Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11340 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11340/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06389/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boscarol, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Rosmini, 61;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell'Interno prot n K10/-OMISSIS- del 08/04/2020 notificato il 11/05/2020, col quale è stata respinta la domanda di cittadinanza presentata il 12/03/2015
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento di diniego della cittadinanza per asserita carenza dei requisiti reddituali.
In data 20.5.2025 è stato depositato l’atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente.
All’udienza pubblica odierna nessuno era presente per le parti.
Al Collegio non resta, rilevata la ritualità della rinuncia e la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 35 e 84 CPA, che dare atto della rinuncia al ricorso in esame, cui la resistente non si oppone, e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio.
Ai fini della pronuncia sulle spese di lite il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 35 co.2 CPA, atteso il comportamento processuale della PA, che in prossimità dell’udienza di trattazione ha depositato il DPR concessorio della cittadinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del processo.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.