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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41672/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41672/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE LIEGI, 1/C 00198 ROMA presso il difensore avv.
MINUTOLI GIUSEPPE
ATTORE/OPPONENTE contro
“ Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MARIO e dell'avv. BENEDETTI P.IVA_2
ALESSANDRO ( ) VIA F.LLI GABBA, 8 20121 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA F.LLI GABBA, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. BENEDETTI MARIO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per attrice opponente:
Voglia l'onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza
- Preliminarmente far decadere l'esecutività al decreto ingiuntivo oggi opposto per le ragioni di cui in fatto e in diritto
- In via principale Accertare e dichiarare che il credito, oggi ingiunto con decreto 12461/2022 del
12.07.2022 r.g. 24323/2022 notificato il 13/09/2022, per le ragioni di cui in premessa, è infondato, in quanto il creditore non ha fornito prova del proprio credito ed in quanto lo stesso è stato ampiamente già assolto e per gli effetti detrarre dalla somma ingiunta le somme corrisposte, la restituzione delle accise domandate dalla opponente e ridurre, eventualmente lo stesso all'importo di giustizia o alla somma maggiore minore che il tribunale vorrà determinare.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.
pagina 1 di 3 Per convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via principale: accertare i fatti per cui è causa, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 12461/2022, recante n. R.G.
24323/2022, depositato in data 22/06/2022 dal Tribunale di Milano;
b) in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle ragioni dell'opponente, accertare i fatti per cui è causa e rideterminare il quantum della pretesa nell'importo che dovesse essere ritenuto di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
- che con decreto ingiuntivo n. 12461/2022 (RG 24323/2022) è stato ingiunto a Parte_1
di pagare alla ricorrente la somma di € 15.401,00, oltre interessi e spese, quale credito vantato
[...]
da per la fornitura di energia elettrica eseguita in favore Controparte_1
della debitrice ingiunta, credito documentato dal contratto, dalle fatture insolute, dall'estratto autentico del registro iva e dall'estratto conto;
- che, proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunta Parte_1
ha dedotto che la “situazione contingente ed economicamente infausta, ha impedito alla
[...]
società opponente di fare fronte all'obbligazione”; ha allegato di aver versato all'opposta la somma di
€ 5.000,00 il 6.12.21; ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ha contestato la pretesa ex adverso azionata deducendo che il creditore non ha fornito prova del proprio credito;
che il credito è stato ampiamente già assolto. Ha quindi chiesto di detrarre dalla somma ingiunta le somme corrisposte, oltre alla restituzione delle accise domandate dalla opponente, nonché di voler ridurre, eventualmente lo stesso all'importo di giustizia o alla somma maggiore minore che il tribunale vorrà determinare;
- che, costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- che la causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi:
- l'esistenza del rapporto tra le parti è pacifica e documentale;
pagina 2 di 3 - i consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite da luglio a ottobre 2021 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura (doc. 2 fasc. monitorio);
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta ha dedotto la corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quanto complessivamente da essa addebitato con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
La corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente; CP_1
- con la scrittura privata del 25 ottobre 2021, ha dichiarato di riconoscere la debenza del Pt_1
credito di € 20.241,93 vantato da si è impegnata al pagamento degli importi dovuti in CP_1 favore di quest'ultima ed ha saldato la prima delle rate concordate.
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi integralmente confermato, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 14 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41672/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE LIEGI, 1/C 00198 ROMA presso il difensore avv.
MINUTOLI GIUSEPPE
ATTORE/OPPONENTE contro
“ Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI MARIO e dell'avv. BENEDETTI P.IVA_2
ALESSANDRO ( ) VIA F.LLI GABBA, 8 20121 MILANO;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA F.LLI GABBA, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. BENEDETTI MARIO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per attrice opponente:
Voglia l'onorevole Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza
- Preliminarmente far decadere l'esecutività al decreto ingiuntivo oggi opposto per le ragioni di cui in fatto e in diritto
- In via principale Accertare e dichiarare che il credito, oggi ingiunto con decreto 12461/2022 del
12.07.2022 r.g. 24323/2022 notificato il 13/09/2022, per le ragioni di cui in premessa, è infondato, in quanto il creditore non ha fornito prova del proprio credito ed in quanto lo stesso è stato ampiamente già assolto e per gli effetti detrarre dalla somma ingiunta le somme corrisposte, la restituzione delle accise domandate dalla opponente e ridurre, eventualmente lo stesso all'importo di giustizia o alla somma maggiore minore che il tribunale vorrà determinare.
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari.
pagina 1 di 3 Per convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni:
a) in via principale: accertare i fatti per cui è causa, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 12461/2022, recante n. R.G.
24323/2022, depositato in data 22/06/2022 dal Tribunale di Milano;
b) in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle ragioni dell'opponente, accertare i fatti per cui è causa e rideterminare il quantum della pretesa nell'importo che dovesse essere ritenuto di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso quanto segue:
- che con decreto ingiuntivo n. 12461/2022 (RG 24323/2022) è stato ingiunto a Parte_1
di pagare alla ricorrente la somma di € 15.401,00, oltre interessi e spese, quale credito vantato
[...]
da per la fornitura di energia elettrica eseguita in favore Controparte_1
della debitrice ingiunta, credito documentato dal contratto, dalle fatture insolute, dall'estratto autentico del registro iva e dall'estratto conto;
- che, proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunta Parte_1
ha dedotto che la “situazione contingente ed economicamente infausta, ha impedito alla
[...]
società opponente di fare fronte all'obbligazione”; ha allegato di aver versato all'opposta la somma di
€ 5.000,00 il 6.12.21; ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ha contestato la pretesa ex adverso azionata deducendo che il creditore non ha fornito prova del proprio credito;
che il credito è stato ampiamente già assolto. Ha quindi chiesto di detrarre dalla somma ingiunta le somme corrisposte, oltre alla restituzione delle accise domandate dalla opponente, nonché di voler ridurre, eventualmente lo stesso all'importo di giustizia o alla somma maggiore minore che il tribunale vorrà determinare;
- che, costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- che la causa è giunta in decisione in assenza di attività istruttoria.
Ad avviso di questo giudice l'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i seguenti motivi:
- l'esistenza del rapporto tra le parti è pacifica e documentale;
pagina 2 di 3 - i consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite da luglio a ottobre 2021 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura (doc. 2 fasc. monitorio);
- a fronte della generica contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta ha dedotto la corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quanto complessivamente da essa addebitato con le fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
La corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente; CP_1
- con la scrittura privata del 25 ottobre 2021, ha dichiarato di riconoscere la debenza del Pt_1
credito di € 20.241,93 vantato da si è impegnata al pagamento degli importi dovuti in CP_1 favore di quest'ultima ed ha saldato la prima delle rate concordate.
Il decreto ingiuntivo opposto va quindi integralmente confermato, con condanna dell'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite come liquidate in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge.
Milano, 14 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 3 di 3