Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di reati sessuali, l'applicazione d'ufficio da parte del giudice d'appello delle pene accessorie previste dall'art. 609 nonies cod. pen. non comporta alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", in quanto tale applicazione è prevista espressamente dalla richiamata disposizione come conseguenza necessaria della condanna per "alcuno dei delitti previsti" nella medesima norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2008, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
Registro Generale n. 17277/2007 83 8 1 /0 8
Udienza Pubblica 22.01.2008
Sentenza n. лив
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente dott. Guido De Maio
Consigliere rel.
1. dott. Alfredo Teresi
Consigliere 2. dott. Carlo Grillo
3. dott. Margherita Marmo Consigliere
4. dott. Maria Silvia Sensini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
V.M.F.D. nato a "omissis" "omissis" avverso la sul ricorso proposto da| sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Brescia in data 16.11.2006 con cui è stata confermata la condanna alla pena della reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado quale colpevole dei reati di cui agli art. 609 bis, comma 1 e cpv n. 1 e 643 cod. pen.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha chiesto declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 16.11.2006 la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna alla pena di anni sei di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a quale V.M.F.D. colpevole di avere, abusando delle condizioni d'inferiorità psichica di e di S.A. persone con debole capacità di resistere all'altrui condizionamento psicologico C.F.
e approfittando del rapporto fiduciario instauratosi [che lo poneva, operando come mago, in una condizione di preminenza e di autorità morale per il ruolo ricoperto], costretto le predette a compiere e a subire atti sessuali consistiti, per la S. in coiti orali e vaginali e, per la C. in pratiche lascive, nonché per avere scientemente approfittato dello stato di accentuata deficienza del potere di critica della S.
[comprovato dalla sottoposizione a vari rituali e dal documento sottoscritto con cui la donna dichiarava di accettare senza riserva tutti i suddetti rituali] facendosi consegnare vari oggetti e monili.
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La Corte, confermando la sentenza di primo grado, riteneva infondate le censure d'inattendibilità delle persone offese puntualizzando che le loro dichiarazioni erano pienamente credibili perché spontanee, coerenti, costanti, dettagliate, disinteressate e prive di risentimento, nonché sorrette da riscontri obiettivi.
Riteneva che l'imputato fosse cosciente dello stato d'inferiorità psichica delle predette e che ne avesse volontariamente approfittato e applicava al predetto l'ulteriore pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela, non disposta al primo giudice e costituente un effetto obbligatorio della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 609 nonies cod. pen.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando
✓ violazione dell'art. 597 c.p.p. per avere la Corte d'Appello applicato d'ufficio una pena accessoria non disposta dal primo giudice;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di abusare delle condizioni d'inferiorità psichica delle persone offese al momento del fatto.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato perché "Tart. 597, terzo comma, c.p.p. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi d'impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di
- essa - sicché al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero" [Cassazione SU n. 8411/1998, Ishaka, RV. 210979; Cassazione Sezione VI n.12451/1990,
Compagnucci, RV. 185347].
Pertanto, l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela disposta dal giudice d'appello per sopperire a un'omissione del tribunale, non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo la stessa prevista espressamente dall'art. 609 nonies cod. pen. come conseguenza necessaria della condanna per il reato di cui all'art. 609 bis cod. pen.
Anche il secondo motivo non è puntuale poggiando le censure sulla distorta lettura del provvedimento impugnato e, quindi, sulla ricostruzione del fatto diversa da quella dei giudici del merito.
La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto la consapevolezza da parte dell'agente dello stato d'incapacità psicofisica delle vittime, nonostante i dubbi espressi dal consulente per non avere potuto esaminare l'imputato, alla stregua di un logico ragionamento agganciato alle pratiche mistificatorie di tipo ipnotico dallo stesso attuate al fine di demolire la capacità di resistenza delle vittime che in tal modo erano tratte in inganno per conseguire indebiti vantaggi patrimoniali e prestazioni sessuali non consensuali.
Il reato sessuale, quindi, si è perfezionato alla stregua delle descritte modalità dell'azione, poiché
"l'induzione punibile, attuata mediante l'abuso nei confronti del soggetto che si trovi in stato d'inferiorità fisica o psichica, non si configura come attività di persuasione, cui corrisponde la "volontaria" adesione del soggetto più debole, bensì come vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta, ma
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soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie" [Cassazione Sezione III,
n. 10804/1994, Masi, RV 198966].
Sicura è, quindi, la consapevolezza da parte dell'agente del particolare stato psichico delle vittime, avendo lo stesso, secondo la consulenza A. somministrato un continuo e costante stimolo teso a ridurre la vigilanza, a focalizzare l'attenzione soltanto sull'aspetto della realtà costituito dalla parola e dall'espressione del mago, a ridurre completamente il già debole pensiero critico e a vivere in uno stato d'ipnosi o trance.
Grava sul ricorrente l'onere delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in Roma nella pubblica udienza del 22.01.2008 il presiaCepture il consiliere estensore очен
DEPOSITA
FEB. 2000
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