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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2024, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2174/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 con gli Avv.ti R. Moccia e V. Sinisi giusta procura in atti
APPELLANTI
E
CP_1
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10013/2022, pubblicata il 28 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti della parte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso ex art. 414 con cui , Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
-e altri litisconsorti, i quali hanno prestato acquiescenza alla pronuncia- Parte_7 avevano chiesto: “1) dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità della delibera del C.d.A. dell' n. 128 del 25 maggio 2021 nonché della determina del Direttore Centrale della CP_1
Direzione Centrale Risorse Umane dell' dell'8.9.2021, art. 6, e relativo bando, nonché di tutti CP_1 gli atti connessi e successivi, annullandoli in toto o parzialmente, rimuovendoli e/o disapplicandone l'efficacia, se del caso previa sospensione, nella parte in cui, violando quanto stabilito dalla normativa di legge regolamentare e contrattuale applicabile, hanno previsto, tra i criteri rilevanti ai fini della valutazione della “esperienza acquisita nel primo livello”, con conseguente assegnazione di punteggio, la circostanza di aver ricoperto incarichi di coordinatore generale, di coordinatore centrale o di coordinatore territoriale, sia in titolarità che in reggenza;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che gli incarichi provvisori di “reggenza” non rientrano tra quelli di coordinamento generale, centrale o territoriale, per cui in ogni caso vanno espunti dai criteri e punteggi validi per la selezione, dichiarando sul punto l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità della delibera, della determina e del bando di cui al punto che precede, nonché dei relativi atti connessi e successivi, annullandoli in parte qua, rimuovendoli e/o disapplicandone l'efficacia;
3) per l'effetto, ordinare all' di procedere nell'espletamento delle procedure di attribuzione del CP_1 secondo livello differenziato secondo quanto determinato o disapplicato come nei punti 1) e 2) delle conclusioni che precedono;
ovvero modificare bandi ed atti relativi della procedura selettiva per il secondo livello differenziato di professionalità nel rispetto di quanto previsto ai punti che precedono;
5) in subordine ordinare all' la riedizione delle procedure selettive per il secondo livello CP_1 differenziato di professionalità nel rispetto di quanto previsto ai punti che precedono”.
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 13 maggio
2023, i soli , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e chiedevano che, in riforma della sentenza, le
[...] Parte_6 Parte_7 domande fossero accolte.
3. Con decreto ex art. 435 cpc del 17 maggio 2023, ritualmente comunicato agli appellanti, era fissata la prima udienza di discussione per il giorno 20 marzo 2024.
L'udienza era quindi rinviata d'ufficio al giorno 4 dicembre 2024, con decreto del pari comunicato agli appellanti.
4. A questa udienza gli appellanti non comparivano e la causa è stata decisa come in dispositivo.
2 5. Osserva questa Corte che con sentenza n. 17368/2018 la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “…8. La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.
8.1. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost. – al Giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. All'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n.
8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013).
8.2. Il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014).
8.3. Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il Giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti.
8.4. Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il Giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass. n. 385 del 1988)…”.
6. La Corte non ravvede motivi per discostarsi dai riferiti principi di diritto, in quanto affermati dal
Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica e ribaditi più di recente da Cass.
n. 29572/2020.
3 7. Di conseguenza, poiché gli appellanti non sono comparsi all'udienza del 4 dicembre 2024, né hanno comunque dimostrato di aver notificato il ricorso ex art. 434 cpc alla parte appellata, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
8. Nulla va disposto sulle spese di lite di secondo grado, perché la parte appellata non si è costituita in giudizio.
9. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2174/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 con gli Avv.ti R. Moccia e V. Sinisi giusta procura in atti
APPELLANTI
E
CP_1
CONVENUTO APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10013/2022, pubblicata il 28 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti della parte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso ex art. 414 con cui , Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
-e altri litisconsorti, i quali hanno prestato acquiescenza alla pronuncia- Parte_7 avevano chiesto: “1) dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità della delibera del C.d.A. dell' n. 128 del 25 maggio 2021 nonché della determina del Direttore Centrale della CP_1
Direzione Centrale Risorse Umane dell' dell'8.9.2021, art. 6, e relativo bando, nonché di tutti CP_1 gli atti connessi e successivi, annullandoli in toto o parzialmente, rimuovendoli e/o disapplicandone l'efficacia, se del caso previa sospensione, nella parte in cui, violando quanto stabilito dalla normativa di legge regolamentare e contrattuale applicabile, hanno previsto, tra i criteri rilevanti ai fini della valutazione della “esperienza acquisita nel primo livello”, con conseguente assegnazione di punteggio, la circostanza di aver ricoperto incarichi di coordinatore generale, di coordinatore centrale o di coordinatore territoriale, sia in titolarità che in reggenza;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare che gli incarichi provvisori di “reggenza” non rientrano tra quelli di coordinamento generale, centrale o territoriale, per cui in ogni caso vanno espunti dai criteri e punteggi validi per la selezione, dichiarando sul punto l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità della delibera, della determina e del bando di cui al punto che precede, nonché dei relativi atti connessi e successivi, annullandoli in parte qua, rimuovendoli e/o disapplicandone l'efficacia;
3) per l'effetto, ordinare all' di procedere nell'espletamento delle procedure di attribuzione del CP_1 secondo livello differenziato secondo quanto determinato o disapplicato come nei punti 1) e 2) delle conclusioni che precedono;
ovvero modificare bandi ed atti relativi della procedura selettiva per il secondo livello differenziato di professionalità nel rispetto di quanto previsto ai punti che precedono;
5) in subordine ordinare all' la riedizione delle procedure selettive per il secondo livello CP_1 differenziato di professionalità nel rispetto di quanto previsto ai punti che precedono”.
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 13 maggio
2023, i soli , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e chiedevano che, in riforma della sentenza, le
[...] Parte_6 Parte_7 domande fossero accolte.
3. Con decreto ex art. 435 cpc del 17 maggio 2023, ritualmente comunicato agli appellanti, era fissata la prima udienza di discussione per il giorno 20 marzo 2024.
L'udienza era quindi rinviata d'ufficio al giorno 4 dicembre 2024, con decreto del pari comunicato agli appellanti.
4. A questa udienza gli appellanti non comparivano e la causa è stata decisa come in dispositivo.
2 5. Osserva questa Corte che con sentenza n. 17368/2018 la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “…8. La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.
8.1. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost. – al Giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. All'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n.
8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013).
8.2. Il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014).
8.3. Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il Giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti.
8.4. Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il Giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass. n. 385 del 1988)…”.
6. La Corte non ravvede motivi per discostarsi dai riferiti principi di diritto, in quanto affermati dal
Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica e ribaditi più di recente da Cass.
n. 29572/2020.
3 7. Di conseguenza, poiché gli appellanti non sono comparsi all'udienza del 4 dicembre 2024, né hanno comunque dimostrato di aver notificato il ricorso ex art. 434 cpc alla parte appellata, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
8. Nulla va disposto sulle spese di lite di secondo grado, perché la parte appellata non si è costituita in giudizio.
9. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Dichiara l'appello improcedibile.
Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 4 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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