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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 9.1.2025 N. RG. 22093/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22093 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 e vertente
TRA
con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, CF , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Molaioli (C.F. Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio C.F._1
Stoppani n. 34;
ATTRICE
E
C.F./ P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Pietro Madonia (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, in Viale Mazzini 123 (RM);
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di comodato e di fornitura in collegamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 9.04.20, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per sentire, in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di comodato e del collegato contratto di fornitura, stipulati con
[...]
, per l'effetto, condannare la convenuta al rilascio del bene - impianto n. 58252 CP_1 sito in Roma, via del Foro Italico 49. L'attrice ha, altresì, chiesto al presente Tribunale di dichiarare la debenza da parte della convenuta della penale convenzionale, pari ad euro 500,00 giornalieri, e, per l'effetto, di condannarla a pagare tale penale per ritardata consegna dell'impianto, a decorrere dal 21.03.19 sino al 6.02.20, nella misura complessiva di € 161.000,00 (pari a n. 322 giorni x € 500,00), oltre interessi di mora. Sempre in via principale, l'attrice ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo di euro 4.773,48, a titolo di rimborso, Controparte_1 Parte anticipato da ma dovuto da , relativo ai pagamenti fatti dalla clientela, che non CP_1 aveva potuto fare rifornimento al self service per assenza di carburante nei serbatoi dell'impianto.
1.2 In via subordinata, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di e, dunque, di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di CP_1 comodato e del collegato contratto di fornitura, di condannare la convenuta al rilascio del bene - impianto n. 58252 sito in Roma, via del Foro Italico 491; nonché di condannare al CP_1 rimborso dell'importo di € 4.773,48, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti da che Pt_1 sarebbero stati di seguito meglio quantificati e provati in corso di causa, anche secondo valutazione equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi del procedimento cautelare e di quello di merito. Parte
1.3 A sostegno delle domande, ha in premessa addotto di avere avuto in concessione dal Comune di Roma l'area sita in Via del Foro Italico 491, contraddistinta al catasto fabbricati e terreni del comune di Roma con la particella 105, 106 e 111, foglio 504, per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti (Impianto n. 58252) e di avere stipulato il 3.12.09 con
[...] un complesso rapporto contrattuale finalizzato alla gestione del suddetto impianto Controparte_1 di distribuzione.
1.4 Tale rapporto contrattuale, della durata di 6 anni con previsione di tacito rinnovo in assenza di disdetta da comunicarsi entro 6 mesi, nello specifico consisteva nel collegamento causale di due contratti: un contratto di comodato ad uso gratuito, avente ad oggetto tutte le attrezzature facenti parte dell'impianto (individuati nel verbale di consegna allegato al contratto), nonché l'uso gratuito ed in esclusiva dei “marchi” un contratto di fornitura, in virtù del quale , per Parte_1 CP_1 approvvigionare l'impianto, si obbligava ad acquistare in esclusiva prodotti petroliferi con il Part marchio doc. n. 1 bis).
1.5 In particolare, il contratto di comodato prevedeva l'obbligo per la comodataria di “mantenere costantemente aperto l'impianto, o in modalità post-pay o in modalità pre-pay, assicurando in ogni evenienza la regolarità e continuità del servizio”(art. 6.1), nonché “l'impegno ad utilizzare diligentemente - secondo le normative vigenti, le istruzioni per l'uso fornite dai costruttori e le indicazioni della comodante – tutte le attrezzature, ivi incluse quelle informatiche, di automazione e telematiche che la stessa comodante metterà a disposizione” (art. 6.4). Era altresì obbligo della comodataria di “fornire tutte le informazioni sui dati di vendita e di inviare alla fine di ogni anno solare la certificazione dei dati di vendita annuali” e di “osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale relative alla gestione dell'impianto”(art. 8.2); invece, le era vietato apportare modifiche all'impianto ed eseguire sui beni lavori od opere di qualsiasi natura a meno che non espressamente autorizzati (art. 11.2) e manomettere per qualsiasi ragione, i sigilli apposti alle attrezzature dell'impianto (art. 13.1). Inoltre, le parti avevano inserito all'art. 17 la facoltà della comodante di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. al verificarsi di tassative ipotesi, tra le quali:
“a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture;
b) violazione nell'acquisto e/o rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base agli accordi e normative vigenti;
c) comprovata alterazione o manipolazione da parte della comodataria, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva;
g) modifica della titolarità della gestione;
h) chiusura anche parziale dell'impianto”.
1.6 L'art. 20.1 prevedeva, infine, che “in ogni caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, l'impianto dovrà essere riconsegnato immediatamente dalla comodataria libero da persone e da cose alla comodante”, con previsione una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, oltre il maggior danno (art. 22). Parte
1.7 Ciò considerato, in primo luogo, a lamentato, l'interruzione del servizio sin dal giugno del 2018 e l'inattività dell'impianto gestito dalla convenuta per lunghi lassi di tempo, come Parte attesterebbero: le 4 raccomandate, in cui veva contestato tale circostanza senza avere precisi riscontri giustificativi dalla comodataria;
il fatto che le forniture di carburante non venivano più richieste con regolarità da e, spesso, venivano dirottate verso altri impianti per mancato CP_1 pagamento del corrispettivo dovuto al momento dello scarico del carburante;
le numerose lamentele dei clienti che, dopo aver effettuato il pagamento al self service, non avevano potuto fare rifornimento per assenza di carburante nei serbatoi (senza che ciò fosse segnalato dal gestore, con la conseguenza che l'impianto era di fatto inutilizzabile). In particolare, a fronte del rifiuto talvolta aggressivo, dei titolari di di restituire gli importi indebitamente pagati, i clienti si CP_1 Part sarebbero rivolti al Customer Care di he, al fine di evitare il discredito commerciale e le azioni giudiziarie anche penali paventate, li aveva rimborsati, per un totale ad oggi pari ad euro 4.773,48 (doc. nn. 8 e 8 bis); inoltre, il titolare della convenuta avrebbe altresì impedito ai clienti di pagare tramite POS, pur essendone dotato l'impianto, al solo scopo di ricevere esclusivamente denaro contante (doc. 9).
1.8 A fronte di tali gravi condotte violative dei contratti stipulati con , il 20.03.19, CP_1 l'attrice aveva comunicato alla convenuta la risoluzione di diritto del contratto di comodato e del collegato contratto di fornitura, per reiterata ed ingiustificata violazione dell'art.
6.1. del primo Parte contratto, in particolare (doc. n. 10). In tale comunicazione, le aveva altresì contestato la violazione dell'obbligo di custodia e conservazione ex art. 1803 c.c. del bene concesso in comodato, Parte in quanto la comodataria senza l'autorizzazione di aveva realizzato un'apertura sul muro di confine con la proprietà limitrofa, modificando lo stato dei luoghi concessi in comodato (doc. nn. 11 Parte e 12). Inoltre, il 25.03.19 il titolare di aveva impedito ai tecnici inviati da di CP_1 ripristinare lo stato dei luoghi chiudendo l'apertura non autorizzata di cui sopra e, con lettera del 30.04.19 firmata dal suo avvocato, aveva preavvisato che non avrebbe acconsentito alla riconsegna dell'impianto, richiesta dall'attrice quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato. Part
1.9 Le preoccupazioni di sulla gestione dell'impianto non restituito e dunque ancora gestito in violazione delle disposizioni di cui agli accordi contrattuali, si erano intensificate a seguito Parte dell'ulteriore sopralluogo del 28.06.19 demandato da a 4 ispettori, al fine di verificare la corrispondenza tra giacenze contabili ed effettive, appurare lo stato dei serbatoi ed esaminare le filiere degli erogatori. Ad esito di tali verifiche, in occasione delle quali il gestore si era rifiutato di collaborare, erano emerse l'irregolare e confusa tenuta del registro UTF, nel quale erano riportati dati non conformi con le letture dei contatori dei serbatoi, e la presenza di un piombo con timbro
“BRS/6”, denotante non solo la manomissione del sigillo, ma anche l'assenza di controlli sul regolare funzionamento delle pompe. I tecnici avevano altresì supposto l'avvenuto blocco del contatore del diesel+ dell'erogatore, constatato l'impossibilità di eseguire una prova di erogazione perché tutti i prodotti erano esauriti e concluso che le smisurate eccedenze di gasolio e di SSPB emerse dalla verifica, potessero essere state generate dalla negligenza nella gestione e che l'apparente ammanco del prodotto diesel+, potesse essere stato generato dal blocco del contatore meccanico sull'erogatore denominato lato 2. Infatti, avevano ricordato al titolare di che CP_1
i numeri dei totalizzatori che vengono trascritti giornalmente sul Registro UTF e quelli che vengono comunicati all'ufficio delle dogane a fine esercizio di ogni anno, dovevano essere categoricamente rilevati solo dai contatori meccanici posti sui relativi erogatori. Parte
1.10 Un ulteriore sopralluogo del 3.09.19 aveva confermato il sospetto di per cui l'impianto avrebbe venduto in luogo e allo stesso prezzo del , prodotto più raffinato e Parte_3 CP_2 costoso.
1.11 L'attrice ha aggiunto che il 7.09.19 aveva affisso un avviso volto a indirizzare CP_1 Part indebitamente i clienti che volevano ottenere direttamente da il rimborso di quanto inutilmente pagato, con la pubblicazione, senza l'autorizzazione dai titolari delle utenze, dei numeri telefonici cellulari di alcuni funzionari, i quali si erano così ritrovati tempestati di telefonate spesso aggressive, con lesione del loro diritto alla riservatezza. Infine, dal 12.11.19, il titolare della convenuta aveva manomesso la connessione informatica dell'intero impianto con il sistema centrale Parte in remoto di compromettendo definitivamente ogni possibile controllo sul bene da parte della proprietaria. Parte
1.12 Nelle memorie istruttorie, l'attrice a precisato che il rapporto contrattuale derivante dal collegamento tra comodato e fornitura è cessato, essendo scaduto il temine di durata di 6 anni Parte convenuto ed avendo anche in ragione delle suddette condotte inadempitive della convenuta, comunicato tempestiva disdetta per impedirne il tacito rinnovo. Ha inoltre sottolineato che, nelle Parte more del presente giudizio di merito, il contratto di car whasching tra , è scaduto CP_1 il 5.12.08. 1.13 Pertanto, l'attrice ha chiesto accertarsi la risoluzione di diritto del contratto di comodato e, in quanto ad esso causalmente collegato, del contratto di fornitura e, per l'effetto, ha chiesto di sentir condannare la convenuta alla restituzione dell'immobile (attualmente nella disponibilità di
, considerata la parallela evoluzione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. CP_1 innestato dall'attrice, cui si farà cenno di seguito). Ha chiesto altresì di sentirla condannare al pagamento della penale convenzionale per ritardata consegna dell'impianto, nella misura complessiva di € 161.000,00, oltre interessi, (€ 500,00x 322 giorni, calcolati dal 21.03.19, giorno successivo alla comunicazione di risoluzione contrattuale, sino al 6.02.20, quale data di rilascio del Parte bene in favore di a seguito dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario a tal fine) e al Parte pagamento di euro 4.773,48, a titolo di rimborso, anticipato da a dovuto da , alla CP_1 clientela dei pagamenti fatti senza ricevere la dovuta controprestazione di rifornimento del carburante. In subordine, ha chiesto dichiararsi la risoluzione dei suddetti contratti per grave inadempimento della convenuta e la sua condanna alla restituzione dell'impianto, oltre al pagamento della penale di cui sopra e al pagamento di euro 4.773,48 per i motivi innanzi segnalati.
2.1 Nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha chiesto di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto. Nel merito, ha addotto: l'infondatezza della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto e della conseguente domanda di condanna al rilascio dell'impianto, data la mancanza delle condizioni previste per la risoluzione di diritto, nonché l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento di euro 4.773,48, quale rimborso alla clientela per il mancato rifornimento, e al risarcimento degli ulteriori danni, per imputabilità di tali Parte danni alle condotte antigiuridiche di
2.2 La convenuta ha, altresì, chiesto in via riconvenzionale di: accertare e dichiarare la validità dei contratti di fornitura, di comodato e di Car Wash; accertare la violazione dell'obbligo di buona fede
Parte della comodante , per l'effetto, condannarla al risarcimento danni in misura non inferiore ad euro 1.200.000,00, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la maggiore o
Parte minore somma accertata e provata in corso di causa;
condannare porre in essere, entro giorni
Parte 10 dall'emananda sentenza, gli obblighi contenuti nei contratti di cui sopra;
condannare al pagamento delle spese del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Parte
2.3 In primo luogo, infatti, aveva dato riscontro alle missive di e contestato gli CP_1 inadempimenti che avrebbero giustificato l'azionamento della risoluzione di diritto da parte
Parte dell'attrice, evidenziando che l'impianto era rimasto sempre aperto e che aveva commesso errori nello scarico del carburante. Altrettanto infondata risultava, poi, la circostanza dell'emissione di scontrini da parte del gestito dalla convenuta in mancanza di erogazione di Parte_4
Parte carburante: avrebbe documentato l'imputabilità di tale circostanza alla stessa la CP_1 quale aveva provveduto al distacco delle pompe dal sistema di erogazione. Ancora, nella Part corrispondenza di cui sopra, la convenuta avrebbe ribadito che, nei giorni contestati da l'impianto era rimasto aperto, magari non funzionante per un'attività, ma costantemente aperto, in quanto funzionante e sito in un luogo aperto al pubblico (a dimostrazione di ciò avrebbe allegato fatture, scontrini fiscali datati nei presunti giorni di chiusura, che avrebbero giustificato la
Parte risoluzione di diritto azionata da
2.4 La convenuta ha affermato, poi, che il disservizio alla clientela causato dall'esaurimento del Parte Part carburante, si era verificato perché veva fatto attivare il sistema per bloccare le pompe e rifiutare l'immissione di denaro contante. Inoltre, ha precisato che, nonostante l'ordinanza di accoglimento del reclamo cautelare proposto da avverso l'ordinanza di accoglimento CP_1 Parte ex art. 700 c.p.c., lungi dal riconsegnare l'impianto e dunque permettere il rispristino dello status quo ante, aveva cercato di affidare l'impianto ad un altro soggetto;
come ha affermato nelle memorie, l'impianto le sarebbe stato riconsegnato solo 4 mesi dopo il provvedimento di accoglimento del reclamo cautelare, nonché solo parzialmente funzionante e in stato di Parte semiabbandono. In particolare, vrebbe mancato di ripristinare il contratto di energia elettrica relativo all'impianto al solo fine di limitare l'attività economica della convenuta, tant'è che anche il Parte gasolio per alimentare il generatore sarebbe stato centellinato da Inoltre, il 17.03.21 (dopo soli Parte 22 giorni dalla riconsegna dell'impianto) aveva inviato disdetta del contratto di comodato sottoscritto in data 03.12.2009, laddove questo sarebbe scaduto in data 02.12.2021, dunque dando un preavviso di 9 mesi in luogo dei canonici 6 mesi. Anche questa immotivata disdetta, dunque, avrebbe integrato una strategia di danneggiamento di . CP_1
2.5 Quanto, poi, all'addebito di violazione dell'art. 1803 c.c., ha dedotto di non avere CP_1 modificato lo stato dei luoghi, ma di avere al contrario inserito una recinzione per separare l'impianto dalle aree verdi limitrofe, in adempimento dell'obbligo di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e tutela ambientale alla gestione dell'impianto ex art.
8.2 del contratto di comodato. Infine, non sarebbero corroborate dai controlli fatti in loco dalla Guardia di Finanza le allegazioni di parte attrice circa la vendita da parte di di gasolio base in luogo di CP_1
, circostanza invero attribuibile ad uno scambio di bocchettoni avvenuto per errore umano e CP_2 non per manipolazione posta in essere dalla convenuta. Parte
2.6 Pertanto, la convenuta ha concluso che i comportamenti posti in essere da in quanto mossi dallo scopo di ostacolare le facoltà attribuite al gestore di dall'articolo 17 della CP_1
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, hanno integrato abuso di dipendenza economica ex art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192.
3.1 Lette le memorie depositate dalle parti in causa, il Giudice, aveva ammesso le prove orali nei limiti di cui in atti. Parte
3.2 In particolare, all'udienza del 9.03.22 i dipendenti di ascoltati come testi dell'attrice, in relazione ai molteplici interventi effettuati presso l'impianto in argomento, hanno affermato che: nel Parte marzo 2019, prima di tornare temporaneamente in possesso dell'impianto, aveva disposto il ripristino dello stato dei luoghi, poiché nel muro perimetrale era stata praticata un'apertura che metteva in comunicazione il piazzale del distributore con un'altra attività di bar, ma, quando il Parte personale della ditta a tal fine incaricata da si era presentato sul posto, era dovuto tornare indietro, in quanto il gestore non aveva consentito di procedere all'intervento, poi effettuato solo Parte quando era tornata in possesso dell'impianto; nel maggio 2019, comunicata la risoluzione di diritto, il gestore si era rifiutato di restituire le chiavi dell'impianto; nel giugno 2019, era stata accertata la manomissione dei sigilli dell'erogatore; nell'agosto-settembre 2019, era stato accertato che il gasolio base era stato scaricato nel serbatoio del Diesel + e venduto come tale;
erano state riscontrate solo vendite di gasolio diesel +, nonostante risultasse scaricato solo gasolio normale, era stata rilevata l'apertura di un piombino su un erogatore e il gestore dell'impianto aveva dichiarato che in cinque occasioni per errore il gasolio base era stato scaricato nel serbatoio del Diesel + e venduto come tale al maggior prezzo;
lo scarico di carburante obbligatoriamente avveniva in presenza del gestore e ciascun serbatoio era chiaramente contrassegnato con una etichetta ed un colore diversi e il trasportatore, essendovi frequentemente più serbatoi della stessa tipologia di prodotto, chiedeva sempre al gestore dove scaricare;
il gestore, dopo la verifica sui volumi del diesel e del diesel +, aveva disattivato per un certo tempo la connessione da remoto che permetteva Part ad il controllo dei volumi erogati di ogni tipo di carburante e non aveva consentito alla squadra di intervento di ripristinarla;
esisteva un blocco automatico del self service che si attivava quando il livello del carburante diventava insufficiente a garantire l'erogazione e la centralina elettronica in Parte questione non funzionava al momento della ripresa in possesso dell'impianto da parte di Parte benché l'operazione di disattivazione e riattivazione fosse molto semplice;
nel periodo in cui era tornata in possesso dell'impianto, la fornitura di energia elettrica era attiva con l'utenza del gestore, ma a 220 volts e quindi era inidonea ad assicurare il funzionamento dell'impianto, che Parte andava a 380 volt, talchè on era riuscita a far installare un nuovo contatore di energia elettrica a causa di ostacoli frapposti da in ragione di manomissioni operate sul vecchio contatore, CP_3 che era collocato sul muro perimetrale, dal lato esterno, per cui era stato installato un generatore a gasolio, che era regolarmente funzionante quando l'impianto era stato riconsegnato al titolare di , il 24.02.21; una volta ritornato in possesso dell'impianto, il gestore aveva ripristinato CP_1 Parte l'apertura nel muro, per cui veva nuovamente disposto un intervento di ripristino, non portato a termine per l'opposizione del gestore. Parte
3.4 All'udienza del 23.02.23, i trasportatori di carburante di , che lavora per conto di Per_1 ascoltati come testi, hanno affermato di essere stati più volte costretti a fare dei dirottamenti di consegne di carburante da verso altri impianti per il mancato pagamento del carburante. CP_1
3.5 All'udienza del 9.05.24, dapprima è stato ascoltato il titolare di , il quale ha CP_1 dichiarato che: dopo essere stato immesso nuovamente nel possesso dell'impianto in ragione
Parte dell'accoglimento del reclamo cautelare, era stato disconnesso da per impedirgli l'uso delle
Parte carte del Bancomat per far pagare i clienti in modalità self; aveva preso carburante sempre e
Parte soltanto da per un mese anche da Italiana Petroli, avendo la licenza UDIF che gli consentiva
Parte di scaricare prodotto da altri depositi regolari. Poi, è stato ascoltato un dipendente di il quale ha affermato che: lo scollegamento dal sistema di automazione, che controlla le erogazioni dell'impianto, era avvenuto per la parte di accettazione dei pagamenti elettronici (carte di credito ed eni, sul self) in quanto era stato sabotato e non garantiva la verifica della corrispondenza tra rifornimento e pagamento;
in un sistema disconnesso le erogazioni pagate elettronicamente non
Parte sono registrate;
in quel momento l'impianto non trasferiva a alcuna informazione sulle
Parte erogazioni in generale;
lo scollegamento totale era avvenuto però ad opera del gestore, perché aveva disabilitato unicamente i pagamenti con moneta elettronica sull'accettatore di piazzale
Parte (iperself); lo scollegamento totale aveva comportato la perdita totale del controllo di sull'impianto, tanto che l'accertamento della violazione di esclusiva era stato possibile solo
Parte attraverso una verifica in situ mediante ispettori di al momento non gli era dato sapere quale carburante fosse somministrato dalla pompa del resistente;
erano state riscontrate forniture da parte di in violazione dell'esclusiva. CP_4
3.6 All'esito delle prove orali, ritenuta la causa sufficientemente istruita (anche in ragione della documentazione acquisita) e matura per la decisione, il Giudice rinviava ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza del 09.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1 Considerato quanto di cui sopra, occorre dapprima soffermarsi sulle domande di parte attrice.
4.2 La domanda di accertamento e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto dei collegati contratti di comodato e fornitura deve essere accolta, in quanto fondata, in fatto ed in diritto.
4.3 In primo luogo, tale risoluzione ex art. 1456 c.c. è stata espressamente prevista nel contratto di Parte comodato stipulato da d , all'art. 17.1, che prevede la risoluzione del contratto di CP_1 comodato ed altri contratti allo stesso collegati (quale è il contratto di fornitura) al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate nell'articolo in argomento, per questo integrante una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Infatti, le parti hanno previsto la risoluzione di diritto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, nel rispetto di quanto la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 27 gennaio 2009, sent.
n. 1950). Tali sono le obbligazioni enucleate dall'art. 17.1, la cui specificità giustifica la qualifica di clausola risolutiva espressa di tale punto del contratto: a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture;
b) violazione nell'acquisto e/o rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base agli accordi e normative vigenti;
c) comprovata alterazione o manipolazione da parte della comodataria, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva;
d) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata dalla Polizia Giudiziaria g) modifica della titolarità della gestione;
h) chiusura anche parziale dell'impianto” Parte (Cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione di 4.4 Ebbene, ai sensi dell'art. 1456, co. 2 c.c., laddove le parti convengano la risoluzione contrattuale a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali secondo le modalità dalle parti stesse stabilite, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte ad essa interessata dichiari all'altra l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa. Oltre alla sussistenza della clausola risolutiva espressa ex art. 17.1 del contratto di comodato, è stata documentalmente provata dall'attrice altresì la comunicazione, rivolta alla convenuta, manifestante la volontà di avvalersi della suddetta clausola, per ciò solo produttiva della risoluzione dei contratti in collegamento.
Infatti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte, senza dover provare l'importanza dell'inadempimento al fine della risoluzione, che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che può essere resa in ogni modo idoneo, purché inequivocabile (Cfr. Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2005, sent. n. 167). Dunque, senz'altro Parte inequivocabile è stata tale manifestazione di volontà da parte di contenuta nella raccomandata del 20.03.19, in cui l'attrice afferma che la risoluzione è giustificata dalla reiterata ed ingiustificata violazione da parte di dell'art.
6.1. del comodato, per non avere costantemente CP_1 mantenuto aperto l'impianto, e quindi dell'art. 17.1, che include la parziale apertura dell'impianto tra gli specifici inadempimenti giustificativi della risoluzione di diritto (doc. n. 10 allegato tra gli atti di parte attrice).
4.5 Inoltre, è ben vero che la manifestazione della volontà di avvalersi della clausola ex art. 1456
c.c. sia esercizio del diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto, idoneo da sé a produrre tale effetto, senza necessità di prova dell'importanza dell'inadempimento, in quanto tale importanza e gravità sono già state valutate dalle parti a monte, al momento della stipula del contratto, talchè il giudice non può valutarle d'ufficio. La manifestazione della volontà di avvalersi della clausola è, infatti, un atto giuridico unilaterale recettizio, rispetto al quale la volontà di chi lo pone in essere è limitata all'atto e non anche all'effetto, che invece segue di diritto e trova fondamento nel contratto voluto dalle parti e, nel caso di specie, nell'art. 17.1, in cui entrambe le parti hanno stabilito gli inadempimenti giustificanti la risoluzione e valutato la relativa importanza e gravità.
4.6 D'altro canto, è pacifico in giurisprudenza che, se non può valutare la gravità ed importanza dell'inadempimento nei casi già previsti dalle parti (Cfr. Cass. civ., sez. VI-III, 12 novembre 2019, ord. n. 29301), il giudice può e deve, tuttavia, valutare l'agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (Cfr. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2023, ord. n. 8282).
4.7 Ebbene, è possibile ritenere che i comportamenti della convenuta non solo abbiano integrato i fatti di inadempimento contemplati dalla clausola risolutiva espressa ex art. 17.1, ma siano stati altresì contrari al criterio della buona fede e correttezza ex artt. 1375-1175 c.c. e 2 Cost. Ne Parte consegue che l'azionamento della clausola risolutiva del contratto da parte dell'attrice lungi dall'integrare una forma di esercizio abusivo del diritto potestativo in argomento, sia stato invece conforme al criterio di buona fede oggettiva, in quanto mosso dallo scopo, conforme a quello per cui il diritto è stato attribuito, di salvaguardare gli interessi tutelati dalla risoluzione e non da quello di recare ingiustificato e sproporzionato nocumento alla convenuta.
4.8 In primo luogo, l'attrice ha non solo allegato ma anche provato la circostanza dell'inadempimento della comodataria all'obbligo di mantenere costantemente aperto l'impianto (art. 6.1), come emerge dalle 4 raccomandate (del 5.7.18, del 6.8.18, del 7.01.19 e del 18.02.19, cfr. Parte doc nn. 3-4-5-6 allegati all'atto di citazione), in cui a contestato con precisione le chiusure in argomento (con indicazione di data ed ora), chiedendo ad spiegazioni, invero non CP_1 ricevute. Sebbene abbia affermato di avere risposto alle suddette raccomandate allegando scontrini Parte fiscali e fatture emesse nei giorni di chiusura contestati da la convenuta non ha allegato nel presente giudizio tali documenti, talchè può ritenersi raggiunta la prova delle chiusure in argomento. Non solo, chiara prova della chiusura dell'impianto, anche per lunghi periodi, può trarsi dai numerosi reclami in cui i clienti hanno affermato di essersi recati presso l'impianto, per ottenere il rimborso dei pagamenti fatti al self service in assenza di carburante, e di averlo trovato del tutto chiuso (Cfr. a titolo esemplificativo, doc. nn. 43-48-49-50, allegati alla memoria di parte attrice ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.).
4.9 Dunque, la prova delle suddette chiusure è di per sé sufficiente alla risoluzione di diritto ex art. 17 lett h: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, allorché fatti diversi di inadempimento siano stati disgiuntamente o alternativamente previsti in contratto come causa di risoluzione di diritto del medesimo, perché sia dichiarata la risoluzione, in accoglimento della domanda proposta nei confronti del contraente al quale si addebiti più di una di tali inadempienze,
è sufficiente che sia data - o comunque sia acquisita - la prova anche di una sola di esse, restando superflua ogni ulteriore indagine in ordine alle altre ( Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 1988, sent. n.
6987).
4.10 Non solo, ad abundantiam, è stata raggiunta prova anche delle seguenti altre condotte inadempienti di , anch'esse non conformi al criterio della buona fede oggettiva: CP_1
1) il mancato tempestivo pagamento delle forniture, attestato dai numerosi dirottamenti di consegne di carburante da verso altri impianti, per il mancato pagamento del carburante (cfr. CP_1 escussione testi riportata nel verbale dell'ud 23.02.23); Parte
2) l'aver rivenduto gasolio naturale in luogo di + e l'essersi sottratta ai controlli di CP_2 attraverso lo scollegamento dal sistema di controllo automatico dell'attrice, così impedendole il controllo del prodotto rivenduto. In particolare, dall'escussione testimoniale dell'udienza del 9.03.22 è emerso che, subito dopo la verifica sui volumi del diesel e del diesel + che aveva consentito di riscontrare sole vendite di gasolio-diesel + nonostante risultasse scaricato solo gasolio normale, il gestore aveva disattivato per un certo tempo la connessione da remoto che permetteva ad Parte l controllo dei volumi erogati di ogni tipo di carburante e non aveva consentito alla squadra di intervento di ripristinarla. Il fatto che il gestore abbia scollegato il controllo da remoto subito dopo la verifica della vendita di gasolio normale in luogo del più pregiato e costoso Disel + e il fatto che era stata rilevata l'apertura di un piombino su un erogatore e che il gestore dell'impianto aveva dichiarato che in cinque occasioni il gasolio base era stato scaricato nel serbatoio del Diesel + e venduto come tale al maggior prezzo, consentono di ritenere che, a differenza di quanto sostiene la convenuta, tali scorretti scarichi non siano avvenuti per mero errore;
3) la disattivazione, in violazione dell'art.
6.4 del contratto, da parte del gestore della centralina elettrica che provvedeva al blocco automatico del self service quando il livello del carburante diventava insufficiente a garantire l'erogazione, disattivazione manuale che è stata causa di innumerevoli disagi per la clientela, la quale pagava senza ricevere prodotto (Cfr. escussione testi dell'ud. 9.03.22, da cui è emerso che tale centralina non funzionava al momento della ripresa in Parte possesso dell'impianto da parte di benché l'operazione di disattivazione e riattivazione fosse molto semplice);
4) l'essere stato il gestore di poco collaborativo in occasione dei molteplici interventi in CP_1 Parte situ effettuati da proprio in quanto non poteva più effettuare controlli da remoto, ai quali lo stesso si era talvolta del tutto sottratto (Cfr. verbale del 25.03.19, redatto in occasione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi, allegato agli atti di parte attrice);
5) l'aver per due volte modificato lo stato dei luoghi in violazione degli artt. 1803 c.c. e 11.2 del Parte contratto di comodato, avendo realizzato, senza l'autorizzazione di un'apertura sul muro di confine con la proprietà limitrofa interessata da un bar (Cfr. doc., allegati tra gli atti di parte attrice, nn. 11, foto attestante l'apertura realizzata, e 12, visura catastale del 2013 dell'impianto attestante l'originaria assenza di tale apertura).
4.11 Pertanto, per le ragioni di cui sopra, deve essere accolta la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato e del contratto di fornitura, causalmente collegato al primo, sin dal 20.03.19. Parte
4.12 Per l'effetto, deve essere altresì accolta la domanda di i condanna della convenuta alla restituzione dell'impianto in argomento, detenuto dal gestore di sin dal 23.02.21 (Cfr. CP_1 Parte Verbale del 23.02.21, attestante la riconsegna dell'impianto da parte di ad , in CP_1 esecuzione del provvedimento del Tribunale di Roma del 13 ottobre 2020, di accoglimento del reclamo cautelare proposto da ) si rammenta che il procedimento cautelare in CP_1 Parte argomento, instaurato da l fine della restituzione ex art. 700 c.p.c. dell'impianto e parallelo al presente giudizio di merito, è stato definito da questo Giudice con separato provvedimento del 23.12.2024 cui si fa rinvio).
4.13 Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento della penale convenzionale
Parte per la ritardata restituzione dell'impianto a seguito della risoluzione di diritto azionata da nella misura complessiva di € 161.000,00, oltre interessi di mora, pari a € 500,00 moltiplicati per i 322 giorni corrispondenti al periodo compreso tra il 21.03.19, giorno successivo alla risoluzione di
Parte diritto di efficacemente avvenuta con la raccomandata del 20.03.19, e il 6.02.20 data di
Parte esecuzione del rilascio del bene in favore di a seguito dell'ordinanza di accoglimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del 19.12.19 (Cfr. doc. n. 27 allegato fra gli atti di parte attrice, riportante il verbale del 06.02.20 di accesso dell'ufficiale giudiziario al fine dell'esecuzione del rilascio
Parte dell'impianto in favore di Dal verbale n. 17 allegato agli atti di parte attrice, emerge infatti che il gestore di , nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto, si era rifiutato di CP_1
Parte Parte restituire le chiavi dell'impianto ai dipendenti recatisi in loco a tal fine, talchè aveva avviato un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ed ottenuto la restituzione dell'impianto a seguito della suddetta ordinanza, pur dopo riformata in sede di reclamo. La pattuizione della penale in argomento emerge dalla combinata lettura degli artt. 20.1 e 22 del contratto di comodato, che prevedono, rispettivamente, che in ogni caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, l'impianto dovrà essere riconsegnato immediatamente dalla comodataria libero da persone e da cose alla comodante e che verificandosi una qualsivoglia ipotesi di risoluzione […]la comodataria, laddove non ottemperi all'obbligo della riconsegna dell'impianto […] sarà tenuta a corrispondere alla comodante una penale giornaliera di euro 500,00 […].
4.14 Infine, deve essere accolta la domanda di parte attrice di condanna di al CP_1
Parte pagamento di euro 4.773,48 e cioè l'importo complessivo dei rimborsi corrisposti da alla clientela per i pagamenti fatti al self service dell'impianto senza corrispettiva erogazione di carburante, essendo vuoti i serbatoi (Cfr. doc. nn. 8 e 8 bis allegati all'atto di citazione e doc nn. 9-
Parte 10-11 allegati alla memoria attorea ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.). Ebbene, non ensì il gestore di avrebbe dovuto restituire tali importi via via che i clienti ne facevano richiesta, in loco CP_1
e contestualmente alla mancata erogazione del prodotto, nonostante il preventivo pagamento. Il titolare di si è invece sempre rifiutato di corrispondere tale rimborso, allontanando CP_1 spesso aggressivamente i clienti che a lui si rivolgevano, come attestano le molteplici segnalazioni e Parte lamentele inviate ad cfr. a titolo esemplificativo: doc. n. 37 allegato alla memoria attorea ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., riportante la denuncia del 20.11.19, presso il commissariato di polizia
“Ponte Milvio”, di uno dei clienti dell'impianto avverso il titolare di , per le minacce di CP_1 morte ricevute a fronte della richiesta di rimborso;
all. n. 4 alla nota di deposito di parte attrice per l'udienza dell'8.03.21, riportante il reclamo di uno dei clienti che ha affermato di essersi avvicinato ad una colonnina self , di essersi spostato su richiesta del gestore ad altra colonnina, di aver Pt_4 versato 60 euro per erogare gasolio del tipo che però non era stato erogato;
all. 47, Parte_6 riportante una delle email di lamentela, in cui la cliente afferma: dopo aver inserito un banconota di euro 50 ho tentato inutilmente di rifornirmi di benzina, ottenendo solo lo scontrino che si allega. Ho atteso per circa mezz'ora l'arrivo del gestore, ma invano. Dopo un certo lasso di tempo sono ritornata sul posto e ho trovato una volante della polizia e numerosi altri clienti rimasti vittima della stessa truffa. Sono venuta a conoscenza che già da almeno una settimana si erano verificati fatti analoghi; all. nn. 48-49.50, riportanti simili reclami di altri clienti).
4.15 Non solo, come sopra sottolineato, è stato provato che il gestore avesse disattivato il sistema di automatica rilevazione dello svuotamento dei serbatoi del self service, con la conseguenza che i clienti pagavano senza ricevere carburante né risposta alle richieste di rimborso, tutte dirottate verso Parte il servizio-clienti di che mediante apertura di ticket provvedeva al rimborso (Cfr.: escussione testi dell'ud. 9.03.22, innanzi riportata;
doc. n. 24 allegato all'atto di citazione, riportante il cartello Parte del 7.11.19, in cui il titolare di invitava la clientela a chiamare i dipendenti di cui CP_1 riportava nominativi e numero telefonico, al fine di ottenere i rimborsi).
5.1 Passando ora alle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta , queste CP_1 devono essere rigettate.
5.2 Cessata l'efficacia dei collegati contratti di comodato e fornitura per risoluzione di diritto, sin Parte dalla comunicazione di con raccomandata del 20.03.19, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, si deve ritenere che sin da quel momento sia altresì cessata l'efficacia del contratto di Car Wash, in quanto anch'esso causalmente collegato al contratto di comodato. Infatti, l'attività di Car Wash era dal gestore effettuata presso lo stesso impianto ottenuto in Parte comodato da Dal momento in cui è cessata l'efficacia del contratto di comodato per risoluzione di diritto, è conseguentemente venuta meno la detenzione dell'impianto e dell'area su cui insisteva l'attività di talchè è venuto meno uno dei presupposti causali di operatività CP_5 del contratto in argomento, a sua volta caducato. Parte
5.3 Deve essere altresì rigettata la domanda di accertamento della condotta di ntegrante abuso di dipendenza economica in violazione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 e la conseguente domanda di risarcimento del danno per un ammontare di euro 1.200.000,00. In primo luogo, la convenuta non ha fornito prova dell'abuso di dipendenza economica, la stessa non essendo integrata dalla disdetta contrattuale richiesta dalla , la quale, lungi dall'integrare un abuso, è Pt_1 stata posta in essere nell'esercizio di un diritto previsto nel contratto di comodato, che si sarebbe tacitamente rinnovato allo scadere dei 6 anni di durata previsti, salvo disdetta tempestivamente comunicata. Ciò a fortiori vale, se si considera che il contratto in argomento era già stato risolto di diritto con la comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
5.4 Inoltre, non ha soddisfatto l'onere della prova, su di essa incombente ex art. 2697 CP_1 Parte c.c., del danno di 1.200.000,00 che sarebbe stato causato dalle condotte abusive di 5.5 Pertanto, le domande in via riconvenzionale proposte dalla convenuta devono essere rigettate e, per l'effetto, deve essere altresì condannata al pagamento delle spese processuali, le CP_1 quali devono calcolate tenuto conto del valore indeterminabile della causa parametrata alle tariffe medie, compensate fra le parti per un quarto tenuto conto del rigetto del ricorso cautelare in corso di causa.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di accertamento della risoluzione di diritto avanzata da parte attrice;
- condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'impianto n. 58252 sito in Roma, via del Foro Italico 49;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della penale convenzionale, nella complessiva misura di euro 161.000,00, oltre interessi di mora;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di euro 4.773,48;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice spese di lite relative al presente procedimento di merito, che si liquidano in € 8.145,00, già operata la compensazione, per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge;
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
All'estensione della sentenza ha partecipato la M.o.t. Giulia Casiello.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22093 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 e vertente
TRA
con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, CF , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Molaioli (C.F. Parte_2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio C.F._1
Stoppani n. 34;
ATTRICE
E
C.F./ P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Pietro Madonia (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio, in Viale Mazzini 123 (RM);
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di comodato e di fornitura in collegamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione del 9.04.20, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Roma per sentire, in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di comodato e del collegato contratto di fornitura, stipulati con
[...]
, per l'effetto, condannare la convenuta al rilascio del bene - impianto n. 58252 CP_1 sito in Roma, via del Foro Italico 49. L'attrice ha, altresì, chiesto al presente Tribunale di dichiarare la debenza da parte della convenuta della penale convenzionale, pari ad euro 500,00 giornalieri, e, per l'effetto, di condannarla a pagare tale penale per ritardata consegna dell'impianto, a decorrere dal 21.03.19 sino al 6.02.20, nella misura complessiva di € 161.000,00 (pari a n. 322 giorni x € 500,00), oltre interessi di mora. Sempre in via principale, l'attrice ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo di euro 4.773,48, a titolo di rimborso, Controparte_1 Parte anticipato da ma dovuto da , relativo ai pagamenti fatti dalla clientela, che non CP_1 aveva potuto fare rifornimento al self service per assenza di carburante nei serbatoi dell'impianto.
1.2 In via subordinata, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di e, dunque, di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di CP_1 comodato e del collegato contratto di fornitura, di condannare la convenuta al rilascio del bene - impianto n. 58252 sito in Roma, via del Foro Italico 491; nonché di condannare al CP_1 rimborso dell'importo di € 4.773,48, oltre il risarcimento di tutti i danni subiti da che Pt_1 sarebbero stati di seguito meglio quantificati e provati in corso di causa, anche secondo valutazione equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi del procedimento cautelare e di quello di merito. Parte
1.3 A sostegno delle domande, ha in premessa addotto di avere avuto in concessione dal Comune di Roma l'area sita in Via del Foro Italico 491, contraddistinta al catasto fabbricati e terreni del comune di Roma con la particella 105, 106 e 111, foglio 504, per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti (Impianto n. 58252) e di avere stipulato il 3.12.09 con
[...] un complesso rapporto contrattuale finalizzato alla gestione del suddetto impianto Controparte_1 di distribuzione.
1.4 Tale rapporto contrattuale, della durata di 6 anni con previsione di tacito rinnovo in assenza di disdetta da comunicarsi entro 6 mesi, nello specifico consisteva nel collegamento causale di due contratti: un contratto di comodato ad uso gratuito, avente ad oggetto tutte le attrezzature facenti parte dell'impianto (individuati nel verbale di consegna allegato al contratto), nonché l'uso gratuito ed in esclusiva dei “marchi” un contratto di fornitura, in virtù del quale , per Parte_1 CP_1 approvvigionare l'impianto, si obbligava ad acquistare in esclusiva prodotti petroliferi con il Part marchio doc. n. 1 bis).
1.5 In particolare, il contratto di comodato prevedeva l'obbligo per la comodataria di “mantenere costantemente aperto l'impianto, o in modalità post-pay o in modalità pre-pay, assicurando in ogni evenienza la regolarità e continuità del servizio”(art. 6.1), nonché “l'impegno ad utilizzare diligentemente - secondo le normative vigenti, le istruzioni per l'uso fornite dai costruttori e le indicazioni della comodante – tutte le attrezzature, ivi incluse quelle informatiche, di automazione e telematiche che la stessa comodante metterà a disposizione” (art. 6.4). Era altresì obbligo della comodataria di “fornire tutte le informazioni sui dati di vendita e di inviare alla fine di ogni anno solare la certificazione dei dati di vendita annuali” e di “osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale relative alla gestione dell'impianto”(art. 8.2); invece, le era vietato apportare modifiche all'impianto ed eseguire sui beni lavori od opere di qualsiasi natura a meno che non espressamente autorizzati (art. 11.2) e manomettere per qualsiasi ragione, i sigilli apposti alle attrezzature dell'impianto (art. 13.1). Inoltre, le parti avevano inserito all'art. 17 la facoltà della comodante di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. al verificarsi di tassative ipotesi, tra le quali:
“a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture;
b) violazione nell'acquisto e/o rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base agli accordi e normative vigenti;
c) comprovata alterazione o manipolazione da parte della comodataria, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva;
g) modifica della titolarità della gestione;
h) chiusura anche parziale dell'impianto”.
1.6 L'art. 20.1 prevedeva, infine, che “in ogni caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, l'impianto dovrà essere riconsegnato immediatamente dalla comodataria libero da persone e da cose alla comodante”, con previsione una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, oltre il maggior danno (art. 22). Parte
1.7 Ciò considerato, in primo luogo, a lamentato, l'interruzione del servizio sin dal giugno del 2018 e l'inattività dell'impianto gestito dalla convenuta per lunghi lassi di tempo, come Parte attesterebbero: le 4 raccomandate, in cui veva contestato tale circostanza senza avere precisi riscontri giustificativi dalla comodataria;
il fatto che le forniture di carburante non venivano più richieste con regolarità da e, spesso, venivano dirottate verso altri impianti per mancato CP_1 pagamento del corrispettivo dovuto al momento dello scarico del carburante;
le numerose lamentele dei clienti che, dopo aver effettuato il pagamento al self service, non avevano potuto fare rifornimento per assenza di carburante nei serbatoi (senza che ciò fosse segnalato dal gestore, con la conseguenza che l'impianto era di fatto inutilizzabile). In particolare, a fronte del rifiuto talvolta aggressivo, dei titolari di di restituire gli importi indebitamente pagati, i clienti si CP_1 Part sarebbero rivolti al Customer Care di he, al fine di evitare il discredito commerciale e le azioni giudiziarie anche penali paventate, li aveva rimborsati, per un totale ad oggi pari ad euro 4.773,48 (doc. nn. 8 e 8 bis); inoltre, il titolare della convenuta avrebbe altresì impedito ai clienti di pagare tramite POS, pur essendone dotato l'impianto, al solo scopo di ricevere esclusivamente denaro contante (doc. 9).
1.8 A fronte di tali gravi condotte violative dei contratti stipulati con , il 20.03.19, CP_1 l'attrice aveva comunicato alla convenuta la risoluzione di diritto del contratto di comodato e del collegato contratto di fornitura, per reiterata ed ingiustificata violazione dell'art.
6.1. del primo Parte contratto, in particolare (doc. n. 10). In tale comunicazione, le aveva altresì contestato la violazione dell'obbligo di custodia e conservazione ex art. 1803 c.c. del bene concesso in comodato, Parte in quanto la comodataria senza l'autorizzazione di aveva realizzato un'apertura sul muro di confine con la proprietà limitrofa, modificando lo stato dei luoghi concessi in comodato (doc. nn. 11 Parte e 12). Inoltre, il 25.03.19 il titolare di aveva impedito ai tecnici inviati da di CP_1 ripristinare lo stato dei luoghi chiudendo l'apertura non autorizzata di cui sopra e, con lettera del 30.04.19 firmata dal suo avvocato, aveva preavvisato che non avrebbe acconsentito alla riconsegna dell'impianto, richiesta dall'attrice quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato. Part
1.9 Le preoccupazioni di sulla gestione dell'impianto non restituito e dunque ancora gestito in violazione delle disposizioni di cui agli accordi contrattuali, si erano intensificate a seguito Parte dell'ulteriore sopralluogo del 28.06.19 demandato da a 4 ispettori, al fine di verificare la corrispondenza tra giacenze contabili ed effettive, appurare lo stato dei serbatoi ed esaminare le filiere degli erogatori. Ad esito di tali verifiche, in occasione delle quali il gestore si era rifiutato di collaborare, erano emerse l'irregolare e confusa tenuta del registro UTF, nel quale erano riportati dati non conformi con le letture dei contatori dei serbatoi, e la presenza di un piombo con timbro
“BRS/6”, denotante non solo la manomissione del sigillo, ma anche l'assenza di controlli sul regolare funzionamento delle pompe. I tecnici avevano altresì supposto l'avvenuto blocco del contatore del diesel+ dell'erogatore, constatato l'impossibilità di eseguire una prova di erogazione perché tutti i prodotti erano esauriti e concluso che le smisurate eccedenze di gasolio e di SSPB emerse dalla verifica, potessero essere state generate dalla negligenza nella gestione e che l'apparente ammanco del prodotto diesel+, potesse essere stato generato dal blocco del contatore meccanico sull'erogatore denominato lato 2. Infatti, avevano ricordato al titolare di che CP_1
i numeri dei totalizzatori che vengono trascritti giornalmente sul Registro UTF e quelli che vengono comunicati all'ufficio delle dogane a fine esercizio di ogni anno, dovevano essere categoricamente rilevati solo dai contatori meccanici posti sui relativi erogatori. Parte
1.10 Un ulteriore sopralluogo del 3.09.19 aveva confermato il sospetto di per cui l'impianto avrebbe venduto in luogo e allo stesso prezzo del , prodotto più raffinato e Parte_3 CP_2 costoso.
1.11 L'attrice ha aggiunto che il 7.09.19 aveva affisso un avviso volto a indirizzare CP_1 Part indebitamente i clienti che volevano ottenere direttamente da il rimborso di quanto inutilmente pagato, con la pubblicazione, senza l'autorizzazione dai titolari delle utenze, dei numeri telefonici cellulari di alcuni funzionari, i quali si erano così ritrovati tempestati di telefonate spesso aggressive, con lesione del loro diritto alla riservatezza. Infine, dal 12.11.19, il titolare della convenuta aveva manomesso la connessione informatica dell'intero impianto con il sistema centrale Parte in remoto di compromettendo definitivamente ogni possibile controllo sul bene da parte della proprietaria. Parte
1.12 Nelle memorie istruttorie, l'attrice a precisato che il rapporto contrattuale derivante dal collegamento tra comodato e fornitura è cessato, essendo scaduto il temine di durata di 6 anni Parte convenuto ed avendo anche in ragione delle suddette condotte inadempitive della convenuta, comunicato tempestiva disdetta per impedirne il tacito rinnovo. Ha inoltre sottolineato che, nelle Parte more del presente giudizio di merito, il contratto di car whasching tra , è scaduto CP_1 il 5.12.08. 1.13 Pertanto, l'attrice ha chiesto accertarsi la risoluzione di diritto del contratto di comodato e, in quanto ad esso causalmente collegato, del contratto di fornitura e, per l'effetto, ha chiesto di sentir condannare la convenuta alla restituzione dell'immobile (attualmente nella disponibilità di
, considerata la parallela evoluzione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. CP_1 innestato dall'attrice, cui si farà cenno di seguito). Ha chiesto altresì di sentirla condannare al pagamento della penale convenzionale per ritardata consegna dell'impianto, nella misura complessiva di € 161.000,00, oltre interessi, (€ 500,00x 322 giorni, calcolati dal 21.03.19, giorno successivo alla comunicazione di risoluzione contrattuale, sino al 6.02.20, quale data di rilascio del Parte bene in favore di a seguito dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario a tal fine) e al Parte pagamento di euro 4.773,48, a titolo di rimborso, anticipato da a dovuto da , alla CP_1 clientela dei pagamenti fatti senza ricevere la dovuta controprestazione di rifornimento del carburante. In subordine, ha chiesto dichiararsi la risoluzione dei suddetti contratti per grave inadempimento della convenuta e la sua condanna alla restituzione dell'impianto, oltre al pagamento della penale di cui sopra e al pagamento di euro 4.773,48 per i motivi innanzi segnalati.
2.1 Nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 ha chiesto di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto. Nel merito, ha addotto: l'infondatezza della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto e della conseguente domanda di condanna al rilascio dell'impianto, data la mancanza delle condizioni previste per la risoluzione di diritto, nonché l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento di euro 4.773,48, quale rimborso alla clientela per il mancato rifornimento, e al risarcimento degli ulteriori danni, per imputabilità di tali Parte danni alle condotte antigiuridiche di
2.2 La convenuta ha, altresì, chiesto in via riconvenzionale di: accertare e dichiarare la validità dei contratti di fornitura, di comodato e di Car Wash; accertare la violazione dell'obbligo di buona fede
Parte della comodante , per l'effetto, condannarla al risarcimento danni in misura non inferiore ad euro 1.200.000,00, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la maggiore o
Parte minore somma accertata e provata in corso di causa;
condannare porre in essere, entro giorni
Parte 10 dall'emananda sentenza, gli obblighi contenuti nei contratti di cui sopra;
condannare al pagamento delle spese del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Parte
2.3 In primo luogo, infatti, aveva dato riscontro alle missive di e contestato gli CP_1 inadempimenti che avrebbero giustificato l'azionamento della risoluzione di diritto da parte
Parte dell'attrice, evidenziando che l'impianto era rimasto sempre aperto e che aveva commesso errori nello scarico del carburante. Altrettanto infondata risultava, poi, la circostanza dell'emissione di scontrini da parte del gestito dalla convenuta in mancanza di erogazione di Parte_4
Parte carburante: avrebbe documentato l'imputabilità di tale circostanza alla stessa la CP_1 quale aveva provveduto al distacco delle pompe dal sistema di erogazione. Ancora, nella Part corrispondenza di cui sopra, la convenuta avrebbe ribadito che, nei giorni contestati da l'impianto era rimasto aperto, magari non funzionante per un'attività, ma costantemente aperto, in quanto funzionante e sito in un luogo aperto al pubblico (a dimostrazione di ciò avrebbe allegato fatture, scontrini fiscali datati nei presunti giorni di chiusura, che avrebbero giustificato la
Parte risoluzione di diritto azionata da
2.4 La convenuta ha affermato, poi, che il disservizio alla clientela causato dall'esaurimento del Parte Part carburante, si era verificato perché veva fatto attivare il sistema per bloccare le pompe e rifiutare l'immissione di denaro contante. Inoltre, ha precisato che, nonostante l'ordinanza di accoglimento del reclamo cautelare proposto da avverso l'ordinanza di accoglimento CP_1 Parte ex art. 700 c.p.c., lungi dal riconsegnare l'impianto e dunque permettere il rispristino dello status quo ante, aveva cercato di affidare l'impianto ad un altro soggetto;
come ha affermato nelle memorie, l'impianto le sarebbe stato riconsegnato solo 4 mesi dopo il provvedimento di accoglimento del reclamo cautelare, nonché solo parzialmente funzionante e in stato di Parte semiabbandono. In particolare, vrebbe mancato di ripristinare il contratto di energia elettrica relativo all'impianto al solo fine di limitare l'attività economica della convenuta, tant'è che anche il Parte gasolio per alimentare il generatore sarebbe stato centellinato da Inoltre, il 17.03.21 (dopo soli Parte 22 giorni dalla riconsegna dell'impianto) aveva inviato disdetta del contratto di comodato sottoscritto in data 03.12.2009, laddove questo sarebbe scaduto in data 02.12.2021, dunque dando un preavviso di 9 mesi in luogo dei canonici 6 mesi. Anche questa immotivata disdetta, dunque, avrebbe integrato una strategia di danneggiamento di . CP_1
2.5 Quanto, poi, all'addebito di violazione dell'art. 1803 c.c., ha dedotto di non avere CP_1 modificato lo stato dei luoghi, ma di avere al contrario inserito una recinzione per separare l'impianto dalle aree verdi limitrofe, in adempimento dell'obbligo di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e tutela ambientale alla gestione dell'impianto ex art.
8.2 del contratto di comodato. Infine, non sarebbero corroborate dai controlli fatti in loco dalla Guardia di Finanza le allegazioni di parte attrice circa la vendita da parte di di gasolio base in luogo di CP_1
, circostanza invero attribuibile ad uno scambio di bocchettoni avvenuto per errore umano e CP_2 non per manipolazione posta in essere dalla convenuta. Parte
2.6 Pertanto, la convenuta ha concluso che i comportamenti posti in essere da in quanto mossi dallo scopo di ostacolare le facoltà attribuite al gestore di dall'articolo 17 della CP_1
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, hanno integrato abuso di dipendenza economica ex art. 9, L. 18 giugno 1998, n. 192.
3.1 Lette le memorie depositate dalle parti in causa, il Giudice, aveva ammesso le prove orali nei limiti di cui in atti. Parte
3.2 In particolare, all'udienza del 9.03.22 i dipendenti di ascoltati come testi dell'attrice, in relazione ai molteplici interventi effettuati presso l'impianto in argomento, hanno affermato che: nel Parte marzo 2019, prima di tornare temporaneamente in possesso dell'impianto, aveva disposto il ripristino dello stato dei luoghi, poiché nel muro perimetrale era stata praticata un'apertura che metteva in comunicazione il piazzale del distributore con un'altra attività di bar, ma, quando il Parte personale della ditta a tal fine incaricata da si era presentato sul posto, era dovuto tornare indietro, in quanto il gestore non aveva consentito di procedere all'intervento, poi effettuato solo Parte quando era tornata in possesso dell'impianto; nel maggio 2019, comunicata la risoluzione di diritto, il gestore si era rifiutato di restituire le chiavi dell'impianto; nel giugno 2019, era stata accertata la manomissione dei sigilli dell'erogatore; nell'agosto-settembre 2019, era stato accertato che il gasolio base era stato scaricato nel serbatoio del Diesel + e venduto come tale;
erano state riscontrate solo vendite di gasolio diesel +, nonostante risultasse scaricato solo gasolio normale, era stata rilevata l'apertura di un piombino su un erogatore e il gestore dell'impianto aveva dichiarato che in cinque occasioni per errore il gasolio base era stato scaricato nel serbatoio del Diesel + e venduto come tale al maggior prezzo;
lo scarico di carburante obbligatoriamente avveniva in presenza del gestore e ciascun serbatoio era chiaramente contrassegnato con una etichetta ed un colore diversi e il trasportatore, essendovi frequentemente più serbatoi della stessa tipologia di prodotto, chiedeva sempre al gestore dove scaricare;
il gestore, dopo la verifica sui volumi del diesel e del diesel +, aveva disattivato per un certo tempo la connessione da remoto che permetteva Part ad il controllo dei volumi erogati di ogni tipo di carburante e non aveva consentito alla squadra di intervento di ripristinarla;
esisteva un blocco automatico del self service che si attivava quando il livello del carburante diventava insufficiente a garantire l'erogazione e la centralina elettronica in Parte questione non funzionava al momento della ripresa in possesso dell'impianto da parte di Parte benché l'operazione di disattivazione e riattivazione fosse molto semplice;
nel periodo in cui era tornata in possesso dell'impianto, la fornitura di energia elettrica era attiva con l'utenza del gestore, ma a 220 volts e quindi era inidonea ad assicurare il funzionamento dell'impianto, che Parte andava a 380 volt, talchè on era riuscita a far installare un nuovo contatore di energia elettrica a causa di ostacoli frapposti da in ragione di manomissioni operate sul vecchio contatore, CP_3 che era collocato sul muro perimetrale, dal lato esterno, per cui era stato installato un generatore a gasolio, che era regolarmente funzionante quando l'impianto era stato riconsegnato al titolare di , il 24.02.21; una volta ritornato in possesso dell'impianto, il gestore aveva ripristinato CP_1 Parte l'apertura nel muro, per cui veva nuovamente disposto un intervento di ripristino, non portato a termine per l'opposizione del gestore. Parte
3.4 All'udienza del 23.02.23, i trasportatori di carburante di , che lavora per conto di Per_1 ascoltati come testi, hanno affermato di essere stati più volte costretti a fare dei dirottamenti di consegne di carburante da verso altri impianti per il mancato pagamento del carburante. CP_1
3.5 All'udienza del 9.05.24, dapprima è stato ascoltato il titolare di , il quale ha CP_1 dichiarato che: dopo essere stato immesso nuovamente nel possesso dell'impianto in ragione
Parte dell'accoglimento del reclamo cautelare, era stato disconnesso da per impedirgli l'uso delle
Parte carte del Bancomat per far pagare i clienti in modalità self; aveva preso carburante sempre e
Parte soltanto da per un mese anche da Italiana Petroli, avendo la licenza UDIF che gli consentiva
Parte di scaricare prodotto da altri depositi regolari. Poi, è stato ascoltato un dipendente di il quale ha affermato che: lo scollegamento dal sistema di automazione, che controlla le erogazioni dell'impianto, era avvenuto per la parte di accettazione dei pagamenti elettronici (carte di credito ed eni, sul self) in quanto era stato sabotato e non garantiva la verifica della corrispondenza tra rifornimento e pagamento;
in un sistema disconnesso le erogazioni pagate elettronicamente non
Parte sono registrate;
in quel momento l'impianto non trasferiva a alcuna informazione sulle
Parte erogazioni in generale;
lo scollegamento totale era avvenuto però ad opera del gestore, perché aveva disabilitato unicamente i pagamenti con moneta elettronica sull'accettatore di piazzale
Parte (iperself); lo scollegamento totale aveva comportato la perdita totale del controllo di sull'impianto, tanto che l'accertamento della violazione di esclusiva era stato possibile solo
Parte attraverso una verifica in situ mediante ispettori di al momento non gli era dato sapere quale carburante fosse somministrato dalla pompa del resistente;
erano state riscontrate forniture da parte di in violazione dell'esclusiva. CP_4
3.6 All'esito delle prove orali, ritenuta la causa sufficientemente istruita (anche in ragione della documentazione acquisita) e matura per la decisione, il Giudice rinviava ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza del 09.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1 Considerato quanto di cui sopra, occorre dapprima soffermarsi sulle domande di parte attrice.
4.2 La domanda di accertamento e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto dei collegati contratti di comodato e fornitura deve essere accolta, in quanto fondata, in fatto ed in diritto.
4.3 In primo luogo, tale risoluzione ex art. 1456 c.c. è stata espressamente prevista nel contratto di Parte comodato stipulato da d , all'art. 17.1, che prevede la risoluzione del contratto di CP_1 comodato ed altri contratti allo stesso collegati (quale è il contratto di fornitura) al verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate nell'articolo in argomento, per questo integrante una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. Infatti, le parti hanno previsto la risoluzione di diritto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, nel rispetto di quanto la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 27 gennaio 2009, sent.
n. 1950). Tali sono le obbligazioni enucleate dall'art. 17.1, la cui specificità giustifica la qualifica di clausola risolutiva espressa di tale punto del contratto: a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture;
b) violazione nell'acquisto e/o rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base agli accordi e normative vigenti;
c) comprovata alterazione o manipolazione da parte della comodataria, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva;
d) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata dalla Polizia Giudiziaria g) modifica della titolarità della gestione;
h) chiusura anche parziale dell'impianto” Parte (Cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione di 4.4 Ebbene, ai sensi dell'art. 1456, co. 2 c.c., laddove le parti convengano la risoluzione contrattuale a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali secondo le modalità dalle parti stesse stabilite, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte ad essa interessata dichiari all'altra l'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa. Oltre alla sussistenza della clausola risolutiva espressa ex art. 17.1 del contratto di comodato, è stata documentalmente provata dall'attrice altresì la comunicazione, rivolta alla convenuta, manifestante la volontà di avvalersi della suddetta clausola, per ciò solo produttiva della risoluzione dei contratti in collegamento.
Infatti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte, senza dover provare l'importanza dell'inadempimento al fine della risoluzione, che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che può essere resa in ogni modo idoneo, purché inequivocabile (Cfr. Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 2005, sent. n. 167). Dunque, senz'altro Parte inequivocabile è stata tale manifestazione di volontà da parte di contenuta nella raccomandata del 20.03.19, in cui l'attrice afferma che la risoluzione è giustificata dalla reiterata ed ingiustificata violazione da parte di dell'art.
6.1. del comodato, per non avere costantemente CP_1 mantenuto aperto l'impianto, e quindi dell'art. 17.1, che include la parziale apertura dell'impianto tra gli specifici inadempimenti giustificativi della risoluzione di diritto (doc. n. 10 allegato tra gli atti di parte attrice).
4.5 Inoltre, è ben vero che la manifestazione della volontà di avvalersi della clausola ex art. 1456
c.c. sia esercizio del diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto, idoneo da sé a produrre tale effetto, senza necessità di prova dell'importanza dell'inadempimento, in quanto tale importanza e gravità sono già state valutate dalle parti a monte, al momento della stipula del contratto, talchè il giudice non può valutarle d'ufficio. La manifestazione della volontà di avvalersi della clausola è, infatti, un atto giuridico unilaterale recettizio, rispetto al quale la volontà di chi lo pone in essere è limitata all'atto e non anche all'effetto, che invece segue di diritto e trova fondamento nel contratto voluto dalle parti e, nel caso di specie, nell'art. 17.1, in cui entrambe le parti hanno stabilito gli inadempimenti giustificanti la risoluzione e valutato la relativa importanza e gravità.
4.6 D'altro canto, è pacifico in giurisprudenza che, se non può valutare la gravità ed importanza dell'inadempimento nei casi già previsti dalle parti (Cfr. Cass. civ., sez. VI-III, 12 novembre 2019, ord. n. 29301), il giudice può e deve, tuttavia, valutare l'agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente (Cfr. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2023, ord. n. 8282).
4.7 Ebbene, è possibile ritenere che i comportamenti della convenuta non solo abbiano integrato i fatti di inadempimento contemplati dalla clausola risolutiva espressa ex art. 17.1, ma siano stati altresì contrari al criterio della buona fede e correttezza ex artt. 1375-1175 c.c. e 2 Cost. Ne Parte consegue che l'azionamento della clausola risolutiva del contratto da parte dell'attrice lungi dall'integrare una forma di esercizio abusivo del diritto potestativo in argomento, sia stato invece conforme al criterio di buona fede oggettiva, in quanto mosso dallo scopo, conforme a quello per cui il diritto è stato attribuito, di salvaguardare gli interessi tutelati dalla risoluzione e non da quello di recare ingiustificato e sproporzionato nocumento alla convenuta.
4.8 In primo luogo, l'attrice ha non solo allegato ma anche provato la circostanza dell'inadempimento della comodataria all'obbligo di mantenere costantemente aperto l'impianto (art. 6.1), come emerge dalle 4 raccomandate (del 5.7.18, del 6.8.18, del 7.01.19 e del 18.02.19, cfr. Parte doc nn. 3-4-5-6 allegati all'atto di citazione), in cui a contestato con precisione le chiusure in argomento (con indicazione di data ed ora), chiedendo ad spiegazioni, invero non CP_1 ricevute. Sebbene abbia affermato di avere risposto alle suddette raccomandate allegando scontrini Parte fiscali e fatture emesse nei giorni di chiusura contestati da la convenuta non ha allegato nel presente giudizio tali documenti, talchè può ritenersi raggiunta la prova delle chiusure in argomento. Non solo, chiara prova della chiusura dell'impianto, anche per lunghi periodi, può trarsi dai numerosi reclami in cui i clienti hanno affermato di essersi recati presso l'impianto, per ottenere il rimborso dei pagamenti fatti al self service in assenza di carburante, e di averlo trovato del tutto chiuso (Cfr. a titolo esemplificativo, doc. nn. 43-48-49-50, allegati alla memoria di parte attrice ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.).
4.9 Dunque, la prova delle suddette chiusure è di per sé sufficiente alla risoluzione di diritto ex art. 17 lett h: secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, allorché fatti diversi di inadempimento siano stati disgiuntamente o alternativamente previsti in contratto come causa di risoluzione di diritto del medesimo, perché sia dichiarata la risoluzione, in accoglimento della domanda proposta nei confronti del contraente al quale si addebiti più di una di tali inadempienze,
è sufficiente che sia data - o comunque sia acquisita - la prova anche di una sola di esse, restando superflua ogni ulteriore indagine in ordine alle altre ( Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 1988, sent. n.
6987).
4.10 Non solo, ad abundantiam, è stata raggiunta prova anche delle seguenti altre condotte inadempienti di , anch'esse non conformi al criterio della buona fede oggettiva: CP_1
1) il mancato tempestivo pagamento delle forniture, attestato dai numerosi dirottamenti di consegne di carburante da verso altri impianti, per il mancato pagamento del carburante (cfr. CP_1 escussione testi riportata nel verbale dell'ud 23.02.23); Parte
2) l'aver rivenduto gasolio naturale in luogo di + e l'essersi sottratta ai controlli di CP_2 attraverso lo scollegamento dal sistema di controllo automatico dell'attrice, così impedendole il controllo del prodotto rivenduto. In particolare, dall'escussione testimoniale dell'udienza del 9.03.22 è emerso che, subito dopo la verifica sui volumi del diesel e del diesel + che aveva consentito di riscontrare sole vendite di gasolio-diesel + nonostante risultasse scaricato solo gasolio normale, il gestore aveva disattivato per un certo tempo la connessione da remoto che permetteva ad Parte l controllo dei volumi erogati di ogni tipo di carburante e non aveva consentito alla squadra di intervento di ripristinarla. Il fatto che il gestore abbia scollegato il controllo da remoto subito dopo la verifica della vendita di gasolio normale in luogo del più pregiato e costoso Disel + e il fatto che era stata rilevata l'apertura di un piombino su un erogatore e che il gestore dell'impianto aveva dichiarato che in cinque occasioni il gasolio base era stato scaricato nel serbatoio del Diesel + e venduto come tale al maggior prezzo, consentono di ritenere che, a differenza di quanto sostiene la convenuta, tali scorretti scarichi non siano avvenuti per mero errore;
3) la disattivazione, in violazione dell'art.
6.4 del contratto, da parte del gestore della centralina elettrica che provvedeva al blocco automatico del self service quando il livello del carburante diventava insufficiente a garantire l'erogazione, disattivazione manuale che è stata causa di innumerevoli disagi per la clientela, la quale pagava senza ricevere prodotto (Cfr. escussione testi dell'ud. 9.03.22, da cui è emerso che tale centralina non funzionava al momento della ripresa in Parte possesso dell'impianto da parte di benché l'operazione di disattivazione e riattivazione fosse molto semplice);
4) l'essere stato il gestore di poco collaborativo in occasione dei molteplici interventi in CP_1 Parte situ effettuati da proprio in quanto non poteva più effettuare controlli da remoto, ai quali lo stesso si era talvolta del tutto sottratto (Cfr. verbale del 25.03.19, redatto in occasione dell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi, allegato agli atti di parte attrice);
5) l'aver per due volte modificato lo stato dei luoghi in violazione degli artt. 1803 c.c. e 11.2 del Parte contratto di comodato, avendo realizzato, senza l'autorizzazione di un'apertura sul muro di confine con la proprietà limitrofa interessata da un bar (Cfr. doc., allegati tra gli atti di parte attrice, nn. 11, foto attestante l'apertura realizzata, e 12, visura catastale del 2013 dell'impianto attestante l'originaria assenza di tale apertura).
4.11 Pertanto, per le ragioni di cui sopra, deve essere accolta la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato e del contratto di fornitura, causalmente collegato al primo, sin dal 20.03.19. Parte
4.12 Per l'effetto, deve essere altresì accolta la domanda di i condanna della convenuta alla restituzione dell'impianto in argomento, detenuto dal gestore di sin dal 23.02.21 (Cfr. CP_1 Parte Verbale del 23.02.21, attestante la riconsegna dell'impianto da parte di ad , in CP_1 esecuzione del provvedimento del Tribunale di Roma del 13 ottobre 2020, di accoglimento del reclamo cautelare proposto da ) si rammenta che il procedimento cautelare in CP_1 Parte argomento, instaurato da l fine della restituzione ex art. 700 c.p.c. dell'impianto e parallelo al presente giudizio di merito, è stato definito da questo Giudice con separato provvedimento del 23.12.2024 cui si fa rinvio).
4.13 Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento della penale convenzionale
Parte per la ritardata restituzione dell'impianto a seguito della risoluzione di diritto azionata da nella misura complessiva di € 161.000,00, oltre interessi di mora, pari a € 500,00 moltiplicati per i 322 giorni corrispondenti al periodo compreso tra il 21.03.19, giorno successivo alla risoluzione di
Parte diritto di efficacemente avvenuta con la raccomandata del 20.03.19, e il 6.02.20 data di
Parte esecuzione del rilascio del bene in favore di a seguito dell'ordinanza di accoglimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del 19.12.19 (Cfr. doc. n. 27 allegato fra gli atti di parte attrice, riportante il verbale del 06.02.20 di accesso dell'ufficiale giudiziario al fine dell'esecuzione del rilascio
Parte dell'impianto in favore di Dal verbale n. 17 allegato agli atti di parte attrice, emerge infatti che il gestore di , nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto, si era rifiutato di CP_1
Parte Parte restituire le chiavi dell'impianto ai dipendenti recatisi in loco a tal fine, talchè aveva avviato un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. ed ottenuto la restituzione dell'impianto a seguito della suddetta ordinanza, pur dopo riformata in sede di reclamo. La pattuizione della penale in argomento emerge dalla combinata lettura degli artt. 20.1 e 22 del contratto di comodato, che prevedono, rispettivamente, che in ogni caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, l'impianto dovrà essere riconsegnato immediatamente dalla comodataria libero da persone e da cose alla comodante e che verificandosi una qualsivoglia ipotesi di risoluzione […]la comodataria, laddove non ottemperi all'obbligo della riconsegna dell'impianto […] sarà tenuta a corrispondere alla comodante una penale giornaliera di euro 500,00 […].
4.14 Infine, deve essere accolta la domanda di parte attrice di condanna di al CP_1
Parte pagamento di euro 4.773,48 e cioè l'importo complessivo dei rimborsi corrisposti da alla clientela per i pagamenti fatti al self service dell'impianto senza corrispettiva erogazione di carburante, essendo vuoti i serbatoi (Cfr. doc. nn. 8 e 8 bis allegati all'atto di citazione e doc nn. 9-
Parte 10-11 allegati alla memoria attorea ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.). Ebbene, non ensì il gestore di avrebbe dovuto restituire tali importi via via che i clienti ne facevano richiesta, in loco CP_1
e contestualmente alla mancata erogazione del prodotto, nonostante il preventivo pagamento. Il titolare di si è invece sempre rifiutato di corrispondere tale rimborso, allontanando CP_1 spesso aggressivamente i clienti che a lui si rivolgevano, come attestano le molteplici segnalazioni e Parte lamentele inviate ad cfr. a titolo esemplificativo: doc. n. 37 allegato alla memoria attorea ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c., riportante la denuncia del 20.11.19, presso il commissariato di polizia
“Ponte Milvio”, di uno dei clienti dell'impianto avverso il titolare di , per le minacce di CP_1 morte ricevute a fronte della richiesta di rimborso;
all. n. 4 alla nota di deposito di parte attrice per l'udienza dell'8.03.21, riportante il reclamo di uno dei clienti che ha affermato di essersi avvicinato ad una colonnina self , di essersi spostato su richiesta del gestore ad altra colonnina, di aver Pt_4 versato 60 euro per erogare gasolio del tipo che però non era stato erogato;
all. 47, Parte_6 riportante una delle email di lamentela, in cui la cliente afferma: dopo aver inserito un banconota di euro 50 ho tentato inutilmente di rifornirmi di benzina, ottenendo solo lo scontrino che si allega. Ho atteso per circa mezz'ora l'arrivo del gestore, ma invano. Dopo un certo lasso di tempo sono ritornata sul posto e ho trovato una volante della polizia e numerosi altri clienti rimasti vittima della stessa truffa. Sono venuta a conoscenza che già da almeno una settimana si erano verificati fatti analoghi; all. nn. 48-49.50, riportanti simili reclami di altri clienti).
4.15 Non solo, come sopra sottolineato, è stato provato che il gestore avesse disattivato il sistema di automatica rilevazione dello svuotamento dei serbatoi del self service, con la conseguenza che i clienti pagavano senza ricevere carburante né risposta alle richieste di rimborso, tutte dirottate verso Parte il servizio-clienti di che mediante apertura di ticket provvedeva al rimborso (Cfr.: escussione testi dell'ud. 9.03.22, innanzi riportata;
doc. n. 24 allegato all'atto di citazione, riportante il cartello Parte del 7.11.19, in cui il titolare di invitava la clientela a chiamare i dipendenti di cui CP_1 riportava nominativi e numero telefonico, al fine di ottenere i rimborsi).
5.1 Passando ora alle domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta , queste CP_1 devono essere rigettate.
5.2 Cessata l'efficacia dei collegati contratti di comodato e fornitura per risoluzione di diritto, sin Parte dalla comunicazione di con raccomandata del 20.03.19, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, si deve ritenere che sin da quel momento sia altresì cessata l'efficacia del contratto di Car Wash, in quanto anch'esso causalmente collegato al contratto di comodato. Infatti, l'attività di Car Wash era dal gestore effettuata presso lo stesso impianto ottenuto in Parte comodato da Dal momento in cui è cessata l'efficacia del contratto di comodato per risoluzione di diritto, è conseguentemente venuta meno la detenzione dell'impianto e dell'area su cui insisteva l'attività di talchè è venuto meno uno dei presupposti causali di operatività CP_5 del contratto in argomento, a sua volta caducato. Parte
5.3 Deve essere altresì rigettata la domanda di accertamento della condotta di ntegrante abuso di dipendenza economica in violazione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 e la conseguente domanda di risarcimento del danno per un ammontare di euro 1.200.000,00. In primo luogo, la convenuta non ha fornito prova dell'abuso di dipendenza economica, la stessa non essendo integrata dalla disdetta contrattuale richiesta dalla , la quale, lungi dall'integrare un abuso, è Pt_1 stata posta in essere nell'esercizio di un diritto previsto nel contratto di comodato, che si sarebbe tacitamente rinnovato allo scadere dei 6 anni di durata previsti, salvo disdetta tempestivamente comunicata. Ciò a fortiori vale, se si considera che il contratto in argomento era già stato risolto di diritto con la comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
5.4 Inoltre, non ha soddisfatto l'onere della prova, su di essa incombente ex art. 2697 CP_1 Parte c.c., del danno di 1.200.000,00 che sarebbe stato causato dalle condotte abusive di 5.5 Pertanto, le domande in via riconvenzionale proposte dalla convenuta devono essere rigettate e, per l'effetto, deve essere altresì condannata al pagamento delle spese processuali, le CP_1 quali devono calcolate tenuto conto del valore indeterminabile della causa parametrata alle tariffe medie, compensate fra le parti per un quarto tenuto conto del rigetto del ricorso cautelare in corso di causa.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di accertamento della risoluzione di diritto avanzata da parte attrice;
- condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice dell'impianto n. 58252 sito in Roma, via del Foro Italico 49;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della penale convenzionale, nella complessiva misura di euro 161.000,00, oltre interessi di mora;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di euro 4.773,48;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice spese di lite relative al presente procedimento di merito, che si liquidano in € 8.145,00, già operata la compensazione, per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge;
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
All'estensione della sentenza ha partecipato la M.o.t. Giulia Casiello.