Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 30-04-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 7892 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione ad intimazione di pagamento
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Michele Madaio (c.f. ), come da procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_2
separato dal ricorso introduttivo telematico, elett.te dom.to presso il suo studio. ricorrente
E
(P.IVA ), in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
p.t. , giusta procura speciale per atto Notaio - Controparte_2 Persona_1
Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da
[...]
, versata in atti, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gianfranco Costa, Controparte_1
cod. Fisc. , in virtù di procura digitale, separata dalla mrmoria C.F._3
di costituzione e risposta ed elett.te domiciliata presso il suo studio legale. resistente
E
( in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_3 P.IVA_2
Verrengia ) come da procura generale alle liti in atti. C.F._4
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
1
n. 328 2022 00021280 29 000 per contributi IVS relativi all'anno 2020;
n. 328 2022 00036450 40 000 per contributi IVS relativi all'anno 2016;
n. 328 2022 00064907 39 000 relativi a contributi IVS relativi all'anno 2021.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito indicati;
che per l'effetto, i crediti portati dagli avvisi erano estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Tanto premesso, l'istante chiedeva dichiararsi la nullità degli avvisi di addebito indicati, l'intervenuta estinzione dei crediti e che quindi nulla era dovuto in relazione alla intimazione di pagamento notificata. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo Controparte_1
preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo sia alla formazione del ruolo che alla dedotta
CP_ omessa notifica degli avvisi di addebito, attività di competenza esclusiva dell' sicchè la domanda era inammissibile/improcedibile nei propri confronti. Concludeva quindi per il rigetto della domanda nei propri confronti.
CP_
Si costituiva altresì l' eccependo l'avvenuta rituale notifica telematica degli avvisi di addebito impugnati e che quindi alcuna prescrizione si era maturata;
che peraltro erano intercorsi due periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla normativa emergenziale, a causa della pandemia da COVID 19. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, e fissata successivamente l'udienza in presenza in data odierna, all'esito della discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo è destituita di fondamento.
Infatti, deve condividersi l'orientamento della S. C. secondo il quale nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata
2 determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni di fatto o degli elementi di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. ex multis Cass. ord.17-07-2018, n.19009; Cass. 22-03-2018, n.7199;
Cass. 17-01-2014, n.896).
Di contro, nel caso di specie, il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio ha consentito alla controparte di difendersi nel merito ed a questo giudicante di poter conoscere la vicenda processuale nella sua completezza, in guisa da poter pervenire ad una delibazione relativa alla fondatezza della domanda.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
Premessa la previsione, da parte dell'ordinamento, del termine prescrizionale quinquennale dei contributi ai sensi dell'art.3 comma 9. L.n.335/1995, CP_ nel caso di specie l' ha prodotto le relate di notifica telematica degli avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento. Alla stregua della documentazione versata in atti, si rileva che l'avviso di addebito n. 328 2022 00021280 29 000, relativo all'omesso versamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª è stato notificato il Parte_2
5/08/2022; l'avviso di addebito n. 328 2022 00064907 39 000, è stato notificato il
17/01/2023, relativo all'omesso versamento della 1ª, 2ª e 3ª . Parte_3
Tali notifiche hanno interrotto il termine di prescrizione quinquennale dei contributi, nuovamente interrotto dalla notifica in data 22-10-2024, dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
L'avviso di addebito n. 328 2022 00036450 40 000, notificato il 5/10/2022 (cfr. relata telematica prodotta in atti) è relativo alla contribuzione IVS dovuta sul reddito eccedente il minimale dell'anno 2016: l'omissione è stata accertata con comunicazione di debito n. 200020687711K4202103, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno in data 23/03/2021 (cfr. in atti).
In ordine a tale avviso di addebito, occorre altresì tener conto di due periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del
3 decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). I periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale qui indicati ammontano quindi a complessivi 311 giorni. Tale periodo di sospensione, con riferimento al primo di 4 mesi e sette giorni, e il secondo dal 31-12-2020 al Marzo
2021, unitamente agli atti interruttivi della prescrizione costituiti dalla richiamata comunicazione di debito e dalla successiva intimazione di pagamento qui impugnata, consentono di ritenere non decorso il termine di prescrizione quinquennale anche con riguardo ai contributi omessi per l'anno 2016.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi infondato il motivo di opposizione relativo alla dedotta estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, avendo prodotto l' la prova della rituale notifica degli CP_4 avvisi di addebito portati dall'intimazione di pagamento e della comunicazione di debito relativo ai contributi maturati nell'anno 2016.
Dunque, in conclusione, la domanda va respinta, con soccombenza del ricorrente con riguardo al regime delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' e Parte_1 Controparte_1
CP_ dell' con ricorso depositato in data 05-11-2024, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1
CP_ liquida in complessivi €.1.800,00 in favore dell' e di €.1.200,00 in favore dell' oltre, in favore di quest'ultima parte, Controparte_1 all'Iva e cpa come per legge e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere, 30-04-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
4