Sentenza 8 giugno 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/1999, n. 5620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5620 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
89 6 . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E DEL POPOLO ITALIANO N N IO UFFICIO COPIE Z -11-198 A REPUBBLICA R ITALIANA T Rilasciata copia legale 05620/99 IS eña G E al Sig. AW. GEN. STAFE a p R 4 A 2 m D . siste per diritti L. E 4 T 23 il ----7. CANCELLIERESET. 1999. N a TE SUPREMA DI CASS E he T. S E dific R A o m Composta dagli Il mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4470/96 Dott. Mario Presidente CORDA 5639136 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. 16501 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI MACIOCE Cons. Relatore Ud. 08/02/99 Dott. Luigi hà pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 4470/96 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero della Pubblica Istruzione elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li
- ricorrenti -
rappresenta e difende per legge
contro
IL SOLE 24 ORE MARRA Paolina, domiciliata in Roma, presso la cancelleria della C.d.C. e 3000 28 610.1999 61 rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Stefano Ciocia di Bari IL CANCELLIERE - controricorrente- nonchè sul ricorso n. 5639/96 proposto da: LIRE 3000 MARRA Paolina - dom.ta, rapp.ta e difesa come sopra- -ricorr. incidentale CANCELLERIALS
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri -D.F.P. e Ministero P.I.
- intimati -
CC184120 533 1999 avverso la sentenza del Pretore di Bari n. 1101 del 16.12.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.2.99 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Uditi gli avv.ti Sclafani, per le ricorrenti principali, e Salemi, per delega dell'avv. Ciocia, per la controricorrente e ric.incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con D.M.
2.5.94 era irrogata, dal Ministero della Funzione Pubblica, a PAOLINA. MARRA. insegnante presso l'Istituto Professionale Commerciale Gorjux di Bari, la sanzione amministrativa di lire 100.000 per avere il predetto docente, sottraendosi al precetto posto dall'ordinanza di “precettazione" adottata con D.M.
2.6.92 n. 3 (pubblicata su G.U. 129/92) in applicazione dell'art. 8 comma 2 della legge 12.6.90 n. 146, mancato di partecipare agli scrutini finali del giugno 1992. Avverso tale sanzione si opponeva l'insegnante con ricorso proposto ai sensi della legge 689/81 in data 29.11.94 e l'adito Pretore di Bari, ritualmente costituitasi l'Autorità opposta, con sentenza del 16.12.95, accoglieva il ricorso annullando il provvedimento impugnato e compensando le spese del giudizio. Nella motivazione della pronunzia il Pretore, ricostruita la vicenda in fatto, precisava che: • L'art. 8 della L. 146/90 consentiva l'adozione di ordinanze di precettazione anche totalmente divietanti lo sciopero al ricorrere del presupposto (attestante la presenza di un fondato pericolo di grave ed imminente pregiudizio ai diritti della persona) della sua incidenza sulla prestazione degli scrutini (servizio essenziale ad interrompere il quale non sarebbe consentito alcuno sciopero). L'O.M. 3/92, pertanto, là dove aveva ritenuto che l'agitazione fosse senz'altro 2 illegittima (dovendosi assicurare la prestazione degli scrutini nei tempi fissati) era non censurabile. Ma se il precetto era stato, dalla ordinanza 3/92, correttamente posto, la • sanzione era stata indebitamente irrogata non ricorrendo nella specie la violazione del precetto stesso. • Interpretando sistematicamente l'O.M.
2.6.92 risultava, infatti, che essa non vietava qualsiasi sciopero cadente nel periodo imposto per l'effettuazione degli scrutini ma solo quegli scioperi che avessero ad incidere sul rispetto del calendario fissato: ditalchè, pur essendo stato posto un precetto "di pericolo", nessuna violazione di esso era rinvenibile in uno sciopero di un solo giorno che non aveva imposto la chiamata di sostituti e che aveva consentito la regolare conclusione degli scrutini nel termine fissato. Per la cassazione di tale sentenza proponevano ricorso il P.d.C.d.M. - Dip. della Funzione Pubblica ed il Ministro dell'Interno notificando l'atto il. 23.3.96....ed in esso articolando due motivi. L'intimata si costituiva con atto notificato il..23.4.9.6. contenente ricorso incidentale censurante la compensazione delle spese operata dal primo Giudice. Ai sensi dell'art. 142 disp.att.c.p.c. il Primo Presidente assegnava il ricorso alle S.U. per la decisione del primo motivo, con il quale era denunziata violazione di varie norme delle leggi 146/90 e 1034/71 per non avere il Pretore dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. Le S.U. rigettavano primo motivo dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario ed era quindi fissata udienza per la discussione innanzi alla prima sezione civile. La ricorrente incidentale depositava rituale memoria finale ed entrambi i difensori, alla fissata udienza, illustravano oralmente le loro difese. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. perchè proposti contro la stessa sentenza. Con il secondo motivo del ricorso, residuato alla cognizione del Collegio dopo la decisione delle S.U.sul primo mezzo, le ricorrenti Amministrazioni denunziano violazione degli artt. 1 -2° comma lett. d), 4, 8, 9 della L. 146/90 per avere il Pretore, non valutando il carattere formale dell'illecito, costituito dalla violazione dell'O.M. 3/92, erroneamente condizionato la sussistenza della violazione stessa agli effetti arrecati in concreto all'interesse tutelato (il completamento degli scrutini nel termine previsto).
1. La censura, che pur mostra di aver inteso la “ratio decidendi" della pronunzia impugnata, è del tutto fuor di segno posto che, facendo leva su violazioni di legge ed imprecisati vizi di motivazione, contesta esclusivamente la legittimità della interpretazione data dal primo Giudice all'O.M. 3/92 e quindi il risultato di una attività ermenutica sulla quale, di contro, omette di muovere le necessarie censure specifiche.
2. II Pretore, come in narrativa riportato, è pervenuto alla conclusione dell'annullamento della sanzione irrogata sull'assunto che l'interpretazione del suo “atto presupposto", I'O.M. 3/92, conducesse a ritenere vietati i soli scioperi incidenti negativamente sul divisato tempestivo completamento degli scrutini: orbene, essendo il predetto atto adottato con D.M. un atto amministrativo privo di funzione normativa, il sindacato rimesso a questa Corte è, notoriamente, limitato alla verifica dei denunziati vizi di motivazione e del malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale, se ed in quanto analogicamente applicabili, e nel quadro di riferimento generale della legge 146/90 (così come affermato assai di recente in controversia analoga da Cass. 4 n} 11052/98 e, in linea generale, da Cass. 9471/97- 12742/92-8057/92).
3. Orbene, il Pretore di Bari, dopo aver ricondotto l'O.M. 3/92 ad una legittima ed aprioristica compressione preventiva e generale del diritto di sciopero degli insegnanti in vista dei fissati scrutini (pagg. 7/8/9 della sentenza) e dopo aver pur precisato che si verte in tema di illecito formale o di pericolo - con tal operazione interpretativa riscuotendo il consenso delle odieme ricorrenti passa poi a dare dell'ordinanza, e segnatamente del precetto posto all'art. 2 (ove è agli insegnanti imposto di iniziare, effettuare e completare gli scrutini i alle date previste), una lettura testuale, teleologica e sistematica (pagg. ; 10/11/12 della sentenza) per la quale, conclusivamente, il precetto effettivo è sostanziato dall'ordine di completare nel termine gli scrutini stessi. Ed a tanto il Pretore perviene attraverso la utilizzazione del termine esterno posto dall'O.M. 7/91 e la sottolineatura della “ratio" dell'O.M. che, lungi dal voler reprimere le astensioni, avrebbe perseguito finalisticamente solo l'obiettivo della regolare conclusione degli scrutini (come sarebbe attestato dalla utilizzazione della formula afferente l'ordine di prestare “le consuete attività atte a garantire il rispetto del calendario").
4. Ebbene, a fronte di tal opinabile, ma articolato e comprensibile, “iter* argomentativo, le ricorrenti Amministrazioni, dimentiche degli oneri imposti a chi si faccia a contestare in sede di legittimità la interpretazione data di atti non normativi, si sono limitate in ricorso a premettere che l'illecito dalla legge configurato ha carattere formale ed a contestare puramente i risultati dell'interpretazione data dal Pretore all'O.M. 3/92 dovendosi, a loro avviso, ritenere vietato qualsiasi sciopero effettuato “in occasione degli scrutini così come sarebbe imposto dalla anzidetta natura formale della previsione di 5 illecito. E su tali basi non par dubbio che la censura - inidonea ad evidenziare alcun vizio di omessa o contraddittoria argomentazione o di indebita pretermissione di canoni ermeneutici legali, anch'essi da indicare specificamente ad onere del deducente - sia del tutto fuor di segno. Inaccoglibile è anche il ricorso incidentale, con il quale si censura la decisione pretorile di compensare le spese con riguardo a “la natura della controversia e la esistenza di margini di incertezza": ed infatti, premesso che la decisione di compensare le spese è frutto di scelta discrezionale del giudice del merito e che tal scelta è sindacabile solo se le motivazioni espresse siano illogiche o arbitrarie, non pare dubbio al Collegio che, nella specie, con il richiamo alla "natura della controversia" il Pretore abbia sostanzialmente richiamato la clausola sui "giusti motivi" di cui all'art. 92 2° cpc e che il richiamo ai "margini di incertezza" rappresenti il doveroso tributo del giudicante alla dignità della tesi delle soccombenti, con riguardo alla opinabilità e novità delle questioni dibattute. Ed è tal ultima considerazione - con specifico riguardo al fatto che al momento della introduzione della controversia in sede di legittimità non era stata ancora pubblicata la prima decisione in materia di questa Corte (sent. 10889/97) unitamente a quella afferente la reciproca soccombenza, che induce a compensare tra le parti anche le spese del qui concluso giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 1999 il Presidenteشا Cons.est. 6 seque DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 GIU. 1999 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA MedaneMaria Di NuzzoBy Nazzo ل ل ص م ت Maria Di Nowo Дино 9 e 8 I l L a 6 L n . O e B N p , E a 1 E m 8 e N 9 t O 1 s I i - Z s 1 A l 1 R - a T 4 e S I 2 h G c . E i f L R i d 3 A o 2 D . m E T T R N E A S E