Articolo 1 della Legge 23 giugno 1962, n. 905
Articolo 2
Versione
10 agosto 1962
Art. 1.
L' articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 298 , che autorizza la spesa di lire 45 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia e' cosi' modificato:
"In aggiunta alle opere che le Amministrazioni statali interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione, e' autorizzata la spesa di 45 miliardi per provvedere, a cura delle Amministrazioni stesse, all'esecuzione delle opere e alla concessione dei contributi appresso indicati:
a) costruzione di un nuovo molo nel porto di Trieste: lire 10 miliardi e 500 milioni;
b) potenziamento della linea ferroviaria Trieste-Udine-Tarvisio ed ampliamento della stazione ferroviaria Trieste Campo Marzio: lire 10 miliardi;
c) costruzione di una nuova linea di circonvallazione collegante la stazione ferroviaria di Trieste Campo Marzio con la linea di Monfalcone e relativi raccordi con Trieste Centrale e Trieste Aquilinia, nonche' costruzione di un nuovo tratto tra San Giovanni al Natisone e Redipuglia della linea Trieste-Udine-Tarvisio: lire 10 miliardi;
d) sistemazione della Strada statale n. 13 (Pontebbana): lire 6 miliardi;
e) contributo, ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463 , nella spesa di costruzione dell'autostrada Trieste-Monfalcone-Mestre, con diramazione Palmanova-Udine: lire 8 miliardi e 500 milioni.
Agli effetti dell' art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , ratificato con legge 2 gennaio 1952, n. 41 , il tratto della Strada statale n. 202 "Triestina", che sara' determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sara' considerato, anche ai fini dell'esercizio, parte integrante dell'autostrada di cui alla lettera e)" .
Entrata in vigore il 10 agosto 1962