (C.F. ) quale mandataria della 1714 società a P.IVA_3 CP_1 limitata con socio unico e/o della 1714 società a responsabilità limitata con CP_1 socio unico (C.F. ) sul seguente capitolo di prova: - Vero che alla data del P.IVA_2
13.3.2007 la ga do è stata ridotta fino all'importo di euro 1.245.512,84 come da documento sub 1) che mi si mostra e che tale riduzione è stata comunicata in 3 data 23.06.2008 come da documento sub 1) che mi si mostra. Prova testimoniale: Si chiede ammettersi prova testimoniale del legale rappresentante della AN PI TI – Credito Cooperativo Carrù sul seguente capitolo di prova: - Vero che alla data del 13.3.2007 la garanzia del Fondo è stata ridotta fino all'importo di euro 1.245.512,84 come da documento sub 1) che mi si mostra e che tale riduzione è stata comunicata in data 23.06.2008 come da documento sub 1) che mi si mostra. 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.”
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo: “In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'avversario atto di appello, ai sensi dei novellati artt. 342 e 348bis c.p.c., per tutto quanto esposto in premesse;
nel merito, rigettare il proposto appello per tutti gli anzidetti motivi, in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 16232/2021, emanata dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento recante R.g. 5381/2019; il tutto sempre con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, compresi accessori come per legge. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di ammissione di prova testimoniale e di interrogatorio formale ex adverso formulata in quanto inammissibile…”
La Corte all'esito dell'udienza del trentuno marzo 2025, trattata in forma scritta come da decreto del sedici gennaio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto non manifestamente infondato e contenente specifiche censure ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
Nel merito.
è gestore delle residue funzioni statali di sostegno alle attività produttive di Parte_1 cui alla convenzione già sottoscritta tra il Ministero del Tesoro e MedioCredito Centrale S.p.A. in data due marzo 1995 nonché del Fondo di Garanzia per le imprese colpite da calamità naturali.
I passaggi normativi rilevanti sono i seguenti:
l'art. 5 comma 5 sexies legge 225/1992 ( protezione civile ) in vigore dal ventisette febbraio
2011 stabiliva per quanto di interesse in relazione al Fondo di garanzia di cui è causa: “ Con
4 uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,….nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso”.
Il DM attuativo è stato approvato il ventuno dicembre 2012, e prevede per quanto di interesse:
art. 9 comma 1: “ I soggetti richiedenti segnalano al Gestore l'insolvenza del soggetto beneficiario e, pena l'inefficacia della garanzia, avviano le azioni di recupero tramite lettera di intimazione e/o diffida e/o risoluzione contrattuale entro il termine perentorio di diciotto mesi dall'inadempimento costituito dalla prima rata rimasta insoluta, anche parzialmente.
Art. 9 comma 2 : “ Decorsi sei mesi dall'avvio delle azioni di recupero, senza che il soggetto beneficiario abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto, i soggetti richiedenti, pena l'inefficacia della garanzia, devono richiedere l'acconto sulla liquidazione della perdita, in misura non superiore al 50% della perdita presunta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento…ovvero con idonee modalità di trasmissione…” )
L'art. 16 ( intitolato ambito di applicazione ed entrata in vigore ) al comma 1 dispone : “ ai procedimenti di liquidazione delle perdite relative a garanzie già concesse dal Fondo alla data di pubblicazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 commi
3,4,5,6,7,8 e art. 10, 14, 15 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni del presente decreto.”
Successivamente AN del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale ha emesso la circolare 661 del diciassette febbraio 2014, pubblicata in GU il ventiquattro aprile 2014 al fine di chiarire, anche su richiesta di alcuni intermediari, “alcuni termini per l'escussione della garanzia relativi alle operazioni già ammesse all'intervento del Fondo e non ancora attivate al nove marzo 2013 ( data di entrata in vigore del decreto ministeriale del ventuno dicembre 2012).
Rileva in particolare nell'ambito di detta circolare:
a) il punto 1.3 intitolato “attuazione dell'art. 9 comma 1 del decreto 21 dicembre 2012”
ove si specifica : “In relazione alle operazioni in sofferenza al 9.3.2013 per le quali non risultano ancora avviate le procedure di recupero del credito, I soggetti richiedenti devono
5 segnalare al gestore l'inadempimento dell'Impresa e, pena l'inefficacia della garanzia, devono avviare le procedure di recupero entro 18 mesi dalla data dell'inadempimento, ovvero, qualora siano decorsi, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del DM , ovverosia dal 9.3.2013, entro quindi il 9.9.2014 quale termine ultimativo, pena l'inefficacia della garanzia”.
b) il punto 1.2 intitolato “attuazione dell'art. 9 comma 2 del decreto del 21 dicembre
2012” ove si specifica : “In relazione alle operazioni per le quali non si sono ancora concluse le procedure di recupero del credito, non sia stata richiesta la liquidazione dell'acconto, siano decorsi sei mesi dall'avvio delle azioni di recupero, è riconosciuto un termine ultimativo di tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare per richiedere l'acconto sulla liquidazione della perdita. In relazione alle richieste di liquidazione dell'acconto sulla perdita, in qualsiasi momento sia rilevato dal Gestore il decorso dei detti termini sarà comunicato l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e adottato il conseguente provvedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto 21 dicembre 2012”;
c) Il punto 2 intitolato “chiarimenti sulle modalità di avvio delle azioni di recupero”
ove si specifica: “Per le operazioni per le quali è già intervenuto l'inadempimento anteriormente al 9.3.2013, per avvio delle procedure di recupero si intende esclusivamente la risoluzione contrattuale da comunicare nel termine perentorio di 18 mesi dall'entrata in vigore del D.M”.
********
Primo motivo di appello : “erronea pronuncia e/o erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma ha illegittimamente ritenuto inapplicabili i commi 1 e 2 dell'art. 9 del d.m. 21.12.2012 e la circolare n. 661 del 17.2.2014 di mcc pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 49 del 24.4.2014 e quindi efficace la garanzia sussidiaria”
L'appellante sostiene in primo luogo che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto la fattispecie concreta sussumibile nella previsione di cui all'art. 16 d.m. 21 dicembre 2012 in quanto detta norma si applicherebbe solo ai procedimenti di liquidazione in corso alla data 6 di pubblicazione del d.m. mentre quello di cui è causa è iniziato con la richiesta di acconto di aprile 2017.
Il profilo di doglianza riguarda invero un aspetto non evidenziato in primo grado laddove al contrario l'appellante ha sostenuto dinanzi al Tribunale la piena applicabilità della disposizione in questione.
Il motivo è comunque infondato poiché il dato letterale, non contrastato da altri elementi, chiaramente riguarda non i casi di procedimenti di liquidazione già iniziati ma tutte le garanzie rilasciate prima del decreto a prescindere dall'essere detti procedimenti iniziati o no.
L'espressione “procedimenti di liquidazione delle perdite relative a garanzie già concesse… alla data di pubblicazione del presente decreto” lega infatti il termine “relative” e il termine
“concesse”, per genere e numero, rispettivamente al termine “perdite” e al termine
“garanzie” .
Non solo, la necessità di disciplinare espressamente le garanzie già concesse deriva dal fatto che solo con la legge che nel 2011 ha aggiunto il comma 5 sexies all'art. 5 l. 225/1992 è stata indicata la necessità di espressa normativa ( di rango ministeriale ) che disciplinasse
“le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso”.
Ebbene, trattandosi di norme sicuramente restrittive, in quanto sono stati stabiliti a carico della banca stringenti termini di inammissibilità e improcedibilità delle fasi liquidatorie in caso di default del beneficiario, l'interpretazione deve necessariamente attenersi a un criterio rigoroso di cui il dato letterale costituisce un fattore sicuramente pregnante.
L'appellante sostiene poi che comunque sarebbe errata l'interpretazione data dal Tribunale laddove ha affermato che, non avendo previsto l'art. 16 l'applicabilità del comma 1 e 2 dell'art. 9, i vincoli temporali ivi stabiliti non sarebbero applicabili al caso di specie e laddove ha affermato che comunque detti commi non rientrerebbero nemmeno nell'ambito delle norme “compatibili” del DM la cui applicabilità è comunque fatta salva dall'art. 16; di conseguenza sostiene la violazione dei termini indicati dai suddetti commi e dalla circolare applicativa 611/2014 .
Anche questo profilo di doglianza è infondato.
7 Il Giudice di prime cure ha esposto in modo consequenziale, stringente e del tutto condivisibile i motivi in base a cui è giunto ad affermare la suddetta interpretazione affermando in sintesi : a) è chiaro il tenore letterale in quanto sono elencati specificamente i commi dell'art. 9 applicabili anche alle garanzie rilasciate prima delle modifiche normative e i nn. 1 e 2 sono omessi;
b) laddove si fossero ritenuti detti commi 1 e 2 “norme compatibili” ai sensi dell'art. 16 ciò sarebbe stato in contrasto con il chiaro tenore letterale della disposizione laddove un riferimento specifico ai commi dell'art. 9 applicabili ha effettuato un riferimento ad “altre” norme compatibili;
c) in quanto si tratta di norme restrittive e di conseguenza la scelta di limitare l'applicazione solo ad alcune disposizioni corrisponde all'esigenza di non aggravare eccessivamente soggetti che avevano rilasciato i finanziamenti sotto il periodo previgente.
L'appellante sul punto si limita a ripetere la tesi dell'applicabilità sostenuta in primo grado senza alcuna specifica confutazione degli argomenti suddetti che sono correttamente attinenti alla lettera e alla ratio legis nonché ai principi generali in materia di interpretazione delle norme.
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Secondo motivo di appello : “erronea pronuncia e/o erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Roma ha illegittimamente ritenuto inammissibile perché asseritamente tardiva l'eccezione di Consap di intervenuta riduzione della garanzia sussidiaria”.
Il riferimento è all'allegazione solo con la prima memoria ex art 186 c.p.c. della riduzione della garanzia come da delibera del Comitato Agevolazioni del tredici marzo 2007 dove il capitale residuo in essere nel 2007 ed ammesso alla Garanzia del Fondo risulta pari all'importo di € 1.245.512,84 minore di quello richiesto nel presente giudicio;
in detta sede
è stata prodotta la delibera stessa.
Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'allegazione e generica la difesa in sede di costituzione laddove l'appellante si era limitato a contestare del tutto apoditticamente i criteri di calcolo della somma richiesta.
Il motivo è infondato.
8 La circostanza relativa all'affermata riduzione in data 13 marzo 2007 dell'importo originariamente oggetto di agevolazione e quindi alla modifica successiva delle condizioni originarie della garanzia, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, costituisce oggetto di eccezione che non è stata effettuata in sede di costituzione in primo grado nonostante si tratti di documento risalente a diversi anni prima dell'instaurazione del giudizio;
in sede di costituzione poi, come altrettanto condivisibilmente indicato dal Tribunale
e risultante per tabulas l'appellante ha del tutto omesso di prendere posizione sui conteggi in quanto ha solo affermato : “L'ingente somma richiesta dalla ricorrente a titolo di acconto, di cui si contesta la quantificazione, anche perché comprensiva di interessi non dovuti, pregiudica le ragioni erariali del Fondo”; nulla è specificato riguardo al perché gli interessi non sarebbero stati dovuti e per il capitale l'omissione è ancora più marcata.
Osserva la Corte che comunque già in sede di ricorso ex art. 702 bis è stato prodotto in allegato ( all. 12 ) un documento successivo a quello indicato dall'appellante ossia la comunicazione di del sedici marzo 2007, prot. n. 017749, ricevuta Controparte_3 dalla AN il venti marzo 2007 ( con protocollo di ricezione da parte della ) avente Pt_3 ad oggetto la conferma dell'agevolazione sul finanziamento con un riferimento alla suddetta delibera del tredici marzo 2007 ove è confermato l'importo.
Testualmente : “si comunica che il comitato agevolazion Regione Piemonte nella Parte_4 riunione del tredici marzo 2007 ha deliberato la conferma delle agevolazioni sui seguenti finanziamenti la cui durata è stata prorogata a venticinque anni ai sensi dell'art. 1 bis comma
5 l. 257/04 : POS MCC : 5033 / Impresa: ridotto ex l. Pt_2 Controparte_5
257/04 art. 1 bis secondo comma : € 1.668.155,78”.
Le condizioni del finanziamento comunque, si osserva ad abundantiam, non risultano modificate in quanto la garanzia opera per il capitale residuo ( quantificato a marzo 2007 in
€ 1.245.512,84 ) nonché per gli interessi maturati sulle rate insolute.
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Terzo motivo di appello : “erronea pronuncia e/o erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale di roma ha illegittimamente condannato consap al pagamento di un importo non provato e differente rispetto a quello ingiustamente indicato d e in ogni caso adottato sulla base di un mero conteggio del credito non certificato CP_2
9 ai sensi dell'art. 50 tub nonché nella parte in cui consap è stata condannata al pagamento di due terzi delle spese legali”.
L'appellante sostiene che il conteggio operato dal Tribunale sarebbe svincolato da qualsiasi dato certo e privo comunque di certificazione ex art. 50 TUB.
Il motivo è sotto questo profilo infondato.
Il conteggio è stato allegato al ricorso introduttivo e ivi si indicano le rate scadute e non pagate, gli interessi di mora al ventidue novembre 2016 e gli interessi successivi. L'appellata costituendosi in primo grado si è limitata alla generica contestazione sopra già indicata.
Non solo, è stata prodotta in primo grado una certificazione TUB del trenta gennaio 2017 con allegato il piano di ammortamento relativo al mutuo come rinegoziato che riportava il debito complessivo al ventidue novembre 2016 e l'indicazione delle rate insolute.
Per quanto riguarda poi le spese legali manca qualsiasi articolazione della doglianza, limitata al solo titolo e comunque la sentenza ha fatto correttamente applicazione delle regole generali in materia di soccombenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non espletata.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria. Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
10 Condanna pagare a Controparte_6
le spese del presente grado liquidate in complessivi € 18.511,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventotto aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA SE NG de Courtelary
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