Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12168 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10635/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10635 del 2024, proposto da
UR D'RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Angelis, Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Raffaella Ciardo, Paolo Felix Iurich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE ES, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-dell’elenco, pubblicato sul sito internet dell’amministrazione resistente in data 19 giugno 2024, recante i nominativi dei candidati ritenuti idonei all’esito della prova scritta e, pertanto, ammessi alla successiva prova orale nell’ambito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 5 posti di dirigente non generale, da immettere nei ruoli del personale dirigente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di cui al vigente CCNL per il personale dell’Area Funzioni Centrali, approvato con disposizione prot. ENAC-DG-14/03/2023-0032420-P e pubblicato in G.U. n. 20 del 14/03/2023”, nella sola parte in cui non viene riportato il nominativo dell’odierna ricorrente;
- della comunicazione del 19 giugno 2024 con cui sono stati comunicati alla ricorrente i punteggi conseguiti all’esito della predetta prova scritta;
- del verbale n. 12 del 18 marzo 2024 recante la correzione degli elaborati redatti dalla ricorrente nell’ambito della predetta prova scritta, nonché l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva prova orale di concorso;
- dei verbali nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 recanti le operazioni di correzione operate dalla commissione esaminatrice nell’ambito della medesima prova scritta;
-di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: del bando relativo al concorso per cui è causa nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione dell’odierna ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 19 maggio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame in ragione di motivi sopravvenuti, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alla controparte e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che con atto depositato in data 29 maggio 2025 la resistente NA ha dichiarato di accettare la rinuncia, opponendosi però alla richiesta compensazione delle spese di lite e chiedendone la loro liquidazione a proprio favore in applicazione del principio della soccombenza virtuale, richiamando l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare n. 5057/2024 e la discrezionalità che informa le procedure concorsuali.
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, l’NA ne ha preso atto e non si è opposta;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite di cui parte ricorrente chiede la compensazione mentre l’NA ne chiede la liquidazione a proprio favore in applicazione del principio della soccombenza virtuale che:
con ordinanza n. 5057 del 7 novembre 2024, sono state liquidate a favore di NA le spese della fase, quantificate in € 800,00;
- dopo l’adozione di detta ordinanza non vi è stata alcuna ulteriore attività difensiva da parte di NA, se non quella successiva alla notifica della rinuncia al giudizio da parte ricorrente, volta unicamente ad instare per la liquidazione delle spese di giudizio a proprio favore;
che la disciplina sul regime delle spese di giudizio, dettata dall’art. 84 c.p.c. – in base al quale il rinunciante sopporta le spese del giudizio – non costituisce regola inderogabile, prevedendo altresì la norma che il Collegio possa disporne la compensazione “avuto riguardo ad ogni circostanza”;
considerato che i profili di infondatezza del ricorso, invocati da parte resistente a sostegno della richiesta di condanna alle spese, hanno già trovato delibazione, seppur sommaria, nella fase cautelare, con condanna della ricorrente alle spese;
che pur essendo stata la rinuncia presentata successivamente all’istanza di prelievo ed alla fissazione del ricorso – laddove sarebbe stato auspicabile un diverso comportamento - ciò non giustifica di per sé la condanna alle spese del rinunciante, nè l’NA può ritenersi legittimata a dolersi dell’essere stato in tal modo modo “minato il principio di economia processuale”, tantomeno ai fini della liquidazione a proprio favore delle spese di giudizio, non essendo derivato per la stessa alcun pregiudizio;
Ritenuto, pertanto, che in ragione delle superiori considerazioni deve essere disattesa la richiesta – peraltro consuetudinaria - di NA di liquidazione delle spese a proprio favore, essendo ravvisabili quelle circostanze particolari, come sopra indicate, atte a giustificarne la compensazione, tenuto anche conto della natura della controversia, inerente una procedura concorsuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del ricorso per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO