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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/08/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1207 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/07/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato ACCEBBI DANIELE
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato PETTENUZZO LISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
PARTE A
1. Pronunciarsi la separazione consensuale tra i sig.ri e , ordinandosi Parte_1 CP_1 al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
2. I coniugi vivranno separati, come già fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. L'ex casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig. che peraltro ne diverrà anche Pt_1 esclusivo proprietario, avendo la sig.ra e il figlio trasferito altrove la loro residenza;
CP_1
5. Il figlio viene affidato in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di maggiore importanza relative alla sua salute, istruzione ed educazione.
Il ragazzo sarà collocato alternativamente, per settimane, tra i genitori;
i ponti e le festività saranno alternate, così come le vacanze natalizie, per periodi di una settimana ciascuno, mentre quelle pasquali per l'intero periodo;
6. Atteso il differenziale di reddito tra le parti, il sig. - a far data dal mese successivo a quello Pt_1 di pubblicazione della sentenza di separazione, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di CP_1 ogni mese, un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio e alle esigenze abitative dello stesso, annualmente rivalutabili Istat.
Le spese relative ad (compreso il vestiario) saranno suddivise al 50% tra i genitori, con Per_1 espresso riferimento al protocollo del Tribunale per quelle straordinarie.
Gli acquisti di importo inferiore ad € 50,00 saranno gestiti in autonomia da ciascun genitore, mentre quelli di importo superiore andranno concordati tra le parti.
L'A.U.U. continuerà a spettare integralmente alla sig.ra CP_1
7. Spese legali compensate.
PARTE B
I sig.ri
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a Creazzo (VI), in Via Masare n. 8, rappresentato dall'avv. Daniele Accebbi del Foro di Vicenza,
E:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]CP_1 C.F._2
(VI), in Viale Torino n. 42, rappresentata dall'avv. Lisa Pettenuzzo del Foro di Vicenza, comparsi personalmente avanti al G.R. dott. L. Rossi all'udienza del 24.06.25, concordano e pattuiscono quanto segue.
Le parti sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'ex casa coniugale, un immobile derivante dalla fusione di due unità abitative in origine distinte ed intestate a ciascun coniuge, le quali nel 2020 sono state oggetto di permuta reciproca.
Tanto premesso, con il presente atto la sig.ra cede al sig. che accetta, a titolo gratuito CP_1 Pt_1 ma senza spirito di liberalità, la propria quota di comproprietà sull'immobile a fronte del già intervenuto pagamento, da parte dello stesso, di un corrispettivo pari ad € 30.000.
Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
C.F. Comune di Creazzo: - Foglio 5 Particella 848 Subalterno 13, VIA MASARE n. 8 Piano T-1, Cat. A/2, Classe 3,
Consistenza 6,5 vani, Superficie 136 mq (escluse aree scoperte 131 mq), Rendita Euro 671,39;
- Foglio 5 Particella 848 Subalterno 6, VIA MASARE n. NC Piano S1-T, Cat. C/6, Classe 3,
Consistenza 17 mq, Superficie 22 mq, Rendita Euro 34,24;
- Foglio 5 Particella 848 Subalterno 4, VIA MASARE n. NC Piano S1, Cat. C/6, Classe 3,
Consistenza 19 mq, Superficie 23 mq, Rendita Euro 38,27.
Oltre alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni e condominiali del fabbricato a norma dell'art. 1117 c.c., ivi compresa l'area coperta e scoperta sulla quale insiste il fabbricato.
Confini:
Mm. nn. 779, 1045, 202, 1024, 1084, 1082 e 1083, salvi i più precisi e attuali.
PROVENIENZA:
L'unità in capo al sig. posta al piano terra (originariamente identificata al Foglio 5, m.n. 848 Pt_1 sub 7, Via Masare snc, p. T, cat. A/2, cl. 3, vani 4, sup. 66 mq, r.c. € 413,17, oltre al garage censito sub 6 del medesimo mappale, p. S1-T, cat. C6, cl. 3, mq 17, suo. cat. mq 22, r.c. € 34,24, rimasto così individuato anche dopo la fusione), era stata acquistata con atto del 30.11.07 a rogito del Notaio dott. di Vicenza (n. 81.543 Rep. e 14.167 Racc.). Persona_2
Quella in capo alla sig.ra invece, posta al piano primo (originariamente censita al mappale n. CP_1
848 sub 12, Via Masare n. 8, Piano 1, Cat. A2, Classe 3, Vani 3, superficie 73 mq, r.c. € 309,87, oltre al garage individuato al n. 848 sub 4, Via Masare n. NC, Piano S1, Cat. C6, Classe 3, Cons. 19 mq, sup. 23 mq, r.c. € 38,27, rimasto tale anche dopo la fusione), le era giunta con atto del 06.10.11 a rogito del Notaio dott. di Vicenza (n. 85.826 Rep.). Persona_2
La reciproca permuta, invece, risale al 15.12.20 (n. 6467 Rep. e 4754 Racc.), con atto a rogito del
Notaio dott. di Verona. Persona_3
TITOLI ABILITATIVI:
Il trasferendo fabbricato è stato edificato in forza di permesso di costruire rilasciato in data anteriore al 01.09.67.
- Per la sua ristrutturazione, il 16.03.76, è stata rilasciata licenza edilizia n. 12/76 reg. Comune di
Creazzo, prot. n. 226, e successivamente permesso di costruire il 05.09.05, prot. n. 26168/03-
20539/05, pratica n. C0300076;
- successivamente, avanti al medesimo Comune, sono state presentate d.i.a. del 13.09.07 n. prot.
18939, pratica R0300076/C01 e d.i.a. del 15.11.07 prot. 23808, pratica R0300076/C02;
- il 20.11.07, al n. prot. 24153, pratica B0700055, relativamente ai subb 3-4-5-7-8-10, mentre il
27.05.08, n. prot. 11539, pratica B0800024, relativamente ai subb 6-9, sono state presentate richieste di agibilità per le quali sono trascorsi i termini di legge senza interruzione dovuta a richieste di integrazione documentale e senza rigetto dell'istanza da parte del (silenzio assenso); CP_2
- per l'accorpamento delle unità immobiliari è stata presentata al Comune di Creazzo d.i.a. 1200015 del 22.08.12;
- I subb 11 e 12 sono stati fusi nel sub 13 con pratica VI0016614 del 15/02/2021, in atti dal
16/02/2021;
- il fabbricato derivato dalla fusione è stato oggetto di ristrutturazione da c.d. “Superbonus 110%”, giusta CILA n. SUPRO/0409481 del 11/11/2021 e relativa Fine Lavori n. SUPRO/0082073 del
23/02/2023.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., le parti dichiarano che il cespite oggetto di cessione é conforme allo stato di fatto, ai dati catastali e alle planimetrie depositate al catasto, il tutto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale (cfr. Cass.
SS.UU. 21761/21).
Esso, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, é liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
Il possesso con il diritto ai frutti è già stato trasferito al sig. a far data dal 01.07.24. Pt_1
La sig.ra garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e la libertà dello stesso da ipoteche ed CP_1 altri pesi ed oneri, ad eccezione della seguente formalità:
- vincolo di pertinenzialità ex L. 122/89 trascritto il 28.06.05 ai nn. 16105 R.G./101021 R.P., successivamente modificato con atto n. 85804/16921 del 30.09.11, Rep. e Racc. Notaio Persona_2 di Vicenza.
MODALITA' E TERMINE DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: La sig.ra rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo in ordine ai 30.000 € già ricevuti dal sig. CP_1
a titolo di corrispettivo pattuito per l'odierna cessione. Pt_1
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE:
La cedente rinuncia, pertanto, ad iscrivere ipoteca legale a garanzia dell'adempimento della controprestazione.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali il valore della quota di comproprietà trasferita è di € 50.000.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La parte cessionaria, in qualità di comproprietaria, dispensa espressamente la parte cedente dal prestare qualunque garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota, essendone a conoscenza.
L'a.p.e. è stato dimesso sub doc. 11.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI:
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
Nella denegata ipotesi, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui il cessionario, nella denegata ipotesi, chiede le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria
1996.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II. a spese del cessionario, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di separazione.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, le parti si impegnano a richiedere a spese compensate le necessarie correzioni e/o modifiche;
in ogni caso il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, a spese del cessionario.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di comproprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/12/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, il quale sarà collocato alternativamente, per settimane, tra i genitori;
i ponti e le festività saranno alternate, così come le vacanze natalizie, per periodi di una settimana ciascuno, mentre quelle pasquali per l'intero periodo;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 24/06/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/12/2009 con atto trascritto al n. 114, Parte II, Serie
C, Anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1207 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/07/1966, rappresentato e difeso dall'avvocato ACCEBBI DANIELE
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato PETTENUZZO LISA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
PARTE A
1. Pronunciarsi la separazione consensuale tra i sig.ri e , ordinandosi Parte_1 CP_1 al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni;
2. I coniugi vivranno separati, come già fanno, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. Nulla a titolo di reciproco contributo al mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. L'ex casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig. che peraltro ne diverrà anche Pt_1 esclusivo proprietario, avendo la sig.ra e il figlio trasferito altrove la loro residenza;
CP_1
5. Il figlio viene affidato in via condivisa ai genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di maggiore importanza relative alla sua salute, istruzione ed educazione.
Il ragazzo sarà collocato alternativamente, per settimane, tra i genitori;
i ponti e le festività saranno alternate, così come le vacanze natalizie, per periodi di una settimana ciascuno, mentre quelle pasquali per l'intero periodo;
6. Atteso il differenziale di reddito tra le parti, il sig. - a far data dal mese successivo a quello Pt_1 di pubblicazione della sentenza di separazione, corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di CP_1 ogni mese, un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio e alle esigenze abitative dello stesso, annualmente rivalutabili Istat.
Le spese relative ad (compreso il vestiario) saranno suddivise al 50% tra i genitori, con Per_1 espresso riferimento al protocollo del Tribunale per quelle straordinarie.
Gli acquisti di importo inferiore ad € 50,00 saranno gestiti in autonomia da ciascun genitore, mentre quelli di importo superiore andranno concordati tra le parti.
L'A.U.U. continuerà a spettare integralmente alla sig.ra CP_1
7. Spese legali compensate.
PARTE B
I sig.ri
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a Creazzo (VI), in Via Masare n. 8, rappresentato dall'avv. Daniele Accebbi del Foro di Vicenza,
E:
, nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]CP_1 C.F._2
(VI), in Viale Torino n. 42, rappresentata dall'avv. Lisa Pettenuzzo del Foro di Vicenza, comparsi personalmente avanti al G.R. dott. L. Rossi all'udienza del 24.06.25, concordano e pattuiscono quanto segue.
Le parti sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'ex casa coniugale, un immobile derivante dalla fusione di due unità abitative in origine distinte ed intestate a ciascun coniuge, le quali nel 2020 sono state oggetto di permuta reciproca.
Tanto premesso, con il presente atto la sig.ra cede al sig. che accetta, a titolo gratuito CP_1 Pt_1 ma senza spirito di liberalità, la propria quota di comproprietà sull'immobile a fronte del già intervenuto pagamento, da parte dello stesso, di un corrispettivo pari ad € 30.000.
Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE:
C.F. Comune di Creazzo: - Foglio 5 Particella 848 Subalterno 13, VIA MASARE n. 8 Piano T-1, Cat. A/2, Classe 3,
Consistenza 6,5 vani, Superficie 136 mq (escluse aree scoperte 131 mq), Rendita Euro 671,39;
- Foglio 5 Particella 848 Subalterno 6, VIA MASARE n. NC Piano S1-T, Cat. C/6, Classe 3,
Consistenza 17 mq, Superficie 22 mq, Rendita Euro 34,24;
- Foglio 5 Particella 848 Subalterno 4, VIA MASARE n. NC Piano S1, Cat. C/6, Classe 3,
Consistenza 19 mq, Superficie 23 mq, Rendita Euro 38,27.
Oltre alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni e condominiali del fabbricato a norma dell'art. 1117 c.c., ivi compresa l'area coperta e scoperta sulla quale insiste il fabbricato.
Confini:
Mm. nn. 779, 1045, 202, 1024, 1084, 1082 e 1083, salvi i più precisi e attuali.
PROVENIENZA:
L'unità in capo al sig. posta al piano terra (originariamente identificata al Foglio 5, m.n. 848 Pt_1 sub 7, Via Masare snc, p. T, cat. A/2, cl. 3, vani 4, sup. 66 mq, r.c. € 413,17, oltre al garage censito sub 6 del medesimo mappale, p. S1-T, cat. C6, cl. 3, mq 17, suo. cat. mq 22, r.c. € 34,24, rimasto così individuato anche dopo la fusione), era stata acquistata con atto del 30.11.07 a rogito del Notaio dott. di Vicenza (n. 81.543 Rep. e 14.167 Racc.). Persona_2
Quella in capo alla sig.ra invece, posta al piano primo (originariamente censita al mappale n. CP_1
848 sub 12, Via Masare n. 8, Piano 1, Cat. A2, Classe 3, Vani 3, superficie 73 mq, r.c. € 309,87, oltre al garage individuato al n. 848 sub 4, Via Masare n. NC, Piano S1, Cat. C6, Classe 3, Cons. 19 mq, sup. 23 mq, r.c. € 38,27, rimasto tale anche dopo la fusione), le era giunta con atto del 06.10.11 a rogito del Notaio dott. di Vicenza (n. 85.826 Rep.). Persona_2
La reciproca permuta, invece, risale al 15.12.20 (n. 6467 Rep. e 4754 Racc.), con atto a rogito del
Notaio dott. di Verona. Persona_3
TITOLI ABILITATIVI:
Il trasferendo fabbricato è stato edificato in forza di permesso di costruire rilasciato in data anteriore al 01.09.67.
- Per la sua ristrutturazione, il 16.03.76, è stata rilasciata licenza edilizia n. 12/76 reg. Comune di
Creazzo, prot. n. 226, e successivamente permesso di costruire il 05.09.05, prot. n. 26168/03-
20539/05, pratica n. C0300076;
- successivamente, avanti al medesimo Comune, sono state presentate d.i.a. del 13.09.07 n. prot.
18939, pratica R0300076/C01 e d.i.a. del 15.11.07 prot. 23808, pratica R0300076/C02;
- il 20.11.07, al n. prot. 24153, pratica B0700055, relativamente ai subb 3-4-5-7-8-10, mentre il
27.05.08, n. prot. 11539, pratica B0800024, relativamente ai subb 6-9, sono state presentate richieste di agibilità per le quali sono trascorsi i termini di legge senza interruzione dovuta a richieste di integrazione documentale e senza rigetto dell'istanza da parte del (silenzio assenso); CP_2
- per l'accorpamento delle unità immobiliari è stata presentata al Comune di Creazzo d.i.a. 1200015 del 22.08.12;
- I subb 11 e 12 sono stati fusi nel sub 13 con pratica VI0016614 del 15/02/2021, in atti dal
16/02/2021;
- il fabbricato derivato dalla fusione è stato oggetto di ristrutturazione da c.d. “Superbonus 110%”, giusta CILA n. SUPRO/0409481 del 11/11/2021 e relativa Fine Lavori n. SUPRO/0082073 del
23/02/2023.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i., le parti dichiarano che il cespite oggetto di cessione é conforme allo stato di fatto, ai dati catastali e alle planimetrie depositate al catasto, il tutto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale (cfr. Cass.
SS.UU. 21761/21).
Esso, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, é liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI PRODOTTI
DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'unità immobiliare oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
Il possesso con il diritto ai frutti è già stato trasferito al sig. a far data dal 01.07.24. Pt_1
La sig.ra garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e la libertà dello stesso da ipoteche ed CP_1 altri pesi ed oneri, ad eccezione della seguente formalità:
- vincolo di pertinenzialità ex L. 122/89 trascritto il 28.06.05 ai nn. 16105 R.G./101021 R.P., successivamente modificato con atto n. 85804/16921 del 30.09.11, Rep. e Racc. Notaio Persona_2 di Vicenza.
MODALITA' E TERMINE DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO: La sig.ra rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo in ordine ai 30.000 € già ricevuti dal sig. CP_1
a titolo di corrispettivo pattuito per l'odierna cessione. Pt_1
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE:
La cedente rinuncia, pertanto, ad iscrivere ipoteca legale a garanzia dell'adempimento della controprestazione.
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali il valore della quota di comproprietà trasferita è di € 50.000.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La parte cessionaria, in qualità di comproprietaria, dispensa espressamente la parte cedente dal prestare qualunque garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota, essendone a conoscenza.
L'a.p.e. è stato dimesso sub doc. 11.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI:
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa esenzione.
Nella denegata ipotesi, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui il cessionario, nella denegata ipotesi, chiede le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria
1996.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II. a spese del cessionario, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione di separazione.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, le parti si impegnano a richiedere a spese compensate le necessarie correzioni e/o modifiche;
in ogni caso il verbale d'udienza e l'allegato B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, a spese del cessionario.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano i difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di comproprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il
Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/12/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, il quale sarà collocato alternativamente, per settimane, tra i genitori;
i ponti e le festività saranno alternate, così come le vacanze natalizie, per periodi di una settimana ciascuno, mentre quelle pasquali per l'intero periodo;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 24/06/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al punto B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 21/12/2009 con atto trascritto al n. 114, Parte II, Serie
C, Anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello