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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 02/04/2025
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile iscritta al n. 409 /2023 R.G. Sezione lavoro
TRA
TRA.M.A.E.L. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Luca Molino
APPELLANTE
E
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 la società in epigrafe indicata impugnava la sentenza n.
2005/2022, con la quale il Tribunale di Nola aveva rigettato la domanda avanzata in primo grado nei confronti dell'INAIL.
L'appellato non si costituiva in giudizio.
Parte appellante non ha dato prova della notifica del ricorso e all'odierna udienza ha dichiarato di non avervi provveduto.
L'appello va dichiarato improcedibile.
Com'è noto, per giurisprudenza granitica della S.C., nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 03-07-2018, n. 17368; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2015, n. 25274).
Nulla per le spese di lite in mancanza di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 02/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott.ssa Carmen Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore dott.ssa Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio pronuncia all'udienza del 02/04/2025
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile iscritta al n. 409 /2023 R.G. Sezione lavoro
TRA
TRA.M.A.E.L. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Luca Molino
APPELLANTE
E
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t.
APPELLATO
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27.2.2023 la società in epigrafe indicata impugnava la sentenza n.
2005/2022, con la quale il Tribunale di Nola aveva rigettato la domanda avanzata in primo grado nei confronti dell'INAIL.
L'appellato non si costituiva in giudizio.
Parte appellante non ha dato prova della notifica del ricorso e all'odierna udienza ha dichiarato di non avervi provveduto.
L'appello va dichiarato improcedibile.
Com'è noto, per giurisprudenza granitica della S.C., nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 03-07-2018, n. 17368; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2015, n. 25274).
Nulla per le spese di lite in mancanza di costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Napoli, 02/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott.ssa Carmen Lombardi