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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Validità delle fideiussioni successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’ItaliaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 22 aprile 2025
Con una recente sentenza, la Corte d'Appello di Torino si è pronunciata in merito alla validità delle fideiussioni omnibus, contenenti le clausole nn. 2, 6, 8 del modello ABI, stipulate fuori dal periodo di indagine condotta da Banca d'Italia. La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto nei confronti dei garanti, i quali sottoscrivevano nell'anno 2015 una fideiussione c.d. omnibus, riproduttiva del modello conforme ABI nell'ottobre 2002. In seguito al rigetto dell'opposizione, i garanti proponevano appello denunciando l'errata interpretazione, svolta dal Giudice di primo grado, in ordine agli elementi di fatto e di diritto inerenti alla nullità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel.
Dott. Lorenzo Audisio CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 11/2025 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino presso lo studio del Prof. Avv. R. De Luca Tamajo e degli Avv.ti
F. Toffoletto, A. Ammirati, A. Pantò e E. Moro, che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Verzuolo (CN) presso lo studio dell'Avv. CP_1
C. Arnaudo che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 9.1.2025
Per l'appellata: come da memoria depositata il 2.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 365/2024 pubblicata il 16.7.2024 il Tribunale di Cuneo ha
Par condannato (per brevità anche soltanto “ ”) a pagare alla ricorrente Parte_1 euro 1.309,11 a titolo di lavoro straordinario prestato per il c.d. “tempo di CP_1 consegne” (cinque minuti al giorno, essendo tenuta a presentarsi con detto anticipo rispetto l'inizio del turno per venire destinata dal capo reparto alla sua postazione e
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per ricevere dall'operaio del turno precedente lo scambio delle consegne) nel periodo gennaio 2014-novembre 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale ha premesso che: l'art. 82 del CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede che ciascun lavoratore, all'inizio del turno, deve trovarsi già alla propria postazione di lavoro pronto ad iniziare la sua prestazione e, prima della fine del turno, non può abbandonarla;
analoga disposizione è contenuta nel mansionario dell'“addetto al collaudo” (mansione a cui è addetta la ricorrente); il passaggio di consegne tra un turno e l'altro è connaturato alla natura e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta presso la convenuta e all'esigenza di non interrompere il ciclo produttivo. Ha ritenuto la domanda fondata in base alle deposizioni di tutti i testi (richiamando le testimonianze di , , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
) e all'ordine di servizio sub doc. 2 ricorrente, denominato “Comunicato Testimone_5
n. 16/94” datato 23.11.1994, con il quale il datore di lavoro richiedeva a tutto il personale di “… trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio dell' orario”, ordine di servizio riconosciuto dai testi e che hanno affermato che esso è Tes_1 ES
stato affisso nella bacheca aziendale per qualche tempo ed era stato addirittura consegnato all'atto dell'assunzione.
Il Tribunale ha ritenuto che il tempo impiegato per lo scambio delle consegne debba essere considerato quale orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 d. lgs. 66/2003 in quanto strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa ed anzi necessario per essa e che detto tempo costituisca dunque attività eterodiretta dal datore di lavoro.
Secondo il Tribunale il tempo di consegne quantificato dalla parte ricorrente, pari a cinque minuti a turno, è congruo e ragionevole, oltre che conforme a quanto previsto dall'ordine di servizio del 23.11.1994; ha pertanto condannato la convenuta a pagare alla ricorrente la somma indicata nel conteggio da quest'ultima prodotto, soltanto genericamente contestato dalla convenuta.
2. Propone appello sostenendo che il Tribunale: Parte_1
1) abbia accolto erroneamente la domanda sulla base sia delle deposizioni rese dai testi attorei (a scapito immotivato di quelli aziendali), nonostante la loro inattendibilità per avere analoghe cause pendenti (in particolare la ES
) e la loro irrilevanza per avere lavorato con l'appellata soltanto in ES
passato e solo saltuariamente (in particolare, ES ), sia dei tabulati Tes_1
delle timbrature presenze (prodotti in misura del tutto parziale dalla ricorrente), nonostante vi risultasse (in base agli estratti prodotti dall'appellante come doc.
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8) che in numerose giornate la lavoratrice non si era presentata con l'anticipo di cinque minuti e non aveva perciò rispettato la presunta direttiva aziendale (di cui, peraltro, era stata negata l'esistenza);
2) abbia fatto malgoverno delle fonti normative applicabili alla fattispecie, che non prevedono alcun obbligo nel senso rivendicato dalla lavoratrice ed escludono che l'eventuale anticipo temporale sull'ingresso in azienda (fisiologicamente necessario per indossare la divisa e per compiere il tragitto tra la bollatrice e il macchinario di adibizione) possa ritenersi tempo lavorativo retribuibile come straordinario;
3) abbia quantificato infondatamente il presunto credito dell'appellata mediante il semplice conteggio contabile da lei versato in atti, nonostante non fosse suffragato da alcun riscontro probatorio.
Resiste l'appellata, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto, con integrale conferma della sentenza.
All'udienza del 22.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. Il primo e il secondo motivo d'appello, da trattarsi congiuntamente, non possono essere accolti.
3.1. In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha attribuito maggior attendibilità ai testi indicati dalla lavoratrice rispetto a quelli
Par indicati da , ma ha valutato le dichiarazioni degli uni e degli altri complessivamente, ritenendo che le circostanze di fatto rilevanti, pienamente confermate dai testi indicati dalla lavoratrice, non risultino smentite dai testi indicati dalla società.
Il collegio condivide questa valutazione dell'istruttoria orale.
Le testi e (indicate dalla lavoratrice), dipendenti di Testimone_1 Testimone_2
Par
come operaie rispettivamente dal 2002 e dal 2004, hanno espressamente confermato che l'appellata è tenuta ad entrare almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio turno per prendere le consegne. Entrambe le testi hanno descritto l'attività che viene svolta nei cinque minuti di passaggio delle consegne: una delle lavoratrici
“uscenti” (cioè che terminava il proprio turno di lavoro) puliva e scaricava la linea (per evitare che si inceppasse), l'altra faceva le bolle e dava le consegne, mente le lavoratrici “entranti” nel turno prendevano le consegne, cioè si davano le informazioni relative al lavoro, su come era andata la macchina e sulle lavorazioni ancora da fare e redigevano le bolle di produzione.
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La ES ha inoltre dichiarato che l'indicazione di essere presenti sul posto ES di lavoro cinque minuti prima dell'inizio turno – regola nota agli operai – viene comunque anche impartita oralmente dai supervisori.
La ES a sua volta ha riferito che vi era stato un periodo durante il quale il Tes_1
responsabile delle collaudatrici aveva messo sulle macchine un foglio con le indicazioni delle operazioni che ciascuna collaudatrice doveva effettuare in occasione del cambio turno e in particolare nel lasso di tempo di cinque minuti prima dell'inizio del nuovo turno, ossia le operazioni di passaggio di consegne sopra descritte;
la ES ha aggiunto che si tratta del periodo in cui responsabile delle collaudatrici era , CP_2
ossia il 2017/2018.
Par Gli altri testi, indicati da , come si è accennato, non smentiscono la necessità di arrivare alla postazione qualche minuto prima dell'inizio del turno: , Testimone_5
Par dipendente dal 2020, responsabile del personale, ha dichiarato: “Può succedere che all'inizio del turno gli operai necessitino di avere indicazioni sul lavoro da svolgere
e sulla macchina su cui operare, ma è solo una eventualità nel senso che dipende perché ci sono operai che sono addetti sempre alla stessa macchina e che quindi non necessitano di avere indicazioni dal supervisor all'inizio del turno e operai che invece ruotano su diverse macchine e che quindi necessitano delle indicazioni da parte del capoturno. C'è poi un altro passaggio eventuale che è quello del passaggio di consegne con l'addetto alla macchina del turno che precede;
diciamo che è una buona norma che ci sia questo passaggio di consegne ma non c'è una disposizione che lo imponga” (n.d.e., sottolineature dell'estensore).
A sua volta il ES , dipendente della convenuta dal 2011, ha dichiarato Testimone_3 che l'appellata è addetta sempre alle stesse mansioni ma su postazioni diverse e di essere lui ad indicarle a quale macchina andare a lavorare, ed ha espressamente riconosciuto che vi è “… un passaggio di consegne tra l'operaio che smonta dal turno
e quello che inizia, di regola ci vogliono uno/due minuti o anche meno per tale passaggio di informazioni. … All'inizio turno, qualche minuto prima dell'orario di inizio, gli operai vengono da me che sono il supervisore, e ricevono le indicazioni sulle macchine su cui lavorare, poi si recano alla postazione dove hanno un breve scambio di consegne con l'operaio che finisce il turno e poi iniziano a lavorare. Tali operazioni occupano al più tre/quattro minuti in tutto. Io esco dall'ufficio cinque minuti prima dell'inizio turno e tutto si svolge in quei 5 minuti” (n.d.e. sottolineature dell'estensore).
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Par Anche il ES , dipendente di dal 2014, addetto allo stesso reparto Testimone_4 dell'appellata, ha confermato l'esistenza di direttive aziendali in merito ai cinque minuti per il passaggio delle consegne, affermando: “Il mio responsabile al momento dell'assunzione, SI. , mi aveva chiesto di arrivare cinque minuti prima Persona_1 per prendere le consegne dal collega del turno precedente”. Par Quindi, in realtà, neppure i testi indicati da smentiscono – ma anzi confermano - la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore che termina il turno e il lavoratore che entra nel turno successivo, e dunque non smentiscono il fatto che tra i due turni si realizzi, seppure per pochi minuti, una sovrapposizione proprio per questo scambio di informazioni relative al lavoro.
Vi è pertanto coerenza tra le deposizioni di tutti i testi.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la ES , pur non Tes_1 lavorando più, ad oggi, con l'appellata, ha comunque riferito di avere lavorato con lei per diversi anni e pertanto, essendo a diretta conoscenza delle modalità lavorative nel reparto, la sua testimonianza è rilevante e significativa.
La ES che al momento della sua escussione aveva pendente davanti al ES
Par Tribunale di Cuneo una causa nei confronti di di oggetto identico a quella dell'attuale appellata, non è né incapace di testimoniare (a differenza di quanto Par eccepito dalla difesa di nel corso dell'udienza del 13.4.2023) né inattendibile.
Sotto il profilo della capacità a testimoniare è sufficiente richiamare il costante orientamento di legittimità secondo cui “L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. 26044/2023).
La ES oltre che capace è anche attendibile in quanto le circostanze da lei ES riferite – come si è osservato - trovano riscontro nelle deposizioni degli altri testi,
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compresi quelli indicati dall'attuale appellante e, in ogni caso, non sono smentite da questi ultimi.
L'istruttoria orale ha pertanto confermato la necessità di un passaggio di consegne tra il lavoratore addetto ad un turno e quello addetto al turno successivo, da effettuare qualche minuto prima dell'inizio del turno.
3.2. Del resto, la stessa appellante ammette di avere “sempre richiesto ai propri dipendenti soltanto il rigoroso rispetto dell'orario di lavoro, all'evidenza di fondamentale importanza per un'azienda che lavora su ciclo produttivo continuativo e con turnazione oraria.
In caso di ritardo nell'inizio del turno, infatti, si rischierebbe lo stop della produzione, salvo che i lavoratori del turno precedente non accettino di prolungare la propria prestazione oltre la fine del turno (in attesa del subentro del collega del turno successivo)” (pag. 6 appello); affermazione che, invece di smentirlo, conferma e rende verosimile il fatto che, proprio per scongiurare l'arresto della produzione, ai lavoratori era stato ordinato di presentarsi con un anticipo di cinque minuti riservato al cambio delle consegne.
Par 3.3. Le testi e che lavorano da molto tempo alle dipendenze di , Tes_1 ES hanno inoltre riconosciuto l'ordine di servizio sub doc. 2 ricorrente, denominato
“Comunicato n. 16/94” datato 23.11.1994 (intitolato “orario di inizio lavoro” e in cui è scritto: “si ribadisce che tutto il personale deve trovarsi al posto di lavoro 5 minuti prima dell'inizio dell'orario”), affermando che detto ordine di servizio è stato affisso in bacheca (“per qualche anno”, v. ES ). Tes_1
È vero (come rilevato dall'appellante) che gli altri testi hanno dichiarato di non avere mai visto affisso in bacheca detto ordine di servizio;
tuttavia, se si considera che detti testi hanno iniziato a lavorare per ITT in anni successivi ( dal 2020, dal Tes_5 Tes_3
2011 e dal 2014), quanto da loro dichiarato circa la (non) affissione del Tes_4
documento nella bacheca è pienamente compatibile con la circostanza riferita da dette testi in merito all'affissione in anni passati.
L'ordine di servizio è un ulteriore elemento di conferma delle testimonianze, di per sé
– come già osservato - univoche e concordi.
3.4. D'altra parte, le timbrature presenze prodotte dall'appellante riguardano un numero esiguo di occasioni in cui si sono verificati ingressi in orario (senza anticipo),
a fronte di ingressi anticipati avvenuti nella stragrande maggioranza dei turni a cui si
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riferiscono dette timbrature, e in ogni caso esse sono relative a pochi mesi rispetto al lungo periodo (quasi 8 anni) per cui è causa.
3.5. Accertato dunque che l'appellata, in moltissime giornate, si presentava sul posto di lavoro cinque minuti prima dell'inizio del proprio turno, il collegio condivide la conclusione del Tribunale circa la qualificazione di detto tempo, occorrente per il passaggio di consegne, come “orario di lavoro” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), d. lgs. 66/2003 (“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”).
Come si è osservato, il tempo di consegne è quello in cui, giunto alla postazione assegnata dal supervisor, il lavoratore che sta per terminare il proprio turno dà al lavoratore che deve iniziare il turno successivo le indicazioni relative al lavoro e lo informa di eventuali problemi: si tratta pertanto di attività prodromiche alla prestazione lavorativa strettamente intesa (l'attività produttiva assegnata al lavoratore) e necessarie rispetto ad essa, e, come tali, da ritenersi eterodirette, e non – a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - mero atto di diligenza preparatoria, assai improbabilmente affidata all'assoluta discrezionalità della dipendente.
Quello di cinque minuti (calcolati in difetto) è il tempo presuntivamente minimo per l'operazione di avvicendamento nel turno;
detta quantificazione trova inoltre conferma nel tempo indicato dal datore di lavoro nel citato ordine di servizio del 23.11.1994, a dimostrazione del fatto che il datore di lavoro ha ritenuto congruo e necessario per lo scambio di consegne un periodo di cinque minuti.
4. È infondato, infine, anche il terzo motivo di gravame.
Non è vero che le dedotte lacune allegatorie e probatorie sul quantum del credito attoreo avevano fatto sì che la convenuta si trovasse “nell'impossibilità di potere contestare nel dettaglio i singoli importi rivendicati” (pag. 25 appello). Invero, parte ricorrente, nell'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva precisato in proposito che “Il conteggio di 5 minuti al giorno di lavoro straordinario effettuato e non retribuito è stato calcolato per difetto, tenendo unicamente conto dei 5 minuti di lavoro richiesti prima dell'orario assegnato ed ha portato al maturare di circa un'ora e mezza mensile di lavoro straordinario, come meglio dettagliato nel conteggio prodotto, conteggio che tiene conto dei turni effettivi, come desunti dai prospetti paga. Le differenze retributive maturate a tale titolo ammontano ad € 1.309,11 per il periodo gennaio 2014 – novembre 2021 e tengono contro della maggiorazione prevista per lo svolgimento di lavoro straordinario, pari al 35% della retribuzione ordinaria (senza
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tenere conto che, spesso, tale straordinario veniva svolto in turni notturni o festivi, per
i quali avrebbe dovuto essere applicata una maggiorazione più alta), come previsto dall'art. 36 del CCNL applicato” (pagg.
3-4 ricorso di primo grado). Par Nulla, dunque, impediva ad , che, perdipiù, disponeva dei tabulati delle timbrature presenze, di produrre, impregiudicate tutte le difese sull'an, un 'controconteggio' idoneo a evidenziare, sul diretto piano tecnico-contabile, le manchevolezze della quantificazione del credito avversario – sicché la relativa censura si rivela del tutto generica e, come tale, inaccoglibile.
5. Alla luce delle superiori osservazioni, che assorbono ogni altra doglianza ed escludono la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l'appello dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 22.5.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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