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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, nella causa RG 2147/2025 all' udienza del 24/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
La società p.VA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo l.r.p.t., sig. , nato a [...] il [...], con sede legale in Pozzuoli Parte_2
(NA) allaVia Domitiana n. 90, elettivamente domiciliata per gli effetti di questo atto in Pozzuoli (NA) allaVia Toiano n. 25, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Maione (c.f.
pec: e Avv. Salvatore C.F._1 Email_1
Matarazzo ( – ), CodiceFiscale_2 Email_2 dai quali èrappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente attoredatto su foglio separato. Inoltre, eventuali comunicazioni di cancelleria potranno essere inviate alseguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 oppure al seguente n° di fax 0819762028;
RICORRENTE
Contro
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, 00142 ( codice fiscale e p. iva Ente Pubblico Economico, che, in P.IVA_2 forza del disposto di cui all'art.1 del D.l. 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla legge 01.12.2016 n.225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , tra cui CP_2
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui Controparte_3 all'art.3, comma 1, del D.L. n.203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona del sig.
[...]
, in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. nr 181515 raccolta nr 12772 CP_4 del 25/07/2024, come da mandato in calce al presente atto, dall'avvocato Mariacristina Cafarelli c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
LI alla Via Francesco Crispi 31, ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni come prescritte, al numero di fax 081 19321319 ovvero all'indirizzo pec:
Email_4
RESISTENTE
E
1 l' (C.F. ), inpersona del Controparte_5 P.IVA_3 legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f.
– p.e.c. t - n. fax C.F._4 Email_5 081-7552455) e dall'avv. Gianluca Tellone (CF: ); giusta procura C.F._5 generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. Persona_1
37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale in LI, alla via A. De Gasperi n. 55; RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente deduceva che 1) In data 09.07.2024 veniva notificato dall' alla istante Controparte_1 società il seguente atto: Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90332155 53/000 Lotto di Stampa n. 08632 del 28.06.2024 di pagare all' il presunto e Controparte_1 non provato credito totale di euro 282.005,77 vantato a diverso titolo e per presunti e non provati crediti sia di natura previdenziale che di natura tributaria, oggetto della riscossione coattiva;
2) Il sopra indicato atto di Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90332155 53/000 Lotto di
Stampa n. 08632 del 28.06.2024, si produce in uno alla ricevuta pec nativa .eml di ricezione del 09.07.2024. 3) la ricorrente soc. è stata amministrata fino al giorno 30.01.2023 Parte_1 dal de cuius sig. (nato a [...] il [...] e deceduto in Giugliano in Persona_2
Campania
NA il 06.02.2023); 4) dal medesimo giorno 30.01.2023 la stessa società è amministrata dall'attuale amministratoreunico p.t. sig. nato a [...] il [...]; Parte_2
Tanto premesso, la società come sopra rappresentata, difesa ed Parte_1 elettivamente domiciliata propone ricorso per opposizione
AVVERSO l'Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90332155 53/000 Lotto di Stampa n. 08632 del 28.06.2024 somma iscritta a ruolo per il totale importo di € 282.005,77, di cui € 138.991,71 per omesso o carente versamenti contributi previdenziali ed assistenziali, proporzionali e somme aggiuntive anni 2018/2019/2020/2021/2022/2023, notificata il 09.07.2024, dell' chiedendone la sospensione dell'esecutorietà e Controparte_1 l'annullamento, la nullità, l'inefficacia e la caducazione per i seguenti MOTIVI A) Preliminarmente, va rilevata la nullità assoluta dell'atto impugnato, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. Sentenza n. 2798 dell'8/2/2006), l'atto di intimazione di pagamento, non preceduto dalla notifica della cartella sarebbe radicalmente nullo, in quanto "l'Amministrazione non è libera di agire a suo piacimento, ma deve rispettare le cadenze imposte dalla legge, che esige che la notificazione della cartella esattoriale sia adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora o intimazione di pagamento, indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in..esso..contenute"; Nel caso di specie, si eccepisce a norma dell'art. 3 comma 10 della legge 8 agosto1995 n. 335 la prescrizione dei presunti crediti contributivi previdenziali relativi agli anni 2018e 2019, di cui all'atto di intimazione impugnato, atteso che, per consolidata Giurisprudenza ( Cfr.Cass. Civ. Sez. Lav. 11.01.01 n ° 301, Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 16.08.01 n° 11140), il
2 termine di prescrizione per le contribuzioni previdenziali ed assistenza obbligatorie è quinquennale;
Conseguentemente, deduceva che sussisteva la mancanza assoluta dei presupposti di legge dell'intimazione di pagamento e del diritto a riscuotere la somma pretesa, dato che, nella materia previdenziale il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge 1995 n° 335 ( cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 16.08.2001 n° 11140).
Pertanto, nel caso di specie a norma e per gli effetti della legge 335/1995, essendo prescritta per decorso del termine quinquennale, l'obbligazione di cui all'atto di intimazione di pagamento impugnato, deve escludersi un diritto soggettivo e quindi un obbligo del ricorrente a versare contributi previdenziali prescritti;
Che nella fattispecie in esame, l'organo preposto non ha provveduto a norma dell'art. 2943 del codice civile, a notificare alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, quindi, con l'estinzione per prescrizione dell'obbligazione principale del pagamento dei contributi previdenziali commercianti, anche le sanzioni e gli interessi sono estinti per prescrizione a norma e per gli effetti della legge 8 agosto 1995 n. 335;
Che l'irritualità della notifica della cartella esattoriale, ai fini dell'iscrizione a ruolo dei detti contributi, determina l'illegittimità della procedura tesa alla riscossione delle somme per contributi previdenziali autonomi, atteso che, l'iscrizione a ruolo è affetta da nullità assoluta per decadenza dei termini di riscossione;
Deduceva la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato, nella sua interezza, per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva;
Chiedeva In via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, ritenuta l'urgenza, voler sospendere con decreto inaudita altera parte, l'esecutorietà del provvedimento impugnato, atteso che, per l'ingente entità della somma pretesa, grave ed irreparabile sarebbe il pregiudizio di ordine morale e psicologico a carico dello stesso attuale amministratore unico p.t., sig. che ricopre la carica l.r.p.t. della Parte_2 ricorrente società solamente dal 30.01.2023, il quale ha diritto di far valere durante il tempo del giudizio le proprie ragioni e difese dinanzi alla competente autorità giudiziaria nel rispetto del fondamentale diritto alla difesa;
2) Nel merito, fissare la comparizione delle parti ed il termine per la notifica del presente ricorso e relativo decreto, dichiarare, in accoglimento della spiegata opposizione la nullità e comunque l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90332155 53/000 Lotto di Stampa n. 08632 del 28.06.2024, per il totale importo di € 282.005,77, di cui € 138.991,71 per presunti contributi previdenziali ed assistenziali;
3) Accertare e dichiarare a norma e per gli effetti dell'art. all'art. 2948 n. 4 cod. civ. e dellalegge 335/1995, la prescrizione dei contributi ed assistenziali Controparte_6
e somme aggiuntive su contributi relativi agli anni 2018/2019 dei su CP_5 CP_5 richiamati atti:
avviso di addebiton. 37120170016674722000 presuntivamente notificato 06.01.2018;
avviso di addebito n.37120170016820484000 presuntivamente notificato 08.01.2018;
avviso di addebito n.37120180000379582000 presuntivamente notificato 15.02.2018;
avviso di addebito n.37120180000887648000 presuntivamente notificato 13.04.2018;
avviso di addebito n.37120180009379053000 presuntivamente notificato 07.07.2018;
avviso di addebito n.37120180011150606000 presuntivamente notificato 13.07.2018;
avviso di addebito n.37120180011391691000 presuntivamente notificato 26.07.2018;
3 avviso di addebito n.37120180012306432000 presuntivamente notificato 11.10.2018;
avviso di addebito n.37120180019416379000 presuntivamente notificato 20.12.2018;
avviso di addebito n.37120180020378933000 presuntivamente notificato 25.12.2018;
avviso di addebito n.37120180023133753000 presuntivamente notificato 11.01.2019;
avviso di addebito n.37120190000954448000 presuntivamente notificato 12.04.2019;
avviso di addebito n 37120190005716452000 presuntivamente notificato 03.07.2019;
avviso di addebito n.37120190009101955000 presuntivamente notificato 22.07.2019;
avviso di addebito n.37120190011364481000 presuntivamente notificato 14.09.2019;
avviso di addebito n.37120190013565147000 presuntivamente notificato 06.11.2019;
avviso di addebito n.37120190021385235000 presuntivamente notificato 14.12.2019;
avviso di addebito n.37120190023925044000 presuntivamente notificato 24.12.2019;
avviso di addebito n.37120190024504270000 presuntivamente notificato 31.12.2019;
4) Accertare la fondatezza dei motivi ed in accoglimento del presente ricorso, voglia provvedere a dichiarare nulli gli avvisi di addebito meglio specificati in dettaglio al punto sub. Tdelle premesse del presente atto, quali atto presupposti all'impugnata intimazione di pagamento, mai notificate al ricorrente;
5) Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito meglio specificati in dettaglio al punto sub. T delle premesse del presente atto, per violazione del procedimento di notificazione aisensi e per gli effetti dell'art. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982;
6) Dichiarare che la minacciata procedura esecutiva è affetta da nullità assoluta, quindi viziata di legittimità ed inidonea a produrre effetti;
7) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori, quali anticipatari. Si costituiva l' eccependo l' infondatezza dei motivi posti a base del ricorso, avendo CP_5 l' proceduto a rituale notifica degli avvisi di addebito presupposti a mezzo posta CP_5 elettronica certificata (art. 30 del D.L. n. 78 del 2010). come da copia degli avvisi di addebito che depositava
Contestava altresì l'eccepita prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito richiamati, dovendo l' eccezione proporsi nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa così come la decadenza La ex art. 25 del D. Lgv. n. 46 del 1999.
Con riferimento poi alla prescrizione maturata successivamente alla notificazione delle Contr cartelle richiamava gli atti interruttivi notificati dall' . Concludeva chiedendo
-a) rigettare l'istanza di sospensione degli atti e provvedimenti impugnati, per le ragioni sopra evidenziate;
in via principale e nel merito:
-a) rigettare la proposta opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma degli avvisi di addebito impugnato e con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Salva e riservata alla discussione orale ogni ulteriore deduzione.
Si costituiva la deducendo che tra la notifica degli avvisi di addebito e CP_8 l'intimazione di pagamento impugnata sono intervenuti una serie di decreti che hanno sospeso i termini di prescrizione, ovvero:
DECRETO CURA ITALIA, DL.18/20 SOSPENSIONE FINO AL 31/05/20;
DECRETO RILANCIO, DL. 34/20 SOSPENSIONE FINO AL 31/08/20; DECRETO AGOSTO, DL. 104/20 SOSPENSIONE FINO AL 15/10/20;
DL. 125/20 SOSPENSIONE FINO AL 31/12/20;
4 DL. 183/20 SOSPENSIONE FINO AL 28/02/21; DECRETO SOSTEGNI DL.41/21 SOSPENSIONE FINO AL 30/04/21;
DECRETO SOSTEGNI BIS DL.73/71 SOSPENSIONE FINO AL 31/08/21.
Aggiungeva che tra l'intimazione impugnata e i sottesi avvisi di addebito la società aveva ricevuto la notifica degli avvisi di intimazione Parte_1
n.07120199027027813000, 07120199020409041000 e n.07120209021515017000
Inoltre, aveva presentato istanza di rottamazione a cui però non ha dato seguito decadendo così dalla definizione agevolata.
Contestava la propria legittimazione passiva in ordine alla notifica degi avvisi di addebito di cui all' opposta intimazione sussistendo in merito la legittimazione dell'
CP_5
Chiedeva in via principale:
1. rigettare l'istanza di sospensiva in quanto non sussistono i presupposti per la concessione;
2.dichiarare l'azione proposta inammissibile per i motivi sopra esposti;
3. rigettare la domanda perché illegittima ed infondata nel merito con vittoria di spese di giudizio Il giudice sospendeva l' esecutività del ruolo e all' udienza del 24/4/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. decideva la causa come da separata sentenza
Preliminarmente va esaminato il motivo posto a base dell'opposizione, attinente la a nullità dell' intimazione opposta per vizio dell' iter procedimentale, non essendo stati notificati gli' avvisi di addebito sottostanti, con conseguente invalidità derivata dell' opposizione
Detto motivo è infondato atteso che l' ha fornito prova della regolare notifica degli CP_5 avvisi addebito avvenuta via pec nelle date per ciascuno di seguito indicate addebito n. 37120170016674722000 notificato via pec il 06.01.2018;
avviso di addebito n. 37120170016820484000 notificato via pec l'08.01.2018;
avviso di addebito n. 37120180000379582000 notificato via pec il 15.02.2018;
avviso di addebito n.37120180000887648000 notificato via pec l 13.4.2018
avviso di addebito n. 37120180009379053000 notificato via pec 07.07.2018;
avviso di addebito n.37120180011150606000 notificato via pec 13.07.2018;
avviso di addebito n.37120180011391691000 notificato via pec 26.07.2018;
avviso di addebito n. 37120180012306432000 notificato via pec 11.10.2018;
avviso di addebito n.37120180019416379000 notificato via pec 20.12.2018
avviso di addebito n.37120180020378933000 notificato via pec 25.12.2018;
avviso di addebito n.37120180023133753000 notificato via pec 11.01.2019;
avviso di addebito n.37120190000954448000 notificato via 12.04.2019;
avviso di addebito n. 37120190005716452000 notificato via pec 03.07.2019;
avviso di addebito n. 37120190009101955000 notificato via pec 22.07.2019;
avviso di addebito n. 37120190011364481000 notificato via pec 14.09.2019;
avviso di addebito n. 37120190013565147000 notificato 06.11.2019;
avviso di addebito n. 37120190021385235000 notificato via pec 14.12.2019;
avviso di addebito n. 37120190023925044000 notificato via pec 24.12.2019;
avviso di addebito n. 37120190024504270000 notificato via pec 31.12.2019;
sicchè detta eccezione va rigettata .
Ne consegue che l' eccepita prescrizione ex L. 335/1995 dei crediti di cui agli avvisi di addebito richiamati nell' intimazione di pagamento risulta tardivamente proposta, giacchè andava proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito ai sensi dell' art 24 dlgs 46/1999 E. EX ART
5 Va infine esaminato l' ulteriore motivo di opposizione relativo, comunque, al decorso della prescrizione quinquennale dalla data di notifica degli avvisi di addebito all' intimazione di pagamento opposta
In merito va richiamato il recente orientamento espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite, nella sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, nel quale vengono affermati i seguenti principi di diritto:
“1) “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 CP_5 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 30, convertito dalla L. n. 122 CP_5 del 2010)”; 2) “e' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'articolo 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché' di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché' delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Ebbene, è indubbio, stante la consolidata giurisprudenza in materia, che tutti gli atti di riscossione “comunque denominati” soggiacciono ad un termine breve di prescrizione (quinquennale), espressamente previsto dalla legge, con conseguente esclusione della c.d.
“conversione” prevista dall'art. 2953 c.c., la cui applicazione è limitata ai casi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, ipotesi non riconducibile alle cartelle esattoriali e agli avviso di addebito, aventi natura di atto amministrativo. Contr Va in tal senso evidenziato che l' ha depositato copia dell' intimazione di pagamento n. 0712019 90220409041/000, notificata il 26.4.2019 e dell' intimazione n. 07120209202151507/1700, notificata il 19.2.2020, con le quali venivano richieste tra le altre le somme di cui all' avviso di addebito n. addebito n. 37120170016674722000 notificato via pec il 06.01.2018; avviso di addebito n. 37120170016820484000 notificato via pec l'08.01.2018; avviso di addebito n. 37120180000379582000 notificato via pec il 15.02.2018; avviso di addebito n.37120180000887648000 notificato via pec l 13.4.2018
6 nonché intimazione di pagamento n. 07120199027027813 notificata il 24.7.2019 con cui veniva intimato il pagamento delle somme di cui all' avviso di addebito n. 37120180009379053000 notificato via pec 07.07.2018; avviso di addebito n.37120180011150606000 notificato via pec 13.07.2018; avviso di addebito n.37120180011391691000 notificato via pec 26.07.2018; data dalle quali decorre per gli avvisi in esse richiamati un nuovo termine di prescrizione quinquennale ex.L 335/1995 . Peraltro per gli avvisi di addebito non richiamati nelle intimazioni di cui sopra opera comunque la sospensione dei termini di cui alla normativa covid con la conseguente applicando la sospensione dei termini
La prima sospensione è stata disposta dall'art. 37, D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Il secondo periodo di sospensione, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 per complessivi 182 giorni.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione sia per l'insussistenza del vizio procedimentale, avendo comunque l' provato la regolare notifica degli avvisi di addebito di cui all' CP_5 intimazione opposta, sia dell' eccepita prescrizione quinquennale alla luce degli anti Contr interruttivi depositati dall' e del mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, stante la sospensione di essi per la normativa covid
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1)rigetta il ricorso;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite verso l' e l' CP_5 [...]
, liquidate in complessivi euro 3000,00 in favore di ciascuno dei resistenti Controparte_1 in oltre rimborso forfettario IVA e Cpa come per legge
Si comunichi LI , 24/4/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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