Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5054/2024 + 5057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5054/2024 + 5057/2024 promossa da:
c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. ; Parte_3 C.F._3
c.f. ; Parte_4 C.F._4
.f. ; Parte_5 C.F._5
c.f. ; Parte_6 C.F._6
c.f. ; Parte_7 C.F._7
c.f. ; Parte_8 C.F._8
c.f. ; Parte_9 C.F._9
c.f. ; Parte_10 C.F._10
c.f. , Parte_11 C.F._11 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlotta Persico, elettivamente domiciliati in Torino,
Torino, corso Ferrucci n.6, presso il difensore;
RICORRENTI
Contro
C
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Anna Galletti (C.F: ; C.F._12
, dalla dott.ssa (C.F: ; Email_1 Persona_1 C.F._13
e dalla dott.ssa ( ; Email_1 Persona_2 C.F._14 Email_1
e domiciliato presso la propria sede legale in Torino, Strada delle Cacce n. 91;
1
Avente ad oggetto: pubblico impiego – buoni pasto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (RGL 5054/2024):
“Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'unilaterale modifica delle modalità di erogazione dei buoni pasto da parte dell'ente convenuto e, per l'effetto
Dichiarare tenuto e condannare l' ad erogare ai ricorrenti i buoni pasto non corrisposti, per il CP_2 periodo da settembre 2020 a gennaio 2024, così come quantificati in narrativa o, eventualmente, in via subordinata
Dichiarare tenuto e condannare l' al risarcimento del danno per la mancata erogazione dei buoni CP_2 pasto per il medesimo periodo, quantificato nella misura del valore economico dei buoni pasto non corrisposti così come evidenziato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
Con il favore delle spese di giudizio e distrazione a favore dell'avvocato che se ne dichiara anticipatario”;
Per parte ricorrente (RGL 5057/2024):
“Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'unilaterale modifica delle modalità di erogazione dei buoni pasto da parte dell'ente convenuto e, per l'effetto
Dichiarare tenuto e condannare l' ad erogare alla ricorrente i buoni pasto non corrisposti, per il CP_2 periodo da marzo 2019 a gennaio 2024, per un importo di € 4627,00 o, eventualmente, in via subordinata
Dichiarare tenuto e condannare l' al risarcimento del danno per la mancata erogazione dei buoni CP_2 pasto per il medesimo periodo, quantificato nella misura del valore economico dei buoni pasto non corrisposti così come evidenziato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
Con il favore delle spese di giudizio e distrazione a favore dell'avvocato che se ne dichiara anticipatario”;
Per parte convenuta (RGL 5054/2024):
“In via principale, respingersi il proposto ricorso, perché infondato.
In via subordinata, senza nulla riconoscere, limitare la condanna di all'importo di € 3.075, pari CP_2 alla differenza tra il valore della domanda avversaria e il valore dei buoni pasto non dovuti richiesti dalla Signora per i giorni 29 dicembre 2020, 21 dicembre 2021 e 28 dicembre 2022, o alla Pt_6 diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite”;
Per parte convenuta (RGL 5057/2024):
2 “In via principale, respingersi il proposto ricorso, perché infondato;
In via subordinata, senza nulla riconoscere, limitare la condanna di all'importo di € 3.514,00, CP_2 pari alla differenza tra il valore della domanda avversaria e il valore dei buoni pasto non dovuti richiesti
Pt_1 dalla Sig.ra per i giorni di smart working ordinario e straordinario svolti negli anni 2020 e 2021, o alla diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 e iscritto al n. 5054/2024 RGL i sigg.ri
, Parte_1 Parte_2 Parte_12 Parte_4 Parte_5
, , ed
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
hanno convenuto in giudizio l' Pt_10 Controparte_3
datore di lavoro, chiedendo al Tribunale di accertare l'illegittimità del
[...] provvedimento del Direttore Generale dell' del 21.9.2020 con il quale si è CP_2
affermato che il diritto al buono pasto sorge in capo ai dipendenti solo nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga un orario di lavoro superiore alle sei ore, con prestazione lavorativa resa a cavallo dell'orario per la fruizione della pausa pranzo (12,00-14,30).
I ricorrenti lamentano l'illegittimità di tale provvedimento, trattandosi di modifica unilaterale del contenuto del regolamento del 2.4.1999 dell' (ente Controparte_4 poi soppresso e confluito nell' , all'esito della fusione con l' CP_2 Controparte_5
, che invece riconosceva il diritto al buono pasto per la giornata
[...]
lavorativa in cui il dipendente avesse svolto almeno tre ore di presenza in servizio.
Evidenziano, inoltre, i ricorrenti che i CCNL per le Istituzioni e gli Enti di Ricerca e
Sperimentazione del 6.10.1996 e del 21.2.2002, nel disciplinare l'istituto del buono pasto, prevedendo il diritto in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa di almeno sei ore, hanno entrambi previsto la seguente clausola: “In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli Enti”.
Si è costituito in giudizio l' convenuto opponendosi all'accoglimento del ricorso, CP_2
rilevando:
- che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale;
- che le disposizioni dei CCNL che fanno salvi, in materia di buoni pasto, i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli Enti, devono ritenersi abrogate dal sopravvenuto art. 8 d.lgs. n .66/2003, che ha fissato per legge in sei ore il monte ore minimo per l'erogazione del buono pasto.
3 Con ricorso depositato in data 11.6.2024 e iscritto al n. 5057/2024 la sig.ra Pt_11 anch'ella dipendente dell' ha proposto la medesima domanda di riconoscimento CP_2
del buono pasto in forza del regolamento del 2.4.1999.
Si è costituito anche in tale giudizio l' , contestando il diritto della ricorrente al CP_2
buono pasto, sia in ragione della concreta articolazione oraria del turno di lavoro della ricorrente, sia per le ragioni già indicate nel ricorso iscritto al n. 5054/2024.
All'udienza del 17.12.2024 è stata disposta la riunione delle due cause e all'odierna udienza, sulla sola base della documentazione in atti, la causa è stata discussa dalle parti.
1. Le fonti del trattamento economico nel pubblico impiego privatizzato
Occorre premettere che analoga domanda avanzata in questa sede dai ricorrenti ha trovato accoglimento da parte di questo Tribunale con sentenza confermata dalla locale
Corte d'Appello (sent. 17/05/2023 n. 190), nonché da altre sentenze del Tribunale.
Tuttavia, le argomentazioni poste a fondamento dell'accoglimento delle domande avanzate dai lavoratori non paiono condivisibili, alla luce delle peculiarità che connotano il rapporto di pubblico impiego privatizzato.
Preliminarmente occorre evidenziare che l' convenuto rientra tra le pubbliche CP_2
amministrazioni cui si applica il d.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell'art. 2 co. 3 d.lgs. n. 165/2001 (disposizione rimasta pressoché immodificata dalla sua introduzione ad oggi),
“L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale”.
L'art. 2 co. 2 del TU pubblico impiego, nella sua formulazione attuale (già vigente alla data del contestato provvedimento del Direttore Generale del 21.9.2020), delinea il rapporto tra legge e contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato, stabilendo che
4 “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.
L'art. 40 co. 1, concernente la contrattazione collettiva nazionale dispone che
“La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto”.
Oltre che dal CCNL, il rapporto di lavoro di pubblico impiego può essere regolato da contratti collettivi integrativi, con specifico riferimento al trattamento economico, ma entro gli stretti e rigorosi confini delineati dai commi 3 bis e 3 quinquies dell'art. 40 che si riportano di seguito:
“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma
3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali,
5 tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
[…]
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.
Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile”.
6 Per riassumere, il trattamento economico dei dipendenti pubblici trova la sua fonte esclusiva nel contratto collettivo e, entro i rigidi confini legati a ragioni di bilancio e di perseguimento degli obiettivi di buon andamento, nella contrattazione integrativa.
È sulla base di questo assetto normativo che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui “il datore di lavoro pubblico non può attribuire compensi che non siano previsti dalla contrattazione collettiva, neppure se di miglior favore (cfr. Cass. S.U. n. 21744/2009 e, in epoca successiva, Cass. n. 3826/2016, Cass.
n. 16088/2016, Cass. n. 25018/2017, n. 31387/2019, n. 14672 e n. 14847/2022).
Non può essere configurato, quindi, un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico in assenza di titolo giustificativo;
la pubblica amministrazione è tenuta, infatti, ad attivarsi per far cessare le attribuzioni indebite, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento, ex art. 97 Cost..
Ne consegue che - pur a voler dare per assodato che l' abbia corrisposto in modo Pt_13
forfettario il complessivo monte ore sindacale consapevolmente e volontariamente - tale volontà resterebbe del tutto irrilevante a escludere l'indebito, a differenza di quanto accade nel lavoro privato (si veda per tutte: Cassazione civile sez. lav., 04/05/2021 n.
11645; 10/03/2021, n. 6715 e giurisprudenza ivi citata;
Cass. SU n. 21744/2009).
Non è applicabile, infatti, al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche il principio in forza del quale il datore di lavoro può riconoscere, quale trattamento di miglior favore, emolumenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, posto che il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 2, comma 3, riserva, appunto, a quest'ultima l'attribuzione di trattamenti economici, con la conseguenza che l'autonomia contrattuale delle parti deve essere esercitata nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale nonché da quella integrativa, a sua volta condizionata dai vincoli posti dalla prima (Cass., Sez. L, n.
17226/2020).
Non può, dunque, essere configurato un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire, anche se sulla base di una (ipotetica) prassi aziendale, un trattamento economico erogato dal datore di lavoro pubblico che non trova titolo nel contratto collettivo” (Cass. civ. sez. lav., 16/06/2023, n. 17257, l'evidenza è di chi scrive;
il principio è stato ribadito, senza forme dubitative ed ipotetiche, più recentemente da
Cass. civ. sez. lav., 19/03/2024, n. 7332).
7 Con l'entrata in vigore dell'art. 2 co. 3 d.lgs. n. 165/2001 l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi nazionali o, alle condizioni previste, mediante contratti integrativi e le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.
Pur a fronte di un assetto normativo che ha via via modificato nel tempo, nella materia del pubblico impiego privatizzato, il rapporto tra legge e contrattazione collettiva e tra contratto collettivo nazionale e contrattazione integrativa, con l'entrata in vigore del testo unico impiego, e in forza del citato art. 2 co. 3 e art. 40, le uniche fonti di trattamenti retributivi sono esclusivamente il contratto collettivo nazionale e, entro stretti confini, il contratto integrativo.
Una volta entrato in vigore il testo unico pubblico impiego, la disposizione del CCNL del 6.10.1996 che, in materia di buoni pasto, faceva salvi i trattamenti di migliore favore in essere presso i singoli enti (al di fuori degli ambiti in cui è ammessa la contrattazione integrativa), deve ritenersi avere perso efficacia, in forza dell'art. 2 co. 3, con l'entrata in vigore del successivo CCNL del 21.2.2002.
Quest'ultimo CCNL, nella parte in cui ha mantenuto la disposizione che fa salvi i trattamenti economici più favorevoli in uso presso gli Enti deve ritenersi nullo, laddove riferito a trattamenti economici, per violazione delle disposizioni inderogabili che individuano le uniche fonti di obbligazioni di carattere economico in capo all'amministrazione nel CCNL e nel CCI, proprio per ragioni connesse ai vincoli di bilancio e dunque per ragioni riconducibili ad esigenze di rango costituzionale (artt. 81 e
97 Cost.), così come peraltro l'art. 40 co. 3 quinques d.lgs. n. 165/2001 sancisce espressamente la nullità delle clausole del CCI che violino i vincoli e i limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, con sostituzione automatica di dette clausole ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Come condivisibilmente rilevato nel parere espresso dall' sulla questione oggetto CP_6 di causa, “Sarebbe infatti illogico ed incoerente con l'intero impianto del d.lgs. n.
165/2001 sostenere che le deroghe al contratto collettivo nazionale su materie non delegate a tale livello (come ad esempio la disciplina per l'erogazione dei buoni pasto)
e introdotte dalla contrattazione collettiva integrativa danno vita a clausole nulle,
8 mentre le medesime deroghe introdotte dalla prassi o dagli usi si trasformano in clausole inderogabili e non modificabili. Sotto tale ultimo profilo, infatti, non sfugge che la contrattazione integrativa non potrebbe ulteriormente intervenire su materie
(come quella in esame) non demandate a tale livello negoziale, trasformando un supposto uso in un obbligo inestinguibile”.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato non si condivide, pertanto, l'affermazione della Corte d'Appello di Torino, secondo cui l'art. 5 co. 11
CCNL 21.2.2002, nel fare salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso gli enti, legittimerebbe il regolamento aziendale e la prassi aziendale quali fonti normative del rapporto di lavoro (con riferimento al trattamento economico), perché tali fonti sono escluse dalla legge che regola, con disposizioni imperative, il rapporto di pubblico impiego privatizzato, per ragioni legate a esigenze di controllo della spesa pubblica, così come non si condivide l'efficacia assegnata alla prassi aziendale di fonte di obbligazioni di contenuto economico, efficacia sostenibile nel rapporto di lavoro privato, ma non in quello di pubblico impiego privatizzato.
Stante la nullità dell'art. 5 co. 11 CCNL, laddove il trattamento di miglior favore sia riferito ad aspetti di carattere economico comportanti oneri finanziari privi di copertura finanziaria, la dichiarazione del Direttore Generale del 21.9.2020 non può che avere natura meramente ricognitiva della insussistenza del diritto dei lavoratori di ottenere il buono pasto alla luce della normativa vigente.
Non può per contro qualificarsi tale atto quale recesso unilaterale rispetto ad un rapporto obbligatorio con obbligo del solo proponente, non potendo rappresentare il regolamento o la prassi fonti idonee in tal senso, per le ragioni sopra esposte.
Per tutti i motivi sopra esposti, le domande proposte dai ricorrenti non possono trovare accoglimento.
2. Le spese di lite
Le spese vanno senz'altro compensate, tenuto conto dell'assenza di uniformità giurisprudenziale sulle questioni tratte e dell'assenza di precedenti in termini nella giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 1. Respinge le domande dei ricorrenti;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 16/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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