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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di CE
Il Tribunale Ordinario di CE , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona DE magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.239/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 16.1.2023 da:
(C.F. ) Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 con sede in CE, Via DE Commercio n. 56, in persona DE legale rappresentante pro tempore, nato a [...] il [...] residente Parte_2 in CE, via Lago di Carezza n. 19 (C.F.: rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO (C.F. C.F._2
attrice opponente CONTRO
, (C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, (capitale sociale € 71.817.500,00 interamente versato, C.F. e P.Iva ), per il tramite DEla P.IVA_2 sua mandataria e procuratrice speciale (capitale Parte_3 sociale € 200.000,00 interamente versato, C.F. e P.Iva ), con sede legale P.IVA_3 in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, giusta procura speciale autenticata in data 02.02.2023 per atto DE Notaio Dott. di Pordenone n. 60375 Persona_1
Rep. e n. 44717 Racc., in persona DE suo Procuratore speciale Dott. CP_3
, come da procura speciale registrata in data 28/07/2022 al n. 25695, Serie
[...]
1T, per atto DE Notaio Dott. , repertorio n. 280060, raccolta n. Persona_2
14028, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Vittoria Letizia Della NA DE FO di LA (C.F.
), con studio in Sesto San Giovanni (MI), Viale E. Marelli n. C.F._3
165, e presso la stessa anche elettivamente domiciliata convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
1 conclusioni DEle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE
Nel merito: revocare, dichiarare nullo, ovvero annullare ovvero ancora dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 2168/2022 DE 22.11.2022 e n. 5383/2022 r.g. DE Tribunale di CE, in considerazione DE fatto che la pretesa creditoria azionata da controparte è prescritta, indimostrata e infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte negli scritti difensivi depositati. Accertare e dichiarare che nulla l'attore deve alla convenuta opposta. In via istruttoria: si chiede che venga svolta un'attività peritale diretta a verificare l'andamento DE rapporto che avrebbe determinato il credito azionato dalla banca convenuta.
Si propone che al CTU venga sottoposto il seguente quesito: 'Previo esame degli atti e dei documenti di causa, nonché considerati i decreti ministeriali che hanno provveduto alle rilevazioni trimestrali DE tasso soglia per le singole tipologie di operazioni, dica il CTU se il credito vantato nell'ambito DE presente giudizio da parte DEl' odierno convenuto sia stato CP_4 calcolato in violazione DEla disposizione di cui all'art. 644 c.p. nonché DEl'art. 2 DEla L. 108/96 ovvero in violazione DEle previsioni contrattuali, applicando interessi, oneri, competenze e/o spese comunque denominate non previste e non dovute ovvero derivanti dall'applicazione di clausole nulle e/o invalide in ragione DEla loro assoluta e non sanabile indeterminatezza. In particolare si chiede che il
CTU stabilisca: Cont
- il tasso di interesse annuo trimestralmente pattuito e quello effettivamente praticato a carico di a valere sui rapporti creditizi intrattenuti con la AN cedente il credito, tenendo conto di tutte le remunerazioni di cui al 4° Comma DEl'Art. 644 C.P., escluse quelle per imposte e tasse.
- se il tasso come sopra determinato sia superiore al tasso soglia trimestralmente vigente così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex comma 4°, art. 2, Legge N° 108/1996, per le differenti corrispondenti categorie di credito.
- se sia stato o meno rispettato il dettato DEla legge 17 febbraio 1992, n. 154 e DE D.M. 24 aprile 1992 e successive modifiche sulla Trasparenza ANria.
- Verifichi altresì il CTU se la AN, nel corso DE rapporto, abbia esercitato il proprio ius variandi DElo spread (saggio per la banca), in che periodi ciò sia avvenuto e per effetto di tale cambiamento si sia generato un superamento dei Tassi Soglia e dei Tassi Medi di Mercato (TEGM).
- A quanto ammontino gli importi illecitamente addebitati;
- A quanto ammontino gli importi addebitati in violazione DEle prescrizioni contrattuali ovvero per effetto di clausole indeterminate nell'oggetto;
- Se esista agli atti DE giudizio documentazione relativa all'andamento dei rapporti bancari sopraindicati sin dalla sottoscrizione dei relativi contratti e in caso negativo assuma il valore DE debito DE correntista, alla data DE primo documento disponibile, come a saldo zero;
- Se sia stata fatta applicazione DEle commissioni di massimo scoperto, distintamente intrafido ed extrafido, e in quale periodo;
Quali siano i conteggi DEle somme dovute a titolo di capitale, interessi, commissioni e competenze, dall'accensione DE rapporto in poi, alla stregua dei seguenti criteri: Escludendo il tasso di interesse pattuito in assenza di valida convenzione scritta, ovvero derivante da clausole indeterminate e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso piazza e/o similari;
Escludendo le commissioni di massimo scoperto e ogni altra spesa o costo imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti ordinari e dei conti anticipi non espressamente previsti in contratto o comunque indeterminati nella misura o privi di causa, nonché gli eventuali interessi usurari;
Escludendo gli interessi composti frutto DEla capitalizzazione periodica DEle poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
In subordine, escludendo la commissione di massimo scoperto sulle somme utilizzate nei limiti DEl'affidamento concesso al cliente;
Attribuendo alle operazioni passive per il cliente, la valuta al giorno DEl'operazione, e per le operazioni attive, la valuta al giorno di acquisizione DEla disponibilità DE denaro.
2 Il CTU, all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti – debiti reciproci tra il cliente e la banca, verificherà se e quale fosse la reale e corretta misura DEla complessiva esposizione debitoria sul conto corrente n. 100110 e sul conto corrente 2557 (ex 1652 e 10240) ovvero se l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura.'
Con richiesta dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con vittoria di spese e onorari DE presente giudizio.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
In via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecutività DE decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, nel merito:
2) rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali e/o istruttorie, ex adverso proposte e le eccezioni sollevate in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio ed in ogni caso DE tutto infondate in punto di fatto e di diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti DEl'opponente;
In via subordinata, nel merito:
3) accertare e dichiarare che creditrice nei confronti Controparte_2 di c.f. DEla somma di € 278.539,04, oltre Controparte_6 P.IVA_1 interessi come da domanda, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi professionali liquidati in virtù DE decreto ingiuntivo n. 2168/2022 emesso dal Tribunale di CE e, per l'effetto;
4) condannare la suddetta società al pagamento DEle predette somme ovvero di quelle ritenute di giustizia all'esito DEla espletanda trattazione/istruttoria.
Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Controparte_6
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
2168/2022 , che le ingiungeva il pagamento in favore di Controparte_2
( breviter , DEla somma di Euro 278.539,04
[...] CP_7 oltre accessori, in forza DE contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria DE 16.07.2007 sino all'importo di Euro 1.000.000,00 (a rogito Notaio di CE, in CE, rep. n. 81.151, racc. n. 13.889, stipulato Persona_3 da (poi fusa, assieme a , nell'odierna attrice ) con CP_8 Controparte_9 Contro
cui era succeduta che aveva ceduto il credito alla Controparte_10 società la quale lo aveva ceduto a con contratto di cessione DE CP_12 CP_7
23.12.2019. aveva anche precisato che: CP_7
- a garanzia di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza DE predetto contratto in data 26.07.2007 veniva iscritta ipoteca volontaria di primo grado presso la
3 Conservatoria dei Registri Immobiliari di CE per l'importo di Euro 2.200.000,00 sugli immobili di proprietà, per la quota di 1/1 DEla siti in CE;
CP_8
- in data 19.11.2010 concedeva a Controparte_10 Controparte_9 un finanziamento chirografario di Euro 300.000,00;
[...]
- in data 23.10.2014 e si erano fuse per CP_8 Controparte_9 Contr incorporazione nella attuale
L'attrice chiedeva la revoca DE Controparte_6 decreto opposto eccependo: A) il difetto di legittimazione ad agire DEla convenuta opposta , atteso che la controparte non aveva fornito la dimostrazione DEla titolarità DE credito;
B) la prescrizione DE preteso diritto di credito DEla cessionaria , in CP_7 quanto la durata DEl'apertura di credito in conto corrente era stata fissata in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di stipula (16.07.2007), mentre la missiva che comunicava la revoca degli affidamenti (doc. 15 convenuta) non conteneva costituzione in mora e diffida a pagare , non risultando indicato alcun importo e non essendo possibile ricavare l'intenzione DEla banca di esercitare il diritto di recuperare il proprio asserito credito;
C)assenza di prova DE credito avversario, non essendo a ciò sufficiente la certificazione di cui all'art. 50 DE Dlvo 385/93. L'attrice dichiarava “ ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c.disconosce espressamente la conformità agli originali dei documenti prodotti dalla convenuta (contratto di apertura in conto corrente con garanzia ipotecaria, finanziamento chirografario a medio termine, estratti conto ex art. 50 Dlgs 385/93) e soprattutto contesta formalmente il contenuto dei documenti emessi dalla società che non CP_13 valgono a documentare l'andamento dei rapporti di cui si tratta.”
Parte convenuta costituitasi, Controparte_2 chiedeva il rigetto DEl'opposizione, replicando alle eccezioni attoree e in particolare, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, depositando dichiarazione di cessione DE credito resa dalla cedente con identificazione DE NDG CP_13 DEla posizione bancaria (doc. 9); a propria volta eccepiva l'inammissibilità DEl'eccezione di prescrizione perché incompleta non avendo l'attrice indicato la decorrenza DEla prescrizione;
affermava che in ogni caso il termine prescrizionale era stato ritualmente interrotto, non solo con la missiva DE 29.03.2017 (doc. 15 fascicolo monitorio) ma anche con quelle successive e con quella ultima DE 23.08.2022 (doc. 16 fascicolo monitorio). Circa l'asserita mancanza di prova DE credito affermava di avere già depositato in sede monitoria il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria DE 16.07.2007, il finanziamento chirografario DE 19.11.2010 e i relativi saldi debitore certificati a norma DEl'art. 50 TUB.
4 Dopo lo svolgimento DEla mediazione e lo scambio DEle memorie istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 17.12.2024.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione DEle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti , in particolare la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte attrice è inammissibile in quanto DE tutto esplorativa, non avendo l'attrice formulato precise contestazioni in merito alle risultanze DEla documentazione avversaria. Parimenti generico risulta il disconoscimento, operato dall'attrice, di tutta la documentazione prodotta dalla convenuta, senza indicare in cosa consistano le asserite difformità. In ordine alle eccezioni DEl'opponente, va osservato che la convenuta ha documentato i passaggi DE credito dall'originario mutuante AN AN TA Contro poi divenuta (docc.11 e 13 fascicolo monitorio) ad (doc. 6) , e da questa CP_12
a sé (doc.2 e 9), quindi non sussistono dubbi circa la titolarità DE credito in capo alla odierna convenuta opposta. Va infatti considerato che, se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha effetto di pubblicità e vale a sostituire la notificazione individuale al debitore ceduto, ma non prova il fatto storico DEla cessione ove esso sita contestato, nel caso di specie l'eccezione DEla debitrice è stata connotata da estrema genericità. Infatti nell'atto di citazione, costituente prima difesa DE convenuto in senso sostanziale a fronte DEle allegazioni e DEla documentazione DE decreto ingiuntivo, l'attrice opponente si è limitata a quanto segue: “ 1) DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLA CONVENUTA OPPOSTA Controparte non ha fornito la dimostrazione DEla titolarità DE credito in relazione alla quale ha richiesto ed ottenuto l'emissione DE provvedimento monitorio.” Quindi non vi è mai stata una precisa contestazione DE fatto storico DEla cessione, mentre dalle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale risulta che le cessioni furono omnicomprensive, di modo che non avrebbero potuto non ricomprendere anche il credito verso l'odierna Contro opponente. Infatti ha acquistato “tutti i crediti classificati in sofferenza CP_12 dall'ottobre 1983 all'agosto 2019” e ha ceduto a “tutti i crediti” aventi le CP_7 caratteristiche elencate da a) in poi nel doc. 2) caratteristiche presenti nel caso di specie. La convenuta ha anche prodotto una dichiarazione specifica DEla cedente, secondo la quale “ Tra i crediti oggetto DEla cessione di cui sopra, rientra anche quello relativo alla posizione: SERVIZI AZIENDALI PROFESSIONALI Srl– identificata con n. NDG debitore 100092380.”Va infine osservato che la stessa disponibilità dei contratti originari, allegati al ricorso monitorio, costituisce valido indizio DEla avvenuta cessione DE credito per cui è causa alla ingiungente. Circa l'eccezione di prescrizione, va ricordato che nel credito complessivo di cui al decreto ingiuntivo opposto confluiscono quello derivante dall'apertura di credito in conto corrente sino ad euro 1.100.000,00 di cui all'atto notarile DE 16.7.2007 per la durata di mesi 24 (doc.11), e la concessione di mutuo chirografario DE 19.11.2010 per 300.000 euro per la durata di mesi 60 (doc.13). Trattandosi di contratto di mutuo la unicità DEl'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima DEla scadenza DEl'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione DE
5 diritto al rimborso DEla somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza DEl'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.. (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4232 DE 10/02/2023) . La raccomandata ricevuta dalla debitrice il 19.4.2017 appare avere efficacia interruttiva DEla prescrizione perché : comunica il trasferimento a contenzioso, comunica la revoca di tutti gli affidamenti, conferma l'inibizione all'emissione di assegni, invita alla restituzione DE relativo carnet, comunica che, “anche ai fini DEla segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla AN d'Italia, questa AN ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza.” Secondo condivisibile giurisprudenza “l'atto di interruzione DEla prescrizione, ai sensi DEl'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo DEla prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo DEl'incontro o di rifiuto a conciliare.) (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24913 DE 18/08/2022; Sez. L -
, Sentenza n. 1166 DE 18/01/2018 ). Osserva la Corte di Cassazione che “in tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione DEla prescrizione non deve necessariamente consistere "in una richiesta o intimazione" (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto DEla costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto DEl'articolo 2943, comma quarto, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 cod. civ.. (Nella specie la S.C., sulla base DEl'enunciato principio, ha accolto il ricorso DE danneggiato da un sinistro stradale avverso la sentenza di appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva DEla prescrizione di una missiva da lui inviata alla compagnia di assicurazioni DE danneggiante, in quanto essa contenuta solo "una semplice offerta di soluzione stragiudiziale DEla controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimento") (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15766 DE 12/07/2006 ). Nel caso di specie, la comunicazione di revoca degli affidamenti, con divieto di utilizzare gli assegni e l'intimazione a restituirli, la segnalazione alla centrale rischi e il “passaggio a contenzioso”, pur auspicando una soluzione stragiudiziale, sicuramente manifestano in modo inequivoco l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, e, come tale costituisce valida interruzione DEla prescrizione. Quanto infine, all'eccezione di mancata prova DEl'esistenza DE credito, va osservato che recente giurisprudenza ha affermato che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 - che nella fase monitoria è CP_14
6 prova idonea ad ottenere l'emissione DEl'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare DE credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili DEla banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo DEle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale DEla parte.”( Sez. 3 - , Ordinanza n. 12818 DE 10/05/2024 )”. La Suprema Corte ha anche affermato che “le risultanze DEl'estratto di conto corrente allegate a sostegno DEla domanda di pagamento DE saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto DE conto o la generica affermazione di nulla dovere;
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12169 DE 15/09/2000). Nel caso in esame non vi è stata alcuna circostanziata contestazione e pertanto vi è sufficiente prova DEla sussistenza DE credito, mentre, trattandosi di mutuo e apertura di credito, e non essendo stato negato il fatto storico dei due finanziamenti, sarebbe stato onere DE debitore dimostrare di avere effettuato la restituzione. In comparsa conclusionale parte attrice opponente ha sollevato, tardivamente, l'ulteriore eccezione relativa alla mancata iscrizione DEla convenuta opposta all'Albo ex art. 106 T.U.B. Parte convenuta ha replicato che nessun obbligo di iscrizione grava su “essendo essa solo un soggetto appositamente Parte_3 autorizzato a svolgere attività di recupero crediti per conto terzi (c.d. special servicer), munito altresì di licenza rilasciata dalla competente Questura, per conto DE Ministero DEl'Interno, ai sensi DEl'art. 115 DE Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), come risulta a pag. 3 e ss. DEla visura camerale prodotta sub doc. 4 alla comparsa di costituzione e risposta. Di contro, l'obbligo di iscrizione all'Albo ex art. 106 T.U.B. grava solo su Controparte_2 che, invero, è una Società iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art.
[...]
106 DE Testo Unico ANrio con codice meccanografico n. 3266 e iscritta all'Albo DEle Banche con n. 5580 (doc. 25 in allegato alla presente memoria). Quindi, la DEega rilasciata da (di cui si produce Controparte_2 visura camerale storica – doc. 26 in allegato alla presente memoria) in favore di risulta assolutamente rispettosa DEla disciplina vigente” . Parte_3
In ogni caso, va ricordato che secondo la Suprema Corte, dal cui insegnamento non vi è motivo di discostarsi, la normativa in questione non ha alcuna valenza civilistica atteso che : “Il conferimento DEl'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, DEla l. n. 130 DE 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa DE settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere
7 rilievo sul diverso piano DE rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 7243 DE 18/03/2024). Tutti i motivi di opposizione appaiono, dunque, infondati, e l'opposizione va rigettata, con integrale conferma DE decreto ingiuntivo opposto. Il regolamento DEle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base DE D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità DEla lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione , integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.2168/2022;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in CE il 28.3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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