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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
MO RE, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - P.IVA_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Denno - Via Giovanni Ossanna 1 38010 Denno TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
NT CO Spa - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2022 IMIS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/2023 IMIS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/2023 IMIS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18/2023 IMIS 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19/2023 IMIS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2025 depositato il 21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. presenta ricorso avverso l'atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi n. 2024PSA000001954, notificato in data 30 luglio 2024 da parte di NT CO S.p.a., su affidamento del Comune di Denno, per complessivi € 21.115,50. Il ricorso è contro sia il comune di Denno, sia NT
CO SpA (anche TS).
Con il primo motivo parte ricorrente eccepisce la non conoscenza degli atti esecutivi citati nell'atto di NT
CO n. 2024 PSA 000001954, oltre agli atti, prodromici riguardanti l'imposta immobiliare semplice
(Imis) del comune di Denno per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 non essendo mai stati notificati.
Con secondo motivo, eccepisce la prescrizione del pagamento dell'Imis conseguente al difetto di notifica degli atti impositivi e di riscossione.
Con il terzo motivo rileva la questione di legittimità costituzionale dell'Imis (Imposta Municipale Semplice).
Con il presente ricorso chiede: in via principale, al Comune di Denno, l'annullamento in autotutela di tutti gli atti prodromici;
a NT CO Spa, l'annullamento dell'atto n. 2024PSA000001954. Alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni del comune di Denno.
Con il primo motivo di ricorso, controparte sostiene che di fronte al perdurare (dal 2014) da parte della società
Ricorrente_1 s.r.l. di una condizione di “omissione” totale di versamenti IMIS, l'Ufficio tributi del Comune di Denno, ha notificato via PEC gli avvisi di accertamento trasmessi direttamente dal funzionario, passando dal protocollo informatico comunale PITRE. Il comune dichiara inoltre l'infondatezza anche delle altre eccezioni indicate in ricorso. Chiede in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto il geom. Difensore_1 non rientra tra le categorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e nel merito il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di giudizio. Infine, chiede l'inammissibilità del ricorso in merito all'eccezione "di legittimità costituzionale dell'IMIS per violazione del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., della proprietà privata di cui all'art. 42 Cost., del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., dell'art. 119 Cost., della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
e della CEDU...". Quest'ultima eccezione è del tutto generica.
Controdeduzioni NT CO Spa
Si costituisce anche TS mettendo in luce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12 D.Lgs. n.
546/1992. Il ricorso è inammissibile attesa l'impossibilità di identificare il soggetto che ha conferito la procura alle liti al dott. Difensore_1. Come risulta dalla visura camerale depositata in atti dalla Ricorrente, legale rappresentante di Ricorrente_1 S.r.l. è Rappresentante_1
Quindi, affinché la procura possa considerarsi validamente conferita, deve essere sottoscritta da Rappresentante_1 ; ovviamente, poiché si tratta di una società di capitali, il conferimento della procura da parte di Rappresentante_1 deve avvenire in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ovvero dall'amministratore unico, di cui devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici. NT CO evidenzia che la procura è stata conferita a un soggetto privo dello jus postulandi con riguardo all'oggetto del presente giudizio. Nel merito chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) dichiara l'inammissibilità del ricorso.
In via preliminare il collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha consolidato principi rigorosi in merito alla procura conferita da una società di capitali. Affinché tale procura alle liti (conferita da Rappresentante_1
) fosse valida, deve essere sottoscritta dal suo legale rappresentante pro tempore (es. amministratore unico o amministratore delegato), in conformità all'art. 83 del Codice di procedura civile. La procura deve indicare i dati anagrafici del soggetto che conferisce il mandato (il legale rappresentante), al fine di verificare la sua carica e i poteri di rappresentanza organica. Orbene, nel caso di specie la Corte mette in luce l'impossibilità di identificare l'identità del soggetto, inteso come persona fisica, che abbia conferito la procura. Ne consegue, pertanto, la nullità della procura.
Ad abundantiam il collegio mette in luce anche il difetto di jus postulandi perché il geom. Difensore_1, non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, tanto più che il patrocinio da parte dei geometri è limitato alle controversie di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, tra le quali non rientra la presente.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, con carattere di decisiva assorbenza sugli altri motivi di ricorso, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Riguardo le spese di giudizio, condanna parte ricorrente a rifondere le spese a favore delle due parti resistenti liquidate in € 1.000,00 a favore del comune di Denno ed € 1.000,00 a favore di NT CO SpA.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti che liquidi in complessivi euro 1.000 per ciascuna.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SERAO GIUSEPPE, Presidente
MO RE, RE
CUCCARO MICHELE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 302/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - P.IVA_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Denno - Via Giovanni Ossanna 1 38010 Denno TN
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Trento - Largo Porta Nuova, 9 38120 Trento TN
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
NT CO Spa - P.IVA_3
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024PSA000001954 IMIS 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12/2022 IMIS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16/2023 IMIS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17/2023 IMIS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18/2023 IMIS 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19/2023 IMIS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2025 depositato il 21/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. presenta ricorso avverso l'atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi n. 2024PSA000001954, notificato in data 30 luglio 2024 da parte di NT CO S.p.a., su affidamento del Comune di Denno, per complessivi € 21.115,50. Il ricorso è contro sia il comune di Denno, sia NT
CO SpA (anche TS).
Con il primo motivo parte ricorrente eccepisce la non conoscenza degli atti esecutivi citati nell'atto di NT
CO n. 2024 PSA 000001954, oltre agli atti, prodromici riguardanti l'imposta immobiliare semplice
(Imis) del comune di Denno per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 non essendo mai stati notificati.
Con secondo motivo, eccepisce la prescrizione del pagamento dell'Imis conseguente al difetto di notifica degli atti impositivi e di riscossione.
Con il terzo motivo rileva la questione di legittimità costituzionale dell'Imis (Imposta Municipale Semplice).
Con il presente ricorso chiede: in via principale, al Comune di Denno, l'annullamento in autotutela di tutti gli atti prodromici;
a NT CO Spa, l'annullamento dell'atto n. 2024PSA000001954. Alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni del comune di Denno.
Con il primo motivo di ricorso, controparte sostiene che di fronte al perdurare (dal 2014) da parte della società
Ricorrente_1 s.r.l. di una condizione di “omissione” totale di versamenti IMIS, l'Ufficio tributi del Comune di Denno, ha notificato via PEC gli avvisi di accertamento trasmessi direttamente dal funzionario, passando dal protocollo informatico comunale PITRE. Il comune dichiara inoltre l'infondatezza anche delle altre eccezioni indicate in ricorso. Chiede in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto il geom. Difensore_1 non rientra tra le categorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e nel merito il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di giudizio. Infine, chiede l'inammissibilità del ricorso in merito all'eccezione "di legittimità costituzionale dell'IMIS per violazione del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., della proprietà privata di cui all'art. 42 Cost., del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., dell'art. 119 Cost., della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
e della CEDU...". Quest'ultima eccezione è del tutto generica.
Controdeduzioni NT CO Spa
Si costituisce anche TS mettendo in luce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12 D.Lgs. n.
546/1992. Il ricorso è inammissibile attesa l'impossibilità di identificare il soggetto che ha conferito la procura alle liti al dott. Difensore_1. Come risulta dalla visura camerale depositata in atti dalla Ricorrente, legale rappresentante di Ricorrente_1 S.r.l. è Rappresentante_1
Quindi, affinché la procura possa considerarsi validamente conferita, deve essere sottoscritta da Rappresentante_1 ; ovviamente, poiché si tratta di una società di capitali, il conferimento della procura da parte di Rappresentante_1 deve avvenire in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ovvero dall'amministratore unico, di cui devono essere chiaramente indicati i dati anagrafici. NT CO evidenzia che la procura è stata conferita a un soggetto privo dello jus postulandi con riguardo all'oggetto del presente giudizio. Nel merito chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento (anche CGT) dichiara l'inammissibilità del ricorso.
In via preliminare il collegio osserva che la giurisprudenza di legittimità ha consolidato principi rigorosi in merito alla procura conferita da una società di capitali. Affinché tale procura alle liti (conferita da Rappresentante_1
) fosse valida, deve essere sottoscritta dal suo legale rappresentante pro tempore (es. amministratore unico o amministratore delegato), in conformità all'art. 83 del Codice di procedura civile. La procura deve indicare i dati anagrafici del soggetto che conferisce il mandato (il legale rappresentante), al fine di verificare la sua carica e i poteri di rappresentanza organica. Orbene, nel caso di specie la Corte mette in luce l'impossibilità di identificare l'identità del soggetto, inteso come persona fisica, che abbia conferito la procura. Ne consegue, pertanto, la nullità della procura.
Ad abundantiam il collegio mette in luce anche il difetto di jus postulandi perché il geom. Difensore_1, non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, tanto più che il patrocinio da parte dei geometri è limitato alle controversie di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, tra le quali non rientra la presente.
Per tali motivi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trento, con carattere di decisiva assorbenza sugli altri motivi di ricorso, dichiara l'inammissibilità del ricorso. Riguardo le spese di giudizio, condanna parte ricorrente a rifondere le spese a favore delle due parti resistenti liquidate in € 1.000,00 a favore del comune di Denno ed € 1.000,00 a favore di NT CO SpA.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti che liquidi in complessivi euro 1.000 per ciascuna.